{
  "tipo_provvedimento": "DECRETO LEGISLATIVO",
  "titolo_provvedimento": "Codice dell'amministrazione digitale.",
  "data_provvedimento": "2005-03-07",
  "numero_provvedimento": "82",
  "data_pubblicazione": "2005-05-16",
  "fonte_dati" : "htp://www.normattiva.it",
  "licenza": "http://www.normattiva.it/static/legal.html",
  "numero_gu": "112",
  "vigore_inizio": "1/1/2006",
  "note": "",
  "url": "http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto;jsessionid=O5gvy-ZcooADPtoFqIzZBA__.na2-prd-norm?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.codiceRedazionale=005G0104&queryString=%3FsiglaProvvedimento%3DDECRETO%2BLEGISLATIVO%26numeroProvvedimento%3D82%26annoProvvedimento%3D2005&currentPage=1",
  "URN": "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82",
  "codice_redazionale": "005G0104",
  "strutture": [
    "Capo",
    "Sezione"
  ],
  "ricerca": "ricerca_con_aggiornamenti",
  "articoli": [
    {
      "idx": 0,
      "numero": "1",
      "numero_leggibile": "1",
      "menu_label": "1                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Definizioni",
      "corpo": "                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n \n  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della\nCostituzione; \n  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante\ninterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto\nnormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; \n  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in\nmateria di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai\ndocumenti amministrativi; \n  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme\nin materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni\npubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge\n23 ottobre 1992, n. 421; \n  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari\nin materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme\ngenerali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche; \n  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante\nattuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro\ncomunitario per le firme elettroniche; \n  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice\nin materia di protezione dei dati personali; \n  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per\nfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; \n  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante\nattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le\nmodalita' di fatturazione in materia di IVA; \n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,\nadottata nella riunione dell'11 novembre 2004; \n  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui\nalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del\n22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21\ngiugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23\nnovembre 2000, n. 427; \n  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi\ndell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nespresso nella riunione del 13 gennaio 2005; \n  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; \n  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione\nconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; \n  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei\ndeputati e del Senato della Repubblica; \n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\nriunione del 4 marzo 2005; \n  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il\nMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive\ne con il Ministro delle comunicazioni; \n \n                              E m a n a \n                  il seguente decreto legislativo: \n \n                               Art. 1 \n                             Definizioni \n \n  1. Ai fini del presente codice si intende per: \n    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati\npresenti  in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica   della\ncorrispondenza delle informazioni in essi contenute; \n    b) autenticazione informatica:  la  validazione  dell'insieme  di\ndati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,  che  ne\ndistinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata\nattraverso opportune tecnologie al fine  di  garantire  la  sicurezza\ndell'accesso; \n    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito\ndi fotografia del titolare rilasciato su supporto  informatico  dalle\namministrazioni comunali con la prevalente  finalita'  di  dimostrare\nl'identita' anagrafica del suo titolare; \n    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su\nsupporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai\nservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; \n    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che\ncollegano i dati utilizzati per verificare le firme  elettroniche  ai\ntitolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi; \n    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme\nai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,\nrilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui\nall'allegato II della medesima direttiva; \n    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di\ncertificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri  servizi\nconnessi con queste ultime; \n    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale  si\nappone la firma digitale sul documento informatico; \n    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si\nverifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal\ntitolare delle chiavi asimmetriche; \n    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'\ne' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie\ndi soggetti; \n    m) dato delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato,  o\ncomunque trattato da una pubblica amministrazione; \n    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; \n    o) disponibilita': la possibilita'  di  accedere  ai  dati  senza\nrestrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; \n    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di\natti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,\nallegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati\nelettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; \n    r) firma elettronica qualificata: la firma  elettronica  ottenuta\nattraverso una procedura informatica che  garantisce  la  connessione\nunivoca al firmatario e la sua  univoca  autenticazione  informatica,\ncreata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo\nesclusivo e collegata ai dati  ai  quali  si  riferisce  in  modo  da\nconsentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente\nmodificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata\nmediante un dispositivo sicuro per la creazione  della  firma,  quale\nl'apparato  strumentale  usato   per   la   creazione   della   firma\nelettronica; \n    s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica\nqualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una\npubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare\ntramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave\npubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la\nprovenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un\ninsieme di documenti informatici; \n    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato\nanche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra\namministrazione; \n    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'\nfinalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'\nalla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e\nconservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle\namministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione\nd'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; \n    v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile \nrisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di \n    cui sia obbligatoria la conservazione, anche se  in  possesso  di\n    terzi; \nz) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello \nStato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le\nistituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad\nordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici\nnon economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale\ndelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al  decreto\nlegislativo 30 luglio 1999, n. 300; \n    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma\nelettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della\nfirma elettronica; \n    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura\ninformatica con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'  documenti\ninformatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letmm",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52",
        "urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 1,
      "numero": "1",
      "numero_leggibile": "1",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "1#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Definizioni",
      "corpo": "                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n \n  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della\nCostituzione; \n  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante\ninterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto\nnormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; \n  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in\nmateria di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai\ndocumenti amministrativi; \n  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme\nin materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni\npubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge\n23 ottobre 1992, n. 421; \n  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari\nin materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme\ngenerali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche; \n  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante\nattuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro\ncomunitario per le firme elettroniche; \n  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice\nin materia di protezione dei dati personali; \n  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per\nfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; \n  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante\nattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le\nmodalita' di fatturazione in materia di IVA; \n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,\nadottata nella riunione dell'11 novembre 2004; \n  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui\nalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del\n22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21\ngiugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23\nnovembre 2000, n. 427; \n  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi\ndell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nespresso nella riunione del 13 gennaio 2005; \n  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; \n  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione\nconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; \n  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei\ndeputati e del Senato della Repubblica; \n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\nriunione del 4 marzo 2005; \n  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il\nMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive\ne con il Ministro delle comunicazioni; \n \n                              E m a n a \n                  il seguente decreto legislativo: \n \n                               Art. 1 \n                             Definizioni \n \n  1. Ai fini del presente codice si intende per: \n    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati\npresenti  in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica   della\ncorrispondenza delle informazioni in essi contenute; \n    b) autenticazione informatica:  la  validazione  dell'insieme  di\ndati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,  che  ne\ndistinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata\nattraverso opportune tecnologie ((anche)) al  fine  di  garantire  la\nsicurezza dell'accesso; \n    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito\ndi fotografia del titolare rilasciato su supporto  informatico  dalle\namministrazioni comunali con la prevalente  finalita'  di  dimostrare\nl'identita' anagrafica del suo titolare; \n    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su\nsupporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai\nservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; \n    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che\ncollegano  ((all'identita'  del  titolare))  i  dati  utilizzati  per\nverificare le firme elettroniche (( . . . )) \n    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme\nai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,\nrilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui\nall'allegato II della medesima direttiva; \n    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di\ncertificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri  servizi\nconnessi con queste ultime; \n    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale  si\nappone la firma digitale sul documento informatico; \n    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si\nverifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal\ntitolare delle chiavi asimmetriche; \n    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'\ne' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie\ndi soggetti; \n    m) dato delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato,  o\ncomunque trattato da una pubblica amministrazione; \n    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; \n    o) disponibilita': la possibilita'  di  accedere  ai  dati  senza\nrestrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; \n    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di\natti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,\nallegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati\nelettronici,   utilizzati   come   metodo   di    ((identificazione))\ninformatica; \n    r) firma elettronica qualificata: la firma  elettronica  ottenuta\nattraverso una procedura informatica che  garantisce  la  connessione\nunivoca al firmatario (( . . . )), creata  con  mezzi  sui  quali  il\nfirmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati\nai quali si riferisce in modo da consentire di  rilevare  se  i  dati\nstessi siano stati successivamente modificati, che sia basata  su  un\ncertificato qualificato e realizzata mediante un  dispositivo  sicuro\nper la creazione della firma (( . . . )); \n    s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica\nqualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una\npubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare\ntramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave\npubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la\nprovenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un\ninsieme di documenti informatici; \n    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato\nanche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra\namministrazione; \n    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'\nfinalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'\nalla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e\nconservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle\namministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione\nd'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; \n    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile\nrisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di\ncui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; \n    z) pubbliche amministrazioni centrali: le  amministrazioni  dello\nStato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le\nistituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad\nordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici\nnon economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale\ndelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al  decreto\nlegislativo 30 luglio 1999, n. 300; \n    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma\nelettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della\nfirma elettronica; \n    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura\ninformatica con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'  documenti\ninformatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letmm",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52",
        "urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 2,
      "numero": "1",
      "numero_leggibile": "1",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "1#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Definizioni",
      "corpo": "                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n \n  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della\nCostituzione; \n  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante\ninterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto\nnormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; \n  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in\nmateria di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai\ndocumenti amministrativi; \n  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme\nin materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni\npubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge\n23 ottobre 1992, n. 421; \n  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari\nin materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme\ngenerali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche; \n  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante\nattuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro\ncomunitario per le firme elettroniche; \n  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice\nin materia di protezione dei dati personali; \n  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per\nfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; \n  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante\nattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le\nmodalita' di fatturazione in materia di IVA; \n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,\nadottata nella riunione dell'11 novembre 2004; \n  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui\nalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del\n22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21\ngiugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23\nnovembre 2000, n. 427; \n  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi\ndell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nespresso nella riunione del 13 gennaio 2005; \n  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; \n  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione\nconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; \n  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei\ndeputati e del Senato della Repubblica; \n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\nriunione del 4 marzo 2005; \n  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il\nMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive\ne con il Ministro delle comunicazioni; \n \n                              E m a n a \n                  il seguente decreto legislativo: \n \n                               Art. 1 \n                             Definizioni \n \n  1. Ai fini del presente codice si intende per: \n    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati\npresenti  in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica   della\ncorrispondenza delle informazioni in essi contenute; \n  ((b) autenticazione del documento informatico: la  validazione  del\ndocumento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici\nrelativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della\nredazione;)) \n    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito\n((di elementi per l'identificazione fisica)) del titolare  rilasciato\nsu  supporto  informatico  dalle  amministrazioni  comunali  con   la\nprevalente finalita' di dimostrare  l'identita'  anagrafica  del  suo\ntitolare; \n    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su\nsupporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai\nservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; \n    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che\ncollegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare\nle firme elettroniche; \n    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme\nai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,\nrilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui\nall'allegato II della medesima direttiva; \n    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di\ncertificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri  servizi\nconnessi con queste ultime; \n    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale  si\nappone la firma digitale sul documento informatico; \n    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si\nverifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal\ntitolare delle chiavi asimmetriche; \n  ((i-bis) copia informatica di  documento  analogico:  il  documento\ninformatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento\nanalogico da cui e' tratto;)) \n  ((i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di  documento\nanalogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici\na quelli del documento analogico da cui e' tratto;)) \n  ((i-quater)  copia  informatica  di   documento   informatico:   il\ndocumento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del\ndocumento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa\nsequenza di valori binari;)) \n  ((i-quinquies)  duplicato  informatico:  il  documento  informatico\nottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su\ndispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del\ndocumento originario;)) \n    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'\ne' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie\ndi soggetti; \n    m) dato delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato,  o\ncomunque trattato da una pubblica amministrazione; \n    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; \n    o) disponibilita': la possibilita'  di  accedere  ai  dati  senza\nrestrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; \n    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di\natti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n  ((p-bis) documento analogico: la rappresentazione  non  informatica\ndi atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;)) \n    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,\nallegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati\nelettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; \n  ((q-bis) firma elettronica  avanzata:  insieme  di  dati  in  forma\nelettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che\nconsentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e\ngarantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi\nsui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,\ncollegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da\nconsentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente\nmodificati;)) \n  ((r) firma elettronica qualificata: un particolare  tipo  di  firma\nelettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e\nrealizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della\nfirma;)) \n  ((s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica\navanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di\nchiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra\nloro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al\ndestinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere\nmanifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un\ndocumento informatico o di un insieme di documenti informatici;)) \n    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato\nanche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra\namministrazione; \n    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'\nfinalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'\nalla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e\nconservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle\namministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione\nd'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; \n  ((u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto  che\npresta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la\nposta elettronica certificata;)) \n  ((u-ter) identificazione informatica: la  validazione  dell'insieme\ndi dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un  soggetto,  che\nne consentono l'individuazione nei  sistemi  informativi,  effettuata\nattraverso  opportune  tecnologie  anche  al  fine  di  garantire  la\nsicurezza dell'accesso;)) \n    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile\nrisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di\ncui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; \n  ((v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in\ngrado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di\nposta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;)) \n    z) pubbliche amministrazioni centrali: le  amministrazioni  dello\nStato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le\nistituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad\nordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici\nnon economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale\ndelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al  decreto\nlegislativo 30 luglio 1999, n. 300; \n    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma\nelettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della\nfirma elettronica; \n    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura\ninformatica con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'  documenti\ninformatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letmm",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52",
        "urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 3,
      "numero": "1",
      "numero_leggibile": "1",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "1#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Definizioni",
      "corpo": "                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n \n  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della\nCostituzione; \n  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante\ninterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto\nnormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; \n  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in\nmateria di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai\ndocumenti amministrativi; \n  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme\nin materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni\npubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge\n23 ottobre 1992, n. 421; \n  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari\nin materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme\ngenerali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche; \n  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante\nattuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro\ncomunitario per le firme elettroniche; \n  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice\nin materia di protezione dei dati personali; \n  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per\nfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; \n  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante\nattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le\nmodalita' di fatturazione in materia di IVA; \n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,\nadottata nella riunione dell'11 novembre 2004; \n  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui\nalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del\n22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21\ngiugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23\nnovembre 2000, n. 427; \n  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi\ndell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nespresso nella riunione del 13 gennaio 2005; \n  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; \n  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione\nconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; \n  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei\ndeputati e del Senato della Repubblica; \n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\nriunione del 4 marzo 2005; \n  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il\nMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive\ne con il Ministro delle comunicazioni; \n \n                                Emana \n                  il seguente decreto legislativo: \n \n                               Art. 1 \n                             Definizioni \n \n  1. Ai fini del presente codice si intende per: \n    a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento  dei  dati\npresenti  in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica   della\ncorrispondenza delle informazioni in essi contenute; \n  b) autenticazione del documento  informatico:  la  validazione  del\ndocumento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici\nrelativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della\nredazione; \n    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito\ndi elementi per l'identificazione fisica del titolare  rilasciato  su\nsupporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente\nfinalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; \n    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su\nsupporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai\nservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; \n    e)  certificati  elettronici:  gli  attestati   elettronici   che\ncollegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare\nle firme elettroniche; \n    f) certificato qualificato: il certificato  elettronico  conforme\nai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,\nrilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui\nall'allegato II della medesima direttiva; \n    g)   certificatore:   il   soggetto   che   presta   servizi   di\ncertificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri  servizi\nconnessi con queste ultime; \n    h)  chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale  si\nappone la firma digitale sul documento informatico; \n    i)  chiave  pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi\nasimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si\nverifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal\ntitolare delle chiavi asimmetriche; \n  i-bis) copia  informatica  di  documento  analogico:  il  documento\ninformatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento\nanalogico da cui e' tratto; \n  i-ter) copia per immagine  su  supporto  informatico  di  documento\nanalogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici\na quelli del documento analogico da cui e' tratto; \n  i-quater) copia informatica di documento informatico: il  documento\ninformatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui\ne' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori\nbinari; \n  i-quinquies)  duplicato  informatico:  il   documento   informatico\nottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su\ndispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del\ndocumento originario; \n    l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui  conoscibilita'\ne' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie\ndi soggetti; \n    m) dato delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato,  o\ncomunque trattato da una pubblica amministrazione; \n    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; \n    ((n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1,\nlettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;)) \n    o) disponibilita': la possibilita'  di  accedere  ai  dati  senza\nrestrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; \n    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di\natti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n  p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica  di\natti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n    q) firma elettronica: l'insieme dei dati  in  forma  elettronica,\nallegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati\nelettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; \n  q-bis)  firma  elettronica  avanzata:  insieme  di  dati  in  forma\nelettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che\nconsentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e\ngarantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi\nsui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,\ncollegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da\nconsentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente\nmodificati; \n  r) firma elettronica qualificata:  un  particolare  tipo  di  firma\nelettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e\nrealizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della\nfirma; \n  s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  elettronica\navanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di\nchiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra\nloro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al\ndestinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere\nmanifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un\ndocumento informatico o di un insieme di documenti informatici; \n    t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il  dato\nanche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra\namministrazione; \n    u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle  attivita'\nfinalizzate alla registrazione e  segnatura  di  protocollo,  nonche'\nalla classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento  e\nconservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti  dalle\namministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione\nd'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; \n  u-bis) gestore di posta elettronica certificata:  il  soggetto  che\npresta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la\nposta elettronica certificata; \n  u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme  di\ndati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto,  che  ne\nconsentono  l'individuazione  nei  sistemi  informativi,   effettuata\nattraverso  opportune  tecnologie  anche  al  fine  di  garantire  la\nsicurezza dell'accesso; \n    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile\nrisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di\ncui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; \n  v-bis) posta elettronica certificata: sistema di  comunicazione  in\ngrado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di\nposta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; \n    z) pubbliche amministrazioni centrali: le  amministrazioni  dello\nStato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le\nistituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad\nordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici\nnon economici nazionali, l'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale\ndelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al  decreto\nlegislativo 30 luglio 1999, n. 300; \n    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma\nelettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della\nfirma elettronica; \n    bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della   procedura\ninformatica con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'  documenti\ninformatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letmm",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52",
        "urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-lete",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 4,
      "numero": "1",
      "numero_leggibile": "1",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "1#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Definizioni",
      "corpo": "                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n \n  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della\nCostituzione; \n  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante\ninterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto\nnormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; \n  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in\nmateria di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai\ndocumenti amministrativi; \n  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme\nin materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni\npubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge\n23 ottobre 1992, n. 421; \n  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari\nin materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme\ngenerali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche; \n  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante\nattuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro\ncomunitario per le firme elettroniche; \n  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice\nin materia di protezione dei dati personali; \n  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per\nfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; \n  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante\nattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le\nmodalita' di fatturazione in materia di IVA; \n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,\nadottata nella riunione dell'11 novembre 2004; \n  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui\nalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del\n22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21\ngiugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23\nnovembre 2000, n. 427; \n  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi\ndell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nespresso nella riunione del 13 gennaio 2005; \n  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; \n  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione\nconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; \n  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei\ndeputati e del Senato della Repubblica; \n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\nriunione del 4 marzo 2005; \n  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il\nMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive\ne con il Ministro delle comunicazioni; \n \n               Emana il seguente decreto legislativo: \n \n                               Art. 1 \n                             Definizioni \n \n  1. Ai fini del presente codice si intende per: \n    ((0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di  cui  all'articolo\n19  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;)) \n    a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito\ndi elementi per l'identificazione fisica del titolare  rilasciato  su\nsupporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente\nfinalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; \n    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su\nsupporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai\nservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; \n    e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    i-bis) copia informatica di  documento  analogico:  il  documento\ninformatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento\nanalogico da cui e' tratto; \n    i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di  documento\nanalogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici\na quelli del documento analogico da cui e' tratto; \n    i-quater)  copia  informatica  di   documento   informatico:   il\ndocumento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del\ndocumento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa\nsequenza di valori binari; \n    i-quinquies)  duplicato  informatico:  il  documento  informatico\nottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su\ndispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del\ndocumento originario; \n    ((i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente\no indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;)) \n    l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,  comma  1,\nlettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; \n    ((n-ter) domicilio digitale:  l'indirizzo  di  posta  elettronica\ncertificata o altro  servizio  elettronico  di  recapito  certificato\nqualificato di cui al Regolamento (UE) 23  luglio  2014  n.  910  del\nParlamento europeo e del  Consiglio  in  materia  di  identificazione\nelettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel\nmercato interno e che abroga  la  direttiva  1999/93/CE,  di  seguito\n\u00abRegolamento eIDAS\u00bb, che consenta la prova del momento  di  ricezione\ndi una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e\ni soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute\nnell'ambito dell'unione europea;)) \n    o) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    ((p) documento informatico: il documento elettronico che contiene\nla rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  giuridicamente\nrilevanti;)) \n    p-bis) documento analogico: la rappresentazione  non  informatica\ndi atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n    q) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    q-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    r)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    s) firma digitale: un particolare tipo di  firma  ((qualificata))\nbasata su un ((...)) su un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una\npubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare\ntramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave\npubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la\nprovenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un\ninsieme di documenti informatici; \n    t) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    u) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto  che\npresta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la\nposta elettronica certificata; \n    u-ter)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    ((u-quater) identita' digitale: la  rappresentazione  informatica\ndella corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,\nverificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in\nforma digitale secondo le modalita'  fissate  nel  decreto  attuativo\ndell'articolo 64;)) \n    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile\nrisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di\ncui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; \n    v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in\ngrado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di\nposta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; \n    z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    aa) titolare: la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la  firma\nelettronica e che ha accesso ai dispositivi per  la  creazione  della\nfirma elettronica; \n    bb) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    ((cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo  2,\ncomma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o\ncommissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,\no che ne ha la disponibilita'; \n    dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema  informativo,\nle cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire  in  maniera\nautomatica  con  altri  sistemi  informativi  per   lo   scambio   di\ninformazioni e l'erogazione di servizi; \n    ee) cooperazione applicativa: la parte del  Sistema  Pubblico  di\nConnettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici\ndei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,\ndelle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) \n  ((1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui\nall'articolo 3 del Regolamento eIDAS; \n  1-ter. Ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica\ncertificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico\ndi recapito certificato.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letmm",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52",
        "urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art19",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-lete",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 5,
      "numero": "1",
      "numero_leggibile": "1",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "1#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Definizioni",
      "corpo": "                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \n \n  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della\nCostituzione; \n  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante\ninterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto\nnormativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; \n  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in\nmateria di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai\ndocumenti amministrativi; \n  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme\nin materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni\npubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge\n23 ottobre 1992, n. 421; \n  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante\ndisciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza\ndel Consiglio dei Ministri; \n  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari\nin materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme\ngenerali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle\namministrazioni pubbliche; \n  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante\nattuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro\ncomunitario per le firme elettroniche; \n  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice\nin materia di protezione dei dati personali; \n  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per\nfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; \n  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante\nattuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le\nmodalita' di fatturazione in materia di IVA; \n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,\nadottata nella riunione dell'11 novembre 2004; \n  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui\nalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del\n22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21\ngiugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23\nnovembre 2000, n. 427; \n  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi\ndell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,\nespresso nella riunione del 13 gennaio 2005; \n  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; \n  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione\nconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; \n  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei\ndeputati e del Senato della Repubblica; \n  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella\nriunione del 4 marzo 2005; \n  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,  con  il\nMinistro della giustizia, con il Ministro delle attivita'  produttive\ne con il Ministro delle comunicazioni; \n \n                                Emana \n                  il seguente decreto legislativo: \n \n                               Art. 1 \n                             Definizioni \n \n  1. Ai fini del presente codice si intende per: \n    0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo  19\ndel  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; \n    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito\ndi elementi per l'identificazione fisica del titolare  rilasciato  su\nsupporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente\nfinalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; \n    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su\nsupporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai\nservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; \n    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    i-bis) copia informatica di  documento  analogico:  il  documento\ninformatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento\nanalogico da cui e' tratto; \n    i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di  documento\nanalogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici\na quelli del documento analogico da cui e' tratto; \n    i-quater)  copia  informatica  di   documento   informatico:   il\ndocumento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del\ndocumento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa\nsequenza di valori binari; \n    i-quinquies)  duplicato  informatico:  il  documento  informatico\nottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su\ndispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del\ndocumento originario; \n    i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o\nindirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica; \n    l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    ((l-bis) formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso  pubblico,\ndocumentato  esaustivamente  e   neutro   rispetto   agli   strumenti\ntecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; \n    l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le  seguenti\ncaratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza\no di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  di\nchiunque, anche per finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;\n2) sono accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e\ndella comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e\nprivate, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti\nall'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono\nprovvisti  dei  relativi   metadati;   3)   sono   resi   disponibili\ngratuitamente attraverso  le  tecnologie  dell'informazione  e  della\ncomunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e  private,\noppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro\nriproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del\ndecreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;)) \n    m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,  comma  1,\nlettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; \n    ((n-ter) domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto\npresso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio\nelettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal\nregolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo  e  del\nConsiglio  in  materia  di  identificazione  elettronica  e   servizi\nfiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che\nabroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito \"Regolamento eIDAS\",valido\nai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;)) \n    ((n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una\namministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;)) \n    o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    p) documento informatico: il documento elettronico  che  contiene\nla rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  giuridicamente\nrilevanti; \n    p-bis) documento analogico: la rappresentazione  non  informatica\ndi atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; \n    q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    s) firma digitale:  un  particolare  tipo  di  firma  qualificata\nbasata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una  pubblica  e\nuna privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di  firma\nelettronica)) tramite la chiave privata ((e  a  un  soggetto  terzo))\ntramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere  manifesta  e\ndi  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di   un   documento\ninformatico o di un insieme di documenti informatici; \n    t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto  che\npresta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la\nposta elettronica certificata; \n    u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    u-quater) identita'  digitale:  la  rappresentazione  informatica\ndella corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,\nverificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in\nforma digitale secondo le modalita'  fissate  nel  decreto  attuativo\ndell'articolo 64; \n    v) originali non unici: i documenti per  i  quali  sia  possibile\nrisalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di\ncui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; \n    v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in\ngrado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di\nposta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; \n    z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    aa) titolare ((di firma elettronica)): la persona fisica  cui  e'\nattribuita la firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per\nla  ((sua))  creazione  ((nonche'  alle  applicazioni  per   la   sua\napposizione)) della firma elettronica; \n    bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    cc) titolare del dato: uno dei soggetti di  cui  all'articolo  2,\ncomma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o\ncommissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,\no che ne ha la disponibilita'; \n    dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema  informativo,\nle cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire  in  maniera\nautomatica  con  altri  sistemi  informativi  per   lo   scambio   di\ninformazioni e l'erogazione di servizi; \n    ee) cooperazione applicativa: la parte del  Sistema  Pubblico  di\nConnettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici\ndei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati,\ndelle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) \n    ((ff) Linee guida: le regole tecniche  e  di  indirizzo  adottate\nsecondo il procedimento di cui all'articolo 71.)) \n  1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni  di  cui\nall'articolo 3 del Regolamento eIDAS; \n  1-ter. Ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica\ncertificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico\ndi recapito certificato ((qualificato  ai  sensi  degli  articoli  3,\nnumero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letmm",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52",
        "urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art19",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art7",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-lete",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 6,
      "numero": "2",
      "numero_leggibile": "2",
      "menu_label": "2                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Finalita' e ambito di applicazione",
      "corpo": "                               Art. 2\n                 Finalita' e ambito di applicazione\n\n  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la\ndisponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la\nconservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'\ndigitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le\nmodalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione.\n  2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche\namministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto\nlegislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia diversamente\nstabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque\nnel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della\nCostituzione.\n  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  II concernenti i documenti\ninformatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri\ne  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla\nformazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di\ncui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici\nsi  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto\ndel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.\n  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai\ndocumenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali\nsi  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi\ndi diritto pubblico.\n  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto\ndella  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati\npersonali  e,  in  particolare,  delle  disposizioni  in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo 30\ngiugno 2003, n. 196.\n  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano\nlimitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e\nsicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni\nelettorali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 7,
      "numero": "2",
      "numero_leggibile": "2",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "2#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "3-7-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Finalita' e ambito di applicazione",
      "corpo": "                               Art. 2\n                 Finalita' e ambito di applicazione\n\n  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la\ndisponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la\nconservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'\ndigitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le\nmodalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione.\n  2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche\namministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto\nlegislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia diversamente\nstabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque\nnel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della\nCostituzione.\n  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  II concernenti i documenti\ninformatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri\ne  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla\nformazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di\ncui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici\nsi  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto\ndel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.\n  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai\ndocumenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali\nsi  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi\ndi diritto pubblico.\n  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto\ndella  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati\npersonali  e,  in particolare, delle disposizioni (( del codice )) in\nmateria  di  protezione  dei  dati  personali  approvato  con decreto\nlegislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  (( I cittadini e le imprese\nhanno,  comunque,  diritto  ad  ottenere  che il trattamento dei dati\neffettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al\nrispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della\ndignita' dell'interessato )).\n  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano\nlimitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e\nsicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni\nelettorali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 8,
      "numero": "2",
      "numero_leggibile": "2",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "2#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "4-7-2009",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Finalita' e ambito di applicazione",
      "corpo": "                               Art. 2\n                 Finalita' e ambito di applicazione\n\n  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la\ndisponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la\nconservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'\ndigitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le\nmodalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione.\n  2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche\namministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto\nlegislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia diversamente\nstabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque\nnel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della\nCostituzione.\n((2-bis.  Tutte  le  disposizioni previste dal presente codice per le\npubbliche  amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e\na  condizione  che  non  si  producano  nuovi o maggiori oneri per la\nfinanza  pubblica  ovvero,  direttamente o indirettamente, aumenti di\ncosti  a  carico  degli  utenti,  anche  ai soggetti privati preposti\nall'esercizio di attivita' ammnistrative.))\n  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  II concernenti i documenti\ninformatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri\ne  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla\nformazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di\ncui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici\nsi  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto\ndel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.\n  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai\ndocumenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali\nsi  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi\ndi diritto pubblico.\n  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto\ndella  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati\npersonali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia\ndi protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30\ngiugno  2003,  n.  196.  I  cittadini  e  le imprese hanno, comunque,\ndiritto  ad  ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante\nl'uso  di  tecnologie  telematiche  sia  conformato  al  rispetto dei\ndiritti   e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della  dignita'\ndell'interessato.\n  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano\nlimitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e\nsicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni\nelettorali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 9,
      "numero": "2",
      "numero_leggibile": "2",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "2#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Finalita' e ambito di applicazione",
      "corpo": "                               Art. 2 \n                 Finalita' e ambito di applicazione \n \n  1. Lo Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la\ndisponibilita',  la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la\nconservazione  e  la  fruibilita'  dell'informazione   in   modalita'\ndigitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con  le\nmodalita' piu' appropriate le tecnologie  dell'informazione  e  della\ncomunicazione. \n((2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle  pubbliche\namministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto\nlegislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  rispetto  del  riparto  di\ncompetenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,  nonche'  alle\nsocieta', interamente partecipate da enti pubblici o  con  prevalente\ncapitale pubblico inserite  nel  conto  economico  consolidato  della\npubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di\nstatistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge  30\ndicembre 2004, n. 311.)) \n  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del\ncapo III, nonche' al capo  IV,  si  applicano  ai  privati  ai  sensi\ndell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.)) \n  4. Le disposizioni di cui  al  capo  V,  concernenti  l'accesso  ai\ndocumenti informatici, e la fruibilita' delle  informazioni  digitali\nsi applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed  agli  organismi\ndi diritto pubblico. \n  5. Le disposizioni del presente codice si  applicano  nel  rispetto\ndella  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati\npersonali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia\ndi protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30\ngiugno 2003, n. 196.  I  cittadini  e  le  imprese  hanno,  comunque,\ndiritto ad ottenere che il trattamento dei dati  effettuato  mediante\nl'uso di  tecnologie  telematiche  sia  conformato  al  rispetto  dei\ndiritti  e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della   dignita'\ndell'interessato. \n  6.  Le  disposizioni  del  presente   codice   non   si   applicano\nlimitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni  di  ordine  e\nsicurezza pubblica, difesa e  sicurezza  nazionale,  e  consultazioni\nelettorali. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,\ntenuto conto delle esigenze  derivanti  dalla  natura  delle  proprie\nparticolari funzioni, sono stabiliti le  modalita',  i  limiti  ed  i\ntempi di applicazione delle disposizioni  del  presente  Codice  alla\nPresidenza del Consiglio dei  Ministri,  nonche'  all'Amministrazione\neconomico-finanziaria.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117",
        "urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 10,
      "numero": "2",
      "numero_leggibile": "2",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "2#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Finalita' e ambito di applicazione",
      "corpo": "                               Art. 2 \n                 Finalita' e ambito di applicazione \n \n  1. Lo Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la\ndisponibilita',  la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la\nconservazione  e  la  fruibilita'  dell'informazione   in   modalita'\ndigitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con  le\nmodalita'  piu'  appropriate  ((e   nel   modo   piu'   adeguato   al\nsoddisfacimento  degli  interessi  degli   utenti))   le   tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione. \n  ((2.  Le  disposizioni  del  presente  Codice  si  applicano   alle\npubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto\nlegislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  rispetto  del  riparto  di\ncompetenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,  nonche'  alle\nsocieta' a controllo pubblico, come definite nel decreto  legislativo\nadottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del  2015,\nescluse le  societa'  quotate  come  definite  dallo  stesso  decreto\nlegislativo adottato in attuazione dell'articolo 18  della  legge  n.\n124 del 2015.)) \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del\ncapo III, nonche' al capo  IV,  si  applicano  ai  privati  ai  sensi\ndell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. \n  4. Le disposizioni di cui  al  capo  V,  concernenti  l'accesso  ai\ndocumenti informatici, e la fruibilita' delle  informazioni  digitali\nsi applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed  agli  organismi\ndi diritto pubblico. \n  ((5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel  rispetto\ndella disciplina in materia di trattamento dei dati personali  e,  in\nparticolare, delle disposizioni del Codice in materia  di  protezione\ndei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno  2003,\nn. 196; \n  6.  Le  disposizioni  del  presente   Codice   non   si   applicano\nlimitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di\ncontrollo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza\nnazionale, polizia  giudiziaria  e  polizia  economico-finanziaria  e\nconsultazioni elettorali. Le  disposizioni  del  presente  Codice  si\napplicano  altresi'  al  processo  civile,  penale,   amministrativo,\ncontabile e tributario, in quanto compatibili e  salvo  che  non  sia\ndiversamente disposto  dalle  disposizioni  in  materia  di  processo\ntelematico.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117",
        "urn:nir:stato:legge:2015;124~art18",
        "urn:nir:stato:legge:2015;124~art18",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 11,
      "numero": "2",
      "numero_leggibile": "2",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "2#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Finalita' e ambito di applicazione",
      "corpo": "                               Art. 2 \n                 Finalita' e ambito di applicazione \n \n  1. Lo Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la\ndisponibilita',  la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la\nconservazione  e  la  fruibilita'  dell'informazione   in   modalita'\ndigitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con  le\nmodalita'  piu'   appropriate   e   nel   modo   piu'   adeguato   al\nsoddisfacimento  degli   interessi   degli   utenti   le   tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione. \n  ((2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: \n    a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,\ndel decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  del\nriparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi\ncomprese le autorita' di sistema  portuale,  nonche'  alle  autorita'\namministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; \n    b) ai gestori di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa'\nquotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; \n    c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel  decreto\nlegislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le  societa'  quotate  di\ncui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non\nrientrino nella categoria di cui alla lettera b). )) \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  ((3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee  guida\nconcernenti il documento  informatico,  le  firme  elettroniche  e  i\nservizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e  conservazione\ndei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio  digitale  e\nle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV,\nl'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis  e  64  si  applicano\nanche ai privati, ove non diversamente previsto.)) \n  4. Le disposizioni di cui  al  capo  V,  concernenti  l'accesso  ai\ndocumenti  informatici  ((e   la   fruibilita'   delle   informazioni\ndigitali,)) si applicano anche  ((...))  agli  organismi  di  diritto\npubblico. \n  5. Le disposizioni del presente Codice si  applicano  nel  rispetto\ndella disciplina in materia di trattamento dei dati personali  e,  in\nparticolare, delle disposizioni del Codice in materia  di  protezione\ndei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno  2003,\nn. 196; \n  6.  Le  disposizioni  del  presente   Codice   non   si   applicano\nlimitatamente all'esercizio delle attivita'  e  funzioni  ((...))  di\nordine e sicurezza pubblica, difesa e  sicurezza  nazionale,  polizia\ngiudiziaria   e   polizia   economico-finanziaria   e   consultazioni\nelettorali ((, nonche' alle comunicazioni di emergenza e  di  allerta\nin ambito di protezione civile)). Le disposizioni del presente Codice\nsi applicano ((...))  al  processo  civile,  penale,  amministrativo,\ncontabile e tributario, in quanto compatibili e  salvo  che  non  sia\ndiversamente disposto  dalle  disposizioni  in  materia  di  processo\ntelematico. \n  ((6-bis. Ferma restando  l'applicabilita'  delle  disposizioni  del\npresente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e\ndi irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con  decreto  del\nPresidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  delegato,\nadottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono\nstabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni\ndel  presente  Codice  alle  attivita'  e  funzioni  ispettive  e  di\ncontrollo fiscale.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Definizioni, finalita' e ambito di applicazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 12,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3",
      "menu_label": "3                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Diritto all'uso delle tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 3\n                  Diritto all'uso delle tecnologie\n\n  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere\nl'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le\npubbliche  amministrazioni  centrali  e  con  i  gestori  di pubblici\nservizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 13,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "3#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "15-9-2010",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Diritto all'uso delle tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 3\n                  Diritto all'uso delle tecnologie\n\n  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere\nl'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le\npubbliche  amministrazioni  ((  .  . . )) e con i gestori di pubblici\nservizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.\n  ((1-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle\namministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse\ntecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro\nautonomia normativa.\n  1-ter.  Le  controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui\nal  comma  1  sono  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice\namministrativo.))\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 14,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "3#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "16-9-2010",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Diritto all'uso delle tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 3\n                  Diritto all'uso delle tecnologie\n\n  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere\nl'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le\npubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali\nnei limiti di quanto previsto nel presente codice.\n  1-bis.   Il   principio   di   cui  al  comma  1  si  applica  alle\namministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse\ntecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro\nautonomia normativa.\n((1-ter.  La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo\ne' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 15,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "3#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Diritto all'uso delle tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 3 \n                  Diritto all'uso delle tecnologie \n \n  1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed  ottenere\nl'uso  delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con   le\npubbliche amministrazioni ((, con i soggetti di cui  all'articolo  2,\ncomma 2, e con i gestori di  pubblici  servizi  ai  sensi  di  quanto\nprevisto dal presente codice)). \n  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo\ne' disciplinata dal codice del processo amministrativo. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 16,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "3#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Diritto all'uso delle tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 3 \n                  Diritto all'uso delle tecnologie \n \n  ((1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e  gli  strumenti\ndi cui al  presente  Codice  nei  rapporti  con  i  soggetti  di  cui\nall'articolo 2, comma  2,  anche  ai  fini  della  partecipazione  al\nprocedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze\nlinguistiche riconosciute.)) \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo\ne' disciplinata dal codice del processo amministrativo. \n  ((1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi e'  attuata\ndai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo  da  consentire,\nmediante strumenti informatici, la possibilita' per il  cittadino  di\nverificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi\nper lo specifico procedimento e il  relativo  stato  di  avanzamento,\nnonche' di individuare l'ufficio e il  funzionario  responsabile  del\nprocedimento; \n  1-quinquies. Tutti i  cittadini  e  le  imprese  hanno  il  diritto\nall'assegnazione  di  un'identita'  digitale  attraverso   la   quale\naccedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti  di  cui\nall'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64; \n  1-sexies.  Tutti  gli   iscritti   all'Anagrafe   nazionale   della\npopolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere  identificati\ndalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale  di  cui\nal comma 1-quinquies, nonche' di inviare  comunicazioni  e  documenti\nalle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un\ndomicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 17,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "3#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Diritto all'uso delle tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 3 \n                  Diritto all'uso delle tecnologie \n \n  1. Chiunque ha il diritto di  usare  ((,  in  modo  accessibile  ed\nefficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui  al  presente  Codice\nnei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche  ai\nfini ((dell'esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione\nal  procedimento  amministrativo,  fermi  restando  i  diritti  delle\nminoranze linguistiche riconosciute. \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo\ne' disciplinata dal codice del processo amministrativo. \n  1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  1-quinquies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  DICEMBRE  2017,  N.\n217)). \n  1-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 18,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3 bis",
      "menu_label": "3 bis                                                                                                                                                                                                   ",
      "chiave": "3bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "20-8-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 3-bis (( (Domicilio digitale del cittadino). ))",
      "corpo": "                             Art. 3-bis \n              (( (Domicilio digitale del cittadino). )) \n \n  ((1.  Al  fine  di  facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche\namministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino  indicare\nalla pubblica amministrazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  al\ncomma 3, un  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,\nrilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge\n29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge\n28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale. \n  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte\nle pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici\nservizi. \n  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il\nMinistro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il\nMinistro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia\nper l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,\nvariazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte\ndel cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da\nparte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del\nreperimento del domicilio digitale dei propri utenti. \n  4. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista\ndalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di\npubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i\ngestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino\nesclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,\nanche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.\n241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di\ncomunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il\ndestinatario.L'utilizzo  di  differenti  modalita'  di  comunicazione\nrientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale\nai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27\nottobre 2009, n. 150. \n  4-bis. In assenza del domicilio digitale di  cui  al  comma  1,  le\namministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come\ndocumenti  informatici  sottoscritti  con  firma  digitale  o   firma\nelettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai\ncittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di\nricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma\nautografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le\ndisposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12\ndicembre 1993, n. 39. \n  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli\neffetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei\ndocumenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia\nanalogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi\nche il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato\npredisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle\nregole tecniche di cui all'articolo 71. \n  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di\ncui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui\nall'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento\nrappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata\ndall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. \n  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16bis-com5",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-12;39~art3"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 19,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "3bis#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "21-8-2013",
      "vigenza_fine": "31-12-2014",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino).",
      "corpo": "                             Art. 3-bis \n                 (Domicilio digitale del cittadino). \n \n  1.  Al  fine  di  facilitare   la   comunicazione   tra   pubbliche\namministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino  indicare\nalla pubblica amministrazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  al\ncomma 3, un  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,\nrilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge\n29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge\n28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale. \n  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte\nle pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici\nservizi. \n  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il\nMinistro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il\nMinistro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia\nper l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,\nvariazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte\ndel cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da\nparte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del\nreperimento del domicilio digitale dei propri utenti. \n  4. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista\ndalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di\npubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i\ngestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino\nesclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,\nanche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.\n241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di\ncomunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il\ndestinatario.L'utilizzo  di  differenti  modalita'  di  comunicazione\nrientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale\nai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27\nottobre 2009, n. 150. \n  4-bis. In assenza del domicilio digitale di  cui  al  comma  1,  le\namministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come\ndocumenti  informatici  sottoscritti  con  firma  digitale  o   firma\nelettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai\ncittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di\nricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma\nautografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le\ndisposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12\ndicembre 1993, n. 39. \n  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli\neffetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei\ndocumenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia\nanalogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi\nche il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato\npredisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle\nregole tecniche di cui all'articolo 71. \n  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di\ncui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui\nall'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento\nrappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata\ndall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. \n  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica. \n                                                               ((21)) \n \n------------ \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  13,  comma  2-quater)\nche il decreto ministeriale previsto dal presente  articolo,  qualora\nnon ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla  data  di\nentrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  D.L.  69/2013\nsuindicato, e' adottato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri\nanche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16bis-com5",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-12;39~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 20,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3 bis",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "3bis#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "1-1-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino).",
      "corpo": "                             Art. 3-bis \n                 (Domicilio digitale del cittadino). \n \n  1.  Al  fine  di  facilitare   la   comunicazione   tra   pubbliche\namministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino  indicare\nalla pubblica amministrazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  al\ncomma 3,  un  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata\n((...)) quale suo domicilio digitale. \n  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte\nle pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici\nservizi. \n  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il\nMinistro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il\nMinistro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia\nper l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,\nvariazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte\ndel cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da\nparte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del\nreperimento del domicilio digitale dei propri utenti. \n  4. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista\ndalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di\npubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i\ngestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino\nesclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,\nanche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.\n241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di\ncomunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il\ndestinatario.L'utilizzo  di  differenti  modalita'  di  comunicazione\nrientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale\nai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27\nottobre 2009, n. 150. \n  4-bis. In assenza del domicilio digitale di  cui  al  comma  1,  le\namministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come\ndocumenti  informatici  sottoscritti  con  firma  digitale  o   firma\nelettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai\ncittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di\nricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma\nautografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le\ndisposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12\ndicembre 1993, n. 39. \n  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli\neffetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei\ndocumenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia\nanalogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi\nche il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato\npredisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle\nregole tecniche di cui all'articolo 71. \n  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di\ncui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui\nall'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento\nrappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata\ndall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. \n  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica. \n                                                                 (21) \n \n------------ \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  13,  comma  2-quater)\nche il decreto ministeriale previsto dal presente  articolo,  qualora\nnon ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla  data  di\nentrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  D.L.  69/2013\nsuindicato, e' adottato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri\nanche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-12;39~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 21,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3 bis",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "3bis#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 3-bis ((Domicilio digitale delle persone fisiche))",
      "corpo": "                             Art. 3-bis \n            ((Domicilio digitale delle persone fisiche)) \n \n  ((1.  Al  fine  di  facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche\namministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino  indicare\nal comune di residenza un proprio domicilio digitale.)) \n  2. ((Il domicilio)) di cui al comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte\nle pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici\nservizi. ((Esso inerisce esclusivamente  alle  comunicazioni  e  alle\nnotifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione  e  notifica\nda parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.)) ((28)) \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  ((3-bis. Agli  iscritti  all'ANPR  che  non  abbiano  provveduto  a\nindicarne uno e' messo  a  disposizione  un  domicilio  digitale  con\nmodalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto\ncon il  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica\namministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati\npersonali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con\nle quali, per superare  il  divario  digitale,  i  documenti  possono\nessere consegnati ai cittadini.)) ((28)) \n  4. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista\ndalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di\npubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i\ngestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino\nesclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,\nanche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.\n241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di\ncomunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il\ndestinatario.L'utilizzo  di  differenti  modalita'  di  comunicazione\nrientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale\nai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27\nottobre 2009, n. 150. ((28)) \n  4-bis. In assenza del domicilio digitale ((di cui ai commi 1 e  2))\nle amministrazioni possono predispone le comunicazioni  ai  cittadini\ncome documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma\nelettronica ((qualificata o))  avanzata,  da  conservare  nei  propri\narchivi, ed inviare  ai  cittadini  stessi,  per  posta  ordinaria  o\nraccomandata con avviso  di  ricevimento,  copia  analogica  di  tali\ndocumenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo  stampa\npredisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto\nlegislativo 12 dicembre 1993, n. 39. \n  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli\neffetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei\ndocumenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia\nanalogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi\nche il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato\npredisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle\nregole tecniche di cui all'articolo 71. ((28)) \n  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di\ncui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui\n((all'articolo 23, comma 2-bis,)) salvo i casi in  cui  il  documento\nrappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata\ndall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. \n  ((4-quinquies. Il domicilio speciale di  cui  all'articolo  47  del\nCodice civile puo' essere eletto anche presso un  domicilio  digitale\ndiverso da quello di cui al comma  1.  Qualora  l'indirizzo  digitale\nindicato quale domicilio speciale non  rientri  tra  quelli  indicati\nall'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo'  opporre\neccezioni relative a tali circostanze.)) \n  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica. \n                                                                 (21) \n \n------------ \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  13,  comma  2-quater)\nche il decreto ministeriale previsto dal presente  articolo,  qualora\nnon ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla  data  di\nentrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  D.L.  69/2013\nsuindicato, e' adottato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri\nanche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n------------ \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che la parola \u00abcittadino\u00bb, ovunque ricorra, si intende\ncome \u00abpersona fisica\u00bb. \n  Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che  \"Le  disposizioni\ndi cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo\nn. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto,\nproducono effetti a partire dalla completa  attuazione  dell'ANPR  e,\ncomunque, non oltre il 31 dicembre 2017\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-12;39~art3",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art47",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art3bis"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 22,
      "numero": "3",
      "numero_leggibile": "3 bis",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "3bis#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 3-bis ((Identita' digitale e Domicilio digitale))",
      "corpo": "                             Art. 3-bis \n             ((Identita' digitale e Domicilio digitale)) \n \n  ((01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti\ndai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite\nla propria identita' digitale.)) ((29)) \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  i  professionisti\ntenuti  all'iscrizione  in  albi  ed  elenchi  e  i  soggetti  tenuti\nall'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di  dotarsi\ndi un domicilio digitale iscritto nell'elenco di  cui  agli  articoli\n6-bis o 6-ter.)) \n  ((1-bis. Fermo restando quanto previsto al  comma  1,  chiunque  ha\nfacolta' di eleggere  il  proprio  domicilio  digitale  da  iscrivere\nnell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto\nal  comma  3-bis,  chiunque  ha  la   facolta'   di   richiedere   la\ncancellazione del  proprio  domicilio  digitale  dall'elenco  di  cui\nall'articolo 6-quater. \n  1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e  1-bis  sono  eletti\nsecondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche\npossono altresi'  eleggere  il  domicilio  digitale  avvalendosi  del\nservizio di cui all'articolo 64-bis. \n  1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno  l'obbligo  di\nfare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di  comunicare\nogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita'  fissate\nnelle Linee guida.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  ((3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o\ndel  Ministro  delegato  per  la  semplificazione   e   la   pubblica\namministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per  la  protezione  dei\ndati personali e acquisito il parere della Conferenza  unificata,  e'\nstabilita la data a decorrere dalla  quale  le  comunicazioni  tra  i\nsoggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  e  coloro  che  non  hanno\nprovveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis,\navvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso  decreto\nsono determinate le modalita' con le quali ai  predetti  soggetti  e'\nmesso a disposizione un domicilio digitale e sono  individuate  altre\nmodalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti\npossono essere consegnati a coloro che non sono in grado di  accedere\ndirettamente a un domicilio digitale.)) \n  4. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista\ndalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di\npubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i\ngestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino\nesclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,\nanche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.\n241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di\ncomunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il\ndestinatario.L'utilizzo  di  differenti  modalita'  di  comunicazione\nrientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale\nai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27\nottobre 2009, n. 150. (28) \n  4-bis. In assenza del domicilio digitale ((e fino alla data fissata\nnel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo  2,\ncomma 2, possono predisporre le comunicazioni  ai  soggetti  che  non\nhanno eletto un domicilio digitale ai sensi del  comma  1-bis))  come\ndocumenti  informatici  sottoscritti  con  firma  digitale  o   firma\nelettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi,\ned inviare ((agli stessi)), per posta ordinaria  o  raccomandata  con\navviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti\ncon firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo  le\ndisposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12\ndicembre 1993, n. 39. \n  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli\neffetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei\ndocumenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia\nanalogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi\nche il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato\npredisposto  ((ed  e'  disponibile))  presso   l'amministrazione   in\nconformita' alle ((Linee guida)). (28) \n  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di\ncui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui\nall'articolo 23, comma 2-bis,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento\nrappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata\ndall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. \n  4-quinquies. Il domicilio  speciale  di  cui  all'articolo  47  del\nCodice civile puo' essere eletto anche presso un  domicilio  digitale\ndiverso da quello di cui ((al comma 1-ter)).  ((In  tal  caso,  ferma\nrestando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi\nvalore legale, colui che lo ha  eletto  non  puo'  opporre  eccezioni\nrelative alla forma e alla data della spedizione  e  del  ricevimento\ndelle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.)) \n  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica. \n                                                                 (21) \n \n------------ \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  13,  comma  2-quater)\nche il decreto ministeriale previsto dal presente  articolo,  qualora\nnon ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla  data  di\nentrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  D.L.  69/2013\nsuindicato, e' adottato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri\nanche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n------------ \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che la parola \u00abcittadino\u00bb, ovunque ricorra, si intende\ncome \u00abpersona fisica\u00bb. \n  Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che  \"Le  disposizioni\ndi cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo\nn. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto,\nproducono effetti a partire dalla completa  attuazione  dell'ANPR  e,\ncomunque, non oltre il 31 dicembre 2017\". \n------------ \nAGGIORNAMENTO (29) \n  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,\ncomma 1) che \"Il diritto di cui  all'articolo  3-bis,  comma  01,  e'\nriconosciuto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2018\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-12;39~art3",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art47",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art3bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 23,
      "numero": "4",
      "numero_leggibile": "4",
      "menu_label": "4                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Partecipazione al procedimento amministrativo informatico",
      "corpo": "                               Art. 4 \n      Partecipazione al procedimento amministrativo informatico \n \n  1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di\naccesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante  l'uso\ndelle tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  secondo\nquanto disposto dagli articoli 59 e 60  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. \n  2. Ogni atto e  documento  puo'  essere  trasmesso  alle  pubbliche\namministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione se  formato  ed  inviato  nel  rispetto  della  vigente\nnormativa. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 24,
      "numero": "4",
      "numero_leggibile": "4",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "4#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 4 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 25,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5",
      "menu_label": "5                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche",
      "corpo": "                               Art. 5. \n       Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche \n \n  1. A decorrere dal 30 giugno  2007,  le  pubbliche  amministrazioni\ncentrali con sede nel territorio italiano consentono  l'effettuazione\ndei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso\ndelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 26,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "5#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "6-4-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).",
      "corpo": "                               Art. 5 \n     (( (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). \n \n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   consentono,   sul   territorio\nnazionale,  l'effettuazione  dei  pagamenti  ad  esse  spettanti,   a\nqualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione  dei\ntributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle  tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione. \n  2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono  avvalersi,  senza\nnuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di  prestatori  di\nservizi di pagamento  per  consentire  ai  privati  di  effettuare  i\npagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di\ncredito  o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento   di   pagamento\nelettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di  pagamento  che\nriceve  l'importo   dell'operazione   di   pagamento,   effettua   il\nriversamento  dell'importo   trasferito   al   tesoriere   dell'ente,\nregistrando  in  apposito   sistema   informatico,   a   disposizione\ndell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la\ncorrispondenza di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli  articoli\nd'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. \n  3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e\nl'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di  concerto  con\nil Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  DigitPA  sono\nindividuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i\ntempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le  relative\nmodalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del\nprestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i\nsoggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello  di  convenzione\nche il prestatore di servizi  di  pagamento  deve  sottoscrivere  per\neffettuare il servizio. \n  4. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le\namministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali\nadeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 27,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "5#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "7-4-2012",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).",
      "corpo": "                               Art. 5 \n      (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). \n \n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   consentono,   sul   territorio\nnazionale,  l'effettuazione  dei  pagamenti  ad  esse  spettanti,   a\nqualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione  dei\ntributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle  tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione.((A tal fine sono tenute: \n    a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e  sulle  richieste\ndi pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale\ni privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; \n    b) a specificare i dati e i codici da indicare  obbligatoriamente\nnella causale di versamento)). ((16)) \n  2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono  avvalersi,  senza\nnuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di  prestatori  di\nservizi di pagamento  per  consentire  ai  privati  di  effettuare  i\npagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di\ncredito  o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento   di   pagamento\nelettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di  pagamento  che\nriceve  l'importo   dell'operazione   di   pagamento,   effettua   il\nriversamento  dell'importo   trasferito   al   tesoriere   dell'ente,\nregistrando  in  apposito   sistema   informatico,   a   disposizione\ndell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la\ncorrispondenza di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli  articoli\nd'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. \n  3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e\nl'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di  concerto  con\nil Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  DigitPA  sono\nindividuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i\ntempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le  relative\nmodalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del\nprestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i\nsoggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello  di  convenzione\nche il prestatore di servizi  di  pagamento  deve  sottoscrivere  per\neffettuare il servizio. \n  4. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le\namministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali\nadeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1. \n    \n--------------------\n\n    \nAGGIORNAMENTO (16) \n  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2)  che\n\" Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le\ndisposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\npresente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5",
        "urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 28,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "5#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). ))",
      "corpo": "                               Art. 5 \n   (( (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). )) \n \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  e  i  gestori  di\npubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal\n1\u00b0 giugno  2013  ad  accettare  i  pagamenti  ad  essi  spettanti,  a\nqualsiasi  titolo  dovuti,   anche   con   l'uso   delle   tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione. A tal fine: \n    a) sono tenuti a pubblicare nei propri  siti  istituzionali  e  a\nspecificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN\nidentificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del\nversamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del\nMinistro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,\ntramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti\nmediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del\nconto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono\neffettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici\nidentificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il\nversamento; \n    b)  si  avvalgono  di  prestatori  di   servizi   di   pagamento,\nindividuati  mediante  ricorso   agli   strumenti   di   acquisto   e\nnegoziazione messi a disposizione  da  Consip  o  dalle  centrali  di\ncommittenza   regionali   di   riferimento   costituite   ai    sensi\ndell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per\nconsentire ai privati  di  effettuare  i  pagamenti  in  loro  favore\nattraverso l'utilizzo di  carte  di  debito,  di  credito,  prepagate\novvero di altri strumenti di pagamento elettronico  disponibili,  che\nconsentano anche l'addebito in conto corrente,  indicando  sempre  le\ncondizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei\nservizi  di  pagamento,  che  riceve  l'importo  dell'operazione   di\npagamento,  effettua  il  riversamento  dell'importo  trasferito   al\ntesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a\ndisposizione dell'amministrazione, il pagamento  eseguito,  i  codici\nidentificativi  del  pagamento  medesimo,  nonche'  i   codici   IBAN\nidentificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero  dell'imputazione   del\nversamento in  Tesoreria.  Le  modalita'  di  movimentazione  tra  le\nsezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi  alle\noperazioni  effettuate  sui  conti  correnti  postali   intestati   a\npubbliche amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il\nMinistero dell'economia e  delle  finanze  e  Poste  Italiane  S.p.A.\nstipulata ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  l\u00b0\ndicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29\ngennaio 1994, n. 71. \n  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le\namministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'\navvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo\n81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati, \n  3. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del  comma  1  possono\nessere escluse le operazioni di pagamento per le  quali  la  verifica\ndel buon fine dello stesso debba  essere  contestuale  all'erogazione\ndel servizio; in questi casi devono comunque essere rese  disponibili\nmodalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. \n  3-bis. I micro-pagamenti dovuti a  titolo  di  corrispettivo  dalle\npubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della\nlegge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,\ncomma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di\nacquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici\ndi cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di\ncui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto\nlegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono\neffettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto\ndalle imprese fornitrici. \n  3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  da\npubblicare entro il 1\u00b0 marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in\nrelazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle\nfinalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di\npagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo\n1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche\namministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di\nconsentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma\n3-bis entro il 1\u00b0 gennaio 2013. \n  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,\ndefinisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del\npagamento di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e  le  modalita'\nattraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a\ndisposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamento\nmedesimo. \n  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le\nrisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione\nvigente.)) \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (16) \n  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2)  che\n\" Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le\ndisposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\npresente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com455",
        "urn:nir:stato:legge:1994-01-29;71",
        "urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com450",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-07;52~art7-com2",
        "urn:nir:stato:legge:2012-07-06;94",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163",
        "urn:nir:stato:legge:2006;296~art1-com450",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5",
        "urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 29,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "5#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).",
      "corpo": "                               Art. 5 \n      (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). \n \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono  obbligati  ad\naccettare, tramite la piattaforma di cui  al  comma  2,  i  pagamenti\nspettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento\nelettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati\nsull'uso del credito  telefonico.  Resta  ferma  la  possibilita'  di\naccettare  anche  altre  forme  di   pagamento   elettronico,   senza\ndiscriminazione in relazione allo schema di pagamento  abilitato  per\nciascuna  tipologia  di  strumento  di  pagamento  elettronico   come\ndefinita  ai  sensi  dell'articolo  2,  punti  33),  34)  e  35)  del\nregolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29\naprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle  operazioni\ndi pagamento basate su carta.)) \n  ((2. Al fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  l'AgID  mette  a\ndisposizione, attraverso il Sistema pubblico  di  connettivita',  una\npiattaforma tecnologica per l'interconnessione e  l'interoperabilita'\ntra le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di  servizi  di\npagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti\ndi cui all'articolo 64,  l'autenticazione  dei  soggetti  interessati\nall'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.)) \n  ((2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita  la  Banca  d'Italia,\nsono determinate le modalita' di attuazione del comma 1, inclusi  gli\nobblighi di pubblicazione  di  dati  e  le  informazioni  strumentali\nall'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.)) \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,\ndefinisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del\npagamento di cui al comma 1 ((...))  e  le  modalita'  attraverso  le\nquali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a  disposizione\ndell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. \n  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le\nrisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione\nvigente. \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (16) \n  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2)  che\n\" Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le\ndisposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\npresente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5",
        "urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 30,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "5#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).",
      "corpo": "                               Art. 5 \n      (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). \n \n  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  sono  obbligati  ad\naccettare, tramite la piattaforma di cui  al  comma  2,  i  pagamenti\nspettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento\nelettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati\nsull'uso del credito telefonico. ((Tramite la piattaforma elettronica\ndi cui al comma 2, resta)) ferma la possibilita' di  accettare  anche\naltre  forme  di  pagamento  elettronico,  senza  discriminazione  in\nrelazione allo schema di pagamento abilitato per  ciascuna  tipologia\ndi  strumento  di  pagamento  elettronico  come  definita  ai   sensi\ndell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del\nParlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015  relativo  alle\ncommissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su\ncarta. \n  2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  l'AgID  mette  a\ndisposizione, attraverso il Sistema pubblico  di  connettivita',  una\npiattaforma tecnologica per l'interconnessione e  l'interoperabilita'\ntra le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di  servizi  di\npagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti\ndi cui all'articolo 64,  l'autenticazione  dei  soggetti  interessati\nall'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. ((29)) \n  2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono\ndeterminate le modalita' di  attuazione  del  comma  1,  inclusi  gli\nobblighi di pubblicazione  di  dati  e  le  informazioni  strumentali\nall'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. \n  ((2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  consentono  di\neffettuare pagamenti elettronici tramite la  piattaforma  di  cui  al\ncomma  2  anche  per  il  pagamento  spontaneo  di  tributi  di   cui\nall'articolo  2-bis  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,\nconvertito, con modificazioni dalla legge 1\u00b0 dicembre 2016, n. 225. \n  2-quater. I prestatori di servizi di pagamento  abilitati  eseguono\npagamenti  a  favore  delle  pubbliche   amministrazioni   attraverso\nl'utilizzo della piattaforma di  cui  al  comma  2.  Resta  fermo  il\nsistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti  del\ndecreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,   Capo   III,   fino\nall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri\no del Ministro delegato, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e\ndelle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle\npolitiche sociali, sentite l'Agenzia  delle  entrate  e  l'AgID,  che\nfissa, anche  in  maniera  progressiva,  le  modalita'  tecniche  per\nl'effettuazione dei pagamenti tributari  e  contributivi  tramite  la\npiattaforma di cui al comma 2. \n  2-quinquies.  Tramite  la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,   le\ninformazioni sui  pagamenti  sono  messe  a  disposizione  anche  del\nMinistero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria\ngenerale dello Stato.)) \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,\ndefinisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del\npagamento di cui al comma 1 e le modalita'  attraverso  le  quali  il\nprestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le\ninformazioni relative al pagamento medesimo. \n  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le\nrisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione\nvigente. \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (16) \n  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2)  che\n\" Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le\ndisposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\npresente decreto.\" \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (29) \n  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,\ncomma 2) che \"L'obbligo per i  prestatori  di  servizi  di  pagamento\nabilitati  di  utilizzare  esclusivamente  la  piattaforma   di   cui\nall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i\npagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal  1\u00b0  gennaio\n2019\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art2bis",
        "urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5",
        "urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art5-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 31,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5 bis",
      "menu_label": "5 bis                                                                                                                                                                                                   ",
      "chiave": "5bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 5-bis (( (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).",
      "corpo": "                             Art. 5-bis \n     (( (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). \n \n  1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di\ninformazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese  e\nle amministrazioni pubbliche avviene  esclusivamente  utilizzando  le\ntecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con  le  medesime\nmodalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano  atti  e\nprovvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. \n  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su\nproposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e\nl'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e\ncon il Ministro per la semplificazione normativa,  sono  adottate  le\nmodalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche\namministrazioni centrali e fissati i relativi termini. \n  3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo  17,\nprovvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le\nmodalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. \n  4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in  sede\ndi Conferenza unificata per l'adozione  degli  indirizzi  utili  alla\nrealizzazione delle finalita' di cui al comma 1.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 32,
      "numero": "5",
      "numero_leggibile": "5 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "5bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=5&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).",
      "corpo": "                             Art. 5-bis \n      (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). \n \n  1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di\ninformazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese  e\nle amministrazioni pubbliche avviene  esclusivamente  utilizzando  le\ntecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con  le  medesime\nmodalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano  atti  e\nprovvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. \n  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su\nproposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e\nl'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e\ncon il Ministro per la semplificazione normativa,  sono  adottate  le\nmodalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche\namministrazioni centrali e fissati i relativi termini. \n  3. ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17,\nprovvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le\nmodalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. \n  4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in  sede\ndi Conferenza unificata per l'adozione  degli  indirizzi  utili  alla\nrealizzazione delle finalita' di cui al comma 1. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 33,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6",
      "menu_label": "6                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "3-7-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Utilizzo della posta elettronica certificata",
      "corpo": "                               Art. 6\n            Utilizzo della posta elettronica certificata\n\n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta\nelettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del Presidente della\nRepubblica  11  febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e\ninformazioni  con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che\nhanno  preventivamente  dichiarato  il  proprio  indirizzo  di  posta\nelettronica certificata.\n  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  gomma  1 si applicano anche alle\npubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  salvo  che  non sia\ndiversamente stabilito.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 34,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "6#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "4-7-2009",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Utilizzo della posta elettronica certificata",
      "corpo": "                               Art. 6\n            Utilizzo della posta elettronica certificata\n\n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta\nelettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del Presidente della\nRepubblica  11  febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e\ninformazioni  con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che\nhanno  preventivamente  dichiarato  il  proprio  indirizzo  di  posta\nelettronica certificata.\n  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  gomma  1 si applicano anche alle\npubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  salvo  che  non sia\ndiversamente stabilito.\n((2-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  hanno\nfacolta'  di  assegnare  ai  cittadini  residenti  caselle  di  posta\nelettronica  certificata  atte  alla  trasmissione  di documentazione\nufficiale.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 35,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "6#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Utilizzo della posta elettronica certificata",
      "corpo": "                               Art. 6 \n            Utilizzo della posta elettronica certificata \n \n((1. Per le comunicazioni di cui all'articolo  48,  comma  1,  con  i\nsoggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai\nsensi della vigente normativa tecnica, le  pubbliche  amministrazioni\nutilizzano  la  posta  elettronica  certificata.   La   dichiarazione\ndell'indirizzo vincola solo il  dichiarante  e  rappresenta  espressa\naccettazione dell'invio, tramite posta  elettronica  certificata,  da\nparte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti\nche lo riguardano.)) \n((1-bis.  La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica\ncertificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e  16-bis,  comma  5,\ndel  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  l'estrazione  di\nelenchi  dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche\namministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche\nemanate da DigitPA, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati\npersonali.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 36,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "6#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Utilizzo della posta elettronica certificata",
      "corpo": "                               Art. 6 \n            Utilizzo della posta elettronica certificata \n \n  1.  ((Fino  alla  piena  attuazione  delle  disposizioni   di   cui\nall'articolo 3-bis, per le comunicazioni)) di  cui  all'articolo  48,\ncomma 1, con i  soggetti  che  hanno  preventivamente  dichiarato  il\nproprio indirizzo  ai  sensi  della  vigente  normativa  tecnica,  le\npubbliche   amministrazioni   utilizzano   la    posta    elettronica\ncertificata.  La  dichiarazione  dell'indirizzo   vincola   solo   il\ndichiarante e rappresenta espressa accettazione  dell'invio,  tramite\nposta   elettronica   certificata,   da   parte    delle    pubbliche\namministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. \n  1-bis.  La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica\ncertificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e  16-bis,  comma  5,\ndel  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  l'estrazione  di\nelenchi  dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche\namministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche\nemanate da ((AgID)), sentito il Garante per la  protezione  dei  dati\npersonali. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 37,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "6#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Utilizzo del domicilio digitale))",
      "corpo": "                               Art. 6 \n                 ((Utilizzo del domicilio digitale)) \n \n  ((1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali  sono  effettuate\nagli indirizzi inseriti negli elenchi di  cui  agli  articoli  6-bis,\n6-ter e 6-quater, o a  quello  eletto  come  domicilio  speciale  per\ndeterminati  atti  o  affari  ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma\n4-quinquies. Le  comunicazioni  elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei\ndomicili digitali di cui  all'articolo  3-bis  producono,  quanto  al\nmomento della  spedizione  e  del  ricevimento,  gli  stessi  effetti\ngiuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di\nritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo\nche la legge disponga  diversamente.  Le  suddette  comunicazioni  si\nintendono spedite dal mittente se inviate al  proprio  gestore  e  si\nintendono consegnate se rese disponibili al  domicilio  digitale  del\ndestinatario, salva la prova che la mancata  consegna  sia  dovuta  a\nfatto non imputabile al destinatario medesimo. La  data  e  l'ora  di\ntrasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai\nterzi se apposte in conformita' alle Linee guida.)) \n  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  ((1-ter.  L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e  dei\nprofessionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC)\ndelle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all'articolo  6-bis.\nL'elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della  pubblica\namministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui\nall'articolo 6-ter. L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone\nfisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di\ncui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli  indirizzi  delle\npersone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui\nall'articolo 6-quater. \n  1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  notificano\ndirettamente presso i domicili digitali di cui all'articolo  3-bis  i\npropri   atti,   compresi   i   verbali   relativi   alle    sanzioni\namministrative, gli atti impositivi di accertamento e di  riscossione\ne le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio  decreto  14  aprile\n1910, n. 639,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni  in  ambito\ntributario. La conformita'  della  copia  informatica  del  documento\nnotificato  all'originale   e'   attestata   dal   responsabile   del\nprocedimento in conformita' a quanto  disposto  agli  articoli  22  e\n23-bis.)) \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 38,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 bis",
      "menu_label": "6 bis                                                                                                                                                                                                   ",
      "chiave": "6bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-bis ((  (Indice  nazionale  degli  indirizzi  PEC  delle  imprese  e  dei professionisti). ))",
      "corpo": "                             Art. 6-bis \n((  (Indice  nazionale  degli  indirizzi  PEC  delle  imprese  e  dei\n                         professionisti). )) \n \n  ((1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni\ne dati, nonche'  lo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  la\npubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita'\ntelematica, e' istituito, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in\nvigore  della  presente  disposizione  e  con   le   risorse   umane,\nstrumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  il\npubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di  posta\nelettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,\npresso il Ministero per lo sviluppo economico. \n  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire\ndagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle\nimprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto\nprevisto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. \n  3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche\namministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o\nesercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web\ne senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in\nformato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma\n3. \n  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento\ndei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita  l'Agenzia\nper l'Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione\noperativa dell'Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture\ninformatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del\nregistro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro\n60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente\ndisposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. \n  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e\nle forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali  comunicano\nall'Indice nazionale di cui  al  comma  1  tutti  gli  indirizzi  PEC\nrelativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli\nstrumenti telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per\nil  tramite  delle  proprie  strutture  informatiche   al   fine   di\nottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. \n  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 39,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "6bis#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-bis (Indice  nazionale  degli  indirizzi  PEC   delle   imprese   e   dei professionisti).",
      "corpo": "                             Art. 6-bis \n(Indice  nazionale  degli  indirizzi  PEC   delle   imprese   e   dei\n                          professionisti). \n \n  1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e\ndati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la  pubblica\namministrazione  e  le  imprese  e  i  professionisti  in   modalita'\ntelematica, e' istituito, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in\nvigore  della  presente  disposizione  e  con   le   risorse   umane,\nstrumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  il\npubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di  posta\nelettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,\npresso il Ministero per lo sviluppo economico. \n  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire\ndagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle\nimprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto\nprevisto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.\n((Gli indirizzi PEC  inseriti  in  tale  Indice  costituiscono  mezzo\nesclusivo  di  comunicazione  e  notifica  con  i  soggetti  di   cui\nall'articolo 2, comma 2.)) \n  ((2-bis.  L'INI-PEC  acquisisce  dagli   ordini   e   dai   collegi\nprofessionali gli attributi qualificati  dell'identita'  digitale  ai\nfini di quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo  64,  comma\n2-sexies.)) \n  3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche\namministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o\nesercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web\ne senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in\nformato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma\n3. \n  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento\ndei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita  l'Agenzia\nper l'Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione\noperativa dell'Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture\ninformatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del\nregistro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro\n60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente\ndisposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. \n  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e\nle forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali  comunicano\nall'Indice nazionale di cui  al  comma  1  tutti  gli  indirizzi  PEC\nrelativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli\nstrumenti telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per\nil  tramite  delle  proprie  strutture  informatiche   al   fine   di\nottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. \n  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 40,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 bis",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "6bis#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-bis (Indice nazionale ((dei  domicili  digitali))  delle  imprese  e  dei professionisti).",
      "corpo": "                             Art. 6-bis \n(Indice nazionale ((dei  domicili  digitali))  delle  imprese  e  dei\n                          professionisti). \n \n  1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e\ndati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra ((i soggetti\ndi cui all'articolo 2, comma 2)) e le imprese e i  professionisti  in\nmodalita'  telematica,  e'  istituito  ((...))  il  pubblico   elenco\ndenominato Indice nazionale ((dei domicili digitali)) (INI-PEC) delle\nimprese e dei professionisti, presso il  Ministero  per  lo  sviluppo\neconomico. \n  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire\ndagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle\nimprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto\nprevisto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((I\ndomicili digitali))  inseriti  in  tale  Indice  costituiscono  mezzo\nesclusivo  di  comunicazione  e  notifica  con  i  soggetti  di   cui\nall'articolo 2, comma 2. \n  2-bis.  L'INI-PEC   acquisisce   dagli   ordini   e   dai   collegi\nprofessionali gli attributi qualificati  dell'identita'  digitale  ai\nfini di quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo  64,  comma\n2-sexies. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento\ndei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita  l'Agenzia\nper l'Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione\noperativa dell'Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture\ninformatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del\nregistro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro\n60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente\ndisposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. \n  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e\nle forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali  comunicano\nall'Indice nazionale di cui  al  comma  1  tutti  gli  indirizzi  PEC\nrelativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli\nstrumenti telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per\nil  tramite  delle  proprie  strutture  informatiche   al   fine   di\nottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. \n  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza\npubblica. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 41,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 ter",
      "menu_label": "6 ter                                                                                                                                                                                                   ",
      "chiave": "6ter",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-ter (( (Indice degli indirizzi  delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei gestori di pubblici servizi). ))",
      "corpo": "                             Art. 6-ter \n(( (Indice degli indirizzi  delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei\n                  gestori di pubblici servizi). )) \n \n  ((1.  Al  fine  di  assicurare  la  pubblicita'   dei   riferimenti\ntelematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici\nservizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato \"Indice\ndegli indirizzi della  pubblica  amministrazione  e  dei  gestori  di\npubblici servizi\", nel quale sono indicati  gli  indirizzi  di  posta\nelettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e  per  lo\nscambio di informazioni e  per  l'invio  di  documenti  a  tutti  gli\neffetti di legge tra  le  pubbliche  amministrazioni,  i  gestori  di\npubblici servizi e i privati. \n  2.  La  realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono  affidate\nall'AgID, che puo' utilizzare a tal fine  elenchi  e  repertori  gia'\nformati dalle amministrazioni pubbliche. \n  3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi  e\ni contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno\nsemestrale,   secondo   le   indicazioni   dell'AgID.   La    mancata\ncomunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e\ndel loro aggiornamento e'  valutata  ai  fini  della  responsabilita'\ndirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di  risultato  ai\ndirigenti responsabili.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 42,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 ter",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "6ter#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-ter (Indice ((dei domicili digitali)) delle pubbliche  amministrazioni  e dei gestori di pubblici servizi).",
      "corpo": "                             Art. 6-ter \n(Indice ((dei domicili digitali)) delle pubbliche  amministrazioni  e\n                  dei gestori di pubblici servizi). \n \n  1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti  telematici\ndelle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'\nistituito il pubblico elenco  di  fiducia  denominato  \"Indice  ((dei\ndomicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei  gestori  di\npubblici servizi\", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da\nutilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e\nper l'invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le\npubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. \n  2.  La  realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono  affidate\nall'AgID, che puo' utilizzare a tal fine  elenchi  e  repertori  gia'\nformati dalle amministrazioni pubbliche. \n  3. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori  di  pubblici\nservizi))  aggiornano  gli  indirizzi  e  i   contenuti   dell'Indice\ntempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo  le\nindicazioni  dell'AgID.  La  mancata  comunicazione  degli   elementi\nnecessari al completamento dell'Indice e del  loro  aggiornamento  e'\nvalutata   ai   fini    della    responsabilita'    dirigenziale    e\ndell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  ai   dirigenti\nresponsabili. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 43,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 quater",
      "menu_label": "6 quater                                                                                                                                                                                                ",
      "chiave": "6quater",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-quater (( (Indice nazionale dei domicili digitali delle  persone  fisiche  e degli altri enti di diritto privato,  non  tenuti  all'iscrizione  in albi professionali o nel registro delle imprese). ))",
      "corpo": "                            Art. 6-quater \n(( (Indice nazionale dei domicili digitali delle  persone  fisiche  e\ndegli altri enti di diritto privato,  non  tenuti  all'iscrizione  in\n        albi professionali o nel registro delle imprese). )) \n \n  ((1. E' istituito il pubblico elenco dei  domicili  digitali  delle\npersone fisiche e degli altri enti  di  diritto  privato  non  tenuti\nall'iscrizione in albi professionali o nel  registro  delle  imprese,\nnel quale sono indicati i  domicili  eletti  ai  sensi  dell'articolo\n3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione  dell'Indice  sono\naffidate  all'AgID,  che  vi  provvede  avvalendosi  delle  strutture\ninformatiche delle Camere di commercio gia'  deputate  alla  gestione\ndell'elenco di cui all'articolo 6-bis. \n  2. Per i professionisti iscritti in albi ed  elenchi  il  domicilio\ndigitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco  di  cui  all'articolo\n6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi\ndell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell'inserimento  dei\ndomicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello\nsviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite   servizi\ninformatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia'\ncontenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. \n  3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede\nal trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco  di  cui\nal presente articolo nell'ANPR.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 44,
      "numero": "6",
      "numero_leggibile": "6 quinquies",
      "menu_label": "6 quinquies                                                                                                                                                                                             ",
      "chiave": "6quinquies",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=6&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=5&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 6-quinquies (( (Consultazione e accesso). ))",
      "corpo": "                          Art. 6-quinquies \n                  (( (Consultazione e accesso). )) \n \n  ((1. La consultazione on-line degli elenchi di  cui  agli  articoli\n6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza necessita'  di\nautenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. \n  2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi,  di  cui  agli\narticoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le  modalita'\nfissate da AgID nelle Linee guida. \n  3.  In  assenza   di   preventiva   autorizzazione   del   titolare\ndell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al\npresente articolo per finalita' diverse dall'invio  di  comunicazioni\naventi  valore  legale  o  comunque  connesse  al  conseguimento   di\nfinalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. \n  4. Gli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater\ncontengono  le  informazioni  relative  alla  elezione,  modifica   o\ncessazione del domicilio digitale.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 45,
      "numero": "7",
      "numero_leggibile": "7",
      "menu_label": "7                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "7",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza",
      "corpo": "                               Art. 7.\n        Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza\n\n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   provvedono  alla\nriorganizzazione  ed  aggiornamento  dei  servizi  resi;  a tale fine\nsviluppano   l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione  e  della\ncomunicazione,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi delle reali\nesigenze  dei  cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti\nper la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.\n  2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni\ncentrali  trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e\nal  Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione\nsulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 46,
      "numero": "7",
      "numero_leggibile": "7",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "7#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza",
      "corpo": "                               Art. 7. \n        Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza \n \n  1. Le pubbliche  amministrazioni  ((  .  .  .  ))  provvedono  alla\nriorganizzazione ed aggiornamento  dei  servizi  resi;  a  tale  fine\nsviluppano  l'uso  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della\ncomunicazione, sulla base  di  una  preventiva  analisi  delle  reali\nesigenze dei cittadini e delle imprese, anche  utilizzando  strumenti\nper la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. \n  2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche  amministrazioni\ncentrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica  e\nal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una  relazione\nsulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 47,
      "numero": "7",
      "numero_leggibile": "7",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "7#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). ))",
      "corpo": "                               Art. 7. \n   (( (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). )) \n \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  provvedono  alla\nriorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base  di\nuna preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici  e\nrendono disponibili i propri servizi per via telematica nel  rispetto\ndelle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli  di\nqualita' anche in termini di fruibilita', accessibilita',  usabilita'\ne tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo\n71. \n  2. Gli  standard  e  i  livelli  di  qualita'  sono  periodicamente\naggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli\nstandard  di  mercato  e  resi  noti  attraverso   pubblicazione   in\nun'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia. \n  3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma\n2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla\nqualita',  anche  in  termini  di   fruibilita',   accessibilita'   e\ntempestivita', del servizio reso all'utente stesso e  pubblicano  sui\npropri  siti  i  dati  risultanti,  ivi  incluse  le  statistiche  di\nutilizzo. \n  4. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente\narticolo, gli  interessati  possono  agire  in  giudizio,  anche  nei\ntermini e con le  modalita'  stabilite  nel  decreto  legislativo  20\ndicembre 2009, n. 198.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-20;198"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 48,
      "numero": "7",
      "numero_leggibile": "7",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "7#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Diritto a servizi on-line semplici e integrati))",
      "corpo": "                               Art. 7. \n         ((Diritto a servizi on-line semplici e integrati)) \n \n  ((01. Chiunque  ha  diritto  di  fruire  dei  servizi  erogati  dai\nsoggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in  modo\nintegrato, tramite gli  strumenti  telematici  messi  a  disposizione\ndalle  pubbliche  amministrazioni  e  il  punto  di  accesso  di  cui\nall'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29)) \n  1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  alla\nriorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base  di\nuna preventiva  analisi  delle  reali  esigenze  ((degli  utenti))  e\nrendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel  rispetto  delle\ndisposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli  di\nqualita'  individuati  e  periodicamente  aggiornati  dall'AgID   con\nproprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica)). \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma\n2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla\nqualita',  anche  in  termini  di   fruibilita',   accessibilita'   e\ntempestivita', del servizio reso all'utente stesso e  pubblicano  sui\npropri  siti  i  dati  risultanti,  ivi  incluse  le  statistiche  di\nutilizzo. \n  4. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente\narticolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto  di  rivolgersi  al\ndifensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire  in\ngiudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel  decreto\nlegislativo 20 dicembre 2009, n. 198. \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (29) \n  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,\ncomma 6) che  \"Il  diritto  di  cui  all'articolo  7,  comma  01,  e'\nriconosciuto a decorrere dalla  data  di  attivazione  del  punto  di\naccesso di cui all'articolo 64-bis\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-20;198",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 49,
      "numero": "8",
      "numero_leggibile": "8",
      "menu_label": "8                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "8",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Alfabetizzazione informatica dei cittadini",
      "corpo": "                               Art. 8. \n             Alfabetizzazione informatica dei cittadini \n \n  1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione\ninformatica dei cittadini con particolare riguardo alle  categorie  a\nrischio di esclusione, anche  al  fine  di  favorire  l'utilizzo  dei\nservizi telematici delle pubbliche amministrazioni. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 50,
      "numero": "8",
      "numero_leggibile": "8",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "8#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Alfabetizzazione informatica dei cittadini",
      "corpo": "                               Art. 8. \n             Alfabetizzazione informatica dei cittadini \n \n  1. ((Lo Stato  e  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,\npromuovono iniziative volte a favorire la  diffusione  della  cultura\ndigitale tra i cittadini con particolare riguardo ai  minori  e  alle\ncategorie a rischio di esclusione,  anche  al  fine  di  favorire  lo\nsviluppo di competenze di  informatica  giuridica  e  l'utilizzo  dei\nservizi  digitali  delle   pubbliche   amministrazioni   con   azioni\nspecifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra\ni quali il servizio radiotelevisivo.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 51,
      "numero": "8",
      "numero_leggibile": "8 bis",
      "menu_label": "8 bis                                                                                                                                                                                                   ",
      "chiave": "8bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 8-bis. (( (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). ))",
      "corpo": "                             Art. 8-bis. \n(( (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici).\n                                 )) \n \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  favoriscono,  in\nlinea  con   gli   obiettivi   dell'Agenda   digitale   europea,   la\ndisponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli  uffici\npubblici  e  altri  luoghi  pubblici,  in  particolare  nei   settori\nscolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo  che\nla porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia  messa  a\ndisposizione degli utenti attraverso  un  sistema  di  autenticazione\ntramite SPID, carta d'identita' elettronica  o  carta  nazionale  dei\nservizi, ovvero  che  rispetti  gli  standard  di  sicurezza  fissati\ndall'Agid. \n  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   mettono   a\ndisposizione degli utenti connettivita' a banda larga  per  l'accesso\nalla rete Internet nei  limiti  della  banda  disponibile  e  con  le\nmodalita' determinate dall'AgID.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 52,
      "numero": "8",
      "numero_leggibile": "8 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "8bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 8-bis. (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici).",
      "corpo": "                             Art. 8-bis. \n (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). \n \n  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea\ncon gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita'  di\nconnettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici  e  altri\nluoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico,  sanitario  e\ndi interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non\nutilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli  utenti\n((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall'Agid. \n  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   mettono   a\ndisposizione degli utenti connettivita' a banda larga  per  l'accesso\nalla rete Internet nei  limiti  della  banda  disponibile  e  con  le\nmodalita' determinate dall'AgID. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 53,
      "numero": "9",
      "numero_leggibile": "9",
      "menu_label": "9                                                                                                                                                                                                       ",
      "chiave": "9",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=9&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Partecipazione democratica elettronica",
      "corpo": "                               Art. 9.\n               Partecipazione democratica elettronica\n\n  1.  Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per\npromuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti\nall'estero,  al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei\ndiritti politici e civili sia individuali che collettivi.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 54,
      "numero": "9",
      "numero_leggibile": "9",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "9#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=9&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Partecipazione democratica elettronica",
      "corpo": "                               Art. 9. \n               Partecipazione democratica elettronica \n \n  1. ((Le pubbliche amministrazioni favoriscono)) ogni forma  di  uso\ndelle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei\ncittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e  per\nfacilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia  individuali\nche collettivi. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 55,
      "numero": "9",
      "numero_leggibile": "9",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "9#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=9&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Partecipazione democratica elettronica",
      "corpo": "                               Art. 9. \n               Partecipazione democratica elettronica \n \n  1. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) favoriscono  ogni\nforma di uso delle  nuove  tecnologie  per  promuovere  una  maggiore\npartecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo\ndemocratico e per  facilitare  l'esercizio  dei  diritti  politici  e\ncivili ((e migliorare la qualita' dei propri atti,  anche  attraverso\nl'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle  risorse  disponibili  a\nlegislazione vigente, di forme di consultazione  preventiva  per  via\ntelematica sugli schemi di atto da adottare)). \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 56,
      "numero": "10",
      "numero_leggibile": "10",
      "menu_label": "10                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "10",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=10&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sportelli per le attivita' produttive",
      "corpo": "                               Art. 10\n                Sportelli per le attivita' produttive\n\n  1.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo  3  del decreto del\nPresidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in\nmodalita'  informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche\nin via telematica.\n  2.   Gli   sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze,\ndichiarazioni,  documenti  e ogni altro atto trasmesso dall'utente in\nvia  telematica  e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle\npubbliche amministrazioni.\n  3.  Al  fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello\nsportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di\nrelazione  con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, individua uno o piu'\nmodelli  tecnico-organizzativi  di  riferimento,  tenendo presenti le\nmigliori  esperienze  realizzate che garantiscano l'interoperabilita'\ndelle soluzioni individuate.\n  4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema\npubblico  di  connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio\n2005,  n.  42,  un  sistema informatizzato per le imprese relativo ai\nprocedimenti  di  competenza  delle amministrazioni centrali anche ai\nfini di quanto previsto all'articolo 11.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-10-20;447~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 57,
      "numero": "10",
      "numero_leggibile": "10",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "10#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=10&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sportelli per le attivita' produttive",
      "corpo": "                               Art. 10\n                Sportelli per le attivita' produttive\n\n  1.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo  3  del decreto del\nPresidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in\nmodalita'  informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche\nin via telematica.\n  2.   Gli   sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze,\ndichiarazioni,  documenti  e ogni altro atto trasmesso dall'utente in\nvia  telematica  e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle\npubbliche amministrazioni.\n  3.  Al  fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello\nsportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di\nrelazione  con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, individua uno o piu'\nmodelli  tecnico-organizzativi  di  riferimento,  tenendo presenti le\nmigliori  esperienze  realizzate che garantiscano l'interoperabilita'\ndelle soluzioni individuate.\n  4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema\npubblico di connettivita' di cui ((al presente decreto,)), un sistema\ninformatizzato  per le imprese relativo ai procedimenti di competenza\ndelle  amministrazioni  centrali  anche  ai  fini  di quanto previsto\nall'articolo 11.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-10-20;447~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 58,
      "numero": "10",
      "numero_leggibile": "10",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "10#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=10&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Sportello unico per le attivita' produttive))",
      "corpo": "                               Art. 10 \n           ((Sportello unico per le attivita' produttive)) \n \n((1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive   di   cui\nall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.112,\nconvertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.133,\neroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto  previsto  dal  sistema\npubblico di connettivita' di cui  al  presente  decreto,  un  sistema\ninformatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di  competenza\ndelle amministrazioni centrali  anche  ai  fini  di  quanto  previsto\nall'articolo 11. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38-com3",
        "urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 59,
      "numero": "10",
      "numero_leggibile": "10",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "10#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=10&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 10 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 60,
      "numero": "11",
      "numero_leggibile": "11",
      "menu_label": "11                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "11",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=11&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese",
      "corpo": "                              Art. 11. \nRegistro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese \n \n  1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale  a\nquesto scopo del  sistema  informativo  delle  camere  di  commercio,\nindustria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro\ninformatico degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese,  di\nseguito denominato \"Registro\", il quale  contiene  l'elenco  completo\ndegli   adempimenti   amministrativi   previsti    dalle    pubbliche\namministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,\nnonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli  archivi\ninformatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto  legislativo\n31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale\ncon apposite sezioni del sito informatico, fornisce,  ove  possibile,\nil supporto necessario a compilare in  via  elettronica  la  relativa\nmodulistica. \n  2. E' fatto obbligo  alle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  ai\nconcessionari di lavori e  ai  concessionari  e  gestori  di  servizi\npubblici, di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero  delle\nattivita'  produttive  l'elenco  degli   adempimenti   amministrativi\nnecessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa. \n  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su\nproposta del Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del  Ministro\ndelegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le\nmodalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso  al  Registro,\nnonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. \n  4. Il Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu'  siti  telematici,\nindividuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. \n  5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora  non\nprovvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. \n  6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si\nprovvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della  legge  29  luglio\n2003, n. 229. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art24-com2",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art21-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 61,
      "numero": "11",
      "numero_leggibile": "11",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "11#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=11&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 11 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Carta della cittadinanza digitale",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 62,
      "numero": "12",
      "numero_leggibile": "12",
      "menu_label": "12                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "12",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa",
      "corpo": "                               Art. 12\n     Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione\n          e delle comunicazioni nell'azione amministrativa\n\n  1.  Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la\npropria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza,\nefficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione\ne partecipazione.\n  2.    Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie\ndell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le\ndiverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure\ninformatiche,  tecnologiche,  e  procedurali di sicurezza, secondo le\nregole tecniche di cui all'articolo 71.\n  3.    Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare\nl'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di\ninterazione  degli  utenti con i servizi informatici da esse erogati,\nqualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e\ndella specificita' di ciascun erogatore di servizi.\n  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti\ntelematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche\namministrazioni ed i privati.\n  5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le  tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto\ndelle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la\ncircolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche'\nl'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di\nservizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole\ntecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 63,
      "numero": "12",
      "numero_leggibile": "12",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "12#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa",
      "corpo": "                               Art. 12\n     Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione\n          e delle comunicazioni nell'azione amministrativa\n\n  1.  Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la\npropria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza,\nefficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione\ne partecipazione.\n((1-bis.  Gli  organi  di  governo  nell'esercizio  delle funzioni di\nindirizzo  politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive\ngenerali  per  l'attivita'  amministrativa e per la gestione ai sensi\ndel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,\npromuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.\n  1-ter.  I  dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle\ndisposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli\narticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme\nrestando  le  eventuali  responsabilita'  penali,  civili e contabili\npreviste dalle norme vigenti.))\n  2.    Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie\ndell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le\ndiverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure\ninformatiche,  tecnologiche,  e  procedurali di sicurezza, secondo le\nregole tecniche di cui all'articolo 71.\n  3.    Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare\nl'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di\ninterazione  degli  utenti con i servizi informatici da esse erogati,\nqualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e\ndella specificita' di ciascun erogatore di servizi.\n  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti\ntelematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche\namministrazioni ed i privati.\n  5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le  tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto\ndelle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la\ncircolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche'\nl'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di\nservizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole\ntecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n((5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni implementano e consolidano i\nprocessi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli\nriguardanti  l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed\nimprese anche con l'intervento di privati.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art14-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 64,
      "numero": "12",
      "numero_leggibile": "12",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "12#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle comunicazioni nell'azione amministrativa",
      "corpo": "                               Art. 12 \nNorme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle\n              comunicazioni nell'azione amministrativa \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare  autonomamente  la\npropria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,\nefficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,  semplificazione\ne  partecipazione  ((,  nonche'  per  la  garanzia  dei  diritti  dei\ncittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del  presente\ndecreto.)). \n((1-bis. Gli organi  di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di\nindirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive\ngenerali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi\ndel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,\nn. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di\nperformance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre\n2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle\ndisposizioni del presente decreto.)) \n  1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed  attuazione  delle\ndisposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei  limiti  degli\narticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme\nrestando le eventuali  responsabilita'  penali,  civili  e  contabili\npreviste dalle norme vigenti. ((L'attuazione delle  disposizioni  del\npresente decreto e' comunque rilevante ai fini  della  misurazione  e\nvalutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale   dei\ndirigenti.)) \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le    tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra  le\ndiverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure\ninformatiche, tecnologiche, e procedurali di  sicurezza,  secondo  le\nregole tecniche di cui all'articolo 71. \n  3.   Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per    assicurare\nl'uniformita'  e  la  graduale  integrazione   delle   modalita'   di\ninterazione degli utenti con i servizi informatici ((,  ivi  comprese\nle reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,))\nda esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel  rispetto\ndella autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi. \n  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti\ntelematiche  come  strumento  di   interazione   tra   le   pubbliche\namministrazioni ed i privati. \n  5.  Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le   tecnologie\ndell'informazione e della  comunicazione,  garantendo,  nel  rispetto\ndelle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la\ncircolazione  e  lo  scambio  di   dati   e   informazioni,   nonche'\nl'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di\nservizio fra le diverse amministrazioni  nel  rispetto  delle  regole\ntecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. \n  5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano  e  consolidano  i\nprocessi  di  informatizzazione  in   atto,   ivi   compresi   quelli\nriguardanti l'erogazione ((attraverso le tecnologie dell'informazione\ne della comunicazione.)) in via telematica di servizi a cittadini  ed\nimprese anche con l'intervento di privati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 65,
      "numero": "12",
      "numero_leggibile": "12",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "12#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle comunicazioni nell'azione amministrativa",
      "corpo": "                               Art. 12 \nNorme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle\n              comunicazioni nell'azione amministrativa \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare  autonomamente  la\npropria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,\nefficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,  semplificazione\ne partecipazione ((nel rispetto dei principi di uguaglianza e di  non\ndiscriminazione)), nonche' per la garanzia dei diritti dei  cittadini\ne delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto. \n  1-bis. Gli organi  di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di\nindirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive\ngenerali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi\ndel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,\nn. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di\nperformance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre\n2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle\ndisposizioni del presente decreto. \n  1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed  attuazione  delle\ndisposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei  limiti  degli\narticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme\nrestando le eventuali  responsabilita'  penali,  civili  e  contabili\npreviste dalle norme vigenti.  L'attuazione  delle  disposizioni  del\npresente decreto e' comunque rilevante ai fini  della  misurazione  e\nvalutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale   dei\ndirigenti. \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le    tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra  le\ndiverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure\ninformatiche, tecnologiche, e procedurali di  sicurezza,  secondo  le\nregole tecniche di cui all'articolo 71. \n  3.   Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per    assicurare\nl'uniformita'  e  la  graduale  integrazione   delle   modalita'   di\ninterazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese  le\nreti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro  articolazioni,  da\nesse erogati, qualunque sia il canale  di  erogazione,  nel  rispetto\ndella autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi. \n  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti\ntelematiche  come  strumento  di   interazione   tra   le   pubbliche\namministrazioni ed i privati. \n  5.  Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le   tecnologie\ndell'informazione e della  comunicazione,  garantendo,  nel  rispetto\ndelle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la\ncircolazione  e  lo  scambio  di   dati   e   informazioni,   nonche'\nl'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di\nservizio fra le diverse amministrazioni  nel  rispetto  delle  regole\ntecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. \n  5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano  e  consolidano  i\nprocessi  di  informatizzazione  in   atto,   ivi   compresi   quelli\nriguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e\ndella comunicazione in via  telematica  di  servizi  a  cittadini  ed\nimprese anche con l'intervento di privati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 66,
      "numero": "12",
      "numero_leggibile": "12",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "12#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle comunicazioni nell'azione amministrativa",
      "corpo": "                               Art. 12 \nNorme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle\n              comunicazioni nell'azione amministrativa \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare  autonomamente  la\npropria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,\nefficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,  semplificazione\ne partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza  e  di  non\ndiscriminazione, nonche' per ((l'effettivo riconoscimento dei diritti\ndei  cittadini  e  delle  imprese  di  cui  al  presente  Codice   in\nconformita'  agli  obiettivi  indicati  nel   Piano   triennale   per\nl'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo\n14-bis, comma 2, lettera b).)) \n  1-bis. Gli organi  di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di\nindirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive\ngenerali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi\ndel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,\nn. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di\nperformance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre\n2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle\ndisposizioni del ((presente Codice)). \n  1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed  attuazione  delle\ndisposizioni di cui al ((presente Codice))  ai  sensi  e  nei  limiti\ndegli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,\nferme  restando  le  eventuali  responsabilita'  penali,   civili   e\ncontabili  previste   dalle   norme   vigenti.   L'attuazione   delle\ndisposizioni del ((presente Codice)) e' comunque  rilevante  ai  fini\ndella misurazione e valutazione della  performance  organizzativa  ed\nindividuale dei dirigenti. \n  ((2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni,\nin quelli con altre amministrazioni e con i  privati,  le  tecnologie\ndell'informazione     e     della      comunicazione,      garantendo\nl'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di\nservizio fra le diverse amministrazioni  nel  rispetto  delle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71.)) ((28)) \n  3.   Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per    assicurare\nl'uniformita'  e  la  graduale  integrazione   delle   modalita'   di\ninterazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese  le\nreti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro  articolazioni,  da\nesse erogati, qualunque sia il canale  di  erogazione,  nel  rispetto\ndella autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi. \n  ((3-bis. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  favoriscono\nl'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o,\nse di proprieta' dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine  di\nottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle  condizioni\ndi sicurezza nell'utilizzo.)) \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 11,  comma\n2) che \"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  si  applicano\ncon  riferimento  ai  nuovi  sistemi  informativi   delle   pubbliche\namministrazioni\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 67,
      "numero": "12",
      "numero_leggibile": "12",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "12#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle comunicazioni nell'azione amministrativa",
      "corpo": "                               Art. 12 \nNorme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  delle\n              comunicazioni nell'azione amministrativa \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare  autonomamente  la\npropria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,\nefficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,  semplificazione\ne partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza  e  di  non\ndiscriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento  dei  diritti\ndei  cittadini  e  delle  imprese  di  cui  al  presente  Codice   in\nconformita'  agli  obiettivi  indicati  nel   Piano   triennale   per\nl'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo\n14-bis, comma 2, lettera b). \n  1-bis. Gli organi  di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di\nindirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive\ngenerali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi\ndel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,\nn. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di\nperformance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre\n2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle\ndisposizioni del presente Codice. \n  1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed  attuazione  delle\ndisposizioni di cui al presente Codice ai sensi e  nei  limiti  degli\narticoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme\nrestando le eventuali  responsabilita'  penali,  civili  e  contabili\npreviste dalle norme vigenti.  L'attuazione  delle  disposizioni  del\npresente Codice e' comunque rilevante ai  fini  della  misurazione  e\nvalutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale   dei\ndirigenti. \n  2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei  rapporti  interni,\nin quelli con altre amministrazioni e con i  privati,  le  tecnologie\ndell'informazione     e     della      comunicazione,      garantendo\nl'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di\nservizio fra le diverse amministrazioni nel  rispetto  delle  ((Linee\nguida)). (28) \n  3.   Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per    assicurare\nl'uniformita'  e  la  graduale  integrazione   delle   modalita'   di\ninterazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese  le\nreti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro  articolazioni,  da\nesse erogati, qualunque sia il canale  di  erogazione,  nel  rispetto\ndella autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi. \n  3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso\nda parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di\nproprieta'  dei  predetti  soggetti,  personalizzabili,  al  fine  di\nottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle  condizioni\ndi sicurezza nell'utilizzo. \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 11,  comma\n2) che \"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  si  applicano\ncon  riferimento  ai  nuovi  sistemi  informativi   delle   pubbliche\namministrazioni\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 68,
      "numero": "13",
      "numero_leggibile": "13",
      "menu_label": "13                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "13",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione informatica dei dipendenti pubblici",
      "corpo": "                              Art. 13. \n           Formazione informatica dei dipendenti pubblici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani  di\ncui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.\n165, e nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste  dai  piani\nmedesimi,  attuano  anche  politiche  di  formazione  del   personale\nfinalizzate   alla   conoscenza   e    all'uso    delle    tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7bis"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 69,
      "numero": "13",
      "numero_leggibile": "13",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "13#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione informatica dei dipendenti pubblici",
      "corpo": "                              Art. 13. \n           Formazione informatica dei dipendenti pubblici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani  di\ncui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.\n165, e nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste  dai  piani\nmedesimi,  attuano  anche  politiche  di  formazione  del   personale\nfinalizzate   alla   conoscenza   e    all'uso    delle    tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione ((, nonche' dei temi relativi\nall'accessibilita'   e   alle   tecnologie   assistive,   ai    sensi\ndell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7bis",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 70,
      "numero": "13",
      "numero_leggibile": "13",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "13#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione informatica dei dipendenti pubblici",
      "corpo": "                              Art. 13. \n           Formazione informatica dei dipendenti pubblici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani  di\ncui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.\n165, e nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste  dai  piani\nmedesimi,  attuano  anche  politiche  di  formazione  del   personale\nfinalizzate   alla   conoscenza   e    all'uso    delle    tecnologie\ndell'informazione e della comunicazione, nonche'  dei  temi  relativi\nall'accessibilita'   e   alle   tecnologie   assistive,   ai    sensi\ndell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. \n  ((1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi'\nvolte allo sviluppo delle  competenze  tecnologiche,  di  informatica\ngiuridica e  manageriali  dei  dirigenti,  per  la  transizione  alla\nmodalita' operativa digitale.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7bis",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 71,
      "numero": "13",
      "numero_leggibile": "13",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "13#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=13&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione informatica dei dipendenti pubblici",
      "corpo": "                              Art. 13. \n           Formazione informatica dei dipendenti pubblici \n \n  1. Le  pubbliche  amministrazioni  ((,  nell'ambito  delle  risorse\nfinanziarie  disponibili,  attuano  politiche  di  reclutamento   e))\nformazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso  delle\ntecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' dei  temi\nrelativi all'accessibilita' e alle  tecnologie  assistive,  ai  sensi\ndell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. \n  1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1  sono  altresi'\nvolte allo sviluppo delle  competenze  tecnologiche,  di  informatica\ngiuridica e  manageriali  dei  dirigenti,  per  la  transizione  alla\nmodalita' operativa digitale. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 72,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14",
      "menu_label": "14                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "14",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali",
      "corpo": "                               Art. 14\n           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali\n\n  1.  In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma,\nlettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento\ninformatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e\nlocale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la\nsicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi\ninformativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso\nai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.\n  2.  Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese\ne  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli\nindirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione\ndell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per\nl'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.\n  3.  Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce\norganismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali,\npromuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la\ncollaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti\na  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle\nsoluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico\ntra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione\nterritoriale.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 73,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "14#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali",
      "corpo": "                               Art. 14\n           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali\n\n  1.  In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma,\nlettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento\ninformatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e\nlocale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la\nsicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi\ninformativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso\nai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.\n  2.  Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese\ne  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli\nindirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione\ndell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per\nl'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.\n  3.  Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce\norganismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali,\npromuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la\ncollaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti\na  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle\nsoluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico\ntra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione\nterritoriale.\n((3-bis.  Ai  fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita\nsenza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, presso la\nConferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce\nla   composizione   e   le  specifiche  competenze,  una  Commissione\npermanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti\nlocali con funzioni istruttorie e consultive.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 74,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "14#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali",
      "corpo": "                               Art. 14 \n           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali \n \n  1. In attuazione del disposto  dell'articolo  117,  secondo  comma,\nlettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il  coordinamento\ninformatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e\nlocale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la\nsicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei  flussi\ninformativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso\nai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. \n  2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le  intese\ne gli accordi e adottano, attraverso  la  Conferenza  unificata,  gli\nindirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione\ndell'azione   amministrativa   coordinato   e   condiviso    e    per\nl'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71. \n((2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni   tese   a\nrealizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa\ncoordinato e condiviso tra le autonomie locali. \n  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione\namministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi\nmigliori ai cittadini e alle imprese.)) \n  3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,  istituisce\norganismi di cooperazione con  le  regioni  e  le  autonomie  locali,\npromuove intese ed accordi  tematici  e  territoriali,  favorisce  la\ncollaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti\na livello locale, in  particolare  mediante  il  trasferimento  delle\nsoluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario  tecnologico\ntra   amministrazioni   di   diversa   dimensione   e    collocazione\nterritoriale. \n  3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3,  e'  istituita\nsenza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso  la\nConferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce\nla  composizione  e  le  specifiche   competenze,   una   Commissione\npermanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti\nlocali con funzioni istruttorie e consultive. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 75,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "14#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali",
      "corpo": "                               Art. 14 \n           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali \n \n  1. In attuazione del disposto  dell'articolo  117,  secondo  comma,\nlettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il  coordinamento\ninformatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e\nlocale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la\nsicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei  flussi\ninformativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso\nai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. \n  2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le  intese\ne gli accordi e adottano, attraverso  la  Conferenza  unificata,  gli\nindirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione\ndell'azione   amministrativa   coordinato   e   condiviso    e    per\nl'individuazione  delle  regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71.\n((L'AgID assicura il coordinamento  informatico  dell'amministrazione\nstatale, regionale  e  locale,  con  la  finalita'  di  progettare  e\nmonitorare l'evoluzione  strategica  del  sistema  informativo  della\npubblica amministrazione, favorendo l'adozione  di  infrastrutture  e\nstandard che riducano  i  costi  sostenuti  dalle  amministrazioni  e\nmigliorino i servizi erogati.)) \n  2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni   tese   a\nrealizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa\ncoordinato e condiviso tra le autonomie locali. \n  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione\namministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi\nmigliori ai cittadini e alle imprese ((, secondo le modalita' di  cui\nal comma 2)). \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 76,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "14#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali",
      "corpo": "                               Art. 14 \n           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali \n \n  1. In attuazione del disposto  dell'articolo  117,  secondo  comma,\nlettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il  coordinamento\ninformatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e\nlocale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la\nsicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei  flussi\ninformativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso\nai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. \n  2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le  intese\ne gli accordi e adottano, attraverso  la  Conferenza  unificata,  gli\nindirizzi utili per ((realizzare gli obiettivi  dell'Agenda  digitale\neuropea e nazionale e)) realizzare un  processo  di  digitalizzazione\ndell'azione   amministrativa   coordinato   e   condiviso    e    per\nl'individuazione  delle   ((Linee   guida)).   L'AgID   assicura   il\ncoordinamento informatico dell'amministrazione statale,  regionale  e\nlocale, con la finalita'  di  progettare  e  monitorare  l'evoluzione\nstrategica del sistema informativo  della  pubblica  amministrazione,\nfavorendo l'adozione di infrastrutture  e  standard  che  riducano  i\ncosti sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati. \n  2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni   tese   a\nrealizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa\ncoordinato e condiviso tra le autonomie locali. \n  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione\namministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi\nmigliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalita' di cui  al\ncomma 2. \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 77,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14 bis",
      "menu_label": "14 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "14bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 14-bis (( (Agenzia per l'Italia digitale). ))",
      "corpo": "                             Art. 14-bis \n               (( (Agenzia per l'Italia digitale). )) \n \n  ((1. L'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AgID)  e'  preposta  alla\nrealizzazione  degli  obiettivi  dell'Agenda  Digitale  Italiana,  in\ncoerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del  Consiglio  dei\nministri o dal Ministro delegato, e con  l'Agenda  digitale  europea.\nAgID, in particolare, promuove l'innovazione  digitale  nel  Paese  e\nl'utilizzo  delle  tecnologie  digitali   nell'organizzazione   della\npubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e  le\nimprese, nel rispetto dei  principi  di  legalita',  imparzialita'  e\ntrasparenza  e  secondo  criteri  di  efficienza,   economicita'   ed\nefficacia. Essa presta la  propria  collaborazione  alle  istituzioni\ndell'Unione europea e svolge i compiti  necessari  per  l'adempimento\ndegli obblighi internazionali assunti dallo Stato  nelle  materie  di\ncompetenza. \n  2. AgID svolge le funzioni di: \n    a) emanazione di regole, standard e guide  tecniche,  nonche'  di\nvigilanza e controllo sul rispetto delle norme  di  cui  al  presente\nCodice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi  generali,\nin  materia  di  agenda  digitale,  digitalizzazione  della  pubblica\namministrazione,   sicurezza   informatica,    interoperabilita'    e\ncooperazione applicativa tra sistemi informatici  pubblici  e  quelli\ndell'Unione europea; \n    b)  programmazione  e   coordinamento   delle   attivita'   delle\namministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione,  mediante  la  redazione  e  la  successiva   verifica\ndell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella  pubblica\namministrazione  contenente   la   fissazione   degli   obiettivi   e\nl'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei\nsistemi informativi  delle  amministrazioni  pubbliche.  Il  predetto\nPiano e' elaborato dall'AgID, anche  sulla  base  dei  dati  e  delle\ninformazioni  acquisiti  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui\nall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  ed\ne' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro\ndelegato entro il 30 settembre di ogni anno; \n    c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle  amministrazioni  in\nrelazione alla loro coerenza con  il  Piano  triennale  di  cui  alla\nlettera  b)  e  verifica  dei  risultati  conseguiti  dalle   singole\namministrazioni con particolare riferimento ai costi e  benefici  dei\nsistemi  informatici  secondo  le  modalita'  fissate  dalla   stessa\nAgenzia; \n    d) predisposizione, realizzazione  e  gestione  di  interventi  e\nprogetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente  o\navvalendosi  di  soggetti  terzi,  specifici  progetti  in  tema   di\ninnovazione  ad  essa  assegnati  nonche'  svolgendo   attivita'   di\nprogettazione e  coordinamento  delle  iniziative  strategiche  e  di\npreminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; \n    e) promozione  della  cultura  digitale  e  della  ricerca  anche\ntramite comunita' digitali regionali; \n    f) rilascio di pareri  tecnici,  obbligatori  e  non  vincolanti,\nsugli schemi di contratti e accordi quadro da parte  delle  pubbliche\namministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi\nrelativi a sistemi informativi automatizzati per quanto  riguarda  la\ncongruita'  tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo  di  detti\ncontratti sia superiore a euro 1.000.000,00  nel  caso  di  procedura\nnegoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o  di\nprocedura aperta. Il parere e' reso tenendo  conto  dei  principi  di\nefficacia, economicita', ottimizzazione della spesa  delle  pubbliche\namministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise  e\nstandard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni\ne il miglioramento dei servizi erogati, nonche'  in  coerenza  con  i\nprincipi, i criteri e le indicazioni contenuti  nei  piani  triennali\napprovati. Il parere e'  reso  entro  il  termine  di  quarantacinque\ngiorni dal ricevimento della relativa  richiesta.  Si  applicano  gli\narticoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive\nmodificazioni. Copia dei pareri  tecnici  attinenti  a  questioni  di\ncompetenza  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e'   trasmessa\ndall'AgID a detta Autorita'; \n    g) rilascio di pareri  tecnici,  obbligatori  e  non  vincolanti,\nsugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite,  ai  sensi\ndell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  da\nConsip  e  dai  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9   del\ndecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  concernenti  l'acquisizione  di\nbeni  e  servizi  relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e\ndefiniti di carattere strategico nel piano triennale. Ai  fini  della\npresente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della\nfornitura o del servizio,  il  valore  economico  del  contratto,  la\ntipologia di procedura  che  si  intende  adottare,  il  criterio  di\naggiudicazione e relativa ponderazione, le  principali  clausole  che\ncaratterizzano  le  prestazioni  contrattuali.  Si   applica   quanto\nprevisto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); \n    h)  definizione  di  criteri  e  modalita'  per  il  monitoraggio\nsull'esecuzione   dei   contratti   da   parte   dell'amministrazione\ninteressata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID; \n    i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17  del\nregolamento  UE  910/2014  in  qualita'  di  organismo  a  tal   fine\ndesignato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti\ndi cui all'articolo 44-bis, nonche' sui soggetti, pubblici e privati,\nche partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale\nfunzione l'Agenzia puo' irrogare per le violazioni accertate a carico\ndei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui  all'articolo\n32-bis in  relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata  e\nall'entita' del danno provocato all'utenza; \n    l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di\nlegge e dallo Statuto. \n  3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  AgID  svolge  ogni\naltra funzione prevista da leggi  e  regolamenti  gia'  attribuita  a\nDigitPA,  all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per\nl'innovazione nonche' al Dipartimento per  l'innovazione  tecnologica\ndella Presidenza del Consiglio dei ministri.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art1-com2",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com512",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art9"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 78,
      "numero": "14",
      "numero_leggibile": "14 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "14bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale).",
      "corpo": "                             Art. 14-bis \n                  (Agenzia per l'Italia digitale). \n \n  1.  L'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AgID)  e'  preposta   alla\nrealizzazione  degli  obiettivi  dell'Agenda  Digitale  Italiana,  in\ncoerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del  Consiglio  dei\nministri o dal Ministro delegato, e con  l'Agenda  digitale  europea.\nAgID, in particolare, promuove l'innovazione  digitale  nel  Paese  e\nl'utilizzo  delle  tecnologie  digitali   nell'organizzazione   della\npubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e  le\nimprese, nel rispetto dei  principi  di  legalita',  imparzialita'  e\ntrasparenza  e  secondo  criteri  di  efficienza,   economicita'   ed\nefficacia. Essa presta la  propria  collaborazione  alle  istituzioni\ndell'Unione europea e svolge i compiti  necessari  per  l'adempimento\ndegli obblighi internazionali assunti dallo Stato  nelle  materie  di\ncompetenza. \n  2. AgID svolge le funzioni di: \n    a) emanazione di ((Linee guida contenenti))  regole,  standard  e\nguide tecniche,  nonche'  di  ((indirizzo,))  vigilanza  e  controllo\n((sull'attuazione e)) sul rispetto delle norme  di  cui  al  presente\nCodice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi  generali,\nin  materia  di  agenda  digitale,  digitalizzazione  della  pubblica\namministrazione,   sicurezza   informatica,    interoperabilita'    e\ncooperazione applicativa tra sistemi informatici  pubblici  e  quelli\ndell'Unione europea; \n    b)  programmazione  e   coordinamento   delle   attivita'   delle\namministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della\ncomunicazione,  mediante  la  redazione  e  la  successiva   verifica\ndell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella  pubblica\namministrazione  contenente   la   fissazione   degli   obiettivi   e\nl'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei\nsistemi informativi  delle  amministrazioni  pubbliche.  Il  predetto\nPiano e' elaborato dall'AgID, anche  sulla  base  dei  dati  e  delle\ninformazioni acquisiti ((dai soggetti di cui  all'articolo  2,  comma\n2)), ed e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o  dal\nMinistro delegato entro il 30 settembre di ogni anno; \n    c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle amministrazioni  ((,\nivi inclusi gli investimenti effettuati  ai  sensi  dell'articolo  1,\ncomma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,)) in\nrelazione alla loro coerenza con  il  Piano  triennale  di  cui  alla\nlettera  b)  e  verifica  dei  risultati  conseguiti  dalle   singole\namministrazioni con particolare riferimento ai costi e  benefici  dei\nsistemi  informatici  secondo  le  modalita'  fissate  dalla   stessa\nAgenzia; \n    d) predisposizione, realizzazione  e  gestione  di  interventi  e\nprogetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente  o\navvalendosi  di  soggetti  terzi,  specifici  progetti  in  tema   di\ninnovazione  ad  essa  assegnati  nonche'  svolgendo   attivita'   di\nprogettazione e  coordinamento  delle  iniziative  strategiche  e  di\npreminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; \n    e) promozione  della  cultura  digitale  e  della  ricerca  anche\ntramite comunita' digitali regionali; \n    f) rilascio di pareri  tecnici,  obbligatori  e  non  vincolanti,\nsugli schemi di contratti e accordi quadro da parte  delle  pubbliche\namministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi\nrelativi a sistemi informativi automatizzati per quanto  riguarda  la\ncongruita'  tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo  di  detti\ncontratti sia superiore a euro 1.000.000,00  nel  caso  di  procedura\nnegoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o  di\nprocedura aperta. Il parere e' reso tenendo  conto  dei  principi  di\nefficacia, economicita', ottimizzazione della spesa  delle  pubbliche\namministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise  e\nstandard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni\ne il miglioramento dei servizi erogati, nonche'  in  coerenza  con  i\nprincipi, i criteri e le indicazioni contenuti  nei  piani  triennali\napprovati. Il parere e'  reso  entro  il  termine  di  quarantacinque\ngiorni dal ricevimento della relativa  richiesta.  Si  applicano  gli\narticoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive\nmodificazioni. Copia dei pareri  tecnici  attinenti  a  questioni  di\ncompetenza  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e'   trasmessa\ndall'AgID a detta Autorita'; \n    g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e ((...))  vincolanti,\nsugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite,  ai  sensi\ndell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  da\nConsip  e  dai  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9   del\ndecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  concernenti  l'acquisizione  di\nbeni  e  servizi  relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e\ndefiniti di carattere strategico nel piano triennale. ((Il parere  e'\nreso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento  della\nrelativa richiesta e si  applica  l'articolo  17-bis  della  legge  7\nagosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.))  Ai  fini  della\npresente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della\nfornitura o del servizio,  il  valore  economico  del  contratto,  la\ntipologia di procedura  che  si  intende  adottare,  il  criterio  di\naggiudicazione e relativa ponderazione, le  principali  clausole  che\ncaratterizzano  le  prestazioni  contrattuali.  Si   applica   quanto\nprevisto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); \n    h)  definizione  di  criteri  e  modalita'  per  il  monitoraggio\nsull'esecuzione   dei   contratti   da   parte   dell'amministrazione\ninteressata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID; \n    i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17  del\nregolamento  UE  910/2014  in  qualita'  di  organismo  a  tal   fine\ndesignato,  sui  gestori  di  posta  elettronica  certificata,  ((sui\nconservatori di  documenti  informatici  accreditati)),  nonche'  sui\nsoggetti,  pubblici  e  privati,  che  partecipano  a  SPID  di   cui\nall'articolo 64;  nell'esercizio  di  tale  funzione  l'Agenzia  puo'\nirrogare per le violazioni accertate a carico dei  soggetti  vigilati\nle sanzioni amministrative di cui all'articolo  32-bis  in  relazione\nalla gravita' della violazione  accertata  e  all'entita'  del  danno\nprovocato all'utenza; \n    l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di\nlegge e dallo Statuto. \n  3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  AgID  svolge  ogni\naltra funzione prevista da leggi  e  regolamenti  gia'  attribuita  a\nDigitPA,  all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per\nl'innovazione nonche' al Dipartimento per  l'innovazione  tecnologica\ndella Presidenza del Consiglio dei ministri. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com492-letabs ",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com512",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art9",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 79,
      "numero": "15",
      "numero_leggibile": "15",
      "menu_label": "15                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "15",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Digitalizzazione e riorganizzazione",
      "corpo": "                              Art. 15.\n                 Digitalizzazione e riorganizzazione\n\n  1.  La  riorganizzazione  strutturale  e gestionale delle pubbliche\namministrazioni   volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui\nall'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'\nesteso   utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e  della\ncomunicazione  nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca\nil coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.\n  2.   In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni\nprovvedono   in   particolare   a  razionalizzare  e  semplificare  i\nprocedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la\nmodulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze\nda  parte  dei  cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo\ndelle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione avvenga in\nconformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle regole\ntecniche di cui all'articolo 71.\n  3.  La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle\npubbliche   amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la\npartecipazione  dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per\nlo  scambio  elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei\nPaesi membri dell'Unione europea.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 80,
      "numero": "15",
      "numero_leggibile": "15",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "15#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "6-4-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Digitalizzazione e riorganizzazione",
      "corpo": "                              Art. 15. \n                 Digitalizzazione e riorganizzazione \n \n  1. La riorganizzazione strutturale  e  gestionale  delle  pubbliche\namministrazioni  volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di   cui\nall'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'\nesteso  utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e   della\ncomunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che  garantisca\nil coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. \n  2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche   amministrazioni\nprovvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i\nprocedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la\nmodulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze\nda parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l'utilizzo\ndelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga  in\nconformita' alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71. \n((2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei  progetti\ndi investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto\ndegli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al\ncomma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. \n  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai\nsensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,\nn.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle\ndisposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,\nper due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del\ncitato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un\nterzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.)) \n  3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata  dalle\npubbliche  amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire   la\npartecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee  per\nlo scambio elettronico di dati e servizi fra le  amministrazioni  dei\nPaesi membri dell'Unione europea. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art27",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150~art27-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 81,
      "numero": "15",
      "numero_leggibile": "15",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "15#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "7-4-2012",
      "vigenza_fine": "14-8-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Digitalizzazione e riorganizzazione",
      "corpo": "                              Art. 15. \n                 Digitalizzazione e riorganizzazione \n \n  1. La riorganizzazione strutturale  e  gestionale  delle  pubbliche\namministrazioni  volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di   cui\nall'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'\nesteso  utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e   della\ncomunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che  garantisca\nil coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. \n  2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche   amministrazioni\nprovvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i\nprocedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la\nmodulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze\nda parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l'utilizzo\ndelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga  in\nconformita' alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71. \n  2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei  progetti\ndi investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto\ndegli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al\ncomma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. \n  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai\nsensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,\nn.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle\ndisposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,\nper due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del\ncitato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un\nterzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. \n  3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata  dalle\npubbliche  amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire   la\npartecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee  per\nlo scambio elettronico di dati e servizi fra le  amministrazioni  dei\nPaesi membri dell'Unione europea. \n  ((3-bis. Le funzioni legate  alle  tecnologie  dell'informazione  e\ndella comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni\nsono  obbligatoriamente  ed  esclusivamente   esercitate   in   forma\nassociata, secondo le forme  previste  dal  testo  unico  di  cui  al\ndecreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte  dei  comuni  con\npopolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio\ncoincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune  di\nCampione d'Italia. \n  3-ter. Le funzioni  ICT  di  cui  al  comma  3-bis  comprendono  la\nrealizzazione e la  gestione  di  infrastrutture  tecnologiche,  rete\ndati, fonia, apparati,  di  banche  dati,  di  applicativi  software,\nl'approvvigionamento  di  licenze  per  il  software,  la  formazione\ninformatica e la consulenza nel settore dell'informatica. \n  3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta  da  piu'\ndi una forma associativa. \n  3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,\nche sono tenuti ad esercitare le funzioni  ICT  in  forma  associata,\ndeve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto\ndal comma 3-sexies. \n  3-sexies. Entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della\npresente disposizione, nelle materie di cui all'articolo  117,  commi\nterzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con  propria\nlegge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito  del\nConsiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale\ne  omogenea  per  area  geografica  per  lo  svolgimento,  in   forma\nobbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione\nterritoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni  di  cui  al\ncomma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di\nriduzione delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma\n3-bis del presente articolo. \n  3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma\n3-octies, i comuni non possono  singolarmente  assumere  obbligazioni\ninerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi  3-bis  e  3-ter.\nPer tale  scopo,  all'interno  della  gestione  associata,  i  comuni\nindividuano un'unica stazione appaltante. \n  3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi  tempi  di\nattuazione sono definiti con decreto del  Ministro  per  la  pubblica\namministrazione e  la  semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di\nConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28\nagosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro  sei\nmesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art27",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150~art27-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 82,
      "numero": "15",
      "numero_leggibile": "15",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "15#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "15-8-2012",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Digitalizzazione e riorganizzazione",
      "corpo": "                              Art. 15. \n                 Digitalizzazione e riorganizzazione \n \n  1. La riorganizzazione strutturale  e  gestionale  delle  pubbliche\namministrazioni  volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di   cui\nall'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'\nesteso  utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e   della\ncomunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che  garantisca\nil coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. \n  2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche   amministrazioni\nprovvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i\nprocedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la\nmodulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze\nda parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l'utilizzo\ndelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga  in\nconformita' alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71. \n  2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei  progetti\ndi investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto\ndegli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al\ncomma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. \n  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai\nsensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,\nn.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle\ndisposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,\nper due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del\ncitato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un\nterzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. \n  3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata  dalle\npubbliche  amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire   la\npartecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee  per\nlo scambio elettronico di dati e servizi fra le  amministrazioni  dei\nPaesi membri dell'Unione europea. \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO\nCON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n  3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO\nCON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n  3-quater.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.   95,\nCONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n  3-quinquies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,\nCONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n  3-sexies.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.   95,\nCONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n  3-septies.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,\nCONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n  3-octies.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.   95,\nCONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art27",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150~art27-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 83,
      "numero": "15",
      "numero_leggibile": "15",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "15#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=15&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Digitalizzazione e riorganizzazione",
      "corpo": "                              Art. 15. \n                 Digitalizzazione e riorganizzazione \n \n  1. La riorganizzazione strutturale  e  gestionale  delle  pubbliche\namministrazioni  volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di   cui\nall'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'\nesteso  utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e   della\ncomunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che  garantisca\nil coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. \n  2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche   amministrazioni\nprovvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i\nprocedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la\nmodulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze\nda parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l'utilizzo\ndelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga  in\nconformita' alle prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle  ((Linee\nguida)). \n  2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei  progetti\ndi investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto\ndegli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al\ncomma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. \n  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai\nsensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,\nn.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle\ndisposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,\nper due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del\ncitato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un\nterzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. \n  ((2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida,  criteri\ne modalita' di attuazione dei commi 2-bis  e  2-ter,  prevedendo  che\nogni pubblica amministrazione dia conto annualmente  delle  attivita'\npreviste dai predetti commi nella relazione  sulla  gestione  di  cui\nall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.\n118.)) \n  3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata  dalle\npubbliche  amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire   la\npartecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee  per\nlo scambio elettronico di dati e servizi fra le  amministrazioni  dei\nPaesi membri dell'Unione europea. \n  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON\nMODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n  3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON\nMODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n  3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO\nCON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n  3-quinquies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,\nCONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n  3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO\nCON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n  3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO\nCON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n  3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO\nCON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art27",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150~art27-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com6",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 84,
      "numero": "16",
      "numero_leggibile": "16",
      "menu_label": "16                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "16",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie",
      "corpo": "                              Art. 16. \nCompetenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di\n                      innovazione e tecnologie \n \n  1. Per il perseguimento dei fini di  cui  al  presente  codice,  il\nPresidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'  di  coordinamento  del\nprocesso di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione  dei\nprogrammi, dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati  dalle\npubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi\ninformativi: \n    a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la \npianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica \n    nelle  pubbliche  amministrazioni   centrali,   e   ne   verifica\n    l'attuazione; \nb) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione \ndella spesa, il  corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per\nl'informatica e la telematica da parte delle singole  amministrazioni\ncentrali; \n    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza\nstrategica,  di  preminente  interesse  nazionale,  con   particolare\nattenzione per i progetti di carattere intersettoriale; \n    d) promuove l'informazione circa le iniziative per la  diffusione\ndelle nuove tecnologie; \n    e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e  criteri  in\ntema  di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,   gestione,\nmantenimento dei sistemi informativi  automatizzati  delle  pubbliche\namministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della\nloro  qualita'  e  relativi  aspetti  organizzativi  e   della   loro\nsicurezza. \n  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato\nper l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento\nsullo stato di attuazione del presente codice. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 85,
      "numero": "16",
      "numero_leggibile": "16",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "16#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie",
      "corpo": "                              Art. 16. \nCompetenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di\n                      innovazione e tecnologie \n \n  1. Per il perseguimento dei fini di  cui  al  presente  codice,  il\nPresidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'  di  coordinamento  del\nprocesso di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione  dei\nprogrammi, dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati  dalle\npubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi\ninformativi: \n    a) definisce con  proprie  direttive  le  linee  strategiche,  la\npianificazione e le aree di intervento  dell'innovazione  tecnologica\nnelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; \n    b) valuta, sulla base di criteri e  metodiche  di  ottimizzazione\ndella spesa, il  corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per\nl'informatica e la telematica da parte delle singole  amministrazioni\ncentrali; \n    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza\nstrategica,  di  preminente  interesse  nazionale,  con   particolare\nattenzione per i progetti di carattere intersettoriale; \n    d) promuove l'informazione circa le iniziative per la  diffusione\ndelle nuove tecnologie; \n    e) ((...)) criteri  in  tema  di  pianificazione,  progettazione,\nrealizzazione,  gestione,  mantenimento   dei   sistemi   informativi\nautomatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e  delle  loro\ninterconnessioni, nonche' della  loro  qualita'  e  relativi  aspetti\norganizzativi e della loro sicurezza. \n  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato\nper l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento\nsullo stato di attuazione del presente codice. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 86,
      "numero": "16",
      "numero_leggibile": "16",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "16#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=16&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie",
      "corpo": "                              Art. 16. \nCompetenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di\n                      innovazione e tecnologie \n \n  1. Per il perseguimento dei fini di  cui  al  presente  codice,  il\nPresidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'  di  coordinamento  del\nprocesso di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione  dei\nprogrammi, dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati  dalle\npubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi\ninformativi: \n    a) definisce con  proprie  direttive  le  linee  strategiche,  la\npianificazione e le aree di intervento  dell'innovazione  tecnologica\nnelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; \n    b) ((approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma\n2, lettera b), e)) valuta, sulla  base  di  criteri  e  metodiche  di\nottimizzazione  della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse\nfinanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle  singole\namministrazioni centrali; \n    c)  ((promuove  e))  sostiene  progetti   di   grande   contenuto\ninnovativo,  di  rilevanza  strategica,   di   preminente   interesse\nnazionale, con particolare attenzione per  i  progetti  di  carattere\nintersettoriale; \n    d) promuove l'informazione circa le iniziative per la  diffusione\ndelle nuove tecnologie; \n    e)  ((stabilisce  i))  criteri   in   tema   di   pianificazione,\nprogettazione,  realizzazione,  gestione,  mantenimento  dei  sistemi\ninformativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali  e\ndelle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita'  e  relativi\naspetti organizzativi e della loro sicurezza. \n  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato\nper l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento\nsullo stato di attuazione del presente codice. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 87,
      "numero": "17",
      "numero_leggibile": "17",
      "menu_label": "17                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "17",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 17\n    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie\n\n  1.  Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione\ndelle  linee  strategiche  per la riorganizzazione e digitalizzazione\ndell'amministrazione  definite  dal  Governo. A tale fine le predette\namministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i\ncompiti relativi a:\n    a)   coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei  sistemi\ninformativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard\ntecnici e organizzativi comuni;\n    b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo dei servizi, sia\ninterni    che    esterni,    forniti    dai    sistemi   informativi\ndell'amministrazione;\n    c)   indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della  sicurezza\ninformatica;\n    d)  accesso  dei  soggetti  disabili agli strumenti informatici e\npromozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto\ndalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;\n    e)     analisi     della     coerenza     tra    l'organizzazione\ndell'amministrazione  e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione\ne  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione\ndell'utenza  e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i\ncosti dell'azione amministrativa;\n    f)    cooperazione    alla   revisione   della   riorganizzazione\ndell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);\n    g)  indirizzo,  coordinamento e monitoraggio della pianificazione\nprevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;\n    h)  progettazione  e  coordinamento delle iniziative rilevanti ai\nfini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e\nimprese  mediante  gli  strumenti  della cooperazione applicativa tra\npubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la  predisposizione  e\nl'attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per la\nrealizzazione    e    compartecipazione   dei   sistemi   informativi\ncooperativi;\n    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle\ndirettive  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal\nMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie;\n    j)  pianificazione  e  coordinamento  del processo di diffusione,\nall'interno  dell'amministrazione,  dei sistemi di posta elettronica,\nprotocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle\nnorme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 88,
      "numero": "17",
      "numero_leggibile": "17",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "17#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 17\n    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie\n\n  1.  Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione\ndelle  linee  strategiche  per la riorganizzazione e digitalizzazione\ndell'amministrazione  definite  dal  Governo. A tale fine le predette\namministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i\ncompiti relativi a:\n    a)   coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei  sistemi\ninformativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard\ntecnici e organizzativi comuni;\n    b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo dei servizi, sia\ninterni    che    esterni,    forniti    dai    sistemi   informativi\ndell'amministrazione;\n    c)   indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della  sicurezza\ninformatica;\n    d)  accesso  dei  soggetti  disabili agli strumenti informatici e\npromozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto\ndalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;\n    e)     analisi     della     coerenza     tra    l'organizzazione\ndell'amministrazione  e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione\ne  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione\ndell'utenza  e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i\ncosti dell'azione amministrativa;\n    f)    cooperazione    alla   revisione   della   riorganizzazione\ndell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);\n    g)  indirizzo,  coordinamento e monitoraggio della pianificazione\nprevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;\n    h)  progettazione  e  coordinamento delle iniziative rilevanti ai\nfini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e\nimprese  mediante  gli  strumenti  della cooperazione applicativa tra\npubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la  predisposizione  e\nl'attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per la\nrealizzazione    e    compartecipazione   dei   sistemi   informativi\ncooperativi;\n    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle\ndirettive  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal\nMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie;\n    j)  pianificazione  e  coordinamento  del processo di diffusione,\nall'interno  dell'amministrazione,  dei sistemi di posta elettronica,\nprotocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle\nnorme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.\n((1-bis.  Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza,\nsalva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 89,
      "numero": "17",
      "numero_leggibile": "17",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "17#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 17 \n    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie \n \n((1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono  l'attuazione\ndelle linee strategiche per la  riorganizzazione  e  digitalizzazione\ndell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine,  le  predette\namministrazioni individuano un unico ufficio  dirigenziale  generale,\nfermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del\ncoordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono  i  compiti\nrelativi a:)) \n    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi\ninformativi, ((di telecomunicazione e fonia,)) in modo da  assicurare\nanche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; \n    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia\ninterni  che  esterni,   forniti   dai   sistemi   informativi   ((di\ntelecomunicazione e fonia)) dell'amministrazione; \n  ((c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio  della\nsicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle\ninfrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di\nconnettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo\n51, comma 1;)) \n    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e\npromozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto\ndalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; \n    e)    analisi     della     coerenza     tra     l'organizzazione\ndell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione\ne  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione\ndell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e  i\ncosti dell'azione amministrativa; \n    f)   cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione\ndell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); \n    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  della  pianificazione\nprevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi  informativi  ((di\ntelecomunicazione e fonia;)); \n    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai\nfini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e\nimprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra\npubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e\nl'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la\nrealizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi\ncooperativi; \n    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle\ndirettive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal\nMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie; \n    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,\nall'interno dell'amministrazione, dei sistemi di  posta  elettronica,\nprotocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle\nnorme in materia di (( . . . )) accessibilita' e fruibilita'. \n((1-bis. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le\nAgenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo\ndelle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'\ndi individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo\ndi quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.)) \n((1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al\ncomma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 90,
      "numero": "17",
      "numero_leggibile": "17",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "17#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie",
      "corpo": "                               Art. 17 \n    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie \n \n  ((1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  l'attuazione  delle\nlinee strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione\ndell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con  le  regole\ntecniche di cui all'articolo 71. A tal fine,  ciascuno  dei  predetti\nsoggetti affida a  un  unico  ufficio  dirigenziale  generale,  fermo\nrestando il numero complessivo di tali uffici,  la  transizione  alla\nmodalita'  operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi   di\nriorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione\ndigitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',\nattraverso una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto\nufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:)) \n    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi\ninformativi, di telecomunicazione e  fonia,  in  modo  da  assicurare\nanche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; \n    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia\ninterni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi   informativi   di\ntelecomunicazione e fonia dell'amministrazione; \n  c) indirizzo, pianificazione, coordinamento  e  monitoraggio  della\nsicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle\ninfrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di\nconnettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo\n51, comma 1; \n    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e\npromozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto\ndalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; \n    e) analisi  ((periodica))  della  coerenza  tra  l'organizzazione\ndell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione\ne  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione\ndell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e  i\ncosti dell'azione amministrativa; \n    f)   cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione\ndell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); \n    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  della  pianificazione\nprevista per lo sviluppo e la gestione  dei  sistemi  informativi  di\ntelecomunicazione e fonia; \n    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai\nfini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e\nimprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra\npubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e\nl'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la\nrealizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi\ncooperativi;((28)) \n    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle\ndirettive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal\nMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie; \n    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,\nall'interno dell'amministrazione, dei sistemi di  posta  elettronica,\nprotocollo  informatico,  firma  digitale   ((o   firma   elettronica\nqualificata)) e mandato informatico, e  delle  norme  in  materia  di\naccessibilita' e fruibilita'. \n  1-bis. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le\nAgenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo\ndelle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'\ndi individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo\ndi quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. \n  ((1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1  e'  dotato\ndi adeguate  competenze  tecnologiche,  di  informatica  giuridica  e\nmanageriali e risponde, con  riferimento  ai  compiti  relativi  alla\ntransizione,  alla  modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di\nvertice politico.)) \n  ((1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il  numero\ncomplessivo degli uffici, individuano, di norma tra  i  dirigenti  di\nruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di\nadeguati  requisiti  di  terzieta',  autonomia  e  imparzialita'.  Al\ndifensore civico per il digitale chiunque puo' inviare segnalazioni e\nreclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di\nogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione  della\npubblica amministrazione.  Se  tali  segnalazioni  sono  fondate,  il\ndifensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile  della\npresunta violazione a porvi rimedio tempestivamente  e  comunque  nel\ntermine di  trenta  giorni.  Il  difensore  segnala  le  inadempienze\nall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. \n  1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di  riepilogo\ndei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. \n  1-sexies. Nel rispetto della propria  autonomia  organizzativa,  le\npubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni  dello  Stato\nindividuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi  1  e  1-quater\ntra quelli di  livello  dirigenziale  oppure,  ove  ne  siano  privi,\nindividuano un responsabile per il digitale tra le proprie  posizioni\napicali.  In  assenza   del   vertice   politico,   il   responsabile\ndell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde  direttamente\na quello amministrativo dell'ente.)) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d))  che  l'espressione  \u00abcittadini  e  imprese\u00bb,  ovunque\nricorra, si intende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 91,
      "numero": "17",
      "numero_leggibile": "17",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "17#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=17&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Responsabile  per  la  transizione  digitale  e  difensore   civico digitale))",
      "corpo": "                               Art. 17 \n((Responsabile  per  la  transizione  digitale  e  difensore   civico\n                             digitale)) \n \n  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  l'attuazione  delle\nlinee strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione\ndell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le  ((Linee\nguida)). A tal fine, ((ciascuna pubblica amministrazione))  affida  a\nun unico ufficio dirigenziale  generale,  fermo  restando  il  numero\ncomplessivo di tali uffici, la transizione alla  modalita'  operativa\ndigitale e i conseguenti  processi  di  riorganizzazione  finalizzati\nalla  realizzazione  di  un'amministrazione  digitale  e  aperta,  di\nservizi  facilmente  utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una\nmaggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre\nattribuiti i compiti relativi a: \n    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi\ninformativi, di telecomunicazione e  fonia,  in  modo  da  assicurare\nanche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; \n    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia\ninterni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi   informativi   di\ntelecomunicazione e fonia dell'amministrazione; \n  c) indirizzo, pianificazione, coordinamento  e  monitoraggio  della\nsicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle\ninfrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di\nconnettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo\n51, comma 1; \n    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e\npromozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto\ndalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; \n    e)  analisi  periodica  della   coerenza   tra   l'organizzazione\ndell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione\ne  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione\ndell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e  i\ncosti dell'azione amministrativa; \n    f)   cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione\ndell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); \n    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  della  pianificazione\nprevista per lo sviluppo e la gestione  dei  sistemi  informativi  di\ntelecomunicazione e fonia; \n    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai\nfini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e\nimprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra\npubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e\nl'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la\nrealizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi\ncooperativi;(28) \n    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle\ndirettive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal\nMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie; \n    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,\nall'interno  dell'amministrazione,  dei  sistemi  di  ((identita'   e\ndomicilio  digitale,))  posta  elettronica,  protocollo  informatico,\nfirma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico,\ne delle norme in materia di accessibilita'  e  fruibilita'  ((nonche'\ndel processo di integrazione e  interoperabilita'  tra  i  sistemi  e\nservizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis)). \n    ((j-bis)  pianificazione  e  coordinamento  degli   acquisti   di\nsoluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al\nfine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di  attuazione\ndell'agenda digitale e, in  particolare,  con  quelli  stabiliti  nel\npiano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).)) \n  1-bis. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le\nAgenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo\ndelle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'\ndi individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo\ndi quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. \n  1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato  di\nadeguate  competenze  tecnologiche,  di   informatica   giuridica   e\nmanageriali e risponde, con  riferimento  ai  compiti  relativi  alla\ntransizione,  alla  modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di\nvertice politico. \n  ((1-quater. E' istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del  difensore\ncivico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso  di\nadeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'.  Chiunque\npuo' presentare al  difensore  civico  per  il  digitale,  attraverso\napposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni\nrelative a presunte violazioni del presente Codice e  di  ogni  altra\nnorma in materia di digitalizzazione ed  innovazione  della  pubblica\namministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.\nRicevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,\ninvita il soggetto responsabile  della  violazione  a  porvi  rimedio\ntempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni  del\ndifensore  civico  sono  pubblicate  in  un'apposita  area  del  sito\nInternet  istituzionale.))  Il  difensore  segnala  le   inadempienze\nall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ((di  ciascuna\namministrazione)). \n  1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di  riepilogo\ndei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. \n  1-sexies. Nel rispetto della propria  autonomia  organizzativa,  le\npubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni  dello  Stato\nindividuano l'ufficio per il digitale di cui ((al comma))  1  ((...))\ntra quelli di  livello  dirigenziale  oppure,  ove  ne  siano  privi,\nindividuano un responsabile per il digitale tra le proprie  posizioni\napicali.  In  assenza   del   vertice   politico,   il   responsabile\ndell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde  direttamente\na quello amministrativo dell'ente. \n  ((1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare\nle funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.)) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d))  che  l'espressione  \u00abcittadini  e  imprese\u00bb,  ovunque\nricorra, si intende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 92,
      "numero": "18",
      "numero_leggibile": "18",
      "menu_label": "18                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "18",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=18&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica",
      "corpo": "                              Art. 18.\n         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica\n\n  1.   E'   istituita  la  Conferenza  permanente  per  l'innovazione\ntecnologica  con  funzioni  di consulenza al Presidente del Consiglio\ndei   Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le\ntecnologie,  in  materia  di  sviluppo ed attuazione dell'innovazione\ntecnologica nelle amministrazioni dello Stato.\n  2.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'\npresieduta  da  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei\nMinistri  designato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal\nMinistro  delegato  per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte\nil  Presidente  del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica\namministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo\ndel  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  nonche'  i\nresponsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.\n  3.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si\nriunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di\nattuazione  dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del\npiano  triennale  di  cui  all'articolo  9 del decreto legislativo 12\nfebbraio 1993, n. 39.\n  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato\nper  l'innovazione  e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a\ndisciplinare   il   funzionamento  della  Conferenza  permanente  per\nl'innovazione tecnologica.\n  5.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica puo'\nsentire le organizzazioni produttive e di categoria.\n  6.  La  Conferenza  permanente  per l'innovazione tecnologica opera\nsenza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo\ndovuti,  compreso  il trattamento economico di missione; dal presente\narticolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio\ndello Stato.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art9"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 93,
      "numero": "18",
      "numero_leggibile": "18",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "18#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=18&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica",
      "corpo": "                              Art. 18. \n         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica \n \n  1.  E'  istituita  la  Conferenza  permanente   per   l'innovazione\ntecnologica con funzioni di consulenza al  Presidente  del  Consiglio\ndei  Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le\ntecnologie, in materia di  sviluppo  ed  attuazione  dell'innovazione\ntecnologica nelle amministrazioni dello Stato. \n  2.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'\npresieduta da un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio  dei\nMinistri designato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  dal\nMinistro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne  fanno  parte\nil  Presidente  del  ((DigitPA))  (d'ora  in  poi  ((DigitPA))  ),  i\ncomponenti  del   ((DigitPA)),   il   Capo   del   Dipartimento   per\nl'innovazione e le tecnologie, nonche' i responsabili delle  funzioni\ndi cui all'articolo 17. \n  3.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si\nriunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di\nattuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e  del\npiano triennale di cui all'articolo  9  del  decreto  legislativo  12\nfebbraio 1993, n. 39. \n  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato\nper l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio  decreto,  a\ndisciplinare  il  funzionamento  della  Conferenza   permanente   per\nl'innovazione tecnologica. \n  5. La Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  puo'\nsentire le organizzazioni produttive e di categoria. \n  6. La Conferenza permanente  per  l'innovazione  tecnologica  opera\nsenza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo\ndovuti, compreso il trattamento economico di missione;  dal  presente\narticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio\ndello Stato. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art9"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 94,
      "numero": "18",
      "numero_leggibile": "18",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "18#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=18&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica",
      "corpo": "                              Art. 18. \n         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica \n \n  ((1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri\nla  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica,  con  il\ncompito di supportare il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro\ndelegato nell'elaborazione delle linee strategiche  di  indirizzo  in\nmateria di innovazione e digitalizzazione. \n  2. La  Conferenza  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri e composta da quattro esperti  in  materia  di\ninnovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente\ne uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID. \n  3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica\ndi rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e  dei  portatori  di\ninteressi,   i   quali   costituiscono   la    Consulta    permanente\ndell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.)) \n  ((3-bis. Alla Consulta permanente dell'innovazione  possono  essere\nsottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di\nincidere sulle materie disciplinate dal presente codice.)) \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n  6. La Conferenza permanente  per  l'innovazione  tecnologica  opera\nsenza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo\ndovuti, compreso il trattamento economico di missione;  dal  presente\narticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio\ndello Stato. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 95,
      "numero": "18",
      "numero_leggibile": "18",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "18#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=18&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Piattaforma nazionale  per  la  governance  della  trasformazione digitale). ))",
      "corpo": "                              Art. 18. \n(( (Piattaforma nazionale  per  la  governance  della  trasformazione\n                            digitale). )) \n \n  ((1.  E'  realizzata  presso  l'AgID   una   piattaforma   per   la\nconsultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in\nrelazione  ai  provvedimenti  connessi   all'attuazione   dell'agenda\ndigitale. \n  2. AgID  identifica  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  della\npiattaforma  in  maniera  tale  da  garantire  che  la   stessa   sia\naccessibile ai portatori di interessi pubblici e privati  e  che  sia\nidonea a raccogliere suggerimenti e proposte  emendative  in  maniera\ntrasparente, qualificata ed efficace. \n  3.  Il   Piano   triennale   per   l'informatica   nella   pubblica\namministrazione  di  cui  all'articolo  14-bis  e'  pubblicato  sulla\npiattaforma e aggiornato di anno in anno. \n  4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),\npossono pubblicare sulla piattaforma i  provvedimenti  che  intendono\nadottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e\naggiornamenti   periodici,   gia'   adottati,   aventi   ad   oggetto\nl'attuazione dell'agenda digitale. \n  5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  tengono\nconto di suggerimenti e proposte emendative  raccolte  attraverso  la\npiattaforma.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 96,
      "numero": "19",
      "numero_leggibile": "19",
      "menu_label": "19                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "19",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego",
      "corpo": "                              Art. 19. \n    Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego \n \n  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -\nDipartimento della funzione pubblica, una banca  dati  contenente  la\nnormativa generale e speciale in materia di rapporto di  lavoro  alle\ndipendenze delle pubbliche amministrazioni. \n  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della\nfunzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di\ncui al comma 1, tenendo conto delle  innovazioni  normative  e  della\ncontrattazione collettiva successivamente intervenuta, e  assicurando\nagli utenti la consultazione gratuita. \n  3. All'onere derivante dall'attuazione  dei  presente  articolo  si\nprovvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della  legge  29  luglio\n2003, n. 229. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art21-com3"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 97,
      "numero": "19",
      "numero_leggibile": "19",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "19#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=19&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 19 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "PRINCIPI GENERALI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "1"
        },
        {
          "titolo": "Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 98,
      "numero": "20",
      "numero_leggibile": "20",
      "menu_label": "20                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "20",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Documento informatico",
      "corpo": "                               Art. 20\n                        Documento informatico\n\n  1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione\nsu  supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici\nsono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi\nalle  disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui\nall'articolo 71.\n  2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica\nqualificata  o  con firma digitale soddisfa il requisito legale della\nforma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite\nai   sensi  dell'articolo  71  che  garantiscano  l'identificabilita'\ndell'autore e l'integrita' del documento.\n  3.  Le  regole  tecniche  per la trasmissione, la conservazione, la\nduplicazione,   la   riproduzione  e  la  validazione  temporale  dei\ndocumenti  informatici  sono  stabilite ai sensi dell'articolo 71; la\ndata  e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili\nai  terzi  se  apposte  in  conformita'  alle  regole  tecniche sulla\nvalidazione temporale.\n  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure\ntecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',\nla  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel\ndocumento informatico.\n  5.  Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione\ndei dati personali.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 99,
      "numero": "20",
      "numero_leggibile": "20",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "20#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Documento informatico",
      "corpo": "                               Art. 20\n                        Documento informatico\n\n  1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione\nsu  supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici\n((conformi  alle regole tecniche di cui all'articolo 71)) sono validi\ne  rilevanti ((agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del\npresente codice.\n  1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il\nrequisito  della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio,\ntenuto   conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita',\nsicurezza,  integrita'  ed  immodificabilita',  fermo restando quanto\ndisposto dal comma 2.\n  2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica\nqualificata  o  con firma digitale, formato nel rispetto delle regole\ntecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71,  che  garantiscano\nl'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita' e l'immodificabilita'\ndel  documento,  si presume riconducibile al titolare del dispositivo\ndi  firma  ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il\nrequisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di\nnullita',  dall'articolo  1350,  primo  comma,  numeri  da 1 a 12 del\ncodice civile.))\n  3.  Le  regole tecniche ((per la formazione,)) per la trasmissione,\nla  conservazione,  la duplicazione, la riproduzione e la validazione\ntemporale   dei   documenti   informatici  sono  stabilite  ai  sensi\ndell'articolo  71;  la  data  e  l'ora  di  formazione  del documento\ninformatico  sono  opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle\nregole tecniche sulla validazione temporale.\n  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure\ntecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',\nla  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel\ndocumento informatico.\n  5.  Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione\ndei dati personali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 100,
      "numero": "20",
      "numero_leggibile": "20",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "20#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Documento informatico",
      "corpo": "                               Art. 20 \n                        Documento informatico \n \n  1.   Il   documento   informatico   da   chiunque    formato,    la\n((memorizzazione)) su supporto  informatico  e  la  trasmissione  con\nstrumenti  telematici  conformi   alle   regole   tecniche   di   cui\nall'articolo 71 sono validi e rilevanti agli  effetti  di  legge,  ai\nsensi delle disposizioni del presente codice. \n((1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il\nrequisito della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono\nliberamente  valutabili  in  giudizio,   tenuto   conto   delle   sue\ncaratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'  ed\nimmodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.))\n2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n((3. Le regole tecniche per la formazione, per  la  trasmissione,  la\nconservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la\nvalidazione temporale dei documenti informatici,  nonche'  quelle  in\nmateria di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi  tipo  di\nfirma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. \nLa  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono\nopponibili ai terzi se apposte in conformita'  alle  regole  tecniche\nsulla validazione temporale.)) \n4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure  tecniche,\norganizzative  e  gestionali  volte  a  garantire  l'integrita',   la\ndisponibilita' e la riservatezza  delle  informazioni  contenute  nel\ndocumento informatico. \n5. Restano ferme le disposizioni di legge in  materia  di  protezione\ndei dati personali. \n((5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione  di  documenti\nprevisti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti\ngli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le\nprocedure utilizzate sono conformi alle regole  tecniche  dettate  ai\nsensi dell'articolo 71.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 101,
      "numero": "20",
      "numero_leggibile": "20",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "20#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici))",
      "corpo": "                               Art. 20 \n   ((Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici)) \n \n1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n((1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il\nrequisito della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono\nliberamente  valutabili  in   giudizio,   in   relazione   alle   sue\ncaratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'   e\nimmodificabilita'.)) \n2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n3. Le regole tecniche per la  formazione,  per  la  trasmissione,  la\nconservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la\nvalidazione ((...)) dei  documenti  informatici,  nonche'  quelle  in\nmateria di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi  tipo  di\nfirma elettronica ((...)), sono stabilite ai sensi dell'articolo  71.\nLa  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono\nopponibili ai terzi se apposte in conformita'  alle  regole  tecniche\nsulla validazione temporale. \n4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure  tecniche,\norganizzative  e  gestionali  volte  a  garantire  l'integrita',   la\ndisponibilita' e la riservatezza  delle  informazioni  contenute  nel\ndocumento informatico. \n5. Restano ferme le disposizioni di legge in  materia  di  protezione\ndei dati personali. \n5-bis. Gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  di  documenti\nprevisti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti\ngli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le\nprocedure utilizzate sono conformi alle regole  tecniche  dettate  ai\nsensi dell'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 102,
      "numero": "20",
      "numero_leggibile": "20",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "20#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici",
      "corpo": "                               Art. 20 \n     Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici \n \n  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  ((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma\nscritta e ha  l'efficacia  prevista  dall'articolo  2702  del  Codice\ncivile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo  di  firma\nelettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque,\ne'  formato,  previa  identificazione  informatica  del  suo  autore,\nattraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai  sensi\ndell'articolo 71  con  modalita'  tali  da  garantire  la  sicurezza,\nintegrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera  manifesta\ne inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli  altri\ncasi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito\ndella forma scritta e  il  suo  valore  probatorio  sono  liberamente\nvalutabili  in  giudizio,  in  relazione  alle   caratteristiche   di\nsicurezza,  integrita'  e  immodificabilita'.  La  data  e  l'ora  di\nformazione del documento informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se\napposte in conformita' alle Linee guida.)) \n  ((1-ter.  L'utilizzo   del   dispositivo   di   firma   elettronica\nqualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di  firma\nelettronica, salvo che questi dia prova contraria. \n  1-quater. Restano ferme le  disposizioni  concernenti  il  deposito\ndegli atti e dei documenti in via telematica  secondo  la  normativa,\nanche regolamentare, in materia di processo telematico.)) \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  3. Le regole tecniche per la formazione, per  la  trasmissione,  la\nconservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la\nvalidazione dei documenti informatici, nonche' quelle in  materia  di\ngenerazione, apposizione  e  verifica  di  qualsiasi  tipo  di  firma\nelettronica,  sono  stabilite  ((con  le  Linee  guida)).   ((PERIODO\nSOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure\ntecniche, organizzative e gestionali volte a garantire  l'integrita',\nla disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute  nel\ndocumento informatico. \n  5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di  protezione\ndei dati personali. \n  5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione  di  documenti\nprevisti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti\ngli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le\nprocedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 103,
      "numero": "21",
      "numero_leggibile": "21",
      "menu_label": "21                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "21",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Valore probatorio del documento informatico sottoscritto",
      "corpo": "                               Art. 21 \n      Valore probatorio del documento informatico sottoscritto \n \n  1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma  elettronica,\nsul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto\nconto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. \n  2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o  con\nun altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha  l'efficacia\nprevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del\ndipositivo di firma si presume riconducibile al titolare,  salvo  che\nsia data prova contraria. \n  3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma  digitale\no di un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  basata  su  un\ncertificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a\nmancata  sottoscrizione.  La  revoca  o  la   sospensione,   comunque\nmotivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il\nrevocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che  essa  era\ngia' a conoscenza di tutte le parti interessate. \n  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se  la\nfirma elettronica e' basata su un certificato qualificato  rilasciato\nda  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte\ndell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: \n    a) il certificatore possiede i requisiti di  cui  alla  direttiva\n1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre\n1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; \n    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore\nstabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla\nmedesima direttiva; \n    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'\nriconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra\nl'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. \n  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla\nloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le\nmodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia\ne delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le\ntecnologie. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 104,
      "numero": "21",
      "numero_leggibile": "21",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "21#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Valore probatorio del documento informatico sottoscritto",
      "corpo": "                               Art. 21 \n      Valore probatorio del documento informatico sottoscritto \n \n  1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma  elettronica,\nsul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto\nconto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' ((,  sicurezza,\nintegrita' e immodificabilita')). \n  2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o  con\nun altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha  l'efficacia\nprevista dall'articolo  2702  del  codice  civile.  ((L'utilizzo  del\ndipositivo di firma si presume riconducibile al titolare,  salvo  che\nquesti dia prova contraria.)) \n  3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma  digitale\no di un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  basata  su  un\ncertificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a\nmancata  sottoscrizione.  La  revoca  o  la   sospensione,   comunque\nmotivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il\nrevocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che  essa  era\ngia' a conoscenza di tutte le parti interessate. \n  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se  la\nfirma elettronica e' basata su un certificato qualificato  rilasciato\nda  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte\ndell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: \n    a) il certificatore possiede i requisiti di  cui  alla  direttiva\n1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre\n1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; \n    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore\nstabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla\nmedesima direttiva; \n    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'\nriconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra\nl'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. \n  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla\nloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le\nmodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia\ne delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le\ntecnologie. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 105,
      "numero": "21",
      "numero_leggibile": "21",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "21#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.))",
      "corpo": "                               Art. 21 \n    ((Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.)) \n \n  1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma  elettronica,\nsul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto\nconto delle sue caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,\nintegrita' e immodificabilita'. \n((2. Il documento  informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica\navanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole\ntecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano\nl'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'\ndel documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del  codice\ncivile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume  riconducibile\nal titolare, salvo che questi dia prova contraria. \n  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture\nprivate di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del\ncodice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,\na pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma\ndigitale.)) \n  3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma  digitale\no di un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  basata  su  un\ncertificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a\nmancata  sottoscrizione.  La  revoca  o  la   sospensione,   comunque\nmotivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il\nrevocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che  essa  era\ngia' a conoscenza di tutte le parti interessate. \n  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se  la\nfirma elettronica e' basata su un certificato qualificato  rilasciato\nda  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte\ndell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: \n    a) il certificatore possiede i requisiti di  cui  alla  direttiva\n1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre\n1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; \n    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore\nstabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla\nmedesima direttiva; \n    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'\nriconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra\nl'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. \n  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla\nloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le\nmodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia\ne delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le\ntecnologie. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 106,
      "numero": "21",
      "numero_leggibile": "21",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "21#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.",
      "corpo": "                               Art. 21 \n      Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. \n \n  1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma  elettronica,\nsul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto\nconto delle sue caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,\nintegrita' e immodificabilita'. \n  2. Il documento  informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica\navanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole\ntecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano\nl'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'\ndel documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del  codice\ncivile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata\no digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo  che  questi\ndia prova contraria. \n  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture\nprivate di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del\ncodice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,\na pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma\ndigitale.((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del  codice\ncivile soddisfano  comunque  il  requisito  della  forma  scritta  se\nsottoscritti  con   firma   elettronica   avanzata,   qualificata   o\ndigitale)). \n  3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma  digitale\no di un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  basata  su  un\ncertificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a\nmancata  sottoscrizione.  La  revoca  o  la   sospensione,   comunque\nmotivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il\nrevocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che  essa  era\ngia' a conoscenza di tutte le parti interessate. \n  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se  la\nfirma elettronica e' basata su un certificato qualificato  rilasciato\nda  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte\ndell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: \n    a) il certificatore possiede i requisiti di  cui  alla  direttiva\n1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre\n1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; \n    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore\nstabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla\nmedesima direttiva; \n    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'\nriconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra\nl'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. \n  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla\nloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le\nmodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia\ne delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le\ntecnologie. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1350"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 107,
      "numero": "21",
      "numero_leggibile": "21",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "21#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.",
      "corpo": "                               Art. 21 \n      Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. \n \n  1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma  elettronica,\n((soddisfa il requisito della forma scritta e)) sul piano  probatorio\ne'  liberamente  valutabile  in  giudizio,  tenuto  conto  delle  sue\ncaratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'   e\nimmodificabilita'. \n  ((2. Il documento informatico sottoscritto  con  firma  elettronica\navanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole\ntecniche di cui all'articolo 20, comma  3,  ha  altresi'  l'efficacia\nprevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del\ndispositivo di firma elettronica qualificata o  digitale  si  presume\nriconducibile al titolare, salvo  che  questi  dia  prova  contraria.\nRestano ferme le disposizioni concernenti il deposito  degli  atti  e\ndei  documenti  in  via  telematica  secondo   la   normativa   anche\nregolamentare in materia di processo telematico.)) \n  2-bis).  ((Salvo  il  caso  di  sottoscrizione  autenticata)),   le\nscritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da  1\na 12, del codice civile, se fatte  con  documento  informatico,  sono\nsottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o\ncon firma digitale. Gli atti di cui all'articolo  1350,  numero  13),\ndel codice  civile  ((redatti  su  documento  informatico  o  formati\nattraverso procedimenti informatici  sono  sottoscritti,  a  pena  di\nnullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.)) \n  ((2-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  2\nluglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico  redatto  su  documento\ninformatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita'\ncon  firma  qualificata  o  digitale.  Le   parti,   i   fidefacenti,\nl'interprete e i testimoni  sottoscrivono  personalmente  l'atto,  in\npresenza del pubblico ufficiale, con firma  avanzata,  qualificata  o\ndigitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata\nagli atti.)) \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla\nloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le\nmodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia\ne delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le\ntecnologie. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1350",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;110",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 108,
      "numero": "21",
      "numero_leggibile": "21",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "21#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Ulteriori   disposizioni   relative   ai   documenti   informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale))",
      "corpo": "                               Art. 21 \n((Ulteriori   disposizioni   relative   ai   documenti   informatici,\nsottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)) \n \n  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata,  le  scritture\nprivate di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del\ncodice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,\na pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma\ndigitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13),  del  codice\ncivile  redatti  su  documento  informatico  o   formati   attraverso\nprocedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di  nullita',  con\nfirma elettronica avanzata,  qualificata  o  digitale  ((ovvero  sono\nformati con le ulteriori modalita'  di  cui  all'articolo  20,  comma\n1-bis, primo periodo)). \n  2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio\n2010,  n.  110,  ogni  altro  atto  pubblico  redatto  su   documento\ninformatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita'\ncon  firma  qualificata  o  digitale.  Le   parti,   i   fidefacenti,\nl'interprete e i testimoni  sottoscrivono  personalmente  l'atto,  in\npresenza del pubblico ufficiale, con firma  avanzata,  qualificata  o\ndigitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata\nagli atti. \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla\nloro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le\nmodalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia\ne delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le\ntecnologie. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1350",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;110",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 109,
      "numero": "22",
      "numero_leggibile": "22",
      "menu_label": "22                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "22",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=22&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 22\n        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni\n\n  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti\ninformatici    delle    pubbliche    amministrazioni    costituiscono\ninformazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su\ndiversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti\ndalla legge.\n  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,\nimmissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,\ndocumenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e\ntelematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi\nsistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i\ndati  relativi  alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che\nha effettuato l'operazione.\n  3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine\nsu  altro  tipo  di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,\ngli   originali   da   cui   sono  tratte,  se  la  loro  conformita'\nall'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato\nnell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di\nappartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto\ndelle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di\ndocumenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite\nai  sensi  dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e\nle  attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata\ndi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,\ne sentito il Garante per la protezione dei dati personali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 110,
      "numero": "22",
      "numero_leggibile": "22",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "22#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=22&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione))",
      "corpo": "                               Art. 22\n             ((Documenti informatici originali e copie.\n                    Formazione e conservazione))\n\n  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti\ninformatici    delle    pubbliche    amministrazioni    costituiscono\ninformazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su\ndiversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti\ndalla legge.\n  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,\nimmissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,\ndocumenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e\ntelematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi\nsistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i\ndati  relativi  alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che\nha effettuato l'operazione.\n  3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine\nsu  altro  tipo  di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,\ngli   originali   da   cui   sono  tratte,  se  la  loro  conformita'\nall'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato\nnell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di\nappartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto\ndelle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di\ndocumenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite\nai  sensi  dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e\nle  attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata\ndi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,\ne sentito il Garante per la protezione dei dati personali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 111,
      "numero": "22",
      "numero_leggibile": "22",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "22#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=22&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Copie informatiche di documenti analogici).",
      "corpo": "                               Art. 22 \n           (( (Copie informatiche di documenti analogici). \n \n  1. I documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti  pubblici,\nscritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e\ndocumenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su  supporto\nanalogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e\ndai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli\narticoli 2714 e 2715 del codice civile,  se  ad  essi  e'  apposta  o\nassociata, da parte di colui che li spedisce o  rilascia,  una  firma\ndigitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione  e\nproduzione sostituisce quella dell'originale. \n  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti\noriginali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa\nefficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro\nconformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a\ncio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico\ne  asseverata  secondo  le  regole  tecniche   stabilite   ai   sensi\ndell'articolo 71. \n  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti\noriginali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle\nregole tecniche di cui all'articolo  71  hanno  la  stessa  efficacia\nprobatoria degli originali da cui sono tratte se la loro  conformita'\nall'originale non e' espressamente disconosciuta. \n  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  sostituiscono  ad\nogni effetto di legge gli originali formati in  origine  su  supporto\nanalogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi  di  conservazione\nprevisti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. \n  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono\nessere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici\noriginali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura\npubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale\nanalogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro\nconformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da\naltro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da\nquesti firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. \n  6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r  per\ntutti i documenti analogici originali unici permane  l'obbligo  della\nconservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di\nconservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve\nessere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'\nautorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed\nallegata al documento informatico.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 112,
      "numero": "22",
      "numero_leggibile": "22",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "22#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=22&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Copie informatiche di documenti analogici).",
      "corpo": "                               Art. 22 \n            (Copie informatiche di documenti analogici). \n \n  1. I documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti  pubblici,\nscritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e\ndocumenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su  supporto\nanalogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e\ndai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli\narticoli 2714 e 2715 del codice civile,  se  ad  essi  e'  apposta  o\nassociata, da parte di colui che li spedisce o  rilascia,  una  firma\ndigitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione  e\nproduzione sostituisce quella dell'originale. \n  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti\noriginali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa\nefficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro\nconformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a\ncio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico\ne  asseverata  secondo  le  regole  tecniche   stabilite   ai   sensi\ndell'articolo 71. \n  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti\noriginali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle\nregole tecniche di cui all'articolo  71  hanno  la  stessa  efficacia\nprobatoria degli originali da cui sono tratte se la loro  conformita'\nall'originale non e' espressamente disconosciuta. \n  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  sostituiscono  ad\nogni effetto di legge gli originali formati in  origine  su  supporto\nanalogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi  di  conservazione\nprevisti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. \n  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono\nessere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici\noriginali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura\npubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale\nanalogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro\nconformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da\naltro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da\nquesti firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. \n  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 113,
      "numero": "22",
      "numero_leggibile": "22",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "22#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=22&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Copie informatiche di documenti analogici).",
      "corpo": "                               Art. 22 \n            (Copie informatiche di documenti analogici). \n \n  1. I documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti  pubblici,\nscritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e\ndocumenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su  supporto\nanalogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e\ndai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli\narticoli 2714 e 2715 del codice civile, ((se sono  formati  ai  sensi\ndell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.)). La loro esibizione e\nproduzione sostituisce quella dell'originale. \n  ((1-bis. La copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di  un\ndocumento analogico e' prodotta mediante  processi  e  strumenti  che\nassicurano che il  documento  informatico  abbia  contenuto  e  forma\nidentici a quelli del documento analogico da cui  e'  tratto,  previo\nraffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei\ncasi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la\ncorrispondenza della forma e del  contenuto  dell'originale  e  della\ncopia.)) \n  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti\noriginali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa\nefficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro\nconformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a\ncio' autorizzato, ((...)) secondo le ((Linee guida)). \n  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti\noriginali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle\n((Linee guida)) hanno la stessa efficacia probatoria degli  originali\nda cui sono tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  non  e'\nespressamente disconosciuta. \n  4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  ((1-bis,))  2  e  3\nsostituiscono ad ogni effetto  di  legge  gli  originali  formati  in\norigine su  supporto  analogico,  e  sono  idonee  ad  assolvere  gli\nobblighi  di  conservazione  previsti  dalla  legge,   salvo   quanto\nstabilito dal comma 5. \n  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono\nessere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici\noriginali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura\npubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale\nanalogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro\nconformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da\naltro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da\nquesti firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. \n  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 114,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23",
      "menu_label": "23                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "23",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Copie di atti e documenti informatici",
      "corpo": "                               Art. 23\n                Copie di atti e documenti informatici\n\n  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:\n\"riproduzioni    fotografiche\"    e'   inserita   la   seguente:   \",\ninformatiche\".\n  2.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,\nanche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti\ngli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.\n  3.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti\npubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti\ne  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai\ndepositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena\nefficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se\nad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o\nrilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.\n  4.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti originali non\nunici  formati  in  origine  su  supporto  cartaceo  o, comunque, non\ninformatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da\ncui  sono  tratte  se la loro conformita' all'originale e' assicurata\ndal   responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo  della\npropria  firma  digitale  e nel rispetto delle regole tecniche di cui\nall'articolo 71.\n  5.  Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,\nformati  in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico\nsostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono\ntratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un\nnotaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con\ndichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo\nle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n  6.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui\nal   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione\ndell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni\neffetto di legge.\n  7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti\nprevisti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti\ngli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le\nprocedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai\nsensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e\ndelle finanze.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2712",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 115,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "23#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "28-1-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Copie di atti e documenti informatici",
      "corpo": "                               Art. 23\n                Copie di atti e documenti informatici\n\n  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:\n\"riproduzioni    fotografiche\"    e'   inserita   la   seguente:   \",\ninformatiche\".\n  2.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,\nanche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti\ngli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.\n  ((2-bis.  Le  copie  su supporto cartaceo di documento informatico,\nanche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma\ndigitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l'originale da cui\nsono  tratte  se  la  loro  conformita' all'originale in tutte le sue\ncomponenti   e'   attestata   da   un   pubblico   ufficiale  a  cio'\nautorizzato.))\n  3.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti\npubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti\ne  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai\ndepositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena\nefficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se\nad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o\nrilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.\n  4.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti originali non\nunici  formati  in  origine  su  supporto  cartaceo  o, comunque, non\ninformatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da\ncui  sono  tratte  se la loro conformita' all'originale e' assicurata\ndal   responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo  della\npropria  firma  digitale  e nel rispetto delle regole tecniche di cui\nall'articolo 71.\n  5.  Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,\nformati  in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico\nsostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono\ntratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un\nnotaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con\ndichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo\nle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n  6.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui\nal   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione\ndell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni\neffetto di legge.\n  7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti\nprevisti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti\ngli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le\nprocedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai\nsensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e\ndelle finanze.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2712",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 116,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "23#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "29-1-2009",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Copie di atti e documenti informatici",
      "corpo": "                               Art. 23\n                Copie di atti e documenti informatici\n\n  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:\n\"riproduzioni    fotografiche\"    e'   inserita   la   seguente:   \",\ninformatiche\".\n  2.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,\nanche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti\ngli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.\n  2-bis.  Le  copie  su  supporto  cartaceo di documento informatico,\nanche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma\ndigitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l'originale da cui\nsono  tratte  se  la  loro  conformita' all'originale in tutte le sue\ncomponenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.\n  3.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti\npubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti\ne  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai\ndepositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena\nefficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se\nad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o\nrilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.\n((4.  Le  copie  su  supporto  informatico  di qualsiasi tipologia di\ndocumenti   analogici  originali,  formati  in  origine  su  supporto\ncartaceo  o  su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni\neffetto  di  legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se la loro\nconformita'  all'originale  e'  assicurata da chi lo detiene mediante\nl'utilizzo  della  propria firma digitale e nel rispetto delle regole\ntecniche di cui all'articolo 71.\n  5.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri possono\nessere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici\noriginali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura\npubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale\nanalogico  oppure,  in  caso  di conservazione ottica sostitutiva, la\nloro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o\nda  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da\nquesti firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.))\n  6.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui\nal   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione\ndell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni\neffetto di legge.\n  7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti\nprevisti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti\ngli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le\nprocedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai\nsensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e\ndelle finanze.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2712",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 117,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "23#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Copie analogiche di documenti informatici).",
      "corpo": "                               Art. 23 \n           (( (Copie analogiche di documenti informatici). \n \n  1. Le copie su supporto analogico di documento  informatico,  anche\nsottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o  digitale,\nhanno la stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da  cui  sono\ntratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le   sue\ncomponenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. \n  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento\ninformatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa\nefficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'\nespressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di\nconservazione dell'originale informatico.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 118,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "23#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Copie analogiche di documenti informatici).",
      "corpo": "                               Art. 23 \n            (Copie analogiche di documenti informatici). \n \n  1. Le copie su supporto analogico di documento  informatico,  anche\nsottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o  digitale,\nhanno la stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da  cui  sono\ntratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le   sue\ncomponenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. \n  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento\ninformatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa\nefficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'\nespressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di\nconservazione dell'originale informatico. \n  ((2-bis. Sulle  copie  analogiche  di  documenti  informatici  puo'\nessere apposto a stampa  un  contrassegno,  sulla  base  dei  criteri\ndefiniti con le regole tecniche di cui all'articolo  71,  tramite  il\nquale  e'  possibile  accedere  al  documento   informatico,   ovvero\nverificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il\ncontrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti\ngli  effetti  di  legge  la  sottoscrizione  autografa  del  pubblico\nufficiale e non puo' essere richiesta la produzione  di  altra  copia\nanalogica  con  sottoscrizione  autografa  del   medesimo   documento\ninformatico.  I  programmi  software  eventualmente  necessari   alla\nverifica sono di libera e gratuita disponibilita'.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 119,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "23#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Copie analogiche di documenti informatici).",
      "corpo": "                               Art. 23 \n            (Copie analogiche di documenti informatici). \n \n  1. Le copie su supporto analogico di documento  informatico,  anche\nsottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o  digitale,\nhanno la stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da  cui  sono\ntratte  se  la  loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le   sue\ncomponenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. \n  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento\ninformatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa\nefficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'\nespressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di\nconservazione dell'originale informatico. \n  2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo'  essere\napposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con\nle ((Linee  guida)),  tramite  il  quale  e'  possibile  accedere  al\ndocumento  informatico,  ovvero  verificare  la  corrispondenza  allo\nstesso della copia analogica. Il contrassegno apposto  ai  sensi  del\nprimo  periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti   di   legge   la\nsottoscrizione autografa del pubblico ufficiale  e  non  puo'  essere\nrichiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione\nautografa  del  medesimo  documento  informatico.  ((I  soggetti  che\nprocedono  all'apposizione  del  contrassegno   rendono   disponibili\ngratuitamente  sul  proprio  sito   Internet   istituzionale   idonee\nsoluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)). \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 120,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 bis",
      "menu_label": "23 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "23bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-bis (( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).",
      "corpo": "                             Art. 23-bis \n    (( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). \n \n  1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore  giuridico,  ad\nogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono  tratti,\nse prodotti in conformita' alle regole tecniche di  cui  all'articolo\n71. \n  2. Le copie e gli estratti informatici del  documento  informatico,\nse prodotti in  conformita'  alle  vigenti  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria  dell'originale\nda cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti  le\nsue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'\nautorizzato o se la conformita' non e'  espressamente  disconosciuta.\nResta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione  dell'originale\ninformatico.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 121,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "23bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).",
      "corpo": "                             Art. 23-bis \n     (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). \n \n  1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore  giuridico,  ad\nogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono  tratti,\nse prodotti in conformita' alle ((Linee guida)). \n  2. Le copie e gli estratti informatici del  documento  informatico,\nse prodotti in conformita' alle vigenti  ((Linee  guida)),  hanno  la\nstessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte  se  la\nloro conformita'  all'originale,  in  tutti  le  sue  componenti,  e'\nattestata da un  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato  o  se  la\nconformita' non e'  espressamente  disconosciuta.  Resta  fermo,  ove\nprevisto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 122,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 ter",
      "menu_label": "23 ter                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "23ter",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-ter (( (Documenti amministrativi informatici).",
      "corpo": "                             Art. 23-ter \n             (( (Documenti amministrativi informatici). \n \n  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti\ninformatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti  dalle\nstesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  e'\npossibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto,\nduplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. \n  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza\ninterna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti   con   firma\nelettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del\ncodice civile. \n  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla\npubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da\nessa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di\nlegge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'\nall'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato\nnell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di\nappartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra\nfirma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche\nstabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di\nconservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la\nconservazione della copia su supporto informatico. \n  4. Le regole tecniche in materia di formazione e  conservazione  di\ndocumenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite\ncon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro\ndelegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto\ncon il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa\ncon la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA  e  il  Garante\nper la protezione dei dati personali. \n  5.  Al  fine  di  assicurare  la  provenienza  e   la   conformita'\nall'originale, sulle copie analogiche di  documenti  informatici,  e'\napposto a stampa, sulla base dei criteri  definiti  con  linee  guida\nemanate  da  DigitPA,  un  contrassegno  generato   elettronicamente,\nformato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi\ndell'articolo 71 e tale da consentire la  verifica  automatica  della\nconformita' del documento analogico a quello informatico. \n  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli\narticoli 21, 22 , 23 e 23-bis.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 123,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 ter",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "23ter#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).",
      "corpo": "                             Art. 23-ter \n               (Documenti amministrativi informatici). \n \n  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti\ninformatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti  dalle\nstesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  e'\npossibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto,\nduplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. \n  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza\ninterna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti   con   firma\nelettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del\ncodice civile. \n  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla\npubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da\nessa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di\nlegge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'\nall'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato\nnell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di\nappartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra\nfirma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche\nstabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di\nconservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la\nconservazione della copia su supporto informatico. \n  4. Le regole tecniche in materia di formazione e  conservazione  di\ndocumenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite\ncon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro\ndelegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto\ncon il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa\ncon la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA  e  il  Garante\nper la protezione dei dati personali. \n  ((5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici\npuo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri\ndefiniti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite\nil quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero\nverificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il\ncontrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti\ngli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere\nrichiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione\nautografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software\neventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita\ndisponibilita')). \n  ((5-bis. I documenti di cui  al  presente  articolo  devono  essere\nfruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,\napplicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici\ndi cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.)) \n  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli\narticoli 21, 22 , 23 e 23-bis. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2702",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 124,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 ter",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "23ter#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).",
      "corpo": "                             Art. 23-ter \n               (Documenti amministrativi informatici). \n \n  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti\ninformatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti  dalle\nstesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  e'\npossibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto,\nduplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla\npubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da\nessa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di\nlegge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'\nall'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato\nnell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di\nappartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra\nfirma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche\nstabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di\nconservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la\nconservazione della copia su supporto informatico. \n  ((4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di\ndocumenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite\nai sensi dell'articolo 71, di concerto con il  Ministro  dei  beni  e\ndelle attivita' culturali e del turismo.)) \n  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  5-bis. I documenti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere\nfruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,\napplicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici\ndi cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. \n  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli\narticoli 21, 22 , 23 e 23-bis. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 125,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 ter",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "23ter#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).",
      "corpo": "                             Art. 23-ter \n               (Documenti amministrativi informatici). \n \n  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti\ninformatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti  dalle\nstesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  e'\npossibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto,\nduplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. \n  ((1-bis. La copia su  supporto  informatico  di  documenti  formati\ndalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto  analogico  e'\nprodotta  mediante  processi  e  strumenti  che  assicurano  che   il\ndocumento informatico abbia contenuto identico a quello del documento\nanalogico  da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti  o\nattraverso certificazione di processo nei casi in cui siano  adottate\ntecniche in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del  contenuto\ndell'originale e della copia.)) \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla\npubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da\nessa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di\nlegge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'\nall'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato\nnell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di\nappartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra\nfirma elettronica qualificata e nel rispetto delle  ((Linee  guida));\nin tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del  documento\ne'  soddisfatto  con  la  conservazione  della  copia   su   supporto\ninformatico. \n  ((4.  In  materia  di  formazione  e  conservazione  di   documenti\ninformatici delle pubbliche  amministrazioni,  le  Linee  guida  sono\ndefinite anche sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'\nculturali e del turismo.)) \n  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  5-bis. I documenti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere\nfruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,\napplicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici\ndi cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. \n  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli\narticoli 21, 22 , 23 e 23-bis. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 126,
      "numero": "23",
      "numero_leggibile": "23 quater",
      "menu_label": "23 quater                                                                                                                                                                                               ",
      "chiave": "23quater",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=4&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 23-quater (( (Riproduzioni informatiche).",
      "corpo": "                           Art. 23-quater\n                   (( (Riproduzioni informatiche).\n\n  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:\n\"riproduzioni    fotografiche\"    e'   inserita   la   seguente:   \",\ninformatiche\".))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2712"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Documento informatico",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 127,
      "numero": "24",
      "numero_leggibile": "24",
      "menu_label": "24                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "24",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=24&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Firma digitale",
      "corpo": "                              Art. 24. \n                           Firma digitale \n \n  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad  un  solo\nsoggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta  o\nassociata. \n  2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e   sostituisce\nl'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e  marchi  di\nqualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. \n  3. Per la generazione  della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un\ncertificato qualificato che, al  momento  della  sottoscrizione,  non\nrisulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. \n  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,\nsecondo le regole tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  71,  la\nvalidita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi\ndel titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 128,
      "numero": "24",
      "numero_leggibile": "24",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "24#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=24&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Firma digitale",
      "corpo": "                              Art. 24. \n                           Firma digitale \n \n  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad  un  solo\nsoggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta  o\nassociata. \n  2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e   sostituisce\nl'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e  marchi  di\nqualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. \n  3. Per la generazione  della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un\ncertificato qualificato che, al  momento  della  sottoscrizione,  non\nrisulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. \n  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,\nsecondo le regole tecniche ((di cui all'articolo 71)),  la  validita'\ndel certificato  stesso,  nonche'  gli  elementi  identificativi  del\ntitolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. \n  ((4-bis. L'apposizione a un  documento  informatico  di  una  firma\ndigitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata\nsu un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a\nmancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato\nannullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno\neffetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o\nchi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia'  a\nconoscenza di tutte le parti interessate. \n  4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se\nla  firma  elettronica  e'  basata  su  un  certificato   qualificato\nrilasciato da un certificatore stabilito in  uno  Stato  non  facente\nparte  dell'Unione  europea,  quando  ricorre  una   delle   seguenti\ncondizioni: \n    a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento\neIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; \n    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore\nstabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di  cui  al\nmedesimo regolamento; \n    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'\nriconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra\nl'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 129,
      "numero": "24",
      "numero_leggibile": "24",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "24#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=24&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Firma digitale",
      "corpo": "                              Art. 24. \n                           Firma digitale \n \n  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad  un  solo\nsoggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta  o\nassociata. \n  2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e   sostituisce\nl'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e  marchi  di\nqualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. \n  3. Per la generazione  della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un\ncertificato qualificato che, al  momento  della  sottoscrizione,  non\nrisulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. \n  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,\nsecondo le ((Linee guida)),  la  validita'  del  certificato  stesso,\nnonche'  gli  elementi  identificativi  del   titolare   ((di   firma\ndigitale)) e del certificatore e gli  eventuali  limiti  d'uso.  ((Le\nlinee guida definiscono altresi' le modalita',  anche  temporali,  di\napposizione della firma.)) \n  4-bis. L'apposizione  a  un  documento  informatico  di  una  firma\ndigitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata\nsu un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a\nmancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato\nannullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno\neffetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o\nchi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia'  a\nconoscenza di tutte le parti interessate. \n  4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se\nla  firma  elettronica  e'  basata  su  un  certificato   qualificato\nrilasciato da un certificatore stabilito in  uno  Stato  non  facente\nparte  dell'Unione  europea,  quando  ricorre  una   delle   seguenti\ncondizioni: \n    a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento\neIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; \n    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore\nstabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di  cui  al\nmedesimo regolamento; \n    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'\nriconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra\nl'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 130,
      "numero": "25",
      "numero_leggibile": "25",
      "menu_label": "25                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "25",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=25&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Firma autenticata",
      "corpo": "                              Art. 25.\n                          Firma autenticata\n\n  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice\ncivile,   la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica\nqualificata  autenticata  dal  notaio o da altro pubblico ufficiale a\ncio' autorizzato.\n  2.  L'autenticazione  della firma digitale o di altro tipo di firma\nelettronica  qualificata  consiste  nell'attestazione,  da  parte del\npubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal\ntitolare,  previo  accertamento  della sua identita' personale, della\nvalidita'  del  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il\ndocumento   sottoscritto   non  e'  in  contrasto  con  l'ordinamento\ngiuridico.\n  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  o di altro tipo di firma\nelettronica   qualificata   da   parte   del  pubblico  ufficiale  ha\nl'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.\n  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato\naltro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il\npubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata\ndell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2703"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 131,
      "numero": "25",
      "numero_leggibile": "25",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "25#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=25&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Firma autenticata)",
      "corpo": "                              Art. 25. \n                       (( (Firma autenticata) \n \n  1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703  del  codice\ncivile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata\nautenticata  dal  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a   cio'\nautorizzato. \n  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante\nl'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di\nqualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste\nnell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'\nstata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della\nsua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato\nelettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non\ne' in contrasto con l'ordinamento giuridico. \n  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico\nufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. \n  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato\naltro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il\npubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata\ndell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2703"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 132,
      "numero": "25",
      "numero_leggibile": "25",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "25#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=25&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Firma autenticata)",
      "corpo": "                              Art. 25. \n                         (Firma autenticata) \n \n  1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703  del  codice\ncivile,  la  firma  elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di  firma\n((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o  da  altro  pubblico\nufficiale a cio' autorizzato. \n  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante\nl'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di\nqualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste\nnell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'\nstata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della\nsua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato\nelettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non\ne' in contrasto con l'ordinamento giuridico. \n  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico\nufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. \n  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato\naltro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il\npubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata\ndell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23((...)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2703"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 133,
      "numero": "26",
      "numero_leggibile": "26",
      "menu_label": "26                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "26",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=26&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificatori",
      "corpo": "                              Art. 26.\n                            Certificatori\n\n  1.  L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro\nStato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di\nautorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori  o,  se  persone\ngiuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti\nall'amministrazione,  devono  possedere  i  requisiti di onorabilita'\nrichiesti  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,\ndirezione  e  controllo  presso  le banche di cui all'articolo 26 del\ntesto  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al\ndecreto   legislativo   1\u00b0  settembre  1993,  n.  385,  e  successive\nmodificazioni.\n  2.  L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei\nrequisiti  di  cui  al  comma  1  comporta il divieto di prosecuzione\ndell'attivita' intrapresa.\n  3.  Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che\nhanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si\napplicano  le  norme del presente codice e le relative norme tecniche\ndi  cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme di\nrecepimento della direttiva 1999/93/CE.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 134,
      "numero": "26",
      "numero_leggibile": "26",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "26#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=26&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificatori",
      "corpo": "                              Art. 26. \n                            Certificatori \n \n  1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un  altro\nStato membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita  di\nautorizzazione  preventiva.  Detti  certificatori   o,   se   persone\ngiuridiche, i loro  legali  rappresentanti  ed  i  soggetti  preposti\nall'amministrazione, ((qualora  emettano  certificati  qualificati,))\ndevono possedere i requisiti di onorabilita'  richiesti  ai  soggetti\nche svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo\npresso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico  delle  leggi\nin materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1\u00b0\nsettembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. \n  2. L'accertamento successivo dell'assenza  o  del  venir  meno  dei\nrequisiti di cui al comma  1  comporta  il  divieto  di  prosecuzione\ndell'attivita' intrapresa. \n  3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati  che\nhanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea  non  si\napplicano le norme del presente codice e le relative  norme  tecniche\ndi cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme  di\nrecepimento della direttiva 1999/93/CE. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 135,
      "numero": "26",
      "numero_leggibile": "26",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "26#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=26&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 26 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 136,
      "numero": "27",
      "numero_leggibile": "27",
      "menu_label": "27                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "27",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=27&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificatori qualificati",
      "corpo": "                              Art. 27.\n                      Certificatori qualificati\n\n  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati\nqualificati  devono  trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo\n26.\n  2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:\n    a)    dimostrare   l'affidabilita'   organizzativa,   tecnica   e\nfinanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;\n    b)  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,\ndell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,\nin   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della\nconoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme\nelettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza\nappropriate  e  che  sia in grado di rispettare le norme del presente\ncodice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;\n    c)  applicare  procedure  e  metodi  amministrativi e di gestione\nadeguati e conformi a tecniche consolidate;\n    d)  utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da\nalterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica\ndei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti\nin  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello\nschema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;\n    e)   adottare   adeguate  misure  contro  la  contraffazione  dei\ncertificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e\nla  sicurezza  nella generazione delle chiavi private nei casi in cui\nil certificatore generi tali chiavi.\n  3.  I  certificatori  di  cui  al comma 1, devono comunicare, prima\ndell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una\ndichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza\ndei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.\n  4.  Il  CNIPA  procede,  d'ufficio  o  su  segnalazione motivata di\nsoggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la\nsussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente\ncodice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da\nnotificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'\ne  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,\nl'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta\nattivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli\ndall'amministrazione stessa.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 137,
      "numero": "27",
      "numero_leggibile": "27",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "27#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=27&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificatori qualificati",
      "corpo": "                              Art. 27. \n                      Certificatori qualificati \n \n  1.  I  certificatori  che  rilasciano   al   pubblico   certificati\nqualificati devono trovarsi nelle condizioni  previste  dall'articolo\n26. \n  2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: \n    a)   dimostrare   l'affidabilita'   organizzativa,   tecnica    e\nfinanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione; \n    b)  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,\ndell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi  forniti,\nin  particolare  della  competenza  a   livello   gestionale,   della\nconoscenza  specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle   firme\nelettroniche  e  della  dimestichezza  con  procedure  di   sicurezza\nappropriate e che sia in grado di rispettare le  norme  del  presente\ncodice e le regole tecniche di cui all'articolo 71; \n    c) applicare procedure e  metodi  amministrativi  e  di  gestione\nadeguati e conformi a tecniche consolidate; \n    d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti  da\nalterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica  e  crittografica\ndei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza  riconosciuti\nin ambito europeo e  internazionale  e  certificati  ai  sensi  dello\nschema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5; \n    e)  adottare  adeguate  misure  contro  la   contraffazione   dei\ncertificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e\nla sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi  in  cui\nil certificatore generi tali chiavi. \n  3. I certificatori di cui al  comma  1,  devono  comunicare,  prima\ndell'inizio   dell'attivita',   anche   in   via   telematica,    una\ndichiarazione di  inizio  di  attivita'  al  ((DigitPA)),  attestante\nl'esistenza dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  presente\ncodice. \n  4. Il ((DigitPA)) procede, d'ufficio o su segnalazione motivata  di\nsoggetti pubblici o  privati,  a  controlli  volti  ad  accertare  la\nsussistenza dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  presente\ncodice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da\nnotificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'\ne la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio'  sia  possibile,\nl'interessato provveda a  conformare  alla  normativa  vigente  detta\nattivita'  ed  i  suoi  effetti  entro   il   termine   prefissatogli\ndall'amministrazione stessa. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 138,
      "numero": "27",
      "numero_leggibile": "27",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "27#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=27&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 27 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 139,
      "numero": "28",
      "numero_leggibile": "28",
      "menu_label": "28                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "28",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=28&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificati qualificati",
      "corpo": "                               Art. 28\n                       Certificati qualificati\n\n  1.  I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti\ninformazioni:\n    a)  indicazione  che  il certificato elettronico rilasciato e' un\ncertificato qualificato;\n    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;\n    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha\n    rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;\n    d)  nome,  cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come\ntale e codice fiscale del titolare del certificato;\n    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come\ncodici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare\nla  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della\nstessa in possesso del titolare;\n    f)  indicazione  del  termine  iniziale  e  finale del periodo di\nvalidita' del certificato;\n    g)   firma  elettronica  qualificata  del  certificatore  che  ha\nrilasciato il certificato.\n  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la\npossibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti\nall'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve\nindicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del\nPaese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,\nquale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice\nidentificativo generale.\n  3.  Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare\no dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo\nscopo per il quale il certificato e' richiesto:\n    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad\nordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di\naltre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;\n    b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30, comma\n3;\n    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i\nquali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.\n  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi\ndel   comma   3,   comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il\nmodificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni\ndi cui al presente articolo.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 140,
      "numero": "28",
      "numero_leggibile": "28",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "28#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=28&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificati qualificati",
      "corpo": "                               Art. 28\n                       Certificati qualificati\n\n  1.  I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti\ninformazioni:\n    a)  indicazione  che  il certificato elettronico rilasciato e' un\ncertificato qualificato;\n    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;\n    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha\nrilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;\n    d)  nome,  cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come\ntale e codice fiscale del titolare del certificato;\n    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come\ncodici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare\nla  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della\nstessa in possesso del titolare;\n    f)  indicazione  del  termine  iniziale  e  finale del periodo di\nvalidita' del certificato;\n    g)  firma  elettronica  ((  .  .  .  ))  del certificatore che ha\nrilasciato  il certificato (( , realizzata in conformita' alle regole\ntecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte\nle informazioni contenute nel certificato medesimo )).\n  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la\npossibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti\nall'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve\nindicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del\nPaese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,\nquale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice\nidentificativo generale.\n  3.  ((  Il certificato qualificato puo' contenere )), ove richiesto\ndal  titolare  o  dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se\npertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:\n    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad\nordini   o   collegi   professionali,((la   qualifica   di   pubblico\nufficiale,)) l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni\nprofessionali, nonche' poteri di rappresentanza;\n    ((  b)  i  limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti\ndalla  titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di\ncui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.))\n    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i\nquali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.\n  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi\ndel   comma   3,   comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il\nmodificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni\ndi cui al presente articolo.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 141,
      "numero": "28",
      "numero_leggibile": "28",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "28#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=28&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificati qualificati",
      "corpo": "                               Art. 28 \n                       Certificati qualificati \n \n  1. I certificati qualificati devono contenere  almeno  le  seguenti\ninformazioni: \n    a) indicazione che il certificato elettronico  rilasciato  e'  un\ncertificato qualificato; \n    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;\n    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha\n    rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito; \n    d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente  identificato  come\ntale e codice fiscale del titolare del certificato; \n    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come\ncodici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati  per  verificare\nla firma elettronica corrispondenti ai dati per  la  creazione  della\nstessa in possesso del titolare; \n    f) indicazione del termine  iniziale  e  finale  del  periodo  di\nvalidita' del certificato; \n    g) firma elettronica  del  certificatore  che  ha  rilasciato  il\ncertificato , realizzata  in  conformita'  alle  regole  tecniche  ed\nidonea  a  garantire  l'integrita'  e  la  veridicita'  di  tutte  le\ninformazioni contenute nel certificato medesimo. \n  2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva  la\npossibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i  titolari  residenti\nall'estero cui non risulti attribuito  il  codice  fiscale,  si  deve\nindicare il codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita'  fiscale  del\nPaese di residenza o, in mancanza, un analogo codice  identificativo,\nquale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice\nidentificativo generale. \n  3. Il certificato qualificato puo'  contenere,  ove  richiesto  dal\ntitolare o  dal  terzo  interessato,  le  seguenti  informazioni,  se\npertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: \n    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad\nordini o collegi professionali, la qualifica di  pubblico  ufficiale,\nl'iscrizione  ad  albi  o   il   possesso   di   altre   abilitazioni\nprofessionali, nonche' poteri di rappresentanza; \n    b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla\ntitolarita' delle qualifiche e dai poteri di  rappresentanza  di  cui\nalla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3. \n    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i\nquali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. \n  ((3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute\nin  un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere   rese\ndisponibili anche in rete. Con decreto del Presidente  del  Consiglio\ndei Ministri sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente\ncomma, anche in riferimento alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli\nordini professionali.)) \n  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi\ndel  comma  3,  comunicano  tempestivamente   al   certificatore   il\nmodificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni\ndi cui al presente articolo. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 142,
      "numero": "28",
      "numero_leggibile": "28",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "28#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=28&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Certificati di firma elettronica qualificata))",
      "corpo": "                               Art. 28 \n          ((Certificati di firma elettronica qualificata)) \n \n  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  ((2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento  eIDAS,\nfatta  salva  la  possibilita'  di  utilizzare  uno  pseudonimo,  nel\ncertificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito  il\ncodice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui  non  risulti\nattribuito il codice fiscale, si  puo'  indicare  il  codice  fiscale\nrilasciato dall'autorita'  fiscale  del  Paese  di  residenza  o,  in\nmancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad  esempio\nun codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.)) \n  3.  Il  ((certificato  di  firma  elettronica  qualificata))   puo'\ncontenere, ove richiesto dal titolare o  dal  terzo  interessato,  le\nseguenti informazioni, se pertinenti  ((e  non  eccedenti  rispetto))\nallo scopo per il quale il certificato e' richiesto: \n    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad\nordini o collegi professionali, la qualifica di  pubblico  ufficiale,\nl'iscrizione  ad  albi  o   il   possesso   di   altre   abilitazioni\nprofessionali, nonche' poteri di rappresentanza; \n    b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla\ntitolarita' delle qualifiche e dai poteri di  rappresentanza  di  cui\nalla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3. \n    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i\nquali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. \n  3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono  essere  contenute\nin  un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere   rese\ndisponibili anche in rete. Con decreto del Presidente  del  Consiglio\ndei Ministri sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente\ncomma, anche in riferimento alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli\nordini professionali. \n  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi\ndel  comma  3,  comunicano  tempestivamente   al   certificatore   il\nmodificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni\ndi cui al presente articolo. \n \n                                                               ((28)) \n------------- \nAGGIORNAMENO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62,  comma\n4) che \"I certificati qualificati rilasciati  prima  dell'entrata  in\nvigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE,  sono\nconsiderati certificati qualificati di firma elettronica a norma  del\nregolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto  legislativo  n.  82\ndel 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino\nalla loro scadenza\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art28"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 143,
      "numero": "28",
      "numero_leggibile": "28",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "28#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=28&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Certificati di firma elettronica qualificata",
      "corpo": "                               Art. 28 \n            Certificati di firma elettronica qualificata \n \n  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2. In aggiunta alle informazioni  previste  nel  Regolamento  eIDAS\n((...)) nel certificato di firma elettronica qualificata puo'  essere\ninserito il codice fiscale. Per i titolari residenti  all'estero  cui\nnon risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il  codice\nfiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di  residenza  o,\nin mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((...)). \n  3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo'  contenere,\nove richiesto dal titolare  ((di  firma  elettronica))  o  dal  terzo\ninteressato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non  eccedenti\nrispetto allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: \n    a)   le   qualifiche   specifiche   del   titolare   ((di   firma\nelettronica)),   quali   l'appartenenza   ad   ordini    o    collegi\nprofessionali, la qualifica di pubblico  ufficiale,  l'iscrizione  ad\nalbi o il  possesso  di  altre  abilitazioni  professionali,  nonche'\npoteri di rappresentanza; \n    b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla\ntitolarita' delle qualifiche e dai poteri di  rappresentanza  di  cui\nalla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3. \n    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i\nquali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. \n    ((c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.)) \n  3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3  sono  riconoscibili  da\nparte dei terzi  e  chiaramente  evidenziati  nel  certificato.))  Le\ninformazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute  in\nun separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili\nanche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le  modalita'  di\nattuazione del presente comma, anche in  riferimento  alle  pubbliche\namministrazioni e agli ordini professionali. \n  4.  Il  titolare  ((di  firma  elettronica)),   ovvero   il   terzo\ninteressato  se  richiedente  ai  sensi  del  comma   3,   comunicano\ntempestivamente al certificatore il modificarsi o  venir  meno  delle\ncircostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. \n  ((4-bis.  Il  certificatore   ha   l'obbligo   di   conservare   le\ninformazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti  anni  decorrenti\ndalla scadenza del certificato di firma.)) \n \n                                                                 (28) \n------------- \nAGGIORNAMENO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62,  comma\n4) che \"I certificati qualificati rilasciati  prima  dell'entrata  in\nvigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE,  sono\nconsiderati certificati qualificati di firma elettronica a norma  del\nregolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto  legislativo  n.  82\ndel 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino\nalla loro scadenza\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art28"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 144,
      "numero": "29",
      "numero_leggibile": "29",
      "menu_label": "29                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "29",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=29&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Accreditamento",
      "corpo": "                              Art. 29.\n                           Accreditamento\n\n  1.  I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del\npossesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di\nqualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il\nCNIPA.\n  2.  Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo\n27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo\narticolo  il  profilo  professionale del personale responsabile della\ngenerazione  dei dati per la creazione e per la verifica della firma,\ndella  emissione  dei  certificati  e della gestione del registro dei\ncertificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.\n  3.  Il  richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta a quanto\nprevisto dal comma 2, deve inoltre:\n    a)  avere  forma  giuridica di societa' di capitali e un capitale\nsociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione\nalla  attivita'  bancaria  ai  sensi dell'articolo 14 del testo unico\ndelle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto\nlegislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385;\n    b)  garantire  il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti\nlegali,  anche  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e\ndei  componenti  degli organi preposti al controllo, dei requisiti di\nonorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di\namministrazione,   direzione  e  controllo  presso  banche  ai  sensi\ndell'articolo 26 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385.\n  4.  La  domanda  di accreditamento si considera accolta qualora non\nvenga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro\nnovanta giorni dalla data di presentazione della stessa.\n  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta\nentro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della domanda,\nesclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o\ncompletino  la  documentazione  presentata e che non siano gia' nella\ndisponibilita'   del   CNIPA   o   che  questo  non  possa  acquisire\nautonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla\ndata di ricezione della documentazione integrativa.\n  6.  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda, il CNIPA dispone\nl'iscrizione  del  richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto\ndal  CNIPA  stesso  e  consultabile  anche in via telematica, ai fini\ndell'applicazione della disciplina in questione.\n  7.  Il  certificatore  accreditato  puo' qualificarsi come tale nei\nrapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.\n  8.  Sono  equiparati  ai  certificatori  accreditati  ai  sensi del\npresente  articolo  i certificatori accreditati in altri Stati membri\ndell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 2, della\ndirettiva 1999/93/CE.\n  9.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo si fa fronte\nnell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per\nla finanza pubblica.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art26"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 145,
      "numero": "29",
      "numero_leggibile": "29",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "29#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=29&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Accreditamento",
      "corpo": "                              Art. 29. \n                           Accreditamento \n \n  1. I certificatori che intendono conseguire il  riconoscimento  del\npossesso dei requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in  termini  di\nqualita' e di sicurezza, chiedono di  essere  accreditati  presso  il\n((DigitPA)). \n  2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui  all'articolo\n27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo\narticolo il profilo professionale del  personale  responsabile  della\ngenerazione dei dati per la creazione e per la verifica della  firma,\ndella emissione dei certificati e della  gestione  del  registro  dei\ncertificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche. \n  3. Il richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta  a  quanto\nprevisto dal comma 2, deve inoltre: \n    a) avere forma giuridica di societa' di capitali  e  un  capitale\nsociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione\nalla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo  14  del  testo  unico\ndelle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto\nlegislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385; \n    b) garantire il possesso, oltre che da parte  dei  rappresentanti\nlegali, anche da parte dei soggetti preposti alla  amministrazione  e\ndei componenti degli organi preposti al controllo, dei  requisiti  di\nonorabilita'  richiesti  ai  soggetti  che   svolgono   funzioni   di\namministrazione,  direzione  e  controllo  presso  banche  ai   sensi\ndell'articolo 26 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385. \n  4. La domanda di accreditamento si considera  accolta  qualora  non\nvenga comunicato all'interessato il provvedimento  di  diniego  entro\nnovanta giorni dalla data di presentazione della stessa. \n  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta\nentro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,\nesclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o\ncompletino la documentazione presentata e che non  siano  gia'  nella\ndisponibilita' del ((DigitPA))  o  che  questo  non  possa  acquisire\nautonomamente. In tale caso, il termine riprende  a  decorrere  dalla\ndata di ricezione della documentazione integrativa. \n  6.  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  il  ((DigitPA))\ndispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco  pubblico,\ntenuto dal ((DigitPA)) stesso e consultabile anche in via telematica,\nai fini dell'applicazione della disciplina in questione. \n  7. Il certificatore accreditato puo'  qualificarsi  come  tale  nei\nrapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. \n  ((8. Il valore giuridico delle  firme  elettroniche  qualificate  e\ndelle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati  da\ncertificatori accreditati in altri Stati membri  dell'Unione  europea\nai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE  e'\nequiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate  e\nper le firme digitali basate su certificati  qualificati  emessi  dai\ncertificatori accreditati ai sensi del presente articolo.)) \n  9. Alle attivita' previste  dal  presente  articolo  si  fa  fronte\nnell'ambito delle risorse del ((DigitPA)),  senza  nuovi  o  maggiori\noneri per la finanza pubblica. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art26"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 146,
      "numero": "29",
      "numero_leggibile": "29",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "29#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=29&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Qualificazione e accreditamento))",
      "corpo": "                              Art. 29. \n                 ((Qualificazione e accreditamento)) \n \n  ((1. I soggetti che intendono avviare  la  prestazione  di  servizi\nfiduciari qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta\nelettronica certificata, di gestore dell'identita'  digitale  di  cui\nall'articolo 64, di conservatore  di  documenti  informatici  di  cui\nall'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente,  di\nqualificazione  o  di  accreditamento,  allegando  alla  stessa   una\nrelazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo\ndi valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai\nsensi del Regolamento  CE  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2,  della  legge\n23 luglio 2009, n. 99.)) \n  ((2.  Il  richiedente  deve  trovarsi  nelle  condizioni   previste\ndall'articolo 24 del Regolamento eIDAS)). \n  ((3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del\npresente decreto  e  dall'articolo  14,  comma  3,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,  il  richiedente\ndeve inoltre  possedere  i  requisiti  individuati  con  decreto  del\nPresidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai  seguenti\ncriteri: \n    a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro  il\nlimite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione  al  livello\ndi servizio offerto; \n    b) per quanto riguarda le garanzie assicurative,  graduazione  in\nmodo da  assicurarne  l'adeguatezza  in  proporzione  al  livello  di\nservizio offerto.)) ((28)) \n  4.  La  domanda  di  ((qualificazione  o  di  accreditamento))   si\nconsidera accolta qualora non  venga  comunicato  all'interessato  il\nprovvedimento  di  diniego  entro  novanta  giorni  dalla   data   di\npresentazione della stessa. \n  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta\nentro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,\nesclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o\ncompletino la documentazione presentata e che non  siano  gia'  nella\ndisponibilita'  del  ((AgID))  o  che  questo  non  possa   acquisire\nautonomamente. In tale caso, il termine riprende  a  decorrere  dalla\ndata di ricezione della documentazione integrativa. \n  6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il  ((AgID))  dispone\nl'iscrizione del richiedente in un  apposito  elenco  ((di  fiducia))\npubblico, tenuto dal ((AgID)) stesso  e  consultabile  anche  in  via\ntelematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. \n  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  9. Alle attivita' previste  dal  presente  articolo  si  fa  fronte\nnell'ambito delle risorse del ((AgID)), senza nuovi o maggiori  oneri\nper la finanza pubblica. \n                                                               ((28)) \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n1) che \"Fino all'adozione del decreto del  Presidente  del  Consiglio\ndei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo\nn. 82  del  2005,  come  modificato  dall'articolo  25  del  presente\ndecreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma  3,\ndello stesso decreto nella  formulazione  previgente  all'entrata  in\nvigore del presente decreto\". \n  Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 5) che \"Il prestatore  di\nservizi che ha presentato  la  relazione  di  conformita',  ai  sensi\ndell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore  di\nservizi fiduciari qualificato a  norma  del  predetto  regolamento  e\ndell'articolo 29  del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  come\nmodificato  dall'articolo  25   del   presente   decreto,   fino   al\ncompletamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art4-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68~art14-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 147,
      "numero": "29",
      "numero_leggibile": "29",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "29#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=29&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Qualificazione e accreditamento",
      "corpo": "                              Art. 29. \n                   Qualificazione e accreditamento \n \n  ((1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati\no svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata  o\ndi gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64  presentano\nall'AgID domanda di  qualificazione,  secondo  le  modalita'  fissate\ndalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere  l'attivita'  di\nconservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda  di\naccreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida.)) \n  2.  Il  richiedente  deve  trovarsi   nelle   condizioni   previste\ndall'articolo 24 del ((Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica\ndi  societa'  di  capitali  e  deve   disporre   dei   requisiti   di\nonorabilita', tecnologici e  organizzativi,  nonche'  delle  garanzie\nassicurative e di  eventuali  certificazioni,  adeguate  rispetto  al\nvolume dell'attivita'  svolta  e  alla  responsabilita'  assunta  nei\nconfronti dei propri utenti e dei terzi. I  predetti  requisiti  sono\nindividuati, nel rispetto della disciplina europea, con  decreto  del\nPresidente del Consiglio dei ministri, sentita  l'AgID.  Il  predetto\ndecreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle  tariffe\ndovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita',  nonche'\ni requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui\nal comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.)) \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).((29)) \n  4. La domanda di qualificazione o di  accreditamento  si  considera\naccolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento\ndi diniego entro novanta giorni dalla  data  di  presentazione  della\nstessa. \n  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta\nentro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,\nesclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o\ncompletino la documentazione presentata e che non  siano  gia'  nella\ndisponibilita'  del  AgID  o   che   questo   non   possa   acquisire\nautonomamente. In tale caso, il termine riprende  a  decorrere  dalla\ndata di ricezione della documentazione integrativa. \n  6. A seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  il  AgID  dispone\nl'iscrizione  del  richiedente  in  un  apposito  elenco  di  fiducia\npubblico,  tenuto  dal  AgID  stesso  e  consultabile  anche  in  via\ntelematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. \n  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  9. Alle attivita' previste  dal  presente  articolo  si  fa  fronte\nnell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri  per\nla finanza pubblica. \n                                                                 (28) \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62,  comma\n5) che \"Il prestatore di servizi che ha presentato  la  relazione  di\nconformita', ai sensi dell'articolo  51  del  regolamento  eIDAS,  e'\nconsiderato prestatore di servizi fiduciari qualificato a  norma  del\npredetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82\ndel 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino\nal  completamento  della  valutazione  della   relazione   da   parte\ndell'AgID\". \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (29) \n  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,\ncomma 8) che \"Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di\ncui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,\ncome modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  centottanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino\nall'adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni\ndell'articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione\nprevigente all'entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto\n2016, n. 179 e  dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto\nlegislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all'entrata\nin vigore del presente decreto\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 148,
      "numero": "30",
      "numero_leggibile": "30",
      "menu_label": "30                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "30",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=30&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Responsabilita' del certificatore",
      "corpo": "                               Art. 30\n                  Responsabilita' del certificatore\n\n  1.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato\nqualificato   o   che  garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del\ncertificato  e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o\ndolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:\n    a)   sull'esattezza   e   sulla  completezza  delle  informazioni\nnecessarie  alla verifica della firma in esso contenute alla data del\nrilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i\ncertificati qualificati;\n    b)  sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il\nfirmatario   detenesse   i   dati   per   la  creazione  della  firma\ncorrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma riportati o\nidentificati nel certificato;\n    c)  sulla  garanzia che i dati per la creazione e per la verifica\ndella  firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in\ncui il certificatore generi entrambi;\n    d)   sull'adempimento   degli  obblighi  a  suo  carico  previsti\ndall'articolo 32.\n  2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato\nqualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano\naffidamento  sul  certificato stesso, dei danni provocati per effetto\ndella  mancata  o  non  tempestiva  registrazione  della revoca o non\ntempestiva  sospensione  del  certificato,  secondo  quanto previsto.\ndalle  regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver\nagito senza colpa.\n  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un\nvalore  limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato il\ncertificato  stesso,  purche' i limiti d'uso o il valore limite siano\nriconoscibili  da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel\nprocesso di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole\ntecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile\ndei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda\ni  limiti  posti  dallo stesso o derivanti dal superamento del valore\nlimite.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 149,
      "numero": "30",
      "numero_leggibile": "30",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "30#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=30&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Responsabilita' del certificatore",
      "corpo": "                               Art. 30 \n                  Responsabilita' del certificatore \n \n  1.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato\nqualificato  o  che  garantisce  al  pubblico   l'affidabilita'   del\ncertificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa  o\ndolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: \n    a)  sull'esattezza  e  sulla   completezza   delle   informazioni\nnecessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data  del\nrilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i\ncertificati qualificati; \n    b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato  il\nfirmatario  detenesse  i  dati   per   la   creazione   della   firma\ncorrispondenti ai dati  per  la  verifica  della  firma  riportati  o\nidentificati nel certificato; \n    c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per  la  verifica\ndella firma possano essere usati in modo complementare, nei  casi  in\ncui il certificatore generi entrambi; \n    d)  sull'adempimento  degli  obblighi  a  suo   carico   previsti\ndall'articolo 32. \n  2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato\nqualificato e' responsabile, nei confronti  dei  terzi  che  facciano\naffidamento sul certificato stesso, dei danni provocati  per  effetto\ndella mancata o non  tempestiva  registrazione  della  revoca  o  non\ntempestiva sospensione  del  certificato,  secondo  quanto  previsto.\ndalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi  d'aver\nagito senza colpa. \n  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un\nvalore limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato  il\ncertificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore  limite  siano\nriconoscibili da parte dei  terzi  e  siano  chiaramente  evidenziati\n((nel certificato)) secondo quanto previsto dalle regole tecniche  di\ncui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile  dei  danni\nderivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i  limiti\nposti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 150,
      "numero": "30",
      "numero_leggibile": "30",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "30#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=30&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Responsabilita' dei prestatori di  servizi  fiduciari  qualificati, dei  gestori  di   posta   elettronica   certificata,   dei   gestori dell'identita' digitale e di conservatori))",
      "corpo": "                               Art. 30 \n((Responsabilita' dei prestatori di  servizi  fiduciari  qualificati,\ndei  gestori  di   posta   elettronica   certificata,   dei   gestori\n             dell'identita' digitale e di conservatori)) \n \n  ((1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati,  i  gestori  di\nposta elettronica certificata, i gestori dell'identita'  digitale  di\ncui all'articolo 64 e i  soggetti  di  cui  all'articolo  44-bis  che\ncagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono\ntenuti al risarcimento, se non provano di  avere  adottato  tutte  le\nmisure idonee a evitare il danno.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un\nvalore limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato  il\ncertificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore  limite  siano\nriconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati  nel\ncertificato secondo quanto previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71. Il  certificatore  non  e'  responsabile  dei  danni\nderivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i  limiti\nposti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 151,
      "numero": "30",
      "numero_leggibile": "30",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "30#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=30&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati,  dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori  dell'identita' digitale ((e dei)) conservatori",
      "corpo": "                               Art. 30 \nResponsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati,  dei\ngestori di posta elettronica certificata, dei gestori  dell'identita'\n                   digitale ((e dei)) conservatori \n \n  1. I prestatori di servizi  fiduciari  qualificati,  i  gestori  di\nposta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale  ((e\ni conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di  cui\nall'articolo 29, comma  6,))  che  cagionano  danno  ad  altri  nello\nsvolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non\nprovano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).  ((Il\nprestatore di servizi di firma digitale o di altra firma  elettronica\nqualificata)) non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di  un\ncertificato qualificato che ecceda i limiti  ((eventualmente))  posti\ndallo stesso ((ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a  condizione  che\nlimiti d'uso e di  valore  siano  chiaramente  riconoscibili  secondo\nquanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 152,
      "numero": "31",
      "numero_leggibile": "31",
      "menu_label": "31                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "31",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=31&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Vigilanza sull'attivita' di certificazione",
      "corpo": "                              Art. 31.\n             Vigilanza sull'attivita' di certificazione\n\n  1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'\ndei certificatori qualificati e accreditati.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 153,
      "numero": "31",
      "numero_leggibile": "31",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "31#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=31&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata)",
      "corpo": "                              Art. 31. \n(( (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta\n                      elettronica certificata) \n \n  1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo  sull'attivita'\ndei certificatori qualificati e  dei  gestori  di  posta  elettronica\ncertificata.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 154,
      "numero": "31",
      "numero_leggibile": "31",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "31#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=31&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 31 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 155,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32",
      "menu_label": "32                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "32",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Obblighi del titolare e del certificatore",
      "corpo": "                               Art. 32\n              Obblighi del titolare e del certificatore\n\n  1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad adottare tutte\nle  misure  organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri\ned  a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza\ndel buon padre di famiglia.\n  2.   Il  certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure\norganizzative  e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad altri, ivi\nincluso il titolare del certificato.\n  3.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 19,\ncertificati qualificati deve inoltre:\n    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che\nfa richiesta della certificazione;\n    b)  rilasciare  e rendere pubblico il certificato elettronico nei\nmodi  o  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo\n71,  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e\nsuccessive modificazioni;\n    c)   specificare,   nel   certificato  qualificato  su  richiesta\ndell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di\nrappresentanza  o altri titoli relativi all'attivita' professionale o\na  cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata\ndal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;\n    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;\n    e)  informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto e chiaro, sulla\nprocedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per\naccedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle\nfirme emesse sulla base del servizio di certificazione;\n    f)  non rendersi depositario di dati per la creazione della firma\ndel titolare;\n    g)  procedere  alla tempestiva pubblicazione della revoca e della\nsospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte\ndel  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri del titolare\nmedesimo,   di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione  del\ndispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di\nacquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del\ntitolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto\ndalle regole tecniche di cui all'articolo 71;\n    h)  garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati\nelettronici  sicuro  e  tempestivo nonche' garantire il funzionamento\nefficiente,  puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma\nemessi, sospesi e revocati;\n    i)  assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di\nrilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;\n    j)   tenere   registrazione,   anche  elettronica,  di  tutte  le\ninformazioni  relative  al  certificato qualificato dal momento della\nsua  emissione  almeno  per dieci anni anche al fine di fornire prova\ndella certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;\n    k)  non  copiare,  ne' conservare, le chiavi private di firma del\nsoggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di\ncertificazione;\n    l)  predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte le\ninformazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di\ncertificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e\ncondizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni\nlimitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento\nfacoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle\ncontroversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse\nelettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed\nessere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed\nil certificatore;\n    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei\ncertificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone\nautorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che\nl'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati\nsiano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi\nconsentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa\nrendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di\nsicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni\npossono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul\ncertificato.\n  4.   Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del\nsoggetto  che  richiede  il certificato qualificato di firma anche se\ntale attivita' e' delegata a terzi.\n  5.  Il  certificatore  raccoglie i dati personali solo direttamente\ndalla  persona  cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e\nsoltanto  nella  misura  necessaria al rilascio e al mantenimento del\ncertificato,  fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo 13 del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere\nraccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della\npersona cui si riferiscono.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 156,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "32#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Obblighi del titolare e del certificatore",
      "corpo": "                               Art. 32\n              Obblighi del titolare e del certificatore\n\n  1.  Il  titolare del certificato di firma e' tenuto ((ad assicurare\nla  custodia del dispositivo di firma e)) ad adottare tutte le misure\norganizzative  e  tecniche  idonee  ad  evitare danno ad altri ((; e'\naltresi'   tenuto  ad  utilizzare  personalmente  il  dispositivo  di\nfirma.)) (( . . . ))\n  2.   Il  certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure\norganizzative e tecniche idonee ad evitare danno (( a terzi. ))\n  3.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 19,\ncertificati qualificati deve inoltre:\n    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che\nfa richiesta della certificazione;\n    b)  rilasciare  e rendere pubblico il certificato elettronico nei\nmodi  o  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo\n71,  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e\nsuccessive modificazioni;\n    c)   specificare,   nel   certificato  qualificato  su  richiesta\ndell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di\nrappresentanza  o altri titoli relativi all'attivita' professionale o\na  cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata\ndal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;\n    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;\n    e)  informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto e chiaro, sulla\nprocedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per\naccedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle\nfirme emesse sulla base del servizio di certificazione;\n    f)  non rendersi depositario di dati per la creazione della firma\ndel titolare;\n    g)  procedere  alla tempestiva pubblicazione della revoca e della\nsospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte\ndel  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri del titolare\nmedesimo,   di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione  del\ndispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di\nacquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del\ntitolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto\ndalle regole tecniche di cui all'articolo 71;\n    h)  garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati\nelettronici  sicuro  e  tempestivo nonche' garantire il funzionamento\nefficiente,  puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma\nemessi, sospesi e revocati;\n    i)  assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di\nrilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;\n    j)   tenere   registrazione,   anche  elettronica,  di  tutte  le\ninformazioni  relative  al  certificato qualificato dal momento della\nsua  emissione  almeno  per (( venti anni )) anche al fine di fornire\nprova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;\n    k)  non  copiare,  ne' conservare, le chiavi private di firma del\nsoggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di\ncertificazione;\n    l)  predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte le\ninformazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di\ncertificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e\ncondizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni\nlimitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento\nfacoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle\ncontroversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse\nelettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed\nessere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed\nil certificatore;\n    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei\ncertificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone\nautorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che\nl'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati\nsiano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi\nconsentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa\nrendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di\nsicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni\npossono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul\ncertificato.\n  4.   Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del\nsoggetto  che  richiede  il certificato qualificato di firma anche se\ntale attivita' e' delegata a terzi.\n  5.  Il  certificatore  raccoglie i dati personali solo direttamente\ndalla  persona  cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e\nsoltanto  nella  misura  necessaria al rilascio e al mantenimento del\ncertificato,  fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo 13 del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere\nraccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della\npersona cui si riferiscono.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 157,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "32#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Obblighi del titolare e del certificatore",
      "corpo": "                               Art. 32 \n              Obblighi del titolare e del certificatore \n \n  1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare  la\ncustodia del dispositivo di firma  e  ad  adottare  tutte  le  misure\norganizzative e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad  altri;  e'\naltresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. \n  2.  Il  certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le   misure\norganizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. \n  3. Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo  19,\ncertificati qualificati deve inoltre: \n    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che\nfa richiesta della certificazione; \n    b) rilasciare e rendere pubblico il certificato  elettronico  nei\nmodi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di  cui  all'articolo\n71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e\nsuccessive modificazioni; \n    c)  specificare,  nel  certificato   qualificato   su   richiesta\ndell'istante, e con il consenso del terzo interessato,  i  poteri  di\nrappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale  o\na cariche rivestite, previa verifica della documentazione  presentata\ndal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; \n    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; \n    e) informare i richiedenti  in  modo  compiuto  e  chiaro,  sulla\nprocedura di certificazione e sui  necessari  requisiti  tecnici  per\naccedervi e sulle caratteristiche e  sulle  limitazioni  d'uso  delle\nfirme emesse sulla base del servizio di certificazione; \n    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)); \n    g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca  e  della\nsospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte\ndel titolare o del terzo dal quale derivino  i  poteri  del  titolare\nmedesimo,  di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione   del\ndispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di\nacquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del\ntitolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto\ndalle regole tecniche di cui all'articolo 71; \n    h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei  certificati\nelettronici sicuro e tempestivo nonche'  garantire  il  funzionamento\nefficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di  firma\nemessi, sospesi e revocati; \n    i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora  di\nrilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; \n    j)  tenere  registrazione,  anche  elettronica,   di   tutte   le\ninformazioni relative al certificato qualificato  dal  momento  della\nsua emissione almeno per venti anni anche al fine  di  fornire  prova\ndella certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; \n    k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private  di  firma  del\nsoggetto  cui  il   certificatore   ha   fornito   il   servizio   di\ncertificazione; \n    l) predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte  le\ninformazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio   di\ncertificazione,  tra  cui  in  particolare  gli  esatti   termini   e\ncondizioni  relative   all'uso   del   certificato,   compresa   ogni\nlimitazione dell'uso, l'esistenza di  un  sistema  di  accreditamento\nfacoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle\ncontroversie;  dette  informazioni,  che  possono  essere   trasmesse\nelettronicamente, devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro  ed\nessere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il  servizio  ed\nil certificatore; \n    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei\ncertificati con modalita' tali da garantire che soltanto  le  persone\nautorizzate  possano  effettuare   inserimenti   e   modifiche,   che\nl'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati\nsiano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto  nei  casi\nconsentiti dal titolare  del  certificato  e  che  l'operatore  possa\nrendersi conto di qualsiasi evento che  comprometta  i  requisiti  di\nsicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni\npossono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento  sul\ncertificato. \n    ((m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita' del\nsistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali\nmalfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o\ninterruzione del servizio stesso.)) \n  4.  Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione   del\nsoggetto che richiede il certificato qualificato di  firma  anche  se\ntale attivita' e' delegata a terzi. \n  5. Il certificatore raccoglie i dati  personali  solo  direttamente\ndalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito  consenso,  e\nsoltanto nella misura necessaria al rilascio e  al  mantenimento  del\ncertificato, fornendo l'informativa  prevista  dall'articolo  13  del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere\nraccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della\npersona cui si riferiscono. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 158,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "32#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Obblighi  del  titolare  e  del  prestatore  di  servizi  di  firma elettronica qualificata))",
      "corpo": "                               Art. 32 \n((Obblighi  del  titolare  e  del  prestatore  di  servizi  di  firma\n                      elettronica qualificata)) \n \n  1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare  la\ncustodia  del  dispositivo  di   firma   ((o   degli   strumenti   di\nautenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da\nremoto,)) e ad adottare tutte  le  misure  organizzative  e  tecniche\nidonee ad evitare danno ad altri; e' altresi'  tenuto  ad  utilizzare\npersonalmente il dispositivo di firma. \n  2. Il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)) e'\ntenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad\nevitare danno a terzi. \n  3. Il ((prestatore di servizi di  firma  elettronica  qualificata))\nche rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve\n((comunque)): \n    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che\nfa richiesta della certificazione; \n    b) rilasciare e rendere pubblico il certificato  elettronico  nei\nmodi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di  cui  all'articolo\n71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e\nsuccessive modificazioni; \n    c)  specificare,  nel  certificato   qualificato   su   richiesta\ndell'istante, e con il consenso del terzo interessato,  i  poteri  di\nrappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale  o\na cariche rivestite, previa verifica della documentazione  presentata\ndal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; \n    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71; \n    e) informare i richiedenti  in  modo  compiuto  e  chiaro,  sulla\nprocedura di certificazione e sui  necessari  requisiti  tecnici  per\naccedervi e sulle caratteristiche e  sulle  limitazioni  d'uso  delle\nfirme emesse sulla base del servizio di certificazione; \n    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)); \n    g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca  e  della\nsospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte\ndel titolare o del terzo dal quale derivino  i  poteri  del  titolare\nmedesimo,  di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione   del\ndispositivo  di  firma  ((o   degli   strumenti   di   autenticazione\ninformatica  per  l'utilizzo  del   dispositivo   di   firma,)),   di\nprovvedimento dell'autorita', di  acquisizione  della  conoscenza  di\ncause limitative della capacita' del titolare, di  sospetti  abusi  o\nfalsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di  cui\nall'articolo 71; \n    h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei  certificati\nelettronici sicuro e tempestivo nonche'  garantire  il  funzionamento\nefficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di  firma\nemessi, sospesi e revocati; \n    i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora  di\nrilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; \n    j)  tenere  registrazione,  anche  elettronica,   di   tutte   le\ninformazioni relative al certificato qualificato  dal  momento  della\nsua emissione almeno per venti anni anche al fine  di  fornire  prova\ndella certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; \n    k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private  di  firma  del\nsoggetto  cui  il  ((prestatore  di  servizi  di  firma   elettronica\nqualificata)) ha fornito il servizio di certificazione; \n    l) predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte  le\ninformazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio   di\ncertificazione,  tra  cui  in  particolare  gli  esatti   termini   e\ncondizioni  relative   all'uso   del   certificato,   compresa   ogni\nlimitazione dell'uso, l'esistenza di  un  sistema  di  accreditamento\nfacoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle\ncontroversie;  dette  informazioni,  che  possono  essere   trasmesse\nelettronicamente, devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro  ed\nessere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il  servizio  ed\nil ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)); \n    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei\ncertificati con modalita' tali da garantire che soltanto  le  persone\nautorizzate  possano  effettuare   inserimenti   e   modifiche,   che\nl'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati\nsiano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto  nei  casi\nconsentiti dal titolare  del  certificato  e  che  l'operatore  possa\nrendersi conto di qualsiasi evento che  comprometta  i  requisiti  di\nsicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni\npossono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento  sul\ncertificato. \n    m-bis) garantire il corretto funzionamento e la  continuita'  del\nsistema  e  comunicare  immediatamente  a  ((AgID))  e  agli   utenti\neventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o\ninterruzione del servizio stesso. \n  4. Il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)) e'\nresponsabile  dell'identificazione  del  soggetto  che  richiede   il\ncertificato qualificato di firma anche se tale attivita' e'  delegata\na terzi. \n  5. Il ((prestatore di  servizi  di  firma  elettronica  qualificata\nraccoglie  i  dati  personali  direttamente  dalla  persona  cui   si\nriferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il  terzo,))  e\nsoltanto nella misura necessaria al rilascio e  al  mantenimento  del\ncertificato, fornendo l'informativa  prevista  dall'articolo  13  del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere\nraccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della\npersona cui si riferiscono. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 159,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "32#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Obblighi del titolare ((di  firma  elettronica  qualificata))  e  del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata",
      "corpo": "                               Art. 32 \nObblighi del titolare ((di  firma  elettronica  qualificata))  e  del\n       prestatore di servizi di firma elettronica qualificata \n \n  1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare  la\ncustodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione\ninformatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,  e  ad\nadottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee  ad  evitare\ndanno ad altri; e' altresi' tenuto  ad  utilizzare  personalmente  il\ndispositivo di firma. \n  2. Il prestatore di servizi di  firma  elettronica  qualificata  e'\ntenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad\nevitare danno a terzi. \n  3. Il prestatore di servizi di firma  elettronica  qualificata  che\nrilascia ((...)) certificati qualificati deve comunque: \n    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che\nfa richiesta della certificazione; \n    b) rilasciare e rendere pubblico il certificato  elettronico  nei\nmodi o nei casi stabiliti dalle ((Linee  guida)),  nel  rispetto  del\ndecreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive\nmodificazioni; \n    c)  specificare,  nel  certificato   qualificato   su   richiesta\ndell'istante, e con il consenso del terzo interessato,  i  poteri  di\nrappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale  o\na cariche rivestite, previa verifica della documentazione  presentata\ndal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; \n    d) attenersi alle ((Linee guida)); \n    e) informare i richiedenti  in  modo  compiuto  e  chiaro,  sulla\nprocedura di certificazione e sui  necessari  requisiti  tecnici  per\naccedervi e sulle caratteristiche e  sulle  limitazioni  d'uso  delle\nfirme emesse sulla base del servizio di certificazione; \n    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235; \n    g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca  e  della\nsospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte\ndel titolare ((di firma elettronica qualificata))  o  del  terzo  dal\nquale  derivino  i  poteri  del  titolare  ((di   firma   elettronica\nqualificata))   medesimo,   di   perdita   del   possesso   o   della\ncompromissione  del  dispositivo  di  firma  o  degli  strumenti   di\nautenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo  di  firma,\ndi provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza  di\ncause limitative della capacita' del titolare ((di firma  elettronica\nqualificata)), di sospetti abusi  o  falsificazioni,  secondo  quanto\nprevisto dalle ((Linee guida)); \n    h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei  certificati\nelettronici sicuro e tempestivo nonche'  garantire  il  funzionamento\nefficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di  firma\nemessi, sospesi e revocati; \n    i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora  di\nrilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; \n    j)  tenere  registrazione,  anche  elettronica,   di   tutte   le\ninformazioni relative al certificato qualificato  dal  momento  della\nsua emissione almeno per venti anni anche al fine  di  fornire  prova\ndella certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; \n    k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private  di  firma  del\nsoggetto  cui  il  prestatore  di  servizi   di   firma   elettronica\nqualificata ha fornito il servizio di certificazione; \n    l) predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte  le\ninformazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio   di\ncertificazione,  tra  cui  in  particolare  gli  esatti   termini   e\ncondizioni  relative   all'uso   del   certificato,   compresa   ogni\nlimitazione dell'uso, l'esistenza di  un  sistema  di  accreditamento\nfacoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle\ncontroversie;  dette  informazioni,  che  possono  essere   trasmesse\nelettronicamente, devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro  ed\nessere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il  servizio  ed\nil prestatore di servizi di firma elettronica qualificata; \n    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei\ncertificati con modalita' tali da garantire che soltanto  le  persone\nautorizzate  possano  effettuare   inserimenti   e   modifiche,   che\nl'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati\nsiano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto  nei  casi\nconsentiti dal titolare  del  certificato  e  che  l'operatore  possa\nrendersi conto di qualsiasi evento che  comprometta  i  requisiti  di\nsicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni\npossono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento  sul\ncertificato. \n    m-bis) garantire il corretto funzionamento e la  continuita'  del\nsistema e comunicare immediatamente a AgID e  agli  utenti  eventuali\nmalfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o\ninterruzione del servizio stesso. \n  4. Il prestatore di servizi di  firma  elettronica  qualificata  e'\nresponsabile  dell'identificazione  del  soggetto  che  richiede   il\ncertificato qualificato di firma anche se tale attivita' e'  delegata\na terzi. \n  5. Il  prestatore  di  servizi  di  firma  elettronica  qualificata\nraccoglie  i  dati  personali  direttamente  dalla  persona  cui   si\nriferiscono o, previo suo esplicito consenso,  tramite  il  terzo,  e\nsoltanto nella misura necessaria al rilascio e  al  mantenimento  del\ncertificato, fornendo l'informativa  prevista  dall'articolo  13  del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere\nraccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della\npersona cui si riferiscono. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 160,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32 bis",
      "menu_label": "32 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "32bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 32-bis (( (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata)",
      "corpo": "                             Art. 32-bis \n(( (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta\n                      elettronica certificata) \n \n  1. Qualora si verifichi, salvi i casi  di  forza  maggiore  o  caso\nfortuito,  un  malfunzionamento  nel   sistema   che   determini   un\ndisservizio, ovvero la mancata  o  intempestiva  comunicazione  dello\nstesso disservizio a DigitPA o agli utenti,  ai  sensi  dell'articolo\n32,  comma  3,  lettera  m-bis),  DigitPA  diffida  il  certificatore\nqualificato  o  il  gestore  di  posta  elettronica   certificata   a\nripristinare  la  regolarita'  del  servizio  o  ad   effettuare   le\ncomunicazioni ivi previste. Se il disservizio  ovvero  la  mancata  o\nintempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso  di\nun biennio,  successivamente  alla  seconda  diffida  si  applica  la\nsanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. \n  2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o  di\ncaso  fortuito,  un  malfunzionamento  nel  sistema   che   determini\nl'interruzione  del  servizio,  ovvero  la  mancata  o   intempestiva\ncomunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli  utenti,  ai\nsensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA  diffida  il\ncertificatore  qualificato  o  il  gestore   di   posta   elettronica\ncertificata  a  ripristinare  la  regolarita'  del  servizio   o   ad\neffettuare le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione  del\nservizio  ovvero  la  mancata  o  intempestiva   comunicazione   sono\nreiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida\nsi applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. \n  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione\namministrativa accessoria della pubblicazione  dei  provvedimenti  di\ndiffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia\ndi pubblicita' legale. \n  4. Qualora un certificatore  qualificato  o  un  gestore  di  posta\nelettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti,  a  quanto\nprescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza  di\ncui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 161,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "32bis#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 32-bis (( (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori   di   posta   elettronica   certificata,   per   i   gestori dell'identita' digitale e per i conservatori) ))",
      "corpo": "                             Art. 32-bis \n(( (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i\ngestori   di   posta   elettronica   certificata,   per   i   gestori\n          dell'identita' digitale e per i conservatori) )) \n \n  ((1. L'AgID  puo'  irrogare  ai  prestatori  di  servizi  fiduciari\nqualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai  gestori\ndell'identita'  digitale   e,   limitatamente   alle   attivita'   di\nconservazione  di  firme,  sigilli  o  certificati  elettronici,   ai\nsoggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi\ndel  Regolamento  eIDAS   e   o   del   presente   Codice,   sanzioni\namministrative in relazione alla gravita' della violazione  accertata\ne all'entita' del danno  provocato  all'utenza,  per  importi  da  un\nminimo di euro  4.000,00  a  un  massimo  di  euro  40.000,00,  fermo\nrestando il diritto al risarcimento del maggior danno.  Nei  casi  di\nparticolare  gravita'  l'AgID  puo'  disporre  la  cancellazione  del\nsoggetto dall'elenco dei soggetti qualificati.  Le  sanzioni  vengono\nirrogate dal direttore generale dell'AgID,  sentito  il  Comitato  di\nindirizzo. Si applica, in quanto  compatibile,  la  disciplina  della\nlegge 24 novembre 1981, n. 689.)) \n  ((1-bis. L'AgID, prima di irrogare la  sanzione  amministrativa  di\ncui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la  propria  condotta\nagli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal  presente  Codice,\nfissando  un  termine  e  disciplinando  le  relative  modalita'  per\nadempiere.)) \n  2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o  di\ncaso fortuito, un malfunzionamento ((nei sistemi di posta elettronica\ncertificata)) che determini l'interruzione del  servizio,  ovvero  la\nmancata o  intempestiva  comunicazione  dello  stesso  disservizio  a\n((AgID)) o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma  3,  lettera\nm-bis), ((AgID)) diffida ((...)) o il gestore  di  posta  elettronica\ncertificata  a  ripristinare  la  regolarita'  del  servizio   o   ad\neffettuare le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione  del\nservizio  ovvero  la  mancata  o  intempestiva   comunicazione   sono\nreiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida\nsi applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. \n  3. Nei casi di cui  ai  commi  1  ((,  1-bis;))  e  2  puo'  essere\napplicata la sanzione amministrativa accessoria  della  pubblicazione\ndei  provvedimenti  di  diffida  o  di   cancellazione   secondo   la\nlegislazione vigente in materia di pubblicita' legale. \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 162,
      "numero": "32",
      "numero_leggibile": "32 bis",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "32bis#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=32&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 32-bis (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari  qualificati,  per  i gestori   di   posta   elettronica   certificata,   per   i   gestori dell'identita' digitale e per i conservatori)",
      "corpo": "                             Art. 32-bis \n(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari  qualificati,  per  i\ngestori   di   posta   elettronica   certificata,   per   i   gestori\n            dell'identita' digitale e per i conservatori) \n \n  1.  L'AgID  puo'  irrogare  ai  prestatori  di  servizi   fiduciari\nqualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai  gestori\ndell'identita'  digitale  e  ((ai  conservatori  accreditati)),   che\nabbiano violato gli obblighi del ((Regolamento eIDAS o)) del presente\nCodice ((relative alla prestazione dei predetti  servizi)),  sanzioni\namministrative in relazione alla gravita' della violazione  accertata\ne all'entita' del danno  provocato  all'utenza,  per  importi  da  un\nminimo di ((euro 40.000,00)) a un  massimo  di  ((euro  400.000,00)),\nfermo restando il diritto al risarcimento  del  maggior  danno.  ((Le\nviolazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e\ngli interessi di una pluralita' di utenti o relative a  significative\ncarenze infrastrutturali o di processo del fornitore di  servizio  si\nconsiderano gravi.  AgID,  laddove  accerti  tali  gravi  violazioni,\ndispone  altresi'  la  cancellazione  del  fornitore   del   servizio\ndall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o\nqualificazione per un periodo fino ad un massimo di  due  anni.))  Le\nsanzioni vengono irrogate dal direttore generale  dell'AgID,  sentito\nil Comitato di indirizzo.  Si  applica,  in  quanto  compatibile,  la\ndisciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. \n  1-bis. L'AgID ((irroga)) la sanzione amministrativa di cui al comma\n1 ((e diffida)) i soggetti a  conformare  la  propria  condotta  agli\nobblighi previsti ((dalla disciplina vigente)). \n  ((2. Fatti salvi i casi di  forza  maggiore  o  di  caso  fortuito,\nqualora si verifichi un  malfunzionamento  nei  servizi  forniti  dai\nsoggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio,\novvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione  dello  stesso\ndisservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3,\nlettera m-bis), AgID, ferma  restando  l'irrogazione  delle  sanzioni\namministrative, diffida altresi' i soggetti  di  cui  al  comma  1  a\nripristinare  la  regolarita'  del  servizio  o  ad   effettuare   le\ncomunicazioni previste. Se  l'interruzione  del  servizio  ovvero  la\nmancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso  di  un\nbiennio, successivamente alla prima diffida si  applica  la  sanzione\ndella cancellazione dall'elenco pubblico.)) \n  3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 puo' essere applicata  la\nsanzione   amministrativa   accessoria   della   pubblicazione    dei\nprovvedimenti di diffida o di cancellazione secondo  la  legislazione\nvigente in materia di pubblicita' legale. \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 163,
      "numero": "33",
      "numero_leggibile": "33",
      "menu_label": "33                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "33",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=33&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Uso di pseudonimi",
      "corpo": "                              Art. 33.\n                          Uso di pseudonimi\n\n  1.  In  luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare\nsul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.\nSe  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di\nconservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare\nper almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 164,
      "numero": "33",
      "numero_leggibile": "33",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "33#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=33&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Uso di pseudonimi",
      "corpo": "                              Art. 33. \n                          Uso di pseudonimi \n \n  1. In luogo del nome del titolare il certificatore  puo'  riportare\nsul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.\nSe il certificato e' qualificato, il certificatore  ha  l'obbligo  di\nconservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare\nper almeno ((venti anni decorrenti dall'emissione))  del  certificato\nstesso. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 165,
      "numero": "33",
      "numero_leggibile": "33",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "33#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=33&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))",
      "corpo": "                              Art. 33. \n \n      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 166,
      "numero": "34",
      "numero_leggibile": "34",
      "menu_label": "34                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "34",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=34&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per  altri soggetti qualificati",
      "corpo": "                               Art. 34 \nNorme particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per  altri\n                        soggetti qualificati \n \n  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti\ninformatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: \n    a) possono svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio  dei\ncertificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di  accreditarsi\nai  sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere   svolta\nesclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche'  di\ncategorie di terzi, pubblici o  privati.  I  certificati  qualificati\nrilasciati in favore di categorie di terzi possono essere  utilizzati\nsoltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori\ndei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente  del\nConsiglio dei Ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la  funzione\npubblica  e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei   Ministri\ninteressati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei\ncertificati qualificati; \n    b) possono rivolgersi a  certificatori  accreditati,  secondo  la\nvigente normativa in materia di contratti pubblici. \n  2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di  documenti\ninformatici  aventi   rilevanza   esclusivamente   interna   ciascuna\namministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,\nregole diverse da quelle  contenute  nelle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 72. \n  3.  Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di   pubblico\nufficiale,  l'appartenenza  ad  ordini   o   collegi   professionali,\nl'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate\ncon decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la\nfunzione pubblica, con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri\nMinistri di volta in  volta  interessati,  sulla  base  dei  principi\ngenerali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. \n  4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche  di\ncui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia  di\nfirme digitali. \n  5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del\npresente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee\nprocedure informatiche e strumenti software  per  la  verifica  delle\nfirme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 167,
      "numero": "34",
      "numero_leggibile": "34",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "34#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=34&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per  altri soggetti qualificati",
      "corpo": "                               Art. 34 \nNorme particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per  altri\n                        soggetti qualificati \n \n  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti\ninformatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: \n    a) possono svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio  dei\ncertificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di  accreditarsi\nai  sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere   svolta\nesclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche'  di\ncategorie di terzi, pubblici o  privati.  I  certificati  qualificati\nrilasciati in favore di categorie di terzi possono essere  utilizzati\nsoltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori\ndei quali sono privi di ogni  effetto  ((  ad  esclusione  di  quelli\nrilasciati da collegi e ordini professionali e relativi  organi  agli\niscritti  nei  rispettivi  albi  e  registri  ));  con  decreto   del\nPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei  Ministri  per\nla funzione pubblica e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei\nMinistri interessati, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e\ndelle  finanze,  sono  definite  le   categorie   di   terzi   e   le\ncaratteristiche dei certificati qualificati; \n    b) possono rivolgersi a  certificatori  accreditati,  secondo  la\nvigente normativa in materia di contratti pubblici. \n  2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di  documenti\ninformatici  aventi   rilevanza   esclusivamente   interna   ciascuna\namministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,\nregole diverse da quelle  contenute  nelle  regole  tecniche  di  cui\n((all'articolo 71)). \n  3.  Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di   pubblico\nufficiale,  l'appartenenza  ad  ordini   o   collegi   professionali,\nl'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate\ncon decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la\nfunzione pubblica, con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri\nMinistri di volta in  volta  interessati,  sulla  base  dei  principi\ngenerali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. \n  4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche  di\ncui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia  di\nfirme digitali. \n  5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del\npresente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee\nprocedure informatiche e strumenti software  per  la  verifica  delle\nfirme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 168,
      "numero": "34",
      "numero_leggibile": "34",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "34#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=34&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Norme particolari per le pubbliche amministrazioni))",
      "corpo": "                               Art. 34 \n       ((Norme particolari per le pubbliche amministrazioni)) \n \n  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti\ninformatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: \n    a) possono svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio  dei\ncertificati   qualificati   avendo   a   tale   fine   l'obbligo   di\n((qualificarsi)) ai  sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'\nessere svolta esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  organi  ed\nuffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati.  ((PERIODO\nSOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)); \n    b) possono rivolgersi a  certificatori  accreditati,  secondo  la\nvigente normativa in materia di contratti pubblici. \n  2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di  documenti\ninformatici  aventi   rilevanza   esclusivamente   interna   ciascuna\namministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,\nregole diverse da quelle  contenute  nelle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 169,
      "numero": "34",
      "numero_leggibile": "34",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "34#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=34&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme particolari per le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 34 \n         Norme particolari per le pubbliche amministrazioni \n \n  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti\ninformatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: \n    a) possono svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio  dei\ncertificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di  qualificarsi\nai  sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere   svolta\nesclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche'  di\ncategorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.\n26 AGOSTO 2016, N. 179; \n    b) possono rivolgersi a ((prestatori di servizi di firma digitale\no di  altra  firma  elettronica  qualificata)),  secondo  la  vigente\nnormativa in materia di contratti pubblici. \n  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  procedere   alla\nconservazione dei documenti informatici: \n    a) all'interno della propria struttura organizzativa; \n    b) affidandola, in modo totale o  parziale,  nel  rispetto  della\ndisciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati\ncome conservatori presso l'AgID.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 170,
      "numero": "35",
      "numero_leggibile": "35",
      "menu_label": "35                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "35",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=35&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma",
      "corpo": "                              Art. 35.\n    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma\n\n  1.   I   dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate  per  la\ngenerazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali\nda garantire che la chiave privata:\n    a) sia riservata;\n    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta\nda contraffazioni;\n    c)  possa  essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso\nda parte di terzi.\n  2.  I  dispositivi  sicuri  e le procedure di cui al comma 1 devono\ngarantire  l'integrita'  dei  documenti informatici a cui la firma si\nriferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al\ntitolare,  prima  dell'apposizione  della  firma, chiaramente e senza\nambiguita',  e si deve richiedere conferma della volonta' di generare\nla  firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di cui\nall'articolo 71.\n  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte\ncon  procedura  automatica.  L'apposizione  di  firme  con  procedura\nautomatica  e'  valida  se  l'attivazione della procedura medesima e'\nchiaramente  riconducibile  alla  volonta'  del  titolare e lo stesso\nrenda  palese  la  sua  adozione  in  relazione  al singolo documento\nfirmato automaticamente.\n  4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e\ncertificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la\nvalutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della\ntecnologia dell'informazione di cui al comma 5.\n  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la\ncreazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della\ndirettiva  1999/93/CE  e'  accertata,  in Italia, in base allo schema\nnazionale  per  la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza nel\nsettore  della  tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del\nPresidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega, del\nMinistro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i\nMinistri   delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive  e\ndell'economia  e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione\nnon  deve  determinare  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello\nStato  ed  individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i\ncentri  di  valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.\nLo  schema  nazionale  puo'  prevedere  altresi'  la valutazione e la\ncertificazione   relativamente   ad   ulteriori  criteri  europei  ed\ninternazionali,  anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti\nal settore suddetto.\n  6.  La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri\nper  la  creazione  di  una  firma  qualificata  a  quanto prescritto\ndall'allegato  III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta\nse  certificata  da un organismo all'uopo designato da un altro Stato\nmembro  e  notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera\nb), della direttiva stessa.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 171,
      "numero": "35",
      "numero_leggibile": "35",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "35#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=35&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma",
      "corpo": "                              Art. 35. \n    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma \n \n  1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate   per   la\ngenerazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali\nda garantire che la chiave privata: \n    a) sia riservata; \n    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta\nda contraffazioni; \n    c) possa essere sufficientemente protetta dal  titolare  dall'uso\nda parte di terzi. \n  2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui  al  comma  1  devono\ngarantire l'integrita' dei documenti informatici a cui  la  firma  si\nriferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al\ntitolare, prima dell'apposizione della  firma,  chiaramente  e  senza\nambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di  generare\nla firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n  ((3. Il secondo periodo del comma  2  non  si  applica  alle  firme\napposte con procedura automatica. La firma con  procedura  automatica\ne' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione  della\nprocedura medesima. \n  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di\ncertificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al\ncomma 5.)) \n  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la\ncreazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della\ndirettiva 1999/93/CE e' accertata,  in  Italia,  ((dall'Organismo  di\ncertificazione della sicurezza  informatica))  in  base  allo  schema\nnazionale per  la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza  nel\nsettore della tecnologia dell'informazione, fissato con  decreto  del\nPresidente del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del\nMinistro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  i\nMinistri  delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive   e\ndell'economia e delle finanze. ((L'attuazione dello schema  nazionale\nnon deve determinare nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello\nStato.)) Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e\nla certificazione  relativamente  ad  ulteriori  criteri  europei  ed\ninternazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti  afferenti\nal settore suddetto. \n  ((6. La conformita' di cui al comma 5 e'  inoltre  riconosciuta  se\naccertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro\ne notificato ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  lettera  b),\ndella direttiva 1999/93/CE.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 172,
      "numero": "35",
      "numero_leggibile": "35",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "35#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=35&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma",
      "corpo": "                              Art. 35. \n    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma \n \n  1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate   per   la\ngenerazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali\nda garantire che la chiave privata: \n    a) sia riservata; \n    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta\nda contraffazioni; \n    c) possa essere sufficientemente protetta dal  titolare  dall'uso\nda parte di terzi. \n  2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui  al  comma  1  devono\ngarantire l'integrita' dei documenti informatici a cui  la  firma  si\nriferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al\ntitolare, prima dell'apposizione della  firma,  chiaramente  e  senza\nambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di  generare\nla firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte\ncon procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida\nse apposta previo consenso del titolare all'adozione della  procedura\nmedesima. \n  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di\ncertificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al\ncomma 5. \n  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la\ncreazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della\ndirettiva 1999/93/CE  e'  accertata,  in  Italia,  dall'Organismo  di\ncertificazione  della  sicurezza  informatica  in  base  allo  schema\nnazionale per  la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza  nel\nsettore della tecnologia dell'informazione, fissato con  decreto  del\nPresidente del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del\nMinistro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  i\nMinistri  delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive   e\ndell'economia e delle finanze. L'attuazione  dello  schema  nazionale\nnon deve determinare nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello\nStato. Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la  valutazione  e\nla certificazione  relativamente  ad  ulteriori  criteri  europei  ed\ninternazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti  afferenti\nal settore suddetto. ((La valutazione della conformita' del sistema e\ndegli strumenti  di  autenticazione  utilizzati  dal  titolare  delle\nchiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia  digitale  in\nconformita' ad apposite linee guida da questa emanate,  acquisito  il\nparere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della  sicurezza\ninformatica)). \n  6. La conformita' di cui al comma  5  e'  inoltre  riconosciuta  se\naccertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro\ne notificato ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  lettera  b),\ndella direttiva 1999/93/CE. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 173,
      "numero": "35",
      "numero_leggibile": "35",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "35#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=35&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Dispositivi sicuri e  procedure  per  la  generazione  della  firma qualificata))",
      "corpo": "                              Art. 35. \n((Dispositivi sicuri e  procedure  per  la  generazione  della  firma\n                            qualificata)) \n \n  1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate   per   la\ngenerazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali\nda garantire che la chiave privata: \n    a) sia riservata; \n    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta\nda contraffazioni; \n    c) possa essere sufficientemente protetta dal  titolare  dall'uso\nda parte di terzi. \n  ((1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i  dispositivi\nper la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo\nelettronico  soddisfano  i  requisiti  di  cui  all'Allegato  II  del\nRegolamento eIDAS.)) \n  2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui  al  comma  1  devono\ngarantire l'integrita' dei documenti informatici a cui  la  firma  si\nriferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al\ntitolare, prima dell'apposizione della  firma,  chiaramente  e  senza\nambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di  generare\nla firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte\ncon procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida\nse apposta previo consenso del titolare all'adozione della  procedura\nmedesima. \n  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di\ncertificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al\ncomma 5. \n  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la\ncreazione di una firma ((elettronica)) qualificata ((o di un  sigillo\nelettronico)) prescritti ((dall'Allegato II del  regolamento  eIDAS))\ne' accertata,  in  Italia,  dall'Organismo  di  certificazione  della\nsicurezza  informatica  in  base  allo  schema   nazionale   per   la\nvalutazione  e  certificazione  di  sicurezza   nel   settore   della\ntecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente  del\nConsiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del  Ministro   per\nl'innovazione e le tecnologie,  di  concerto  con  i  Ministri  delle\ncomunicazioni, delle attivita' produttive  e  dell'economia  e  delle\nfinanze. L'attuazione dello schema  nazionale  non  deve  determinare\nnuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato.  Lo  schema\nnazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la  certificazione\nrelativamente ad ulteriori criteri europei ed  internazionali,  anche\nriguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al  settore  suddetto.\nLa valutazione della conformita' del sistema  e  degli  strumenti  di\nautenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'\neffettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad\napposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere\nobbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza\ninformatica. \n  ((6. La conformita' di cui al comma 5 e'  inoltre  riconosciuta  se\naccertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro\ne notificato ai sensi dell'articolo  30,  comma  2,  del  Regolamento\neIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo  precedente,  la\nvalutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di\nautenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'\neffettuata dall'AgID in conformita' alle linee guida di cui al  comma\n5.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 174,
      "numero": "35",
      "numero_leggibile": "35",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "35#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=35&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dispositivi  sicuri  e  procedure  per  la  generazione  della  firma qualificata",
      "corpo": "                              Art. 35. \nDispositivi  sicuri  e  procedure  per  la  generazione  della  firma\n                             qualificata \n \n  1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate   per   la\ngenerazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali\nda garantire che la chiave privata: \n    a) sia riservata; \n    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta\nda contraffazioni; \n    c) possa essere sufficientemente protetta dal  titolare  dall'uso\nda parte di terzi. \n  1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  i  dispositivi\nper la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo\nelettronico  soddisfano  i  requisiti  di  cui  all'Allegato  II  del\nRegolamento eIDAS. \n  2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui  al  comma  1  devono\ngarantire l'integrita' dei documenti informatici a cui  la  firma  si\nriferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al\ntitolare  ((di  firma  elettronica)),  prima  dell'apposizione  della\nfirma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere  conferma\ndella volonta' di generare la firma  secondo  quanto  previsto  dalle\n((Linee guida)). \n  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte\ncon procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida\nse apposta previo consenso del titolare all'adozione della  procedura\nmedesima. \n  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di\ncertificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al\ncomma 5. \n  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la\ncreazione di una  firma  elettronica  qualificata  o  di  un  sigillo\nelettronico prescritti dall'Allegato  II  del  regolamento  eIDAS  e'\naccertata,  in  Italia,  dall'Organismo   di   certificazione   della\nsicurezza  informatica  in  base  allo  schema   nazionale   per   la\nvalutazione  e  certificazione  di  sicurezza   nel   settore   della\ntecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente  del\nConsiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del  Ministro   per\nl'innovazione e le tecnologie,  di  concerto  con  i  Ministri  delle\ncomunicazioni, delle attivita' produttive  e  dell'economia  e  delle\nfinanze. L'attuazione dello schema  nazionale  non  deve  determinare\nnuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato.  Lo  schema\nnazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la  certificazione\nrelativamente ad ulteriori criteri europei ed  internazionali,  anche\nriguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al  settore  suddetto.\nLa valutazione della conformita' del sistema  e  degli  strumenti  di\nautenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'\neffettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad\napposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere\nobbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza\ninformatica. \n  6. La conformita' di cui al comma  5  e'  inoltre  riconosciuta  se\naccertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro\ne notificato ai sensi dell'articolo  30,  comma  2,  del  Regolamento\neIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo  precedente,  la\nvalutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di\nautenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'\neffettuata dall'AgID in conformita' alle linee guida di cui al  comma\n5. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 175,
      "numero": "36",
      "numero_leggibile": "36",
      "menu_label": "36                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "36",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=36&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Revoca e sospensione dei certificati qualificati",
      "corpo": "                               Art. 36\n          Revoca e sospensione dei certificati qualificati\n\n  1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:\n    a)   revocato   in   caso   di   cessazione   dell'attivita'  del\ncertificatore salvo quanto previsto dal comma 2;\n    b)   revocato   o  sospeso  in  esecuzione  di  un  provvedimento\ndell'autorita';\n    c)  revocato  o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del\nterzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'\npreviste nel presente codice;\n    d)  revocato  o  sospeso  in  presenza  di cause limitative della\ncapacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.\n  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o\nsospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo\n71.\n  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,\nqualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione\ndella  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve\nessere attestato mediante adeguato riferimento temporale.\n  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole\ntecniche di cui all'articolo 71.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 176,
      "numero": "36",
      "numero_leggibile": "36",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "36#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=36&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Revoca e sospensione dei certificati qualificati",
      "corpo": "                               Art. 36 \n          Revoca e sospensione dei certificati qualificati \n \n1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: \n    a)  revocato   in   caso   di   cessazione   dell'attivita'   del\ncertificatore salvo quanto previsto dal comma 2 ((dell'articolo 37)); \n    b)  revocato  o  sospeso  in  esecuzione  di   un   provvedimento\ndell'autorita'; \n    c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare  o  del\nterzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le  modalita'\npreviste nel presente codice; \n    d) revocato o sospeso  in  presenza  di  cause  limitative  della\ncapacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. \n  2. Il certificato qualificato  puo',  inoltre,  essere  revocato  o\nsospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di  cui  all'articolo\n71. \n  3.  La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato   qualificato,\nqualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione\ndella lista che lo contiene.  Il  momento  della  pubblicazione  deve\nessere attestato mediante adeguato riferimento temporale. \n  4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 177,
      "numero": "36",
      "numero_leggibile": "36",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "36#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=36&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Revoca e sospensione dei certificati qualificati",
      "corpo": "                               Art. 36 \n          Revoca e sospensione dei certificati qualificati \n \n1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: \n    a)  revocato   in   caso   di   cessazione   dell'attivita'   del\ncertificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; \n    b)  revocato  o  sospeso  in  esecuzione  di   un   provvedimento\ndell'autorita'; \n    c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare  o  del\nterzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le  modalita'\npreviste nel presente codice; \n    d) revocato o sospeso  in  presenza  di  cause  limitative  della\ncapacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. \n  2. Il certificato qualificato  puo',  inoltre,  essere  revocato  o\nsospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida))  ((,  per  violazione\ndelle regole tecniche ivi contenute)). \n  3.  La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato   qualificato,\nqualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione\ndella lista che lo contiene.  Il  momento  della  pubblicazione  deve\nessere attestato mediante adeguato riferimento temporale. \n  4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee\nguida)). \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 178,
      "numero": "37",
      "numero_leggibile": "37",
      "menu_label": "37                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "37",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=37&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Cessazione dell'attivita'",
      "corpo": "                              Art. 37.\n                      Cessazione dell'attivita'\n\n  1.  Il  certificatore qualificato o accreditato che intende cessare\nl'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di\ncessazione,  darne  avviso  al  CNIPA  e  informare  senza  indugio i\ntitolari  dei  certificati  da  lui  emessi  specificando che tutti i\ncertificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.\n  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la\nrilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o\nl'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore\nsostitutivo  evita  la  revoca  di tutti i certificati non scaduti al\nmomento della cessazione.\n  3.  Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del\nregistro dei certificati e della relativa documentazione.\n  4.  Il  CNIPA  rende  nota la data di cessazione dell'attivita' del\ncertificatore  accreditato  tramite  l'elenco di cui all'articolo 29,\ncomma 6.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 179,
      "numero": "37",
      "numero_leggibile": "37",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "37#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=37&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Cessazione dell'attivita'",
      "corpo": "                              Art. 37. \n                      Cessazione dell'attivita' \n \n  1. Il certificatore qualificato o accreditato che  intende  cessare\nl'attivita'  deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data   di\ncessazione, darne avviso al ((DigitPA)) e informare senza  indugio  i\ntitolari dei certificati da  lui  emessi  specificando  che  tutti  i\ncertificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. \n  2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica  contestualmente  la\nrilevazione della documentazione da parte di  altro  certificatore  o\nl'annullamento  della  stessa.  L'indicazione  di  un   certificatore\nsostitutivo evita la revoca di tutti i  certificati  non  scaduti  al\nmomento della cessazione. \n  3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario  del\nregistro dei certificati e della relativa documentazione. \n  4. Il ((DigitPA)) rende nota la data di  cessazione  dell'attivita'\ndel certificatore accreditato tramite l'elenco  di  cui  all'articolo\n29, comma 6. \n  ((4-bis. Qualora il  certificatore  qualificato  cessi  la  propria\nattivita' senza indicare, ai sensi  del  comma  2,  un  certificatore\nsostitutivo e non si  impegni  a  garantire  la  conservazione  e  la\ndisponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e  32,\ncomma 3, lettera j) e delle  ultime  liste  di  revoca  emesse,  deve\nprovvedere  al  deposito  presso  DigitPA  che   ne   garantisce   la\nconservazione e la disponibilita'.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 180,
      "numero": "37",
      "numero_leggibile": "37",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "37#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=37&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Cessazione dell'attivita'",
      "corpo": "                              Art. 37. \n                      Cessazione dell'attivita' \n \n  1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato))  che  intende\ncessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data  di\ncessazione, darne avviso al ((AgID))  e  informare  senza  indugio  i\ntitolari dei certificati da  lui  emessi  specificando  che  tutti  i\ncertificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. \n  2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente  la\nrilevazione della documentazione da parte di altro  ((prestatore))  o\nl'annullamento della stessa.  L'indicazione  di  un  ((prestatore  di\nservizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di  tutti\ni certificati non scaduti al momento della cessazione. \n  3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del\nregistro dei certificati e della relativa documentazione. \n  4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell'attivita'  del\n((prestatore di cui al comma 1)) tramite l'elenco di cui all'articolo\n29, comma 6. \n  4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria\nattivita' senza indicare, ai sensi del comma 2,  ((un  prestatore  di\nservizi fiduciari  qualificato))  sostitutivo  e  non  si  impegni  a\ngarantire la conservazione e la disponibilita'  della  documentazione\nprevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e  delle  ultime\nliste di revoca emesse, deve provvedere al deposito  presso  ((AgID))\nche ne garantisce la conservazione e la disponibilita'. \n  ((4-ter. Nel caso in cui il  prestatore  di  cui  al  comma  1  non\nottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo,  AgID  intima\nal prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta\ngiorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si\napplicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  32-bis;  le  sanzioni\npecuniarie previste dal predetto  articolo  sono  aumentate  fino  al\ndoppio.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 181,
      "numero": "38",
      "numero_leggibile": "38",
      "menu_label": "38                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "38",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=38&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Pagamenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 38.\n                        Pagamenti informatici\n\n  1.  Il  trasferimento  in  via  telematica  di  fondi tra pubbliche\namministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo\nle  regole  tecniche  stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto\ncon   i   Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia  e\ndell'economia  e  delle finanze, sentiti il Garante per la protezione\ndei dati personali e la Banca d'Italia.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Trasferimenti di fondi, libri e scritture",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 182,
      "numero": "38",
      "numero_leggibile": "38",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "38#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=38&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Trasferimenti di fondi))",
      "corpo": "                              Art. 38. \n                     ((Trasferimenti di fondi)) \n \n  1. Il trasferimento  in  via  telematica  di  fondi  tra  pubbliche\namministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo\nle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo  71  di  concerto\ncon  i  Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della   giustizia   e\ndell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per  la  protezione\ndei dati personali e la Banca d'Italia. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Trasferimenti di fondi, libri e scritture",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 183,
      "numero": "38",
      "numero_leggibile": "38",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "38#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=38&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasferimenti di fondi",
      "corpo": "                              Art. 38. \n                       Trasferimenti di fondi \n \n  1. Il trasferimento  in  via  telematica  di  fondi  tra  pubbliche\namministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo\nle  ((Linee  guida))  ((,  sentiti  il  Dipartimento  della  funzione\npubblica,  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle\nfinanze, nonche')) il Garante per la protezione dei dati personali  e\nla Banca d'Italia. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Trasferimenti di fondi, libri e scritture",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 184,
      "numero": "39",
      "numero_leggibile": "39",
      "menu_label": "39                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "39",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=39&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Libri e scritture",
      "corpo": "                              Art. 39. \n                          Libri e scritture \n \n  1. I libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi  compresi  quelli\nprevisti dalla legge sull'ordinamento del notariato e  degli  archivi\nnotarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati  e\nconservati su supporti informatici in conformita'  alle  disposizioni\ndel presente codice e secondo le regole tecniche stabilite  ai  sensi\ndell'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Trasferimenti di fondi, libri e scritture",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 185,
      "numero": "39",
      "numero_leggibile": "39",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "39#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=39&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Libri e scritture",
      "corpo": "                              Art. 39. \n                          Libri e scritture \n \n  1. I libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi  compresi  quelli\nprevisti dalla legge sull'ordinamento del notariato e  degli  archivi\nnotarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati  e\nconservati su supporti informatici in conformita'  alle  disposizioni\ndel presente codice e secondo le ((Linee guida)). \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME"
        },
        {
          "titolo": "Trasferimenti di fondi, libri e scritture",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 186,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40",
      "menu_label": "40                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "40",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione di documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 40.\n                 Formazione di documenti informatici\n\n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni che dispongono di idonee risorse\ntecnologiche  formano  gli  originali  dei propri documenti con mezzi\ninformatici  secondo  le  disposizioni di cui al presente codice e le\nregole tecniche di cui all'articolo 71.\n  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, la redazione di\ndocumenti  originali  su  supporto  cartaceo,  nonche'  la  copia  di\ndocumenti  informatici  sul  medesimo supporto e' consentita solo ove\nrisulti   necessaria   e   comunque   nel   rispetto   del  principio\ndell'economicita'.\n  3.  Con  apposito  regolamento,  da emanarsi entro 180 giorni dalla\ndata di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo\n17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei\nMinistri  delegati  per  la funzione pubblica, per l'innovazione e le\ntecnologie  e  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono\nindividuate  le  categorie  di  documenti  amministrativi che possono\nessere  redatti  in originale anche su supporto cartaceo in relazione\nal  particolare  valore  di testimonianza storica ed archivistica che\nsono idonei ad assumere.\n  4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,\nfissa  la  data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli\nalbi,  elenchi,  pubblici  registri  ed  ogni  altra raccolta di dati\nconcernenti  stati,  qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle\namministrazioni,  su  supporto  informatico,  in  luogo  dei registri\ncartacei.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 187,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "40#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione di documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 40. \n                 Formazione di documenti informatici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni ((...)) formano gli  originali  dei\npropri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui\nal presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  3. Con apposito regolamento, da emanarsi  entro  180  giorni  dalla\ndata di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo\n17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla  proposta  dei\nMinistri delegati per la funzione pubblica, per  l'innovazione  e  le\ntecnologie e del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  sono\nindividuate le categorie  di  documenti  amministrativi  che  possono\nessere redatti in originale anche su supporto cartaceo  in  relazione\nal particolare valore di testimonianza storica  ed  archivistica  che\nsono idonei ad assumere. \n  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  propri  decreti,\nfissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore  legale  degli\nalbi, elenchi, pubblici registri  ed  ogni  altra  raccolta  di  dati\nconcernenti stati, qualita' personali e fatti gia'  realizzati  dalle\namministrazioni, su  supporto  informatico,  in  luogo  dei  registri\ncartacei. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 188,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "40#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione di documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 40. \n                 Formazione di documenti informatici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni formano gli  originali  dei  propri\ndocumenti ((, inclusi quelli inerenti ad  albi,  elenchi  e  pubblici\nregistri,)) con mezzi informatici secondo le disposizioni di  cui  al\npresente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 189,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "40#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Formazione di documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 40. \n                 Formazione di documenti informatici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni formano gli  originali  dei  propri\ndocumenti, inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,  elenchi  e  pubblici\nregistri, con mezzi informatici secondo le  disposizioni  di  cui  al\npresente codice e le ((Linee guida)). \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 190,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40 bis",
      "menu_label": "40 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "40bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 40-bis (( (Protocollo informatico)",
      "corpo": "                             Art. 40-bis \n                     (( (Protocollo informatico) \n \n  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi\ndell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate\ndalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e\n3, 54, comma 2-ter e  57-bis,  comma  1,  nonche'  le  istanze  e  le\ndichiarazioni di cui  all'articolo  65  in  conformita'  alle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art53"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 191,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "40bis#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 40-bis (Protocollo informatico)",
      "corpo": "                             Art. 40-bis \n                      (Protocollo informatico) \n \n  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi\ndell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate\ndalle caselle di posta elettronica  di  cui  agli  articoli  ((6-ter,\ncomma 1, 47, commi 1 e 3,)), nonche' le istanze e le dichiarazioni di\ncui all'articolo 65  in  conformita'  alle  regole  tecniche  di  cui\nall'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art53"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 192,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40 bis",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "40bis#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 40-bis (Protocollo informatico)",
      "corpo": "                             Art. 40-bis \n                      (Protocollo informatico) \n \n  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi\ndell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che ((provengono  da  o  sono\ninviate a domicili  digitali  eletti  ai  sensi  di  quanto  previsto\nall'articolo 3-bis,)) nonche' le istanze e le  dichiarazioni  di  cui\nall'articolo 65 in conformita' alle ((Linee guida)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art53"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 193,
      "numero": "40",
      "numero_leggibile": "40 ter",
      "menu_label": "40 ter                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "40ter",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=40&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 40-ter (( (Sistema pubblico di ricerca documentale).))",
      "corpo": "                             Art. 40-ter \n           (( (Sistema pubblico di ricerca documentale).)) \n \n  ((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo  sviluppo\ne la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca  dei\ndocumenti soggetti a obblighi di pubblicita' legale, trasparenza o  a\nregistrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del\nPresidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  di  cui\nall'articolo  40-bis  e  dei  fascicoli  dei  procedimenti   di   cui\nall'articolo 41, nonche' a consentirne l'accesso on-line ai  soggetti\nche ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art53"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Documenti della pubblica amministrazione",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 194,
      "numero": "41",
      "numero_leggibile": "41",
      "menu_label": "41                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "41",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=41&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Procedimento e fascicolo informatico",
      "corpo": "                               Art. 41\n                Procedimento e fascicolo informatico\n\n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti\namministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.\n  2.  La  pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento puo'\nraccogliere  in  un  fascicolo  informatico gli atti, i documenti e i\ndati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della\ncomunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8\ndella  legge  7  agosto  1990,  n.  241, comunica agli interessati le\nmodalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui\nall'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.\n  3.  Ai  sensi  degli  articoli  da  14 a 14-quinquies della legge 7\nagosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,\nla  conferenza  dei  servizi  e' convocata e svolta avvalendosi degli\nstrumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'\nstabiliti dalle amministrazioni medesime.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 195,
      "numero": "41",
      "numero_leggibile": "41",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "41#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=41&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Procedimento e fascicolo informatico",
      "corpo": "                               Art. 41\n                Procedimento e fascicolo informatico\n\n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti\namministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della\ncomunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.\n  2.  La  pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento puo'\nraccogliere  in  un  fascicolo  informatico gli atti, i documenti e i\ndati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della\ncomunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8\ndella  legge  7  agosto  1990,  n.  241, comunica agli interessati le\nmodalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui\nall'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.\n  ((  2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e' realizzato garantendo la\npossibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte\nle  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la\ncostituzione  e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di\nuna   corretta   gestione   documentale   ed  alla  disciplina  della\nformazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del documento\ninformatico,   ivi  comprese  le  regole  concernenti  il  protocollo\ninformatico  ed  il  sistema  pubblico  di  connettivita', e comunque\nrispettano  i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della cooperazione\napplicativa;  regole  tecniche  specifiche  possono essere dettate ai\nsensi  dell'articolo  71,  di concerto con il Ministro della funzione\npubblica.\n  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:\n    a)  dell'amministrazione  titolare  del procedimento, che cura la\ncostituzione e la gestione del fascicolo medesimo;\n    b) delle altre amministrazioni partecipanti;\n    c) del responsabile del procedimento;\n    d) dell'oggetto del procedimento;\n    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal\ncomma 2-quater.\n  2-quater.  Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno\naccesso  solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa\nindividuati;  esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la corretta\ncollocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in\nrelazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'\ninoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica\ndei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.))\n  3.  Ai  sensi  degli  articoli  da  14 a 14-quinquies della legge 7\nagosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,\nla  conferenza  dei  servizi  e' convocata e svolta avvalendosi degli\nstrumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'\nstabiliti dalle amministrazioni medesime.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 196,
      "numero": "41",
      "numero_leggibile": "41",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "41#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=41&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Procedimento e fascicolo informatico",
      "corpo": "                               Art. 41 \n                Procedimento e fascicolo informatico \n \n  1.  Le  pubbliche   amministrazioni   gestiscono   i   procedimenti\namministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della\ncomunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. \n  ((1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata  in\nmodo da consentire, mediante strumenti  automatici,  il  rispetto  di\nquanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.)) \n  2.  La   pubblica   amministrazione   titolare   del   procedimento\n((raccoglie)) in un fascicolo informatico gli atti, i documenti  e  i\ndati del procedimento medesimo da chiunque  formati;  all'atto  della\ncomunicazione dell'avvio del procedimento ai  sensi  dell'articolo  8\ndella legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comunica  agli  interessati  le\nmodalita'  per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di   cui\nall'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. \n  2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo   la\npossibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte\nle amministrazioni coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole  per  la\ncostituzione ((, l'identificazione)) e l'utilizzo del fascicolo  sono\nconformi ai principi di una corretta  gestione  documentale  ed  alla\ndisciplina della formazione, gestione, conservazione  e  trasmissione\ndel documento informatico, ivi  comprese  le  regole  concernenti  il\nprotocollo informatico ed il sistema  pubblico  di  connettivita',  e\ncomunque  rispettano  i  criteri   dell'interoperabilita'   e   della\ncooperazione applicativa; regole tecniche specifiche  possono  essere\ndettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro  della\nfunzione pubblica. \n  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: \n    a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che  cura  la\ncostituzione e la gestione del fascicolo medesimo; \n    b) delle altre amministrazioni partecipanti; \n    c) del responsabile del procedimento; \n    d) dell'oggetto del procedimento; \n    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal\ncomma 2-quater. \n    ((e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.)) \n  2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui  hanno\naccesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da  essa\nindividuati; esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la  corretta\ncollocazione,  la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',   in\nrelazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli  documenti;  e'\ninoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica\ndei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. \n  3. Ai sensi degli articoli da  14  a  14-quinquies  della  legge  7\nagosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,\nla conferenza dei servizi e' convocata  e  svolta  avvalendosi  degli\nstrumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'\nstabiliti dalle amministrazioni medesime. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 197,
      "numero": "41",
      "numero_leggibile": "41",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "41#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=41&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Procedimento e fascicolo informatico",
      "corpo": "                               Art. 41 \n                Procedimento e fascicolo informatico \n \n  ((1.  Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono   i   procedimenti\namministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della\ncomunicazione.  Per  ciascun  procedimento  amministrativo  di   loro\ncompetenza,   esse    forniscono    gli    opportuni    servizi    di\ninteroperabilita' e cooperazione  applicativa,  ai  sensi  di  quanto\nprevisto dall'articolo 12, comma 2.)) \n  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento  raccoglie\nin un fascicolo informatico gli  atti,  i  documenti  e  i  dati  del\nprocedimento   medesimo   da   chiunque   formati;   all'atto   della\ncomunicazione dell'avvio del procedimento ai  sensi  dell'articolo  8\ndella legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comunica  agli  interessati  le\nmodalita'  per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di   cui\nall'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.((28)) \n  2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo   la\npossibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte\nle amministrazioni coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole  per  la\ncostituzione,  l'identificazione  e  l'utilizzo  del  fascicolo  sono\nconformi ai principi di una corretta  gestione  documentale  ed  alla\ndisciplina della formazione, gestione, conservazione  e  trasmissione\ndel documento informatico, ivi  comprese  le  regole  concernenti  il\nprotocollo informatico ed il sistema  pubblico  di  connettivita',  e\ncomunque  rispettano  i  criteri   dell'interoperabilita'   e   della\ncooperazione applicativa; regole tecniche specifiche  possono  essere\ndettate ai sensi dell'articolo 71((...)). \n  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: \n    a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che  cura  la\ncostituzione e la gestione del fascicolo medesimo; \n    b) delle altre amministrazioni partecipanti; \n    c) del responsabile del procedimento; \n    d) dell'oggetto del procedimento; \n    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal\ncomma 2-quater. \n    e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. \n  2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui  hanno\naccesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da  essa\nindividuati; esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la  corretta\ncollocazione,  la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',   in\nrelazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli  documenti;  e'\ninoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica\ndei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che l' espressione  \u00abchiunque\u00bb,  ovunque  ricorra,  si\nintende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 198,
      "numero": "41",
      "numero_leggibile": "41",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "41#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=41&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Procedimento e fascicolo informatico",
      "corpo": "                               Art. 41 \n                Procedimento e fascicolo informatico \n \n  1.  Le  pubbliche   amministrazioni   gestiscono   i   procedimenti\namministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della\ncomunicazione.  Per  ciascun  procedimento  amministrativo  di   loro\ncompetenza,   esse    forniscono    gli    opportuni    servizi    di\ninteroperabilita' ((o integrazione)), ai  sensi  di  quanto  previsto\n((dagli articoli 12 e 64-bis)). \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento  raccoglie\nin un fascicolo informatico gli  atti,  i  documenti  e  i  dati  del\nprocedimento   medesimo   da   chiunque   formati;   all'atto   della\ncomunicazione dell'avvio del procedimento ai  sensi  dell'articolo  8\ndella legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comunica  agli  interessati  le\nmodalita'  per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di   cui\nall'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (28) \n  2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo   la\npossibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte\nle amministrazioni coinvolte nel procedimento ((e dagli  interessati,\nnei limiti ed alle  condizioni  previste  dalla  disciplina  vigente,\nattraverso i servizi di cui agli articoli  40-ter  e  64-bis)).  ((Le\nLinee   guida))   per   la   costituzione,   l'identificazione    ((,\nl'accessibilita' attraverso i suddetti  servizi))  e  l'utilizzo  del\nfascicolo ((sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e)) sono\nconformi ai principi di una corretta  gestione  documentale  ed  alla\ndisciplina della formazione, gestione, conservazione  e  trasmissione\ndel documento informatico, ivi  comprese  le  regole  concernenti  il\nprotocollo informatico ed il sistema  pubblico  di  connettivita',  e\ncomunque    rispettano    i    criteri    dell'interoperabilita'    e\n((dell'integrazione)). \n  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: \n    a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che  cura  la\ncostituzione e la gestione del fascicolo medesimo; \n    b) delle altre amministrazioni partecipanti; \n    c) del responsabile del procedimento; \n    d) dell'oggetto del procedimento; \n    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal\ncomma 2-quater. \n    e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo  ((apposto  con\nmodalita'  idonee  a  consentirne  l'indicizzazione  e   la   ricerca\nattraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel  rispetto  delle\nLinee guida)). \n  2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui  hanno\naccesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da  essa\nindividuati; esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la  corretta\ncollocazione,  la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',   in\nrelazione al contenuto ed alle finalita', ((dei singoli documenti. Il\nfascicolo informatico)) e' inoltre costituito in  modo  da  garantire\nl'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge\nn. 241 del 1990 ((e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo\n14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  l'immediata  conoscibilita'  anche\nattraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per\nvia telematica, dello stato  di  avanzamento  del  procedimento,  del\nnominativo  e  del  recapito   elettronico   del   responsabile   del\nprocedimento. AgID detta, ai  sensi  dell'articolo  71,  Linee  guida\nidonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione  dei\nfascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter  e\n64-bis)). \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che l' espressione  \u00abchiunque\u00bb,  ovunque  ricorra,  si\nintende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10",
        "urn:nir:stato:legge:1990;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art5-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 199,
      "numero": "42",
      "numero_leggibile": "42",
      "menu_label": "42                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "42",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=42&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                              Art. 42. \n  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra\ncosti e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti  e\ndegli atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna  la\nconservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani\ndi sostituzione degli archivi cartacei con archivi  informatici,  nel\nrispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 200,
      "numero": "42",
      "numero_leggibile": "42",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "42#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=42&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                              Art. 42. \n  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra\ncosti e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti  e\ndegli atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna  la\nconservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani\ndi sostituzione degli archivi cartacei con archivi  informatici,  nel\nrispetto delle ((Linee guida)). \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 201,
      "numero": "43",
      "numero_leggibile": "43",
      "menu_label": "43                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "43",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=43&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Riproduzione e conservazione dei documenti",
      "corpo": "                              Art. 43.\n             Riproduzione e conservazione dei documenti\n\n  1.   I   documenti   degli  archivi,  le  scritture  contabili,  la\ncorrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la\nconservazione  per  legge  o  regolamento, ove riprodotti su supporti\ninformatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se\nla  riproduzione  sia  effettuata in modo da garantire la conformita'\ndei  documenti  agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel\nrispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.\n  2.   Restano   validi  i  documenti  degli  archivi,  le  scritture\ncontabili,  la  corrispondenza  ed  ogni  atto, dato o documento gia'\nconservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto\nottico  o  con  altro  processo idoneo a garantire la conformita' dei\ndocumenti agli originali.\n  3.  I  documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione\nper  legge  o  regolamento, possono essere archiviati per le esigenze\ncorrenti  anche  con  modalita'  cartacee  e  sono conservati in modo\npermanente con modalita' digitali.\n  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni\ne    le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche\namministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole\ninteresse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo\n22 gennaio 2004, n. 42.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 202,
      "numero": "43",
      "numero_leggibile": "43",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "43#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=43&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Riproduzione e conservazione dei documenti",
      "corpo": "                              Art. 43. \n             Riproduzione e conservazione dei documenti \n \n  1.  I  documenti  degli  archivi,  le   scritture   contabili,   la\ncorrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la\nconservazione per legge o regolamento,  ove  riprodotti  su  supporti\ninformatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,  se\n((la riproduzione e la conservazione nel tempo sono  effettuate))  in\nmodo  da  garantire  la  conformita'  dei  documenti  agli  originali\n((...)), nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi\ndell'articolo 71. \n  2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le   scritture\ncontabili, la corrispondenza ed ogni  atto,  dato  o  documento  gia'\nconservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto\nottico o con altro processo idoneo a  garantire  la  conformita'  dei\ndocumenti agli originali. \n  3. I documenti informatici, di cui e' prescritta  la  conservazione\nper legge o regolamento, possono essere archiviati  per  le  esigenze\ncorrenti anche con modalita'  cartacee  e  sono  conservati  in  modo\npermanente con modalita'  digitali  ((,  nel  rispetto  delle  regole\ntecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.)) \n  4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i  beni\ne   le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle    pubbliche\namministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole\ninteresse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo\n22 gennaio 2004, n. 42. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 203,
      "numero": "43",
      "numero_leggibile": "43",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "43#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=43&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Riproduzione e conservazione dei documenti",
      "corpo": "                              Art. 43. \n             Riproduzione e conservazione dei documenti \n \n  1.  I  documenti  degli  archivi,  le   scritture   contabili,   la\ncorrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la\nconservazione per legge o regolamento,  ove  riprodotti  su  supporti\ninformatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,  se\nla riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in  modo\nda  garantire  la  conformita'  dei  documenti  agli  originali,  nel\nrispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. \n  ((1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno\ndei soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  cessa  l'obbligo  di\nconservazione a carico dei cittadini e delle imprese che  possono  in\nogni momento richiedere accesso al documento stesso.)) \n  2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le   scritture\ncontabili, la corrispondenza ed ogni  atto,  dato  o  documento  gia'\nconservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto\nottico o con altro processo idoneo a  garantire  la  conformita'  dei\ndocumenti agli originali. \n  3. I documenti informatici, di cui e' prescritta  la  conservazione\nper legge o regolamento, possono essere archiviati  per  le  esigenze\ncorrenti anche con modalita'  cartacee  e  sono  conservati  in  modo\npermanente con modalita' digitali, nel rispetto delle regole tecniche\nstabilite ai sensi dell'articolo 71. \n  4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i  beni\ne   le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle    pubbliche\namministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole\ninteresse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo\n22 gennaio 2004, n. 42. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 204,
      "numero": "43",
      "numero_leggibile": "43",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "43#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=43&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Conservazione ed esibizione dei documenti))",
      "corpo": "                              Art. 43. \n            ((Conservazione ed esibizione dei documenti)) \n \n  ((1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti  si\nintendono soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di\ndocumenti informatici, se le relative procedure  sono  effettuate  in\nmodo tale da garantire la conformita' ai documenti originali  e  sono\nconformi alle Linee guida.)) \n  1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge  da  uno\ndei soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  cessa  l'obbligo  di\nconservazione a carico dei cittadini e delle imprese che  possono  in\nogni momento richiedere accesso al  documento  stesso  ((ai  medesimi\nsoggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le  amministrazioni  rendono\ndisponibili a cittadini ed imprese i  predetti  documenti  attraverso\nservizi on-line accessibili previa  identificazione  con  l'identita'\ndigitale di cui all'articolo 64 ed integrati con  i  servizi  di  cui\nagli articoli 40-ter e 64-bis)). \n  2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le   scritture\ncontabili, la corrispondenza ed ogni  atto,  dato  o  documento  gia'\nconservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto\nottico o con altro processo idoneo a  garantire  la  conformita'  dei\ndocumenti agli originali  ((ai  sensi  della  disciplina  vigente  al\nmomento   dell'invio   dei   singoli   documenti   nel   sistema   di\nconservazione)). \n  3. I documenti informatici, di cui e' prescritta  la  conservazione\nper legge o regolamento, possono essere archiviati  per  le  esigenze\ncorrenti anche con modalita'  cartacee  e  sono  conservati  in  modo\npermanente  con  modalita'  digitali,  nel  rispetto  delle   ((Linee\nguida)). \n  4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i  beni\ne   le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle    pubbliche\namministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole\ninteresse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo\n22 gennaio 2004, n. 42. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 205,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44",
      "menu_label": "44                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "44",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Requisiti per la conservazione dei documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 44.\n      Requisiti per la conservazione dei documenti informatici\n\n  1.   Il   sistema   di   conservazione  dei  documenti  informatici\ngarantisce:\n    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il\ndocumento  e  dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea\ndi  riferimento  di  cui  all'articolo  50,  comma 4, del decreto del\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;\n    b) l'integrita' del documento;\n    c)  la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita' dei documenti e\ndelle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e\ndi classificazione originari;\n    d)  il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli\nda  31  a  36  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal\ndisciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art50-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 206,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "44#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Requisiti per la conservazione dei documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 44. \n      Requisiti per la conservazione dei documenti informatici \n \n  1.  Il  sistema  di   conservazione   dei   documenti   informatici\n((assicura)): \n    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il\ndocumento e dell'amministrazione o dell'area  organizzativa  omogenea\ndi riferimento di cui all'articolo  50,  comma  4,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n    b) l'integrita' del documento; \n    c) la leggibilita' e  l'agevole  reperibilita'  dei  documenti  e\ndelle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e\ndi classificazione originari; \n    d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli  articoli\nda 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  dal\ndisciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. \n  ((1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti  informatici  e'\ngestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del\ntrattamento dei dati personali di cui  all'articolo  29  del  decreto\nlegislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  ove  previsto,  con  il\nresponsabile del servizio per la tenuta del  protocollo  informatico,\ndella  gestione  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  di  cui\nall'articolo 61  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione  delle  attivita'\ndi rispettiva competenza. \n  1-ter.  Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere   la\nconservazione dei documenti informatici  o  la  certificazione  della\nconformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito\ndall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi  previste,  nonche'  dal\ncomma 1 ad altri soggetti, pubblici o  privati,  che  offrono  idonee\ngaranzie organizzative e tecnologiche.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art50-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art29",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art61"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 207,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "44#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Requisiti  per  la   gestione   e   conservazione   dei   documenti informatici))",
      "corpo": "                              Art. 44. \n((Requisiti  per  la   gestione   e   conservazione   dei   documenti\n                            informatici)) \n \n  ((1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  e  conservazione  dei\ndocumenti informatici della pubblica amministrazione assicura: \n    a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il\ndocumento e dell'amministrazione o dell'area  organizzativa  omogenea\ndi riferimento di cui all'articolo  50,  comma  4,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; \n    b) la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti\npresenti; \n    c)  la  corretta  e  puntuale  registrazione  di  protocollo  dei\ndocumenti in entrata e in uscita; \n    d) la raccolta di informazioni  sul  collegamento  esistente  tra\nciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i  documenti  dalla\nstessa formati; \n    e)  l'agevole  reperimento  delle  informazioni   riguardanti   i\ndocumenti registrati; \n    f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle  informazioni  del\nsistema, nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  tutela  dei\ndati personali; \n    g) lo scambio  di  informazioni,  ai  sensi  di  quanto  previsto\ndall'articolo 12, comma 2, con sistemi  di  gestione  documentale  di\naltre amministrazioni al fine di determinare lo stato  e  l'iter  dei\nprocedimenti complessi; \n    h) la  corretta  organizzazione  dei  documenti  nell'ambito  del\nsistema di classificazione adottato; \n    i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai  documenti  e\nalle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo\nunivoco; \n    j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.)) \n  ((1-bis. Il sistema  di  gestione  e  conservazione  dei  documenti\ninformatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa  con  il\ndirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il\nresponsabile del trattamento dei dati personali di  cui  all'articolo\n29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove  nominato,  e\ncon il responsabile del sistema  della  conservazione  dei  documenti\ninformatici,  nella  definizione  e  gestione  delle   attivita'   di\nrispettiva competenza. Almeno  una  volta  all'anno  il  responsabile\ndella gestione dei documenti informatici provvede  a  trasmettere  al\nsistema di conservazione i fascicoli e le  serie  documentarie  anche\nrelative a procedimenti conclusi.)) \n  1-ter.  Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere   la\nconservazione dei documenti informatici  o  la  certificazione  della\nconformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito\n((nel presente articolo)) ad altri soggetti, pubblici o privati,  che\noffrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art50-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art29"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 208,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "44#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici",
      "corpo": "                              Art. 44. \n Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici \n \n  ((1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  dei  documenti  delle\npubbliche amministrazioni, di cui all'articolo  52  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'  organizzato\ne gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la  ricerca\ndei documenti e fascicoli informatici attraverso il  sistema  di  cui\nall'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.)) \n  1-bis. Il sistema di gestione  ((...))  dei  documenti  informatici\n((delle pubbliche amministrazioni)) e' gestito da un responsabile che\nopera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui  all'articolo  17\ndel  presente  Codice,  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati\npersonali di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  30  giugno\n2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del  sistema  della\nconservazione   dei   documenti   informatici    ((delle    pubbliche\namministrazioni)), nella definizione e gestione  delle  attivita'  di\nrispettiva competenza. Almeno  una  volta  all'anno  il  responsabile\ndella gestione dei documenti informatici provvede  a  trasmettere  al\nsistema di conservazione i fascicoli e le  serie  documentarie  anche\nrelative a ((procedimenti non conclusi)). \n  ((1-ter. Il sistema  di  conservazione  dei  documenti  informatici\nassicura,  per  quanto  in  esso   conservato,   caratteristiche   di\nautenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita',\nsecondo le modalita' indicate nelle Linee guida.)) \n  ((1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa\ncon il responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  con  il\nresponsabile della  sicurezza  e  con  il  responsabile  dei  sistemi\ninformativi, puo' affidare, ai sensi dell'articolo 34,  comma  1-bis,\nlettera b), la  conservazione  dei  documenti  informatici  ad  altri\nsoggetti,  pubblici  o   privati,   che   offrono   idonee   garanzie\norganizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali.  Il\nresponsabile della conservazione della pubblica amministrazione,  che\nopera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al  comma  1-bis,\nanche con il responsabile della  gestione  documentale,  effettua  la\nconservazione  dei  documenti  informatici  secondo  quanto  previsto\nall'articolo 34, comma 1-bis.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art52",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art29"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 209,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44 bis",
      "menu_label": "44 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "44bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 44-bis (( (Conservatori accreditati)",
      "corpo": "                             Art. 44-bis \n                    (( (Conservatori accreditati) \n \n  1.  I  soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono  attivita'  di\nconservazione dei  documenti  informatici  e  di  certificazione  dei\nrelativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il\nriconoscimento del possesso dei requisiti del livello  piu'  elevato,\nin termini di qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono  l'accreditamento\npresso DigitPA. \n  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad\neccezione del comma 3, lettera a) e 31. \n  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'\ndi capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 210,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "44bis#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 44-bis (Conservatori accreditati)",
      "corpo": "                             Art. 44-bis \n                     (Conservatori accreditati) \n \n  1.  I  soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono  attivita'  di\nconservazione dei  documenti  informatici  e  di  certificazione  dei\nrelativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il\nriconoscimento del possesso dei requisiti del livello  piu'  elevato,\nin termini di qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono  l'accreditamento\npresso ((AgID)) ((secondo le  regole  tecniche  di  cui  all'articolo\n71)). \n  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad\neccezione del comma 3, lettera a) e 31. \n  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'\ndi capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 211,
      "numero": "44",
      "numero_leggibile": "44 bis",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "44bis#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=44&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 44-bis",
      "corpo": "                             Art. 44-bis \n \n      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) \n                                                               ((29)) \n \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (29) \n  Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l'art.  65,\ncomma 8) che \"Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di\ncui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,\ncome modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  centottanta\ngiorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino\nall'adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni\ndell'articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione\nprevigente all'entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto\n2016, n. 179 e  dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto\nlegislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all'entrata\nin vigore del presente decreto\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art29-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "III GESTIONE,  CONSERVAZIONE  E"
        },
        {
          "titolo": "Gestione e conservazione dei documenti",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 212,
      "numero": "45",
      "numero_leggibile": "45",
      "menu_label": "45                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "45",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=45&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Valore giuridico della trasmissione",
      "corpo": "                              Art. 45.\n                 Valore giuridico della trasmissione\n\n  1.   I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una  pubblica\namministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico o informatico, ivi\ncompreso  il  fax,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte di provenienza,\nsoddisfano  il  requisito  della forma scritta e la loro trasmissione\nnon deve essere seguita da quella del documento originale.\n  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende\nspedito  dal  mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende\nconsegnato   al   destinatario   se  reso  disponibile  all'indirizzo\nelettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica\ndel destinatario messa a disposizione dal gestore.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 213,
      "numero": "45",
      "numero_leggibile": "45",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "45#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=45&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Valore giuridico della trasmissione",
      "corpo": "                              Art. 45. \n                 Valore giuridico della trasmissione \n \n  1.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica\namministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((...)),\nidoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito\ndella forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da\nquella del documento originale. \n  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende\nspedito dal mittente se inviato al  proprio  gestore,  e  si  intende\nconsegnato  al  destinatario  se   reso   disponibile   all'indirizzo\nelettronico da questi dichiarato, nella casella di posta  elettronica\ndel destinatario messa a disposizione dal gestore. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 214,
      "numero": "45",
      "numero_leggibile": "45",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "45#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=45&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Valore giuridico della trasmissione",
      "corpo": "                              Art. 45. \n                 Valore giuridico della trasmissione \n \n  1.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica\namministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,  idoneo\nad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito  della\nforma scritta e la loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da\nquella del documento originale.((28)) \n  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende\nspedito dal mittente se inviato al  proprio  gestore,  e  si  intende\nconsegnato  al  destinatario  se   reso   disponibile   all'indirizzo\nelettronico da questi dichiarato, nella casella di posta  elettronica\ndel destinatario messa a disposizione dal gestore. \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che  l'espressione  \u00abchiunque\u00bb,  ovunque  ricorra,  si\nintende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 215,
      "numero": "45",
      "numero_leggibile": "45",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "45#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=45&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Valore giuridico della trasmissione",
      "corpo": "                              Art. 45. \n                 Valore giuridico della trasmissione \n \n  1.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica\namministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,  idoneo\nad accertarne la ((...)) provenienza, soddisfano il  requisito  della\nforma scritta e la loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da\nquella del documento originale. (28) \n  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende\nspedito dal mittente se inviato al  proprio  gestore,  e  si  intende\nconsegnato  al  destinatario  se   reso   disponibile   all'indirizzo\nelettronico da questi dichiarato, nella casella di posta  elettronica\ndel destinatario messa a disposizione dal gestore. \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che  l'espressione  \u00abchiunque\u00bb,  ovunque  ricorra,  si\nintende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 216,
      "numero": "46",
      "numero_leggibile": "46",
      "menu_label": "46                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "46",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=46&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi",
      "corpo": "                              Art. 46. \n         Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi \n \n  1. Al fine di  garantire  la  riservatezza  dei  dati  sensibili  o\ngiudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i  documenti  informatici\ntrasmessi ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica\npossono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti  e\nqualita'  personali  previste   da   legge   o   da   regolamento   e\nindispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono\nacquisite. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 217,
      "numero": "46",
      "numero_leggibile": "46",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "46#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=46&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi",
      "corpo": "                              Art. 46. \n         Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi \n \n  1. Al fine di  garantire  la  riservatezza  dei  dati  sensibili  o\ngiudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i  documenti  informatici\ntrasmessi ad altre pubbliche  amministrazioni  per  via  ((digitale))\npossono  contenere  soltanto  ((i   dati   sensibili   e   giudiziari\nconsentiti)) da legge  o  da  regolamento  e  indispensabili  per  il\nperseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 218,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "47                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "47",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 47 \nTrasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le\n                      pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;  esse\nsono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che  ne\nsia verificata la provenienza. \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\nregole tecniche di cui all'articolo 71; \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del\npresente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: \n    a)  istituire   almeno   una   casella   di   posta   elettronica\nistituzionale ed una casella  di  posta  elettronica  certificata  ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,\nn. 68, per ciascun registro di protocollo; \n    b) utilizzare la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni  tra\nl'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in\nmateria di protezione dei dati personali e  previa  informativa  agli\ninteressati in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli  strumenti\nutilizzati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 219,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "47#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 47 \nTrasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le\n                      pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;  esse\nsono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che  ne\nsia verificata la provenienza. \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\nregole tecniche di cui all'articolo 71; \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  3. (( Entro otto mesi ))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del\npresente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: \n    a)  istituire   almeno   una   casella   di   posta   elettronica\nistituzionale ed una casella  di  posta  elettronica  certificata  ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,\nn. 68, per ciascun registro di protocollo; \n    b) utilizzare la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni  tra\nl'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in\nmateria di protezione dei dati personali e  previa  informativa  agli\ninteressati in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli  strumenti\nutilizzati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 220,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "47#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 47 \nTrasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le\n                      pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono ((...)) mediante l'utilizzo della posta elettronica ((o  in\ncooperazione applicativa)); esse sono valide ai fini del procedimento\namministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b) ovvero  sono  dotate  di  ((segnatura  di  protocollo  di  cui\nall'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445)); \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\nregole tecniche di cui all'articolo 71; \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  ((3. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui\nall'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare\nnell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata\nper ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni\nutilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri\ndipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di\ncomunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei\ndati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al\ngrado di riservatezza degli strumenti utilizzati.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art55",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 221,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "47#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "20-8-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 47 \nTrasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le\n                      pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   elettronica   o   in\ncooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento\namministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. \n  ((1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma\nrestando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta\nresponsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.)) \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b)  ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  protocollo  di   cui\nall'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445; \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\nregole tecniche di cui all'articolo 71; \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  3. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui\nall'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare\nnell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata\nper ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni\nutilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri\ndipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di\ncomunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei\ndati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al\ngrado di riservatezza degli strumenti utilizzati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art55",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 222,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "47#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "21-8-2013",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 47 \nTrasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le\n                      pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   elettronica   o   in\ncooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento\namministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. \n  1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma  1,  ferma\nrestando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta\nresponsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b)  ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  protocollo  di   cui\nall'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445; \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\nregole tecniche di cui all'articolo 71((. E' in ogni caso esclusa  la\ntrasmissione di documenti a mezzo fax)); \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  3. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui\nall'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare\nnell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata\nper ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni\nutilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri\ndipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di\ncomunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei\ndati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al\ngrado di riservatezza degli strumenti utilizzati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art55",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 223,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "47#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni))",
      "corpo": "                               Art. 47 \n   ((Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni)) \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   elettronica   o   in\ncooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento\namministrativo una volta che ne sia verificata la  provenienza.  ((Il\ndocumento   puo'   essere,   altresi',   reso   disponibile    previa\ncomunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso.)) \n  1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma  1,  ferma\nrestando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta\nresponsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b)  ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  protocollo  di   cui\nall'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445; \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\nregole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni  caso  esclusa  la\ntrasmissione di documenti a mezzo fax; \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  3. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui\nall'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare\nnell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata\nper ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni\nutilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri\ndipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di\ncomunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei\ndati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al\ngrado di riservatezza degli strumenti utilizzati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art55",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 224,
      "numero": "47",
      "numero_leggibile": "47",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "47#6",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 47 \n     Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni\navvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   elettronica   o   in\ncooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento\namministrativo una volta che ne sia  verificata  la  provenienza.  Il\ndocumento   puo'   essere,   altresi',   reso   disponibile    previa\ncomunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. \n  1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma  1,  ferma\nrestando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta\nresponsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. \n  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono\nvalide se: \n    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma\nelettronica qualificata; \n    b)  ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  protocollo  di   cui\nall'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28\ndicembre 2000, n. 445; \n    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la\nprovenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle\n((Linee guida)). E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti\na mezzo fax; \n    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica\ncertificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\nfebbraio 2005, n. 68. \n  3. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b),))\nprovvedono ad  istituire  e  pubblicare  ((nell'Indice  dei  domicili\ndigitali delle pubbliche amministrazioni e dei  gestori  di  pubblici\nservizi)) almeno una casella di  posta  elettronica  certificata  per\nciascun registro  di  protocollo.  ((Le  pubbliche  amministrazioni))\nutilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri\ndipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di\ncomunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei\ndati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al\ngrado di riservatezza degli strumenti utilizzati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art55",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 225,
      "numero": "48",
      "numero_leggibile": "48",
      "menu_label": "48                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "48",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=48&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Posta elettronica certificata",
      "corpo": "                              Art. 48.\n                    Posta elettronica certificata\n\n  1.  La  trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di\nuna  ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante\nla  posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.\n  2.  La  trasmissione  del documento informatico per via telematica,\neffettuata  mediante  la posta elettronica certificata, equivale, nei\ncasi  consentiti  dalla  legge,  alla  notificazione  per mezzo della\nposta.\n  3.  La  data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento\ninformatico  trasmesso  mediante  posta  elettronica certificata sono\nopponibili  ai  terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto\ndel  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005, n. 68, ed alle\nrelative regole tecniche.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 226,
      "numero": "48",
      "numero_leggibile": "48",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "48#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=48&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Posta elettronica certificata)",
      "corpo": "                              Art. 48. \n                 (( (Posta elettronica certificata) \n \n  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che  necessitano  di\nuna ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante\nla posta elettronica certificata ai sensi del decreto del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre  soluzioni\ntecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei\nMinistri, sentito DigitPA. \n  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,\neffettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge\ndisponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. \n  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento\ninformatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi\nse conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della\nRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,\novvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri\ndi cui al comma 1.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 227,
      "numero": "48",
      "numero_leggibile": "48",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "48#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=48&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Posta elettronica certificata)",
      "corpo": "                              Art. 48. \n                   (Posta elettronica certificata) \n \n  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che  necessitano  di\nuna ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante\nla posta elettronica certificata ai sensi del decreto del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre  soluzioni\ntecnologiche individuate ((con le regole tecniche adottate  ai  sensi\ndell'articolo 71)). \n  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,\neffettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge\ndisponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. \n  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento\ninformatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi\nse conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della\nRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,\novvero  conformi   ((alle   regole   tecniche   adottate   ai   sensi\ndell'articolo 71)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 228,
      "numero": "48",
      "numero_leggibile": "48",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "48#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "31-12-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=48&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Posta elettronica certificata)",
      "corpo": "                              Art. 48. \n                   (Posta elettronica certificata) \n \n  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che  necessitano  di\nuna ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante\nla posta elettronica certificata ai sensi del decreto del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre  soluzioni\ntecnologiche individuate con le ((Linee guida)). \n  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,\neffettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge\ndisponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. \n  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento\ninformatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi\nse conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della\nRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,\novvero conformi alle ((Linee guida)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 229,
      "numero": "48",
      "numero_leggibile": "48",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "48#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "1-1-2019",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=48&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))",
      "corpo": "                              Art. 48. \n \n      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 230,
      "numero": "49",
      "numero_leggibile": "49",
      "menu_label": "49                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "49",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=49&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica",
      "corpo": "                              Art. 49.\n    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica\n\n  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica\ndi  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non\npossono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,\nduplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo\ninformazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o\nsul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi\nper  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro\nnatura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere\nrese pubbliche.\n  2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti\ntrasmessi  per  via  telematica  si  considerano,  nei  confronti del\ngestore  del  sistema  di trasporto delle informazioni, di proprieta'\ndel mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 231,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50",
      "menu_label": "50                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "50",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 50\n       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni\n\n  1.  I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,\nconservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie\ndell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la\nfruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate\ndall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e\ndai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati\nprevisti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di\nprotezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa\ncomunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore\npubblico.\n  2.  Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le\nesclusioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 6, salvi i casi previsti\ndall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto\ndella  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso\naccessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando\nl'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei\ncompiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a\ncarico  di  quest'ultima,  salvo il riconoscimento di eventuali costi\neccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque\nsalvo  il  disposto  dell'articolo  43,  comma  4,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.\n  3.  Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei\ndati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici\ndi   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati\npredispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo\nnecessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di\nconnettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 232,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "50#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 50\n       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni\n\n  1.  I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,\nconservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie\ndell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la\nfruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate\ndall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e\ndai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati\nprevisti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di\nprotezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa\ncomunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore\npubblico.\n  2.  Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le\nesclusioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 6, salvi i casi previsti\ndall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto\ndella  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso\naccessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando\nl'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei\ncompiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a\ncarico  di  quest'ultima,  salvo il riconoscimento di eventuali costi\neccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque\nsalvo  il  disposto  dell'articolo  43,  comma  4,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.\n  3.  Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei\ndati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici\ndi   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati\npredispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo\nnecessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di\nconnettivita' (( di cui al presente decreto. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com4"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 233,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "50#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 50 \n       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono  formati,  raccolti,\nconservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la\nfruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate\ndall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e\ndai privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei  dati\nprevisti dalle leggi e  dai  regolamenti,  le  norme  in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della   normativa\ncomunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni  del  settore\npubblico. \n  2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con  le\nesclusioni di cui all'articolo 2, comma  6,  salvi  i  casi  previsti\ndall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  nel  rispetto\ndella normativa in materia di protezione dei dati personali, e'  reso\naccessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni    quando\nl'utilizzazione del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  dei\ncompiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a\ncarico di quest'ultima ((, salvo per la prestazione  di  elaborazioni\naggiuntive)); e' fatto comunque salvo il disposto  dell'articolo  43,\ncomma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre\n2000, n. 445. \n  3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in  via  telematica  dei\ndati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici\ndi  altre  amministrazioni  l'amministrazione   titolare   dei   dati\npredispone, gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo  scopo\nnecessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di\nconnettivita' di cui al presente decreto. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com4"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 234,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "50#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 50 \n       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono  formati,  raccolti,\nconservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la\nfruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate\ndall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e\ndai privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei  dati\nprevisti dalle leggi e  dai  regolamenti,  le  norme  in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della   normativa\ncomunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni  del  settore\npubblico. \n  2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con  le\nesclusioni di cui all'articolo 2, comma  6,  salvi  i  casi  previsti\ndall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  nel  rispetto\ndella normativa in materia di protezione dei dati personali, e'  reso\naccessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni    quando\nl'utilizzazione del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  dei\ncompiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a\ncarico di quest'ultima, salvo  per  la  prestazione  di  elaborazioni\naggiuntive; e' fatto comunque salvo  il  disposto  dell'articolo  43,\ncomma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre\n2000, n. 445. \n  3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in  via  telematica  dei\ndati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici\ndi  altre  amministrazioni  l'amministrazione   titolare   dei   dati\npredispone, gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo  scopo\nnecessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di\nconnettivita' di cui al ((presente Codice)). \n  ((3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un\naltro non modifica la titolarita' del dato.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com4"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 235,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "50#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 50 \n       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono  formati,  raccolti,\nconservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la\nfruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate\ndall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e\ndai privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei  dati\nprevisti dalle leggi e  dai  regolamenti,  le  norme  in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della   normativa\ncomunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni  del  settore\npubblico. \n  2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con  le\nesclusioni di cui all'articolo 2, comma  6,  salvi  i  casi  previsti\ndall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  nel  rispetto\ndella normativa in materia di protezione dei dati personali, e'  reso\naccessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni    quando\nl'utilizzazione del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  dei\ncompiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a\ncarico di quest'ultima, salvo  per  la  prestazione  di  elaborazioni\naggiuntive; e' fatto comunque salvo  il  disposto  dell'articolo  43,\ncomma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre\n2000, n. 445. \n  ((2-bis. Le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  delle  proprie\nfunzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri  dati  anche\nin  combinazione  con  quelli  detenuti  da  altri  soggetti  di  cui\nall'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al  comma  1.\nLa predetta attivita' si  svolge  secondo  le  modalita'  individuate\ndall'AgID con le Linee guida.)) \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo  a  un\naltro non modifica la titolarita' del dato. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 236,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50 bis",
      "menu_label": "50 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "50bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 50-bis (( (Continuita' operativa)",
      "corpo": "                             Art. 50-bis \n                     (( (Continuita' operativa) \n \n  1. In  relazione  ai  nuovi  scenari  di  rischio,  alla  crescente\ncomplessita'  dell'attivita'  istituzionale  caratterizzata   da   un\nintenso utilizzo della  tecnologia  dell'informazione,  le  pubbliche\namministrazioni predispongono  i  piani  di  emergenza  in  grado  di\nassicurare la continuita'  delle  operazioni  indispensabili  per  il\nservizio e il ritorno alla normale operativita'. \n  2. Il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione\nassicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di  continuita'  operativa\ndefinite dalle diverse  Amministrazioni  e  ne  informa  con  cadenza\nalmeno annuale il Parlamento. \n  3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : \n    a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i\nprincipi da perseguire, descrive le procedure per la  gestione  della\ncontinuita' operativa, anche affidate a soggetti  esterni.  Il  piano\ntiene conto delle potenziali criticita'  relative  a  risorse  umane,\nstrutturali, tecnologiche e contiene  idonee  misure  preventive.  Le\namministrazioni pubbliche verificano la funzionalita'  del  piano  di\ncontinuita' operativa con cadenza biennale; \n    b)  il  piano  di  disaster  recovery,  che   costituisce   parte\nintegrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera  a)\ne stabilisce le misure tecniche  e  organizzative  per  garantire  il\nfunzionamento dei centri  di  elaborazione  dati  e  delle  procedure\ninformatiche rilevanti in siti alternativi a  quelli  di  produzione.\nDigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,\ndefinisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire\nla salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,  verifica\nannualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster  recovery\ndelle  amministrazioni  interessate  e  ne  informa  annualmente   il\nMinistro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. \n  4.  I  piani  di  cui  al  comma  3  sono  adottati   da   ciascuna\namministrazione  sulla  base  di  appositi  e  dettagliati  studi  di\nfattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il\nparere di DigitPA.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 237,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "50bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 50-bis",
      "corpo": "                             Art. 50-bis \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 238,
      "numero": "50",
      "numero_leggibile": "50 ter",
      "menu_label": "50 ter                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "50ter",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 50-ter (( (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). ))",
      "corpo": "                             Art. 50-ter \n            (( (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). )) \n \n  ((1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   promuove   la\nprogettazione, lo sviluppo e la sperimentazione  di  una  Piattaforma\nDigitale Nazionale  Dati  finalizzata  a  favorire  la  conoscenza  e\nl'utilizzo  del  patrimonio  informativo  detenuto,   per   finalita'\nistituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera\na), ad esclusione  delle  autorita'  amministrative  indipendenti  di\ngaranzia, vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati\ntra  i  soggetti  che  hanno  diritto  ad  accedervi  ai  fini  della\nsemplificazione degli  adempimenti  amministrativi  dei  cittadini  e\ndelle imprese, in conformita' alla disciplina vigente. \n  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  la  sperimentazione   della\nPiattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  affidata  al  Commissario\nstraordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  31\ndicembre 2018. \n  3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma  2,  il\nCommissario  straordinario  per  l'attuazione  dell'Agenda   digitale\nprovvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita'\nstabilite dal Garante per la protezione  dei  dati  personali  e  dal\ndecreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai  soggetti\ndi cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle\nautorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e\nregolazione, organizzarli e conservarli,  nel  rispetto  delle  norme\ntecniche e delle metodologie idonee a garantire la  condivisione  dei\ndati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID  nelle  Linee\nguida. I soggetti che detengono i dati identificati  nel  decreto  di\ncui al comma 4, hanno  l'obbligo  di  riscontrare  la  richiesta  del\nCommissario, rendendo disponibili i  dati  richiesti  senza  nuovi  o\nmaggiori oneri per la finanza pubblica. \n  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il\nGarante per la protezione dei dati  personali  e  le  Amministrazioni\ntitolari dei dati, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del\npresente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le\npubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai  dati  stessi\nda  parte  dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad  accedervi   e   di\nsemplificare  gli  adempimenti  e  gli  oneri  amministrativi  per  i\ncittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei  dati  che  i\nsoggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  ad  esclusione\ndelle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza  e\nregolazione, sono tenuti a rendere disponibili per  le  finalita'  di\ncui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati.\nCon il medesimo decreto sono stabiliti i limiti  e  le  modalita'  di\nacquisizione, organizzazione e conservazione dei dati. \n  5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma  Digitale  Nazionale\nDati non modifica la titolarita' del dato.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 239,
      "numero": "51",
      "numero_leggibile": "51",
      "menu_label": "51                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "51",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=51&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sicurezza dei dati",
      "corpo": "                              Art. 51.\n                         Sicurezza dei dati\n\n  1.  Le  norme  di  sicurezza  definite nelle regole tecniche di cui\nall'articolo   71   garantiscono   l'esattezza,   la  disponibilita',\nl'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.\n  2.  I  documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono\nessere  custoditi  e  controllati  con  modalita'  tali da ridurre al\nminimo  i  rischi  di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o\nnon consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 240,
      "numero": "51",
      "numero_leggibile": "51",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "51#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=51&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni))",
      "corpo": "                              Art. 51. \n                        ((Sicurezza dei dati, \ndei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni)) \n \n  ((1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono\nindividuate   le   modalita'   che   garantiscono   l'esattezza,   la\ndisponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza  dei\ndati, dei sistemi e delle infrastrutture.)) \n  ((1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: \n    a)  raccorda  le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli\nincidenti di sicurezza informatici; \n    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; \n    c)  segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e\nl'innovazione il mancato rispetto delle regole  tecniche  di  cui  al\ncomma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.)) \n  2. I documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni  devono\nessere custoditi e controllati  con  modalita'  tali  da  ridurre  al\nminimo i rischi di distruzione, perdita, accesso  non  autorizzato  o\nnon consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. \n  ((2-bis.  Le  amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   aggiornare\ntempestivamente i dati nei  propri  archivi,  non  appena  vengano  a\nconoscenza dell'inesattezza degli stessi.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 241,
      "numero": "51",
      "numero_leggibile": "51",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "51#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=51&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                              Art. 51. \n                         Sicurezza dei dati, \ndei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo  71  sono\nindividuate  ((le  soluzioni   tecniche   idonee   a   garantire   la\nprotezione,)) la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e  la\nriservatezza ((dei dati e la continuita' operativa))  dei  sistemi  e\ndelle infrastrutture. \n  ((1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con  le\naltre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale\nper la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la\nsicurezza cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale\nambito)): \n    ((a)  coordina,  tramite  il  Computer  Emergency  Response  Team\nPubblica Amministrazione  (CERT-PA)  istituito  nel  suo  ambito,  le\niniziative di prevenzione e gestione  degli  incidenti  di  sicurezza\ninformatici;)) \n    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; \n    c)  segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e\nl'innovazione il mancato rispetto delle regole  tecniche  di  cui  al\ncomma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. \n  2. I documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni  devono\nessere custoditi e controllati  con  modalita'  tali  da  ridurre  al\nminimo i rischi di distruzione, perdita, accesso  non  autorizzato  o\nnon consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. \n  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 242,
      "numero": "51",
      "numero_leggibile": "51",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "51#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=51&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sicurezza ((e disponibilita')) dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                              Art. 51. \n              Sicurezza ((e disponibilita')) dei dati, \ndei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. Con le ((Linee guida)) sono individuate  le  soluzioni  tecniche\nidonee   a    garantire    la    protezione,    la    disponibilita',\nl'accessibilita', l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati  e  la\ncontinuita' operativa dei sistemi e delle infrastrutture. \n  1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in  raccordo  con  le\naltre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale\nper la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la\nsicurezza cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale\nambito: \n    a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica\nAmministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative  di\nprevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; \n    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; \n    c) segnala al Ministro per ((la  semplificazione  e  la  pubblica\namministrazione)) il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al\ncomma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. \n  2. I documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni  devono\nessere custoditi e controllati  con  modalita'  tali  da  ridurre  al\nminimo i rischi di distruzione, perdita, accesso  non  autorizzato  o\nnon consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  ((2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni\nanno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati  e  promossi  da\nAgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID  con  le  Linee\nguida. \n  2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel\nrispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza  in\ngrado  di  assicurare  la  continuita'  operativa  delle   operazioni\nindispensabili per i  servizi  erogati  e  il  ritorno  alla  normale\noperativita'. Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso\nall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  per  l'erogazione\ndi servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con  ristoro  dei\nsoli costi di  funzionamento.  Per  le  Amministrazioni  dello  Stato\ncoinvolte si provvede mediante rimodulazione degli  stanziamenti  dei\npertinenti capitoli di spesa o  mediante  riassegnazione  alla  spesa\ndegli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo  di  entrata\ndel bilancio statale)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 243,
      "numero": "52",
      "numero_leggibile": "52",
      "menu_label": "52                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "52",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Accesso   telematico   ai   dati   e   documenti   delle    pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                              Art. 52. \nAccesso   telematico   ai   dati   e   documenti   delle    pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti  e'\ndisciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le  disposizioni\ndel presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge  e  di\nregolamento in materia di protezione dei dati personali,  di  accesso\nai documenti amministrativi, di tutela del segreto e  di  divieto  di\ndivulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del  diritto\ndi accesso sono pubblicati  su  siti  pubblici  accessibili  per  via\ntelematica. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 244,
      "numero": "52",
      "numero_leggibile": "52",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "52#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Accesso telematico e riutilizzazione dei)) dati e  documenti  delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                              Art. 52. \n((Accesso telematico e riutilizzazione dei)) dati e  documenti  delle\n                      pubbliche amministrazioni \n \n     1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' \n  disciplinato   dalle   pubbliche   amministrazioni    secondo    le\ndisposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di\nlegge e di regolamento in materia di protezione dei  dati  personali,\ndi accesso ai documenti amministrativi, di tutela del  segreto  e  di\ndivieto di divulgazione. I regolamenti che  disciplinano  l'esercizio\ndel diritto di accesso sono pubblicati su siti  pubblici  accessibili\nper via telematica. \n  ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al  fine  di  valorizzare  e\nrendere fruibili i dati pubblici di  cui  sono  titolari,  promuovono\nprogetti  di  elaborazione  e  di  diffusione  degli   stessi   anche\nattraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: \n    a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; \n    b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di\ncui all'articolo 68, commi 3 e 4.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 245,
      "numero": "52",
      "numero_leggibile": "52",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "52#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "24-7-2015",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((  (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati  delle   pubbliche amministrazioni). ))",
      "corpo": "                              Art. 52. \n((  (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati  delle   pubbliche\n                        amministrazioni). )) \n \n  (( 1. L'accesso telematico a dati, documenti e  procedimenti  e  il\nriutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti  di  cui\nall'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente  codice\ne nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche  amministrazioni\npubblicano  nel  proprio  sito   web,   all'interno   della   sezione\n\"Trasparenza, valutazione  e  merito\",  il  catalogo  dei  dati,  dei\nmetadati  e  delle  relative  banche  dati  in  loro  possesso  ed  i\nregolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso\ntelematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in  Anagrafe\ntributaria. \n  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,\ncon qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di\ncui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24\ngennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto\nai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale\nadozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera\nh), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma\n7. \n  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di\nappalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la\ngestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui\nall'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire\nl'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e\ngiuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture\ndi dati e delle relative banche dati. \n  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il\nriutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i\nparametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi\ndell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,\nn. 150. \n  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di\nvalorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua\nle disposizioni di cui al capo V del presente Codice. \n  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al\nPresidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per\nl'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,\nun' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle\npolitiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un\nrapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in\nItalia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito\nistituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. \n  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida\nnazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la\ndeterminazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e\nle modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente\nCodice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello\nnazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di\ncui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle\nsuddette linee guida. \n  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per\nl'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo\nstato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. \n  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con\nle risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione\nvigente)).((19)) \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (19) \n  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla\nL. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 9, comma 3)  che\n\"In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52,\ncomma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  come\nsostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro\n120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione\ndel presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati\ngia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del\ncitato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro\nnovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del presente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-leth",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 246,
      "numero": "52",
      "numero_leggibile": "52",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "52#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-7-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Accesso  telematico  e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                              Art. 52. \n(Accesso  telematico  e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche\n                          amministrazioni). \n \n  1. L'accesso telematico a  dati,  documenti  e  procedimenti  e  il\nriutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti  di  cui\nall'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente  codice\ne nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche  amministrazioni\npubblicano  nel  proprio  sito   web,   all'interno   della   sezione\n\"Trasparenza, valutazione  e  merito\",  il  catalogo  dei  dati,  dei\nmetadati  e  delle  relative  banche  dati  in  loro  possesso  ed  i\nregolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso\ntelematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in  Anagrafe\ntributaria. \n  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,\ncon qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di\ncui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24\ngennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto\nai sensi all'articolo  68,  comma  3,  del  presente  Codice  ((,  ad\neccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati  personali))\ndel presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza  di  cui  al\ncitato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata  ai  sensi  delle\nlinee guida nazionali di cui al comma 7. \n  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di\nappalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la\ngestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui\nall'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire\nl'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e\ngiuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture\ndi dati e delle relative banche dati. \n  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il\nriutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i\nparametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi\ndell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,\nn. 150. \n  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di\nvalorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua\nle disposizioni di cui al capo V del presente Codice. \n  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al\nPresidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per\nl'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,\nun' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle\npolitiche di valorizzazione del patrimonio informativo  pubblico  ((,\nnonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei  dati  pubblici))  e  un\nrapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in\nItalia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito\nistituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. \n  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida\nnazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la\ndeterminazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e\nle modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente\nCodice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello\nnazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di\ncui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle\nsuddette linee guida. \n  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per\nl'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo\nstato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. \n  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con\nle risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione\nvigente.(19) \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (19) \n  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla\nL. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 9, comma 3)  che\n\"In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52,\ncomma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  come\nsostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro\n120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione\ndel presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati\ngia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del\ncitato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro\nnovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del presente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-leth",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 247,
      "numero": "52",
      "numero_leggibile": "52",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "52#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Accesso  telematico  e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                              Art. 52. \n(Accesso  telematico  e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche\n                          amministrazioni). \n \n  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,\ncon qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di\ncui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24\ngennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto\nai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice, ad  eccezione\ndei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente\nCodice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo\n2, comma 1, lettera h),  e'  motivata  ai  sensi  delle  linee  guida\nnazionali di cui al comma 7. \n  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di\nappalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la\ngestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui\nall'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire\nl'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e\ngiuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture\ndi dati e delle relative banche dati. \n  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il\nriutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i\nparametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi\ndell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,\nn. 150. \n  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di\nvalorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua\nle disposizioni di cui al capo V del presente Codice. \n  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al\nPresidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per\nl'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,\nun' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle\npolitiche di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico,\nnonche' azioni finalizzate al  riutilizzo  dei  dati  pubblici  e  un\nrapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in\nItalia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito\nistituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. \n  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida\nnazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la\ndeterminazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e\nle modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente\nCodice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello\nnazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di\ncui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle\nsuddette linee guida. \n  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con\nle risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione\nvigente.(19) \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (19) \n  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla\nL. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 9, comma 3)  che\n\"In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52,\ncomma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  come\nsostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro\n120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione\ndel presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati\ngia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del\ncitato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro\nnovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del presente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-leth",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art11-com9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 248,
      "numero": "52",
      "numero_leggibile": "52",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "52#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Accesso telematico e riutilizzo dei dati ((...)) ).",
      "corpo": "                              Art. 52. \n        (Accesso telematico e riutilizzo dei dati ((...)) ). \n \n  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2. I dati e i documenti che ((i soggetti  di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2,)) pubblicano,  con  qualsiasi  modalita',  senza  l'espressa\nadozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  h),\ndel  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  si  intendono\nrilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all'articolo 1,  comma\n1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad  eccezione  dei\ncasi in cui la pubblicazione riguardi  dati  personali  del  presente\nCodice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di\nappalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione,\nla raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo  2,\ncomma 2, prevedono clausole idonee a consentirne  l'utilizzazione  in\nconformita' a quanto previsto dall'articolo 50)). \n  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il\nriutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i\nparametri di valutazione della performance dirigenziale ((...)). \n  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con\nle risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione\nvigente.(19) \n-------------- \nAGGIORNAMENTO (19) \n  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla\nL. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 9, comma 3)  che\n\"In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52,\ncomma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  come\nsostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro\n120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione\ndel presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati\ngia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del\ncitato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro\nnovanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di\nconversione del presente decreto.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2-com1-leth",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 249,
      "numero": "53",
      "numero_leggibile": "53",
      "menu_label": "53                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "53",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=53&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Caratteristiche dei siti",
      "corpo": "                               Art. 53\n                      Caratteristiche dei siti\n\n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano  siti\nistituzionali  su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di\naccessibilita',  nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche\nda   parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione,\nchiarezza    di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'   di'\nconsultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'.\n  2.  Il  CNIPA  svolge  funzioni consultive e di coordinamento sulla\nrealizzazione   e   modificazione   dei  siti  delle  amministrazioni\ncentrali.\n  3.  Lo  Stato  promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le\nautonomie  locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con le\ncaratteristiche di cui al comma 1.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 250,
      "numero": "53",
      "numero_leggibile": "53",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "53#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=53&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Caratteristiche dei siti",
      "corpo": "                               Art. 53\n                      Caratteristiche dei siti\n\n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano  siti\nistituzionali  su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di\naccessibilita',  nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche\nda   parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione,\nchiarezza    di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'   di'\nconsultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. (( Sono in\nparticolare  resi  facilmente reperibili e consultabili i dati di cui\nall'articolo 54. )).\n  2.  Il  CNIPA  svolge  funzioni consultive e di coordinamento sulla\nrealizzazione   e   modificazione   dei  siti  delle  amministrazioni\ncentrali.\n  3.  Lo  Stato  promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le\nautonomie  locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con le\ncaratteristiche di cui al comma 1.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 251,
      "numero": "53",
      "numero_leggibile": "53",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "53#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=53&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Caratteristiche dei siti",
      "corpo": "                               Art. 53 \n                      Caratteristiche dei siti \n \n  1.  Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano   siti\nistituzionali su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi  di\naccessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita',  anche\nda  parte  delle  persone  disabili,  completezza  di   informazione,\nchiarezza   di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'    di'\nconsultazione, qualita', omogeneita' ed  interoperabilita'.  Sono  in\nparticolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati  di  cui\nall'articolo 54. \n  2. Il ((DigitPA)) svolge funzioni  consultive  e  di  coordinamento\nsulla realizzazione e modificazione dei  siti  delle  amministrazioni\ncentrali. \n  3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le  regioni  e  le\nautonomie locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con  le\ncaratteristiche di cui al comma 1. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 252,
      "numero": "53",
      "numero_leggibile": "53",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "53#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=53&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Siti Internet delle pubbliche amministrazioni))",
      "corpo": "                               Art. 53 \n          ((Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)) \n \n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   ((...))   realizzano   siti\nistituzionali su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi  di\naccessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita',  anche\nda  parte  delle  persone  disabili,  completezza  di   informazione,\nchiarezza   di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'    di'\nconsultazione, qualita', omogeneita' ed  interoperabilita'.  Sono  in\nparticolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati  di  cui\nall'articolo 54. \n  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano,   ai   sensi\ndell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  anche\nil catalogo  dei  dati  e  dei  metadati  definitivi,  nonche'  delle\nrelative  banche  dati  in  loro  possesso  e   i   regolamenti   che\ndisciplinano l'esercizio della facolta' di accesso  telematico  e  il\nriutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i  dati  presenti  in\nAnagrafe tributaria. \n  1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono  definite\nle modalita' per la  realizzazione  e  la  modifica  dei  siti  delle\namministrazioni.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 253,
      "numero": "53",
      "numero_leggibile": "53",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "53#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=53&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Siti Internet delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 53 \n            Siti Internet delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni realizzano  siti  istituzionali  su\nreti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche'\ndi elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte  delle  persone\ndisabili,  completezza  di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,\naffidabilita', semplicita' di' consultazione,  qualita',  omogeneita'\ned interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente  reperibili\ne consultabili i dati di cui all'articolo 54. \n  1-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   pubblicano,   ai   sensi\ndell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  anche\nil catalogo dei dati e dei metadati ((...)), nonche'  delle  relative\nbanche dati  in  loro  possesso  e  i  regolamenti  che  disciplinano\nl'esercizio della facolta' di accesso telematico e il  riutilizzo  di\ntali dati e  metadati,  fatti  salvi  i  dati  presenti  in  Anagrafe\ntributaria. \n  1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite  le  modalita'  per  la\nrealizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 254,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "54                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "54",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 54 \n         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. I  siti  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali  contengono\nnecessariamente i seguenti dati pubblici: \n    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni\ne l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale\nnon  generale,  nonche'   il   settore   dell'ordinamento   giuridico\nriferibile all'attivita' da  essi  svolta,  corredati  dai  documenti\nanche normativi di riferimento; \n    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun\nufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la\nconclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine\nprocedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa\nresponsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento\nprocedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come\nindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5  della  legge  7  agosto\n1990, n. 241; \n    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti\nindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,\nn. 241; \n    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica\nistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella\ndi posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; \n    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto\n1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e  di  comunicazione\nprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; \n    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; \n    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei\nservizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per\nl'attivazione medesima. \n  2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzano\nquanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di\nentrata in vigore del presente codice. \n  3.  I  dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche\namministrazioni  sono  fruibili  in  rete   gratuitamente   e   senza\nnecessita' di autenticazione informatica. \n  4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  che  le  informazioni\ncontenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle  informazioni\ncontenute nei provvedimenti amministrativi  originali  dei  quali  si\nfornisce comunicazione tramite il sito. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art26",
        "urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 255,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "54#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "3-7-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 54 \n         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1. I siti delle pubbliche amministrazioni (( . .  .  ))  contengono\nnecessariamente i seguenti dati pubblici: \n    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni\ne l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale\nnon  generale,((i  nomi  dei  dirigenti  responsabili   dei   singoli\nuffici,)) nonche' il settore  dell'ordinamento  giuridico  riferibile\nall'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi\ndi riferimento; \n    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun\nufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la\nconclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine\nprocedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa\nresponsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento\nprocedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come\nindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5  della  legge  7  agosto\n1990, n. 241; \n    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti\nindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,\nn. 241; \n    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica\nistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella\ndi posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; \n    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto\n1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e  di  comunicazione\nprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; \n    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; \n    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei\nservizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per\nl'attivazione medesima. \n  2. Le amministrazioni (( centrali )) che gia' dispongono di  propri\nsiti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro  ventiquattro  mesi\ndalla data di entrata in vigore del presente codice. \n  ((  2-bis.  Il  principio  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle\namministrazioni  regionali  e  locali  nei   limiti   delle   risorse\ntecnologiche e organizzative disponibili e nel  rispetto  della  loro\nautonomia normativa. )) \n  3.  I  dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche\namministrazioni  sono  fruibili  in  rete   gratuitamente   e   senza\nnecessita' di autenticazione informatica. \n  4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  che  le  informazioni\ncontenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle  informazioni\ncontenute nei provvedimenti amministrativi  originali  dei  quali  si\nfornisce comunicazione tramite il sito. \n  ((  4-bis.  La  pubblicazione   telematica   produce   effetti   di\npubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente  previsti\ndall'ordinamento. )) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art26",
        "urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 256,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "54#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "4-7-2009",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 54 \n         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1.   I   siti   delle    pubbliche    amministrazioni    contengono\nnecessariamente i seguenti dati pubblici: \n    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni\ne l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale\nnon generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei  singoli  uffici,\nnonche'   il   settore    dell'ordinamento    giuridico    riferibile\nall'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi\ndi riferimento; \n    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun\nufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la\nconclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine\nprocedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa\nresponsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento\nprocedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come\nindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5  della  legge  7  agosto\n1990, n. 241; \n    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti\nindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,\nn. 241; \n    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica\nistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella\ndi posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; \n    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto\n1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e  di  comunicazione\nprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; \n    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; \n    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei\nservizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per\nl'attivazione medesima. \n  2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di  propri  siti\nrealizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi  dalla\ndata di entrata in vigore del presente codice. \n  2-bis.  Il  principio  di  cui  al  comma   1   si   applica   alle\namministrazioni  regionali  e  locali  nei   limiti   delle   risorse\ntecnologiche e organizzative disponibili e nel  rispetto  della  loro\nautonomia normativa. \n  (( 2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che\ngia' dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella  pagina\niniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronoca  certificata\na cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai  sensi\ndel presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un\nservizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita'\ndi lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. \n  2-quater. Entro il 31 dicembre 2009  le  amministrazioni  pubbliche\nche gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro  dei\nprocessi automatizzati rivolti  al  pubblico.  Tali  processi  devono\nessere dotati di appositi strumenti per la  verifica  a  distanza  da\nparte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche. )) \n  3.  I  dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche\namministrazioni  sono  fruibili  in  rete   gratuitamente   e   senza\nnecessita' di autenticazione informatica. \n  4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  che  le  informazioni\ncontenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle  informazioni\ncontenute nei provvedimenti amministrativi  originali  dei  quali  si\nfornisce comunicazione tramite il sito. \n  4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti  di  pubblicita'\nlegale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art26",
        "urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 257,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "54#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 54 \n         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1.   I   siti   delle    pubbliche    amministrazioni    contengono\nnecessariamente i seguenti dati pubblici: \n    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni\ne l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale\nnon generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei  singoli  uffici,\nnonche'   il   settore    dell'ordinamento    giuridico    riferibile\nall'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi\ndi riferimento; \n    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun\nufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la\nconclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine\nprocedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa\nresponsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento\nprocedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come\nindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5  della  legge  7  agosto\n1990, n. 241; \n    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti\nindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,\nn. 241; \n    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica\nistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella\ndi posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; \n    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto\n1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e  di  comunicazione\nprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; \n    f) l'elenco di tutti i bandi di gara ((...)); \n    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei\nservizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per\nl'attivazione medesima. \n    ((g-bis) i bandi di concorso.)) \n  ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali  comunicano  in  via\ntelematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento\ndella funzione pubblica i dati di cui alle lettere  b),  c)  ,  g)  e\ng-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di  trasmissione\ne  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la\npubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di  cui  al  periodo\nprecedente sono pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento\ndella funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei\ndati e' comunque rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione\ndella performance individuale dei dirigenti.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  ((2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un\nindirizzo istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il\ncittadino possa rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta  ai  sensi  del\npresente codice. Le amministrazioni  devono  altresi'  assicurare  un\nservizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.)) \n  2-quater. ((...)) le amministrazioni pubbliche che gia'  dispongono\ndi  propri  siti  devono  pubblicare   il   registro   dei   processi\nautomatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati\ndi appositi strumenti  per  la  verifica  a  distanza  da  parte  del\ncittadino dell'avanzamento delle pratiche ((che lo riguardano.)) \n  3.  I  dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche\namministrazioni  sono  fruibili  in  rete   gratuitamente   e   senza\nnecessita' di ((identificazione)) informatica. \n  4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  che  le  informazioni\ncontenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle  informazioni\ncontenute nei provvedimenti amministrativi  originali  dei  quali  si\nfornisce comunicazione tramite il sito. \n  4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti  di  pubblicita'\nlegale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art26",
        "urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 258,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "54#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "19-4-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 54 \n         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni \n \n  1.   I   siti   delle    pubbliche    amministrazioni    contengono\nnecessariamente i seguenti dati pubblici: \n    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le  attribuzioni\ne l'organizzazione di ciascun ufficio anche di  livello  dirigenziale\nnon generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei  singoli  uffici,\nnonche'   il   settore    dell'ordinamento    giuridico    riferibile\nall'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi\ndi riferimento; \n    b) l'elenco delle tipologie di  procedimento  svolte  da  ciascun\nufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il  termine  per  la\nconclusione  di  ciascun   procedimento   ed   ogni   altro   termine\nprocedimentale, il nome del  responsabile  e  l'unita'  organizzativa\nresponsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento\nprocedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale,  come\nindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5  della  legge  7  agosto\n1990, n. 241; \n    c) le scadenze e le modalita'  di  adempimento  dei  procedimenti\nindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,\nn. 241; \n    d)  l'elenco  completo  delle  caselle   di   posta   elettronica\nistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una  casella\ndi posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; \n    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge  7  agosto\n1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e  di  comunicazione\nprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; \n    f) l'elenco di tutti i bandi di gara; \n    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'  disponibili  e  dei\nservizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per\nl'attivazione medesima. \n    g-bis) i bandi di concorso. \n  1-bis. Le pubbliche  amministrazioni  centrali  comunicano  in  via\ntelematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento\ndella funzione pubblica i dati di cui alle lettere  b),  c)  ,  g)  e\ng-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di  trasmissione\ne  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la\npubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di  cui  al  periodo\nprecedente sono pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento\ndella funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei\ndati e' comunque rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione\ndella performance individuale dei dirigenti. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  2-ter. Le  amministrazioni  pubbliche  ((e  i  gestori  di  servizi\npubblici)) pubblicano nei propri siti un indirizzo  istituzionale  di\nposta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per\nqualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le  amministrazioni\ndevono altresi' assicurare un servizio che renda noti al  pubblico  i\ntempi di risposta. \n  2-quater. Le  amministrazioni  pubbliche  che  gia'  dispongono  di\npropri siti devono pubblicare il registro dei processi  automatizzati\nrivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati  di  appositi\nstrumenti  per  la  verifica  a  distanza  da  parte  del   cittadino\ndell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano. \n  3.  I  dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle   pubbliche\namministrazioni  sono  fruibili  in  rete   gratuitamente   e   senza\nnecessita' di identificazione informatica. \n  4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  che  le  informazioni\ncontenute sui siti siano ((accessibili,)) conformi  e  corrispondenti\nalle  informazioni   contenute   nei   provvedimenti   amministrativi\noriginali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. \n  4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti  di  pubblicita'\nlegale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-02-11;68",
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art26",
        "urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 259,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "54#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "20-4-2013",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). ))",
      "corpo": "                               Art. 54 \n     (( (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). )) \n \n  ((1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono  i  dati  di\ncui al decreto  legislativo  recante  il  riordino  della  disciplina\nriguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione  di\ninformazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni,  adottato  ai\nsensi dell'articolo 1, comma 35, della  legge  6  novembre  2012,  n.\n190)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1-com35"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 260,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "54#6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                               Art. 54 \n        (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). \n \n  ((1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono  i  dati  di\ncui al decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e  successive\nmodificazioni, recante il riordino della disciplina  riguardante  gli\nobblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da\nparte delle pubbliche amministrazioni.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 261,
      "numero": "54",
      "numero_leggibile": "54",
      "menu_label": "agg.7",
      "chiave": "54#7",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "7",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=54&art.versione=8&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                               Art. 54 \n        (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). \n \n  1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di  cui\nal  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   e   successive\nmodificazioni, recante il riordino della disciplina  riguardante  gli\nobblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da\nparte delle pubbliche amministrazioni  ((,  nonche'  quelli  previsti\ndalla legislazione vigente)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 262,
      "numero": "55",
      "numero_leggibile": "55",
      "menu_label": "55                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "55",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=55&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Consultazione delle iniziative normative del Governo",
      "corpo": "                              Art. 55. \n        Consultazione delle iniziative normative del Governo \n \n  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito\ntelematico le notizie relative ad iniziative normative  del  Governo,\nnonche' i disegni di  legge  di  particolare  rilevanza,  assicurando\nforme  di  partecipazione  del  cittadino  in  conformita'   con   le\ndisposizioni vigenti in materia di tutela delle persone  e  di  altri\nsoggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del\nConsiglio dei Ministri puo' inoltre  pubblicare  atti  legislativi  e\nregolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da  organi  di\ngiurisdizione. \n  2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono\nindividuate  le  modalita'  di  partecipazione  del  cittadino   alla\nconsultazione gratuita in via telematica. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 263,
      "numero": "55",
      "numero_leggibile": "55",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "55#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=55&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 55 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 264,
      "numero": "56",
      "numero_leggibile": "56",
      "menu_label": "56                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "56",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=56&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile",
      "corpo": "                               Art. 56\n            Dati identificativi delle questioni pendenti\n            dinanzi al giudice amministrativo e contabile\n\n  1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al\ngiudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi\nabbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo\ninterno  e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita'\nemananti.\n  2.  Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e\ncontabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono\ncontestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito\nistituzionale  della  rete  Internet,  osservando le cautele previste\ndalla normativa in materia di tutela dei dati personali.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 265,
      "numero": "56",
      "numero_leggibile": "56",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "56#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=56&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi (( autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado ))",
      "corpo": "                               Art. 56\n            Dati identificativi delle questioni pendenti\n     dinanzi (( autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado ))\n\n  1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al\ngiudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi\nabbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo\ninterno  e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita'\nemananti.\n  2.  Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e\ncontabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono\ncontestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito\nistituzionale  della  rete  Internet,  osservando le cautele previste\ndalla normativa in materia di tutela dei dati personali.\n  ((  2-bis.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti, le\nsentenze  e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria\ndell'autorita'  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque,\nrese  accessibili  ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di\nprotezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n.\n196 del 2003. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 266,
      "numero": "56",
      "numero_leggibile": "56",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "56#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=56&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado",
      "corpo": "                               Art. 56\n            Dati identificativi delle questioni pendenti\n        dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado\n\n  1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al\ngiudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi\nabbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo\ninterno e sul sito istituzionale ((...)) delle autorita' emananti.\n  2.  Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e\ncontabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono\ncontestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito\nistituzionale ((...)), osservando le cautele previste dalla normativa\nin materia di tutela dei dati personali.\n  2-bis.  I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze\ne   le   altre  decisioni  depositate  in  cancelleria  o  segreteria\ndell'autorita'  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque,\nrese  accessibili  ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di\nprotezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n.\n196 del 2003.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 267,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57",
      "menu_label": "57                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "57",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Moduli e formulari",
      "corpo": "                              Art. 57. \n                         Moduli e formulari \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e  a  rendere\ndisponibili anche per via telematica  l'elenco  della  documentazione\nrichiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i  formulari  validi\nad  ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle   dichiarazioni\nsostitutive di certificazione e delle  dichiarazioni  sostitutive  di\nnotorieta'. \n  2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  del\npresente  codice,  i  moduli  o  i  formulari  che  non  siano  stati\npubblicati sul sito  non  possono  essere  richiesti  ed  i  relativi\nprocedimenti possono essere conclusi anche in  assenza  dei  suddetti\nmoduli o formulari. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 268,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "57#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Moduli e formulari",
      "corpo": "                              Art. 57. \n                         Moduli e formulari \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a ((rendere\ndisponibili  per  via  telematica))  l'elenco  della   documentazione\nrichiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i  formulari  validi\nad  ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle   dichiarazioni\nsostitutive di certificazione e delle  dichiarazioni  sostitutive  di\nnotorieta'. \n  ((2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere  l'uso  di\nmoduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa\npubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche\nin assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata  pubblicazione\ne' altresi' rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della\nperformance individuale dei dirigenti responsabili.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 269,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "57#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "19-4-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Moduli e formulari",
      "corpo": "                              Art. 57. \n                         Moduli e formulari \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e  a  rendere\ndisponibili per via telematica ((, nel rispetto dei requisiti tecnici\ndi accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,\nn.  4,))  l'elenco  della  documentazione  richiesta  per  i  singoli\nprocedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge,\nanche ai fini delle dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e\ndelle dichiarazioni sostitutive di notorieta'. \n  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di\nmoduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa\npubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche\nin assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata  pubblicazione\ne' altresi' rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della\nperformance individuale dei dirigenti responsabili. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 270,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "57#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "20-4-2013",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).",
      "corpo": "                              Art. 57. \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 271,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57 bis",
      "menu_label": "57 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "57bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "5-8-2009",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 57-bis (( (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                             Art. 57-bis \n    (( (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). \n \n  1.  Al  fine  di  assicurare   la   trasparenza   delle   attivita'\nistituzionali   e'   istituito   l'indice   degli   indirizzi   delle\namministrazioni pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la  struttura\norganizzativa,  l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le   informazioni\nrelative al loro utilizzo, gli  indirizzi  di  posta  elettronica  da\nutilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e\nper l'invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  fra  le\namministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. \n  2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si  applicano  le\nregole tecniche di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della\nRepubblica n. 272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la\ngestione dell'indice e' affidato al CNIPA . \n  3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed  i  contenuti\ndell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa  indicazione\ndel CNIPA. La  mancata  comunicazione  degli  elementi  necessari  al\ncompletamento dell'indice e del loro  aggiornamento  e'  valutata  ai\nfini della responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione  della\nretribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2000-10-31"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 272,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "57bis#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "6-4-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                             Art. 57-bis \n      (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). \n \n  1.  Al  fine  di  assicurare   la   trasparenza   delle   attivita'\nistituzionali   e'   istituito   l'indice   degli   indirizzi   delle\namministrazioni pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  ((...)),  gli\nindirizzi di posta elettronica da utilizzare per le  comunicazioni  e\nper lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli\neffetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i\ncittadini. \n  ((2. La realizzazione e la gestione  dell'indice  sono  affidate  a\nDigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'\nformati dalle amministrazioni pubbliche.)) \n  3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed  i  contenuti\ndell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa  indicazione\ndel ((DigitPA)). La mancata comunicazione degli elementi necessari al\ncompletamento dell'indice e del loro  aggiornamento  e'  valutata  ai\nfini della responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione  della\nretribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 273,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57 bis",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "57bis#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "7-4-2012",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                             Art. 57-bis \n      (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). \n \n  1.  Al  fine  di  assicurare   la   trasparenza   delle   attivita'\nistituzionali   e'   istituito   l'indice   degli   indirizzi   delle\namministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi  di\nposta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio\ndi informazioni e per l'invio di documenti a  tutti  gli  effetti  di\nlegge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. \n  2. La realizzazione e  la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a\nDigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'\nformati dalle amministrazioni pubbliche. \n  ((3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  e  i  contenuti\ndell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale\nsecondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli\nelementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro\naggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale\ne dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti\nresponsabili)). \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 274,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57 bis",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "57bis#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).",
      "corpo": "                             Art. 57-bis \n      (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). \n \n  ((1.  Al  fine  di  assicurare  la  pubblicita'   dei   riferimenti\ntelematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici\nservizi  e'  istituito  l'indice  degli  indirizzi   della   pubblica\namministrazione e dei gestori di pubblici  servizi,  nel  quale  sono\nindicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare\nper le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e  per  l'invio\ndi  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le   pubbliche\namministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati)). \n  2. La realizzazione e  la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a\nDigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'\nformati dalle amministrazioni pubbliche. \n  3. Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  e  i  contenuti\ndell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale\nsecondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli\nelementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro\naggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale\ne dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti\nresponsabili. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 275,
      "numero": "57",
      "numero_leggibile": "57 bis",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "57bis#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=57&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 57-bis",
      "corpo": "                             Art. 57-bis \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Dati delle pubbliche amministrazioni",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 276,
      "numero": "58",
      "numero_leggibile": "58",
      "menu_label": "58                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "58",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=58&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' della fruibilita' del dato",
      "corpo": "                               Art. 58\n                Modalita' della fruibilita' del dato\n\n  1.  Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un\naltro non modifica la titolarita' del dato.\n  2.   Le   pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare  tra  loro\nconvenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui\nsiano titolari.\n  3.  Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a\nfavorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche\namministrazioni  centrali  e, d'intesa con la Conferenza unificata di\ncui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,\ntra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie\nlocali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 277,
      "numero": "58",
      "numero_leggibile": "58",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "58#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=58&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' della fruibilita' del dato",
      "corpo": "                               Art. 58\n                Modalita' della fruibilita' del dato\n\n  1.  Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un\naltro non modifica la titolarita' del dato.\n  2.   Le   pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare  tra  loro\nconvenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui\nsiano titolari.\n  3.  Il  CNIPA  ((  ,  sentito il Garante per la protezione dei dati\npersonali,  )) definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a\nfavorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche\namministrazioni  centrali  e, d'intesa con la Conferenza unificata di\ncui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,\ntra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie\nlocali.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 278,
      "numero": "58",
      "numero_leggibile": "58",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "58#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-8-2014",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=58&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' della fruibilita' del dato",
      "corpo": "                               Art. 58 \n                Modalita' della fruibilita' del dato \n \n  1. Il trasferimento di un dato da  un  sistema  informativo  ad  un\naltro non modifica la titolarita' del dato. \n  ((2. Ai sensi  dell'articolo  50,  comma  2,  nonche'  al  fine  di\nagevolare   l'acquisizione   d'ufficio   ed   il   controllo    sulle\ndichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi  a\nstati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46  e  47  del\ndecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le\nAmministrazioni  titolari  di  banche  dati   accessibili   per   via\ntelematica predispongono, sulla base delle  linee  guida  redatte  da\nDigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,\napposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le  amministrazioni\ninteressate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai  dati  da\nparte delle stesse amministrazioni procedenti,  senza  oneri  a  loro\ncarico. Le convenzioni valgono anche quale  autorizzazione  ai  sensi\ndell'articolo 43, comma 2, del citato decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 445 del 2000.)) \n  ((3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del  presente\narticolo, riferendo annualmente con apposita  relazione  al  Ministro\nper la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  alla  Commissione\nper   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle\namministrazione  pubbliche  di  cui  all'articolo  13   del   decreto\nlegislativo 27 ottobre 2009, n. 150.)) \n  ((3-bis. In caso di mancata predisposizione  delle  convenzioni  di\ncui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  stabilisce\nun termine entro  il  quale  le  amministrazioni  interessate  devono\nprovvedere.  Decorso  inutilmente  il  termine,  il  Presidente   del\nConsiglio  dei  Ministri  puo'  nominare  un  commissario   ad   acta\nincaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non\nspettano compensi, indennita' o rimborsi. \n  3-ter. Resta ferma la speciale disciplina  dettata  in  materia  di\ndati territoriali.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445~art43-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art13"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 279,
      "numero": "58",
      "numero_leggibile": "58",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "58#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-8-2014",
      "vigenza_fine": "20-5-2015",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=58&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' della fruibilita' del dato",
      "corpo": "                               Art. 58 \n                Modalita' della fruibilita' del dato \n \n  1. Il trasferimento di un dato da  un  sistema  informativo  ad  un\naltro non modifica la titolarita' del dato. \n  ((2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la\nmessa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie\nbasi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione\napplicativa di cui all'articolo 72, comma 1,  lettera  e).  L'Agenzia\nper l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei  dati\npersonali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione\ntelematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di\ncomunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni\ndevono conformarsi)). \n  ((3. L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio\ndell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con\napposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al\nMinistro delegato)). \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,\nCON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)). \n  3-ter. Resta ferma la speciale disciplina  dettata  in  materia  di\ndati territoriali. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90",
        "urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 280,
      "numero": "58",
      "numero_leggibile": "58",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "58#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "21-5-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=58&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' della fruibilita' del dato",
      "corpo": "                               Art. 58 \n                Modalita' della fruibilita' del dato \n \n  1. Il trasferimento di un dato da  un  sistema  informativo  ad  un\naltro non modifica la titolarita' del dato. \n  2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro  attraverso  la\nmessa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie\nbasi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione\napplicativa di cui all'articolo 72, comma 1,  lettera  e).  L'Agenzia\nper l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei  dati\npersonali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione\ntelematica, ((ivi incluso il Ministero della  giustizia,))  definisce\nentro novanta giorni  gli  standard  di  comunicazione  e  le  regole\ntecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. \n  3.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al   monitoraggio\ndell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con\napposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al\nMinistro delegato. \n  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  90,  CONVERTITO,\nCON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. \n  3-ter. Resta ferma la speciale disciplina  dettata  in  materia  di\ndati territoriali. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90",
        "urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 281,
      "numero": "58",
      "numero_leggibile": "58",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "58#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=58&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 58 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 282,
      "numero": "59",
      "numero_leggibile": "59",
      "menu_label": "59                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "59",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=59&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati territoriali",
      "corpo": "                               Art. 59\n                          Dati territoriali\n\n  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione\ngeograficamente localizzata.\n  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati\nterritoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di\ndefinire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati\nterritoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati\nstessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza\ncon  le  disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui al\ndecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.\n  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,\ndisponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,\nregionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio\nnazionale dei dati territoriali.\n  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,\nn.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del\nConsiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza\nunificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,\nn.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il\nfunzionamento del Comitato di cui al comma 2.\n  5.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,\nn.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del\nConsiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il Comitato per le regole\ntecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e\nsentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto\nlegislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche\nper  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati\nterritoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di\nsuccessivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la\ndocumentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle\nsingole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per\nl'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali\ne locali e da parte dei privati.\n  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo\ndi  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali\nrimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni\ndirettamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari\nstanziamenti di bilancio.\n  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo\ndi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di\ncui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 283,
      "numero": "59",
      "numero_leggibile": "59",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "59#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "23-3-2010",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=59&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati territoriali",
      "corpo": "                               Art. 59\n                          Dati territoriali\n\n  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione\ngeograficamente localizzata.\n  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati\nterritoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di\ndefinire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati\nterritoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati\nstessi  tra  le  pubbliche  amministrazioni  centrali  e locali (( in\ncoerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il\nsistema pubblico di connettivita'. ))\n  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,\ndisponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,\nregionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio\nnazionale dei dati territoriali.\n  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,\nn.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del\nConsiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza\nunificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,\nn.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il\nfunzionamento del Comitato di cui al comma 2.\n  5.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,\nn.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del\nConsiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il Comitato per le regole\ntecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e\nsentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto\nlegislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche\nper  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati\nterritoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di\nsuccessivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la\ndocumentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle\nsingole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per\nl'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali\ne locali e da parte dei privati.\n  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo\ndi  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali\nrimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni\ndirettamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari\nstanziamenti di bilancio.\n  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo\ndi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di\ncui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.\n  ((  7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale\nrientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del\nterritorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati\ncatastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite\ndall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di\nconcerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali\ndelle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza\nunificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno\n2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema\npubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per\nl'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi\ninformatici di altre amministrazioni. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 284,
      "numero": "59",
      "numero_leggibile": "59",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "59#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "24-3-2010",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=59&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati territoriali",
      "corpo": "                               Art. 59\n                          Dati territoriali\n\n  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione\ngeograficamente localizzata.\n  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati\nterritoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di\ndefinire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati\nterritoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati\nstessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza\ncon  le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema\npubblico di connettivita'.\n  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,\ndisponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,\nregionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio\nnazionale dei dati territoriali.\n  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,\nn.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del\nConsiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza\nunificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,\nn.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il\nfunzionamento del Comitato di cui al comma 2.\n  5.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,\nn.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del\nConsiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione   e   le  tecnologie  ((di  concerto  con  il  Ministro\ndell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili\nrelativi  ai  dati  ambientali,)),  sentito il Comitato per le regole\ntecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e\nsentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto\nlegislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche\nper  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati\nterritoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di\nsuccessivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la\ndocumentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle\nsingole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per\nl'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali\ne locali e da parte dei privati.\n  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo\ndi  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali\nrimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni\ndirettamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari\nstanziamenti di bilancio.\n  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo\ndi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di\ncui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.\n  7-bis.  Nell'ambito  dei  dati  territoriali di interesse nazionale\nrientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del\nterritorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati\ncatastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite\ndall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di\nconcerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali\ndelle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza\nunificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno\n2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema\npubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per\nl'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi\ninformatici di altre amministrazioni.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 285,
      "numero": "59",
      "numero_leggibile": "59",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "59#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=59&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati territoriali",
      "corpo": "                               Art. 59 \n                          Dati territoriali \n \n  1.  Per  dato  territoriale  si  intende   qualunque   informazione\ngeograficamente localizzata. \n  2. E' istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati\nterritoriali delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito  di\ndefinire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei  dati\nterritoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati\nstessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza\ncon le disposizioni del presente decreto che disciplinano il  sistema\npubblico di connettivita'. \n  3. Per agevolare la pubblicita' dei  dati  di  interesse  generale,\ndisponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,\nregionale e locale, presso il ((DigitPA)) e' istituito il  Repertorio\nnazionale dei dati territoriali. \n  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,\nn. 400, con uno o piu' decreti  sulla  proposta  del  Presidente  del\nConsiglio  dei  Ministri  o,  per  sua  delega,  del   Ministro   per\nl'innovazione e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la  Conferenza\nunificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28  agosto  1997,\nn.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il\nfunzionamento del Comitato di cui al comma 2. \n  5. ((Con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del\nMinistro delegato per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,))\ndi  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del\nterritorio e del mare, per i profili  relativi  ai  dati  ambientali,\nsentito il Comitato per le  regole  tecniche  sui  dati  territoriali\ndelle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di\ncui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio  1998,  n.  281,\nsono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del\nrepertorio nazionale dei dati territoriali, nonche'  delle  modalita'\ndi prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per\nla formazione, la documentazione e lo scambio dei  dati  territoriali\ndetenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche' le  regole\ned  i  costi  per  l'utilizzo  dei  dati  stessi  tra  le   pubbliche\namministrazioni centrali e locali e da parte dei privati. \n  6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun  tipo\ndi spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza.  Gli  eventuali\nrimborsi per spese di viaggio sono  a  carico  delle  amministrazioni\ndirettamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari\nstanziamenti di bilancio. \n  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo\ndi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di\ncui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. \n  7-bis. Nell'ambito dei dati  territoriali  di  interesse  nazionale\nrientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita   dall'Agenzia   del\nterritorio. Per garantire la circolazione e  la  fruizione  dei  dati\ncatastali conformemente alle finalita' ed alle  condizioni  stabilite\ndall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di\nconcerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali\ndelle pubbliche amministrazioni e previa  intesa  con  la  Conferenza\nunificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30  giugno\n2006, in coerenza con le disposizioni  che  disciplinano  il  sistema\npubblico  di  connettivita',  le  regole   tecnico   economiche   per\nl'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi\ninformatici di altre amministrazioni. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 286,
      "numero": "59",
      "numero_leggibile": "59",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "59#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=59&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati territoriali",
      "corpo": "                               Art. 59 \n                          Dati territoriali \n \n  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  ((3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di  interesse  generale,\ndisponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,\nregionale  e  locale,  presso  l'AgID  e'  istituito  il   Repertorio\nnazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di  riferimento\nper l'erogazione dei servizi di  ricerca  dei  dati  territoriali,  e\nrelativi  servizi,   e   punto   di   accesso   nazionale   ai   fini\ndell'attuazione della direttiva  2007/2/CE  (direttiva  INSPIRE)  per\nquanto riguarda i metadati.)) \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  ((5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono  adottate,\nanche  su  proposta  delle  amministrazioni  competenti,  le   regole\ntecniche per la  definizione  e  l'aggiornamento  del  contenuto  del\nRepertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3  nonche'\nper la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo  dei\ndati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.)) \n  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo\ndi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di\ncui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. \n  7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 287,
      "numero": "59",
      "numero_leggibile": "59",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "59#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=59&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Dati territoriali",
      "corpo": "                               Art. 59 \n                          Dati territoriali \n \n  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3. Per agevolare la pubblicita' dei  dati  di  interesse  generale,\ndisponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,\nregionale  e  locale,  presso  l'AgID  e'  istituito  il   Repertorio\nnazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di  riferimento\nper l'erogazione dei servizi di  ricerca  dei  dati  territoriali,  e\nrelativi  servizi,   e   punto   di   accesso   nazionale   ai   fini\ndell'attuazione della direttiva  2007/2/CE  (direttiva  INSPIRE)  per\nquanto riguarda i metadati. \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  5. ((Ai)) sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche  su  proposta\ndelle  amministrazioni  competenti,  le  regole   tecniche   per   la\ndefinizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio  nazionale\ndei dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la formazione, la\ndocumentazione, lo scambio e  il  riutilizzo  dei  dati  territoriali\ndetenuti dalle amministrazioni stesse. \n  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo\ndi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di\ncui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. \n  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 288,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "60                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "60",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza  e'  utilizzabile  dalle  pubbliche  amministrazioni   per\nl'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze  e\ndelle normative vigenti. \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali\nsistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate\nsecondo le regole tecniche sul sistema pubblico di  connettivita'  di\ncui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. \n  3. Le basi di dati di  interesse  nazionale  sono  individuate  con\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in\nvolta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle\nmaterie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati\npersonali. Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuate  le\nstrutture responsabili della gestione operativa di ciascuna  base  di\ndati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui  al\ncomma 2. \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art16",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 289,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "60#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche  amministrazioni((,  anche\nper fini statistici,)) per l'esercizio delle proprie funzioni  e  nel\nrispetto delle competenze e delle normative vigenti. \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali\nsistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate\nsecondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' ((di\ncui  all'articolo  73  e  secondo  le  vigenti  regole  del   Sistema\nstatistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre  1989,\nn. 322, e successive modificazioni.)) \n  3. Le basi di dati di  interesse  nazionale  sono  individuate  con\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in\nvolta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle\nmaterie di competenza e ((sentiti il Garante per  la  protezione  dei\ndati  personali  e  l'Istituto  nazionale  di  statistica)).  Con  il\nmedesimo decreto sono altresi' individuate le strutture  responsabili\ndella  gestione  operativa  di   ciascuna   base   di   dati   e   le\ncaratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. \n  ((3-bis. In sede di prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del\ndecreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati\ndi interesse nazionale: \n    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; \n    b) indice nazionale delle anagrafi; \n    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui\nall'articolo 62-bis; \n    d) casellario giudiziale; \n    e) registro delle imprese; \n    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di\nasilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.)) \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 290,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "60#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "31-12-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per\nfini  statistici,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  nel\nrispetto delle competenze e delle normative vigenti. \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali\nsistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate\nsecondo le regole tecniche sul sistema pubblico di  connettivita'  di\ncui  all'articolo  73  e  secondo  le  vigenti  regole  del   Sistema\nstatistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre  1989,\nn. 322, e successive modificazioni. \n  3. Le basi di dati di  interesse  nazionale  sono  individuate  con\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in\nvolta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle\nmaterie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati\npersonali e l'Istituto  nazionale  di  statistica.  Con  il  medesimo\ndecreto sono altresi' individuate  le  strutture  responsabili  della\ngestione operativa di ciascuna base  di  dati  e  le  caratteristiche\ntecniche del sistema informativo di cui al comma 2. \n  3-bis. In sede  di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del\ndecreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati\ndi interesse nazionale: \n    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; \n    b) ((anagrafe nazionale della popolazione residente;)) \n    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui\nall'articolo 62-bis; \n    d) casellario giudiziale; \n    e) registro delle imprese; \n    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di\nasilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 27 luglio 2004, n. 242. \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 291,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "60#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "1-1-2014",
      "vigenza_fine": "31-12-2014",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per\nfini  statistici,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  nel\nrispetto delle competenze e delle normative vigenti. \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali\nsistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate\nsecondo le regole tecniche sul sistema pubblico di  connettivita'  di\ncui  all'articolo  73  e  secondo  le  vigenti  regole  del   Sistema\nstatistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre  1989,\nn. 322, e successive modificazioni. \n  3. Le basi di dati di  interesse  nazionale  sono  individuate  con\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in\nvolta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle\nmaterie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati\npersonali e l'Istituto  nazionale  di  statistica.  Con  il  medesimo\ndecreto sono altresi' individuate  le  strutture  responsabili  della\ngestione operativa di ciascuna base  di  dati  e  le  caratteristiche\ntecniche del sistema informativo di cui al comma 2. \n  3-bis. In sede  di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del\ndecreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati\ndi interesse nazionale: \n    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; \n    b) anagrafe nazionale della popolazione residente; \n    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui\nall'articolo 62-bis; \n    d) casellario giudiziale; \n    e) registro delle imprese; \n    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di\nasilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; \n    ((f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA))). \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 292,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "60#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "1-1-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per\nfini  statistici,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  nel\nrispetto delle competenze e delle normative vigenti. \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali\nsistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate\nsecondo le regole tecniche sul sistema pubblico di  connettivita'  di\ncui  all'articolo  73  e  secondo  le  vigenti  regole  del   Sistema\nstatistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre  1989,\nn. 322, e successive modificazioni. \n  3. Le basi di dati di  interesse  nazionale  sono  individuate  con\ndecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per\nl'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in\nvolta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle\nmaterie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati\npersonali e l'Istituto  nazionale  di  statistica.  Con  il  medesimo\ndecreto sono altresi' individuate  le  strutture  responsabili  della\ngestione operativa di ciascuna base  di  dati  e  le  caratteristiche\ntecniche del sistema informativo di cui al comma 2. \n  3-bis. In sede  di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del\ndecreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati\ndi interesse nazionale: \n    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; \n    b) anagrafe nazionale della popolazione residente; \n    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui\nall'articolo 62-bis; \n    d) casellario giudiziale; \n    e) registro delle imprese; \n    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di\nasilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; \n    f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); \n    ((f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui  all'articolo  1,\ncomma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 1\u00ba dicembre 1999, n. 503)). \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-01;503",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 293,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "60#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza  e'  ((rilevante  per  lo   svolgimento   delle   funzioni\nistituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche  solo  per\nfini statistici, nel rispetto  delle  competenze  e  delle  normative\nvigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2)). \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle   pubbliche   amministrazioni   interessate.   ((Tali   sistemi\ninformativi  possiedono  le  caratteristiche  minime  di   sicurezza,\naccessibilita' e interoperabilita' e  sono  realizzati  e  aggiornati\nsecondo le regole tecniche di cui  all'articolo  71))  e  secondo  le\nvigenti regole del Sistema statistico nazionale  di  cui  al  decreto\nlegislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-bis. In sede di prima applicazione ((...)), sono  individuate  le\nseguenti basi di dati di interesse nazionale: \n    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; \n    b) anagrafe nazionale della popolazione residente; \n    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui\nall'articolo 62-bis; \n    d) casellario giudiziale; \n    e) registro delle imprese; \n    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di\nasilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; \n    f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); \n    f-ter) anagrafe delle aziende agricole  di  cui  all'articolo  1,\ncomma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 1\u00ba dicembre 1999, n. 503. \n  ((3-ter. L'AgID pubblica sul proprio  sito  istituzionale  l'elenco\ndelle basi di dati di interesse nazionale  realizzate  ai  sensi  del\npresente articolo.)) \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-01;503",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 294,
      "numero": "60",
      "numero_leggibile": "60",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "60#6",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=60&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Base di dati di interesse nazionale",
      "corpo": "                              Art. 60. \n                 Base di dati di interesse nazionale \n \n  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle\ninformazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche\namministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui\nconoscenza  e'  rilevante   per   lo   svolgimento   delle   funzioni\nistituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche  solo  per\nfini statistici, nel rispetto  delle  competenze  e  delle  normative\nvigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2. \n  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le\nbasi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna\ntipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto\ndei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce\nl'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte\ndelle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi\npossiedono le caratteristiche minime di sicurezza,  accessibilita'  e\ninteroperabilita' e sono realizzati e aggiornati secondo  le  ((Linee\nguida)) e secondo le vigenti regole del Sistema statistico  nazionale\ndi cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  successive\nmodificazioni. \n  ((2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi  dati\ndi  interesse  nazionale   consentono   il   pieno   utilizzo   delle\ninformazioni ai soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo\nstandard e criteri di sicurezza e di gestione  definiti  nelle  Linee\nguida. \n  2-ter. Le  amministrazioni  responsabili  delle  basi  di  dati  di\ninteresse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento\ndei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.)) \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti\nbasi di dati di interesse nazionale: \n    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; \n    b) anagrafe nazionale della popolazione residente; \n    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui\nall'articolo 62-bis; \n    d) casellario giudiziale; \n    e) registro delle imprese; \n    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di\nasilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; \n    f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); \n    f-ter) anagrafe delle aziende agricole  di  cui  all'articolo  1,\ncomma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 1\u00ba dicembre 1999, n. 503. \n  ((3-ter.  AgID,  tenuto  conto  delle  esigenze   delle   pubbliche\namministrazioni  e   degli   obblighi   derivanti   dai   regolamenti\ncomunitari, individua e pubblica  l'elenco  delle  basi  di  dati  di\ninteresse nazionale.)) \n  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede\ncon il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore\ninformatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio\n2003, n. 3. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-07-27;242~art2-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-01;503",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 295,
      "numero": "61",
      "numero_leggibile": "61",
      "menu_label": "61                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "61",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=61&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Delocalizzazione dei registri informatici",
      "corpo": "                              Art. 61. \n              Delocalizzazione dei registri informatici \n \n  1. Fermo restando il termine di cui all'articolo  40,  comma  4,  i\npubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati  su\nsupporti informatici in conformita' alle  disposizioni  del  presente\ncodice, secondo le regole tecniche stabilite  dall'articolo  71,  nel\nrispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice\ncivile. In tal caso i predetti  registri  possono  essere  conservati\nanche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 296,
      "numero": "61",
      "numero_leggibile": "61",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "61#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=61&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Delocalizzazione dei registri informatici",
      "corpo": "                              Art. 61. \n              Delocalizzazione dei registri informatici \n \n  1. ((...)) i pubblici registri immobiliari possono essere formati e\nconservati su supporti informatici in conformita'  alle  disposizioni\ndel  presente  codice,   secondo   le   regole   tecniche   stabilite\ndall'articolo  71,  nel  rispetto  delle  normativa  speciale  e  dei\nprincipi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri\npossono  essere  conservati  anche  in  luogo  diverso   dall'Ufficio\nterritoriale competente. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 297,
      "numero": "61",
      "numero_leggibile": "61",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "61#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=61&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Delocalizzazione dei registri informatici",
      "corpo": "                              Art. 61. \n              Delocalizzazione dei registri informatici \n \n  1.  I  pubblici  registri  immobiliari  possono  essere  formati  e\nconservati su supporti informatici in conformita'  alle  disposizioni\ndel presente codice, secondo le ((Linee guida)), nel  rispetto  delle\nnormativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal\ncaso i predetti registri possono essere  conservati  anche  in  luogo\ndiverso dall'Ufficio territoriale competente. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 298,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "62                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "62",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Indice nazionale delle anagrafi",
      "corpo": "                               Art. 62 \n                   Indice nazionale delle anagrafi \n \n  1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui  all'articolo  1\ndella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  realizzato  con  strumenti\ninformatici. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 299,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "62#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Indice nazionale delle anagrafi",
      "corpo": "                               Art. 62 \n                   Indice nazionale delle anagrafi \n \n  1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui  all'articolo  1\ndella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  realizzato  con  strumenti\ninformatici (( e nel rispetto delle regole  tecniche  concernenti  il\nsistema pubblico di  connettivita',  in  coerenza  con  le  quali  il\nMinistero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso\ne per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi\ndi  convalida  delle  informazioni   medesime   ove   richiesto   per\nl'attuazione della normativa vigente )). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 300,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "62#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "20-8-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). ))",
      "corpo": "                               Art. 62 \n   (( (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). )) \n \n  ((1. E'  istituita  presso  il  Ministero  dell'interno  l'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di  dati  di\ninteresse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,   che   subentra\nall'Indice nazionale delle anagrafi (INA),  istituito  ai  sensi  del\nquinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,\nrecante \"Ordinamento delle anagrafi della  popolazione  residente\"  e\nall'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),\nistituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante\n\"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero\" Tale base  di  dati\ne' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in\nconformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati\ndell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la\nprotezione dei dati personali. \n  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo\n54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti\nlocali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,\nl'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e\ndei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il\ndecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale\nsubentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31\ndicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR\nacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle\nanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il\nsubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e\noperative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. \n  3. L'ANPR assicura al singolo comune  la  disponibilita'  dei  dati\nanagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo\nsvolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al\nsindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle\nleggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei\ndati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche\ndati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di\ncompetenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la\ncertificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto\ndall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30\nmaggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre\npossono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione\ndei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR\nassicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano\npubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. \n  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'\ndi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente\nregistrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'\ndei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza\ndella carta di identita' della popolazione residente. \n  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati\ndei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,\nche viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. \n  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la\npubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato\nall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro\ndell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia\ndigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la\nConferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei\ncomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'\ndi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con\nriferimento: \n    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel\ntrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di\nconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche\namministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le\nmodalita' di cui all'articolo 58; \n    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre\nbanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole\ntecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII\ndel presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una\nvolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche\namministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o\nduplicazioni da parte degli stessi; \n    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR,\ntra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e\ndelle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo\n74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.\n396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del\nMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5",
        "urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art74"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 301,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "62#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "21-8-2013",
      "vigenza_fine": "18-8-2014",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).",
      "corpo": "                               Art. 62 \n      (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). \n \n  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero  dell'interno   l'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di  dati  di\ninteresse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,   che   subentra\nall'Indice nazionale delle anagrafi (INA),  istituito  ai  sensi  del\nquinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,\nrecante \"Ordinamento delle anagrafi della  popolazione  residente\"  e\nall'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),\nistituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante\n\"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero\" Tale base  di  dati\ne' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in\nconformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati\ndell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la\nprotezione dei dati personali. \n  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo\n54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti\nlocali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,\nl'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e\ndei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il\ndecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale\nsubentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31\ndicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR\nacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle\nanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il\nsubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e\noperative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. \n  3. L'ANPR assicura al singolo comune  la  disponibilita'  dei  dati\nanagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo\nsvolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al\nsindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle\nleggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei\ndati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche\ndati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di\ncompetenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la\ncertificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto\ndall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30\nmaggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre\npossono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione\ndei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR\nassicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano\npubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. \n  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'\ndi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente\nregistrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'\ndei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza\ndella carta di identita' della popolazione residente. \n  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati\ndei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,\nche viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. \n  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la\npubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato\nall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro\ndell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia\ndigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la\nConferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei\ncomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'\ndi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con\nriferimento: \n    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel\ntrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di\nconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche\namministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le\nmodalita' di cui all'articolo 58; \n    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre\nbanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole\ntecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII\ndel presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una\nvolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche\namministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o\nduplicazioni da parte degli stessi; \n    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR,\ntra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e\ndelle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo\n74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.\n396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del\nMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. \n                                                               ((21)) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art, 2 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i\ndecreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle\ndisposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati\ne decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore\ndella legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche\nove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5",
        "urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art74",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 302,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "62#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "19-8-2014",
      "vigenza_fine": "14-8-2015",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).",
      "corpo": "                               Art. 62 \n      (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). \n \n  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero  dell'interno   l'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di  dati  di\ninteresse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,   che   subentra\nall'Indice nazionale delle anagrafi (INA),  istituito  ai  sensi  del\nquinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,\nrecante \"Ordinamento delle anagrafi della  popolazione  residente\"  e\nall'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),\nistituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante\n\"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero\" Tale base  di  dati\ne' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in\nconformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati\ndell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la\nprotezione dei dati personali. \n  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo\n54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti\nlocali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,\nl'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e\ndei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il\ndecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale\nsubentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31\ndicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR\nacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle\nanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il\nsubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e\noperative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. \n  3. L'ANPR assicura al singolo comune  la  disponibilita'  dei  dati\nanagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo\nsvolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al\nsindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle\nleggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei\ndati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche\ndati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di\ncompetenza. ((Tali funzioni,  ad  eccezione  di  quelle  anagrafiche,\npossono  altresi'  essere  svolte  utilizzando  i  dati   anagrafici,\ncostantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente   conservati   dai\ncomuni, nelle basi di dati locali)). L'ANPR  consente  esclusivamente\nai comuni la certificazione  dei  dati  anagrafici  nel  rispetto  di\nquanto previsto dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'  telematica.  I\ncomuni  inoltre   possono   consentire,   anche   mediante   apposite\nconvenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti\naventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli\norganismi che erogano pubblici servizi l'accesso  ai  dati  contenuti\nnell'ANPR. \n  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'\ndi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente\nregistrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'\ndei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza\ndella carta di identita' della popolazione residente. \n  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati\ndei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,\nche viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. \n  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la\npubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato\nall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro\ndell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia\ndigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la\nConferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei\ncomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'\ndi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con\nriferimento: \n    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel\ntrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di\nconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche\namministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le\nmodalita' di cui all'articolo 58; \n    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre\nbanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole\ntecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII\ndel presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una\nvolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche\namministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o\nduplicazioni da parte degli stessi; \n    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR,\ntra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e\ndelle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo\n74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.\n396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del\nMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. \n                                                                 (21) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art, 2 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i\ndecreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle\ndisposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati\ne decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore\ndella legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche\nove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5",
        "urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art74",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 303,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "62#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "15-8-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).",
      "corpo": "                               Art. 62 \n      (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). \n \n  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero  dell'interno   l'Anagrafe\nnazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di  dati  di\ninteresse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,   che   subentra\nall'Indice nazionale delle anagrafi (INA),  istituito  ai  sensi  del\nquinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,\nrecante \"Ordinamento delle anagrafi della  popolazione  residente\"  e\nall'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),\nistituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante\n\"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero\" Tale base  di  dati\ne' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in\nconformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati\ndell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la\nprotezione dei dati personali. \n  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo\n54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti\nlocali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,\nl'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e\ndei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il\ndecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale\nsubentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31\ndicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR\nacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle\nanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il\nsubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e\noperative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. \n  ((2-bis.   L'ANPR   contiene    altresi'    l'archivio    nazionale\ninformatizzato dei registri di  stato  civile  tenuti  dai  comuni  e\nfornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui  all'articolo\n1931  del  codice  dell'ordinamento  militare  di  cui   al   decreto\nlegislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'  definite  con\nuno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui  e'  stabilito  anche  un\nprogramma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.)) \n  3. ((L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei  dati,\ndegli atti e degli strumenti per lo  svolgimento  delle  funzioni  di\ncompetenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell'articolo  54,\ncomma 3, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti\nlocali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette\na disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e\ninterscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni\nnecessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni\nistituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle\nproprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo\nfino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'\nutilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,\ncostantemente allineati con l'ANPR.)) L'ANPR consente  esclusivamente\nai comuni la certificazione  dei  dati  anagrafici  nel  rispetto  di\nquanto previsto dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'  telematica.  I\ncomuni  inoltre   possono   consentire,   anche   mediante   apposite\nconvenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti\naventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli\norganismi che erogano pubblici servizi l'accesso  ai  dati  contenuti\nnell'ANPR. \n  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'\ndi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente\nregistrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'\ndei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza\ndella carta di identita' della popolazione residente. \n  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati\ndei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,\nche viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. \n  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la\npubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato\nall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro\ndell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia\ndigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la\nConferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei\ncomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'\ndi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con\nriferimento: \n    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel\ntrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di\nconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche\namministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le\nmodalita' di cui all'articolo 58; \n    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre\nbanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole\ntecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII\ndel presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una\nvolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche\namministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o\nduplicazioni da parte degli stessi; \n    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR,\ntra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e\ndelle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo\n74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.\n396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del\nMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. \n                                                                 (21) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art, 2 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i\ndecreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle\ndisposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati\ne decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore\ndella legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche\nove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5",
        "urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art74",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 304,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "62#6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).",
      "corpo": "                               Art. 62 \n      (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). \n \n  1. E' istituita presso il Ministero dell'interno ((l'ANPR)),  quale\nbase di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo  60,  che\nsubentra all'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai\nsensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,\nn.  1228,  recante  \"Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione\nresidente\"  e  all'Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente\nall'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.\n470, recante \"Anagrafe e censimento degli italiani  all'estero\"  Tale\nbase di dati e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza\nannuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I\nrisultati  dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale  del\nGarante per la protezione dei dati personali. \n  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo\n54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti\nlocali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,\nl'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e\ndei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il\ndecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale\nsubentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31\ndicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR\nacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle\nanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il\nsubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e\noperative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. \n  2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato\ndei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i  dati  ai\nfini della tenuta delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice\ndell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo\n2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui\nal comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da\ncompletarsi entro il 31 dicembre 2018. \n  3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'  dei  dati,\ndegli atti e degli strumenti per lo  svolgimento  delle  funzioni  di\ncompetenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell'articolo  54,\ncomma 3, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti\nlocali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette\na disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e\ninterscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni\nnecessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni\nistituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle\nproprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo\nfino  al  completamento  ((dell'Anagrafe  stessa)),  il  comune  puo'\nutilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,\ncostantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai\ncomuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto\nprevisto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica\n30 maggio 1989, n. 223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni\ninoltre possono consentire, anche mediante apposite  convenzioni,  la\nfruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi  diritto.\nL'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli  organismi  che\nerogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. \n  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'\ndi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente\nregistrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'\ndei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza\ndella carta di identita' della popolazione residente. \n  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati\ndei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,\nche viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. \n  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la\npubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato\nall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro\ndell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia\ndigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la\nConferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei\ncomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'\ndi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con\nriferimento: \n    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel\ntrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di\nconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche\namministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le\nmodalita' di cui all'articolo ((50)); \n    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre\nbanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole\ntecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII\ndel ((presente Codice)), in modo che le informazioni di anagrafe, una\nvolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche\namministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o\nduplicazioni da parte degli stessi; \n    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR,\ntra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e\ndelle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo\n74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.\n396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del\nMinistro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. \n                                                                 (21) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art, 2 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i\ndecreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle\ndisposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati\ne decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore\ndella legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche\nove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5",
        "urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art74",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 305,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62",
      "menu_label": "agg.7",
      "chiave": "62#7",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "7",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=8&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).",
      "corpo": "                               Art. 62 \n      (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). \n \n  1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base\ndi dati di  interesse  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che\nsubentra all'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai\nsensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,\nn.  1228,  recante  \"Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione\nresidente\"  e  all'Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente\nall'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.\n470, recante \"Anagrafe e censimento degli italiani  all'estero\"  Tale\nbase di dati e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza\nannuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I\nrisultati  dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale  del\nGarante per la protezione dei dati personali. \n  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo\n54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti\nlocali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,\nl'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e\ndei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il\ndecreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale\nsubentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31\ndicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR\nacquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle\nanagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il\nsubentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e\noperative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. \n  2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato\ndei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i  dati  ai\nfini della tenuta delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice\ndell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo\n2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui\nal comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da\ncompletarsi entro il 31 dicembre 2018. \n  3. L'ANPR assicura ai ((...)) comuni la  disponibilita'  dei  dati,\ndegli atti e degli strumenti per lo  svolgimento  delle  funzioni  di\ncompetenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell'articolo  54,\ncomma 3, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti\nlocali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette\na disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e\ninterscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni\nnecessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni\nistituzionali di competenza comunale.  ((Al  fine  dello  svolgimento\ndelle proprie funzioni, il Comune puo' utilizzare i  dati  anagrafici\neventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con  ANPR\nal fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi  o  funzionalita'\nnon fornite da ANPR.)) L'ANPR consente esclusivamente  ai  comuni  la\ncertificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto\ndall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30\nmaggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre\npossono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione\ndei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi  diritto.  ((L'ANPR\nassicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),\nl'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.)) \n  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'\ndi  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente\nregistrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'\ndei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza\ndella carta di identita' della popolazione residente. \n  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati\ndei cittadini, ((i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettere\na) e b),)) si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata\ncon gli ulteriori dati a tal fine necessari. \n  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nMinistri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la\npubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato\nall'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro\ndell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia\ndigitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la\nConferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei\ncomuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la\nprotezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'\ndi attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con\nriferimento: \n    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel\ntrattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di\nconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche\namministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le\nmodalita' di cui all'articolo (50); \n    b) ai criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre\nbanche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole\ntecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII\ndel presente Codice, in modo che le  informazioni  di  anagrafe,  una\nvolta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche\namministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o\nduplicazioni da parte degli stessi; \n    ((c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili  dall'ANPR,\ntra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e\ndelle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,\ndel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,\ne della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74  dello\nstesso decreto nonche' della denuncia di morte prevista dall'articolo\n1 del  regolamento  di  polizia  mortuaria  di  cui  al  decreto  del\nPresidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  compatibile\ncon il sistema di trasmissione di cui al decreto del  Ministro  della\nsalute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale\nn. 65 del 19 marzo 2010.)) \n                                                                 (21) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (21) \n  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla\nL. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art, 2 comma 1, del D.L. 18\nottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17\ndicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i\ndecreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle\ndisposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati\ne decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore\ndella legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche\nove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art1-com5",
        "urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223~art33",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69",
        "urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 306,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62 bis",
      "menu_label": "62 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "62bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 62-bis (((Banca dati nazionale dei contratti pubblici).",
      "corpo": "                             Art. 62-bis \n          (((Banca dati nazionale dei contratti pubblici). \n \n  1.Per favorire la riduzione degli  oneri  amministrativi  derivanti\ndagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la  trasparenza\ne  il  controllo  in  tempo  reale  dell'azione  amministrativa   per\nl'allocazione della spesa pubblica in lavori,  servizi  e  forniture,\nanche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della\npubblica amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di  corruzione,  si\nutilizza la \"Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici\"  (BDNCP)\nistituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici\ndi lavori, servizi e  forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati\nprevisti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.\n163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto  legislativo,  dal\nrelativo regolamento attuativo.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art7"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 307,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "62bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).",
      "corpo": "                             Art. 62-bis \n           (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). \n \n  1.Per favorire la riduzione degli  oneri  amministrativi  derivanti\ndagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la  trasparenza\ne  il  controllo  in  tempo  reale  dell'azione  amministrativa   per\nl'allocazione della spesa pubblica in lavori,  servizi  e  forniture,\nanche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della\npubblica amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di  corruzione,  si\nutilizza la \"Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici\"  (BDNCP)\n((gestita   dall'Autorita'   Nazionale   Anticorruzione   ai    sensi\ndell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art213"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 308,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62 ter",
      "menu_label": "62 ter                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "62ter",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2014",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 62-ter (( (Anagrafe nazionale degli assistiti). ))",
      "corpo": "                             Art. 62-ter \n             (( (Anagrafe nazionale degli assistiti). )) \n \n  ((1. Per rafforzare gli interventi in tema  di  monitoraggio  della\nspesa del settore sanitario, accelerare il  processo  di  automazione\namministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche\namministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo\nrealizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione\ndi quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre\n2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre\n2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). \n  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,\nin accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche\nesigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),\nnel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del\npresente decreto, subentra, per tutte  le  finalita'  previste  dalla\nnormativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti\ntenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo\n7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita'\ndei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. \n  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la\ndisponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle\nfunzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa\ncontenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative\nfinalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,\ncomma 2, del presente decreto. \n  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di\nfornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto\ndall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  E'  facolta'\ndei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA,\nsecondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6  del  presente\ndecreto, ovvero  di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale\ncompetente copia cartacea degli stessi. \n  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne\nda' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende\nsanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria\nlocale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede\nalla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento\ndell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione\nin merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle\naziende sanitarie locali interessate. \n  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale\nrealizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto\ndisposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con\nle modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei\nministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita'\ndegli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia\ndelle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le\nfinalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6\nluglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7\nagosto 2012, n. 135. \n  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del\nMinistro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di\nConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le\nprovince autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: \n    a) i contenuti dell'ANA, tra i quali  devono  essere  inclusi  il\nmedico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; \n    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e\nagli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie\nlocali, da completare entro il 30 giugno 2015; \n    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri\nper  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di\nrilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione\ndell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le\nmedesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei\ndati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,\ne delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita',  ai\nsensi del presente decreto.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art50",
        "urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326",
        "urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art7",
        "urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art27",
        "urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art87",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art15-com25bis",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 309,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62 ter",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "62ter#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 62-ter (Anagrafe nazionale degli assistiti).",
      "corpo": "                             Art. 62-ter \n                (Anagrafe nazionale degli assistiti). \n \n  1. Per rafforzare gli interventi  in  tema  di  monitoraggio  della\nspesa del settore sanitario, accelerare il  processo  di  automazione\namministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche\namministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo\nrealizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione\ndi quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre\n2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre\n2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). \n  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,\nin accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche\nesigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),\nnel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del\n((presente Codice)), subentra, per tutte le finalita' previste  dalla\nnormativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti\ntenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo\n7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita'\ndei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. \n  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la\ndisponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle\nfunzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa\ncontenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative\nfinalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,\ncomma 2, del ((presente Codice)). \n  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di\nfornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto\ndall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  E'  facolta'\ndei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA,\nsecondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del ((presente\nCodice)), ovvero di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale\ncompetente copia cartacea degli stessi. \n  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne\nda' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende\nsanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria\nlocale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede\nalla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento\ndell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione\nin merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle\naziende sanitarie locali interessate.((28)) \n  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale\nrealizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto\ndisposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con\nle modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei\nministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita'\ndegli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia\ndelle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le\nfinalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6\nluglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7\nagosto 2012, n. 135.((28)) \n  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del\nMinistro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di\nConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le\nprovince autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: \n    a) i contenuti dell'ANA, tra i quali  devono  essere  inclusi  il\nmedico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; \n    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e\nagli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie\nlocali, da completare entro il 30 giugno 2015; \n    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri\nper  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di\nrilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione\ndell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le\nmedesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei\ndati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,\ne delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita',  ai\nsensi del ((presente Codice)). \n------------ \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che la parola \u00abcittadino\u00bb, ovunque ricorra, si intende\ncome \u00abpersona fisica\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art50",
        "urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326",
        "urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art7",
        "urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art27",
        "urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art87",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art15-com25bis",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 310,
      "numero": "62",
      "numero_leggibile": "62 ter",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "62ter#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=62&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=11&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=3&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 62-ter (Anagrafe nazionale degli assistiti).",
      "corpo": "                             Art. 62-ter \n                (Anagrafe nazionale degli assistiti). \n \n  1. Per rafforzare gli interventi  in  tema  di  monitoraggio  della\nspesa del settore sanitario, accelerare il  processo  di  automazione\namministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche\namministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo\nrealizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione\ndi quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre\n2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre\n2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). \n  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,\nin accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche\nesigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),\nnel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del\npresente Codice, subentra, per  tutte  le  finalita'  previste  dalla\nnormativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti\ntenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo\n7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita'\ndei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. \n  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la\ndisponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle\nfunzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa\ncontenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative\nfinalita' istituzionali, secondo le modalita' di  cui  ((all'articolo\n60, comma 2-bis,)) del presente Codice. \n  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di\nfornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto\ndall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  E'  facolta'\ndei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA,\nsecondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6  del  presente\nCodice,  ovvero  di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale\ncompetente copia cartacea degli stessi. \n  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne\nda' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende\nsanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria\nlocale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede\nalla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento\ndell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione\nin merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle\naziende sanitarie locali interessate. (28) \n  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale\nrealizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto\ndisposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con\nle modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei\nministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita'\ndegli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia\ndelle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le\nfinalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6\nluglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7\nagosto 2012, n. 135. (28) \n  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del\nMinistro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di\nConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le\nprovince autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: \n    a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere  inclusi  ((le\nscelte del medico di medicina  generale  e  del  pediatra  di  libera\nscelta)), il codice esenzione e il domicilio; \n    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e\nagli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie\nlocali, da completare entro il 30 giugno 2015; \n    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri\nper  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di\nrilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione\ndell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le\nmedesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei\ndati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,\ne delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita',  ai\nsensi del presente Codice. \n------------ \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che la parola \u00abcittadino\u00bb, ovunque ricorra, si intende\ncome \u00abpersona fisica\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art50",
        "urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326",
        "urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art7",
        "urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art27",
        "urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art87",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art15-com25bis",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Fruibilita' dei dati",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "2"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 311,
      "numero": "63",
      "numero_leggibile": "63",
      "menu_label": "63                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "63",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=63&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Organizzazione e finalita' dei servizi in rete",
      "corpo": "                              Art. 63.\n           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete\n\n  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita'\ndi erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di\nefficacia,  economicita'  ed  utilita' e nel rispetto dei principi di\neguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti le\ndimensioni   dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso  e  l'eventuale\ndestinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di\ndisagio.\n  2.  Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i\nservizi  in  rete  mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze\ndegli   utenti,   in   particolare   garantendo  la  completezza  del\nprocedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado\ndi soddisfazione dell'utente.\n  3.   Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i\nprocedimenti  di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare gli\nadempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e  rendere piu' efficienti i\nprocedimenti  che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei\nsistemi di cooperazione.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 312,
      "numero": "63",
      "numero_leggibile": "63",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "63#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "6-4-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=63&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Organizzazione e finalita' dei servizi in rete",
      "corpo": "                              Art. 63. \n           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano  le  modalita'\ndi erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di\nefficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto  dei  principi  di\neguaglianza e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti  le\ndimensioni  dell'utenza,  la   frequenza   dell'uso   e   l'eventuale\ndestinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di\ndisagio. \n  ((2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di  servizi  pubblici\nprogettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla  migliore\nsoddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare  garantendo\nla completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito  e\nl'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,\nsono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione  immediata,\ncontinua e sicura del giudizio  degli  utenti,  in  conformita'  alle\nregole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le\namministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le\nregole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione\npermanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti\nlocali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.)) \n  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare   i\nprocedimenti di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli\nadempimenti di cittadini ed  imprese  e  rendere  piu'  efficienti  i\nprocedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso  idonei\nsistemi di cooperazione. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 313,
      "numero": "63",
      "numero_leggibile": "63",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "63#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "7-4-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=63&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Organizzazione e finalita' dei servizi in rete",
      "corpo": "                              Art. 63. \n           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano  le  modalita'\ndi erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di\nefficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto  dei  principi  di\neguaglianza e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti  le\ndimensioni  dell'utenza,  la   frequenza   dell'uso   e   l'eventuale\ndestinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di\ndisagio. \n  2. Le pubbliche amministrazioni e i  gestori  di  servizi  pubblici\nprogettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla  migliore\nsoddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare  garantendo\nla completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito  e\nl'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,\nsono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione  immediata,\ncontinua e sicura del giudizio  degli  utenti,  in  conformita'  alle\nregole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le\namministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le\nregole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione\npermanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti\nlocali di cui all'articolo 14, comma 3-bis. \n  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare   i\nprocedimenti di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli\nadempimenti di cittadini ed  imprese  e  rendere  piu'  efficienti  i\nprocedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso  idonei\nsistemi di cooperazione. \n  ((3-bis. A partire dal 1\u00ba gennaio 2014, allo scopo di incentivare e\nfavorire  il  processo  di  informatizzazione  e  di  potenziare   ed\nestendere i servizi telematici, i soggetti  di  cui  all'articolo  2,\ncomma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i  servizi  telematici,\nivi inclusa la posta  elettronica  certificata,  per  l'utilizzo  dei\npropri servizi, anche a  mezzo  di  intermediari  abilitati,  per  la\npresentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e\ngaranzie  fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti   fiscali,\ncontributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'\nper la richiesta di attestazioni e certificazioni. \n  3-ter. A partire dal 1\u00ba gennaio 2014 i soggetti indicati  al  comma\n3-bis  utilizzano  esclusivamente  servizi  telematici  o  la   posta\nelettronica certificata anche per gli  atti,  le  comunicazioni  o  i\nservizi dagli stessi resi. \n  3-quater. I soggetti  indicati  al  comma  3-bis,  almeno  sessanta\ngiorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano  nel\nsito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati  ai  sensi\ndei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo  dei\nservizi  e  dei  canali  telematici   e   della   posta   elettronica\ncertificata. \n  3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,\nsentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n.281,  e  successive  modificazioni,  da\nemanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente\ndisposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al\nprincipio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine  di\nescludere l'insorgenza di nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza\npubblica)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 314,
      "numero": "63",
      "numero_leggibile": "63",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "63#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=63&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Organizzazione e finalita' dei servizi in rete",
      "corpo": "                              Art. 63. \n           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete \n \n  1. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,))  individuano  le\nmodalita' di erogazione dei servizi in rete  in  base  a  criteri  di\nvalutazione di efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei\nprincipi di  eguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque\npresenti  le  dimensioni  dell'utenza,  la   frequenza   dell'uso   e\nl'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di  categorie  in\nsituazioni di disagio. \n  2. ((I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,))  progettano  e\nrealizzano i servizi in  rete  mirando  alla  migliore  soddisfazione\ndelle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza\ndel procedimento, la certificazione dell'esito e  l'accertamento  del\ngrado di soddisfazione  dell'utente.  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad\nadottare strumenti idonei  alla  rilevazione  immediata,  continua  e\nsicura del  giudizio  degli  utenti,  ((in  conformita'  alle  regole\ntecniche di cui all'articolo 71.)) \n  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare   i\nprocedimenti di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli\nadempimenti di cittadini ed  imprese  e  rendere  piu'  efficienti  i\nprocedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso  idonei\nsistemi di cooperazione. \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 315,
      "numero": "63",
      "numero_leggibile": "63",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "63#4",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=63&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))",
      "corpo": "                              Art. 63. \n \n      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 316,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "64                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "64",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 317,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "64#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "31-12-2007",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi. (( E' prorogato alla  medesima  data  il\ntermine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del\npossesso  della  Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),   di   cui\nall'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica\n2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste  di  emissione  di\nCarte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non\nresidenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE. )) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-03-02;117~art8-com5"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 318,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "64#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "1-1-2008",
      "vigenza_fine": "29-2-2008",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi.  E'  prorogato  alla  medesima  data  il\ntermine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del\npossesso  della  Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),   di   cui\nall'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica\n2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste  di  emissione  di\nCarte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non\nresidenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE. ((2)) \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (2) \n  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma\n120) che il termine di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  e'\nprorogato al 31 dicembre 2008. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-03-02;117~art8-com5",
        "urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 319,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "64#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "1-3-2008",
      "vigenza_fine": "28-2-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi.  E'  prorogato  alla  medesima  data  il\ntermine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del\npossesso  della  Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),   di   cui\nall'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica\n2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste  di  emissione  di\nCarte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non\nresidenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE. (2) ((3)) \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (2) \n  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma\n120) che il termine di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  e'\nprorogato al 31 dicembre 2008. \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (3) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  35,  comma\n1) che i termini di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  sono\nprorogati al 31 dicembre 2008. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-03-02;117~art8-com5",
        "urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 320,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "64#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "1-3-2009",
      "vigenza_fine": "3-7-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi.  E'  prorogato  alla  medesima  data  il\ntermine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del\npossesso  della  Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),   di   cui\nall'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica\n2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste  di  emissione  di\nCarte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non\nresidenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE. (2) (3) ((3a)) \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (2) \n  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma\n120) che il termine di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  e'\nprorogato al 31 dicembre 2008. \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (3) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  35,  comma\n1) che i termini di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  sono\nprorogati al 31 dicembre 2008. \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (3a) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n.  31,  come  modificato  dal  D.  L.  30\ndicembre 2008, n. 207,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27\nfebbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 35,  comma  1)  che  \"I\ntermini di cui all'articolo 64, comma 3, del  decreto  legislativo  7\nmarzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono\nprorogati al 31 dicembre 2009.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-03-02;117~art8-com5",
        "urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207",
        "urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64-com3"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 321,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "64#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "4-7-2009",
      "vigenza_fine": "27-2-2010",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18  GIUGNO\n2009, N. 69 )). (2) (3) (3a) \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (2) \n  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma\n120) che il termine di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  e'\nprorogato al 31 dicembre 2008. \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (3) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  35,  comma\n1) che i termini di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  sono\nprorogati al 31 dicembre 2008. \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (3a) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n.  31,  come  modificato  dal  D.  L.  30\ndicembre 2008, n. 207,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27\nfebbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 35,  comma  1)  che  \"I\ntermini di cui all'articolo 64, comma 3, del  decreto  legislativo  7\nmarzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono\nprorogati al 31 dicembre 2009.\" \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69",
        "urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207",
        "urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64-com3"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 322,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "64#6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "28-2-2010",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'autenticazione informatica. \n  2. Le pubbliche amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete  da  esse  erogati  che  richiedono  l'autenticazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che\nrichiede l'accesso. L'accesso con  carta  d'identita'  elettronica  e\ncarta nazionale dei servizi e' comunque consentito  indipendentemente\ndalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3.  Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le   trasmissioni\ntelematiche gestite dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e\ndalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei\nMinistri o del Ministro delegato per l'innovazione e  le  tecnologie,\ndi concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  d'intesa  con\nla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo\n28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque  non  successiva\nal 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'  piu'  consentito\nl'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,\ncon strumenti diversi dalla carta  d'identita'  elettronica  e  dalla\ncarta nazionale dei servizi. PERIODO SOPPRESSO  DALLA  L.  18  GIUGNO\n2009, N. 69. (2) (3) (3a) ((8)) \n \n------------- \nAGGIORNAMENTO (2) \n  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma\n120) che il termine di cui al  comma  3  del  presente  articolo,  e'\nprorogato al 31 dicembre 2008. \n------------- \nAGGIORNAMENTO (3) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  35,  comma\n1) che i termini di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  sono\nprorogati al 31 dicembre 2008. \n--------------- \nAGGIORNAMENTO (3a) \n  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 28 febbraio 2008, n.  31,  come  modificato  dal  D.  L.  30\ndicembre 2008, n. 207,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27\nfebbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 35,  comma  1)  che  \"I\ntermini di cui all'articolo 64, comma 3, del  decreto  legislativo  7\nmarzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono\nprorogati al 31 dicembre 2009.\" \n------------- \nAGGIORNAMENTO (8) \n  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 5)\nche: \"Il termine in materia di accesso ai  servizi  erogati  in  rete\ndalle pubbliche amministrazioni, con strumenti  diversi  dalla  carta\nd'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,  di  cui\nall'articolo 64, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,\ndi cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31\ndicembre 2010\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69",
        "urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248",
        "urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207",
        "urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194",
        "urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 323,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.7",
      "chiave": "64#7",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "7",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "26-2-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=8&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'((identificazione)) informatica. \n  ((2.Le pubbliche amministrazioni possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete da  esse  erogati  che  richiedono  l'identificazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti consentano l'individuazione del soggetto  che  richiede  il\nservizio.)) L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica  e  carta\nnazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente  dalle\nmodalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 324,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.8",
      "chiave": "64#8",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "8",
      "vigenza_inizio": "27-2-2011",
      "vigenza_fine": "20-8-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=9&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'identificazione informatica. \n  2.Le pubbliche  amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete da  esse  erogati  che  richiedono  l'identificazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti consentano l'individuazione del soggetto  che  richiede  il\nservizio.  L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica  e   carta\nnazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente  dalle\nmodalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.((11)) \n------------- \nAGGIORNAMENTO (11) \n  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma\n1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che \"E' fissato al\n31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi\ngiuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data\nanteriore al 15 marzo 2011\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225",
        "urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 325,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.9",
      "chiave": "64#9",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "9",
      "vigenza_inizio": "21-8-2013",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=10&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nModalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                           amministrazioni \n \n  1. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi  erogati  in\nrete dalle pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia  necessaria\nl'identificazione informatica. \n  2.Le pubbliche  amministrazioni  possono  consentire  l'accesso  ai\nservizi in rete da  esse  erogati  che  richiedono  l'identificazione\ninformatica anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta  d'identita'\nelettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali\nstrumenti consentano l'individuazione del soggetto  che  richiede  il\nservizio. ((Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,\nle pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete  ai\npropri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1,  ovvero\nmediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID)).  L'accesso  con\ncarta d'identita'  elettronica  e  carta  nazionale  dei  servizi  e'\ncomunque consentito  indipendentemente  dalle  modalita'  di  accesso\npredisposte dalle singole amministrazioni. \n  ((2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e  agevolare\nl'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in\nmobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,\nil sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di\ncittadini e imprese (SPID). \n  2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di\nsoggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte\ndell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il\ndecreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di\nregistrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli\nstrumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per\nconto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di\nservizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli\ninteressati. \n  2-quater.   Il   sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche\namministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il\ndecreto di cui al comma 2-sexies. \n  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'\naltresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con\nil decreto di cui al comma 2-sexies, la  facolta'  di  avvalersi  del\nsistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri\nutenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai\npropri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il\nriconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale\ndi  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi\ndell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. \n  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su\nproposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  del\nMinistro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il\nGarante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le\ncaratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: \n    a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; \n    b) alle modalita' e ai requisiti necessari  per  l'accreditamento\ndei gestori dell'identita' digitale; \n    c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche   e\norganizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire\nl'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso\nresi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di\ncittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; \n    d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese  in\nqualita' di utenti di servizi in rete; \n    e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche\namministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; \n    f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese  interessate\nin qualita' di erogatori di servizi in rete)). \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.(11) \n------------- \nAGGIORNAMENTO (11) \n  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma\n1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che \"E' fissato al\n31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi\ngiuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data\nanteriore al 15 marzo 2011\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art17",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225",
        "urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 326,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.10",
      "chiave": "64#10",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "10",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=11&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'  digitali  e modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche amministrazioni))",
      "corpo": "                               Art. 64 \n((Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'  digitali  e\nmodalita' di accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dalle  pubbliche\n                          amministrazioni)) \n \n  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete  e  agevolare\nl'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in\nmobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,\nil sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di\ncittadini e imprese (SPID). ((28)) \n  ((2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di\nsoggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte\ndell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al  comma\n2-sexies, identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai\nservizi in rete.)) \n  2-quater.   Il   sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche\namministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il\ndecreto di cui al comma 2-sexies. \n  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'\naltresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con\nil decreto di cui al comma 2-sexies, la  facolta'  di  avvalersi  del\nsistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri\nutenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai\npropri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il\nriconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale\ndi  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi\ndell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. \n  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su\nproposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  del\nMinistro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il\nGarante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le\ncaratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: \n    a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; \n    b) alle modalita' e ai requisiti necessari  per  l'accreditamento\ndei gestori dell'identita' digitale; \n    c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche   e\norganizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire\nl'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso\nresi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di\ncittadini e imprese ((...));((28)) \n    d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese  in\nqualita' di utenti di servizi in rete;((28)) \n    e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche\namministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; \n    f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese  interessate\nin qualita' di erogatori di servizi in rete. \n  ((2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in  essere  da  un\nsoggetto  identificato  mediante  SPID,  nell'ambito  di  un  sistema\ninformatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate\nai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in\nmaniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione  della  sua  volonta'.\nRestano ferme le disposizioni concernenti il deposito  degli  atti  e\ndei  documenti  in  via  telematica  secondo   la   normativa   anche\nregolamentare in materia di processo telematico. \n  2-octies. Le pubbliche  amministrazioni  consentono  mediante  SPID\nl'accesso  ai  servizi  in  rete  da  esse  erogati  che   richiedono\nidentificazione informatica. \n  2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies  puo'  avvenire  anche\ncon la carta di  identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi.)) \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.(11) \n------------- \nAGGIORNAMENTO (11) \n  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma\n1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che \"E' fissato al\n31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi\ngiuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data\nanteriore al 15 marzo 2011\". \n------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d))  che  l'espressione  \u00abcittadini  e  imprese\u00bb,  ovunque\nricorra, si intende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art17",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225",
        "urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 327,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64",
      "menu_label": "agg.11",
      "chiave": "64#11",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "11",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=12&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni",
      "corpo": "                               Art. 64 \nSistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita'\ndi accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni \n \n  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete  e  agevolare\nl'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in\nmobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,\nil sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di\ncittadini e imprese (SPID). (28) \n  2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di\nsoggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte\ndell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al  comma\n2-sexies, identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai\nservizi in rete. \n  2-quater. ((L'accesso ai servizi in rete  erogati  dalle  pubbliche\namministrazioni che richiedono  identificazione  informatica  avviene\ntramite  SPID.))  Il  sistema  SPID  e'  adottato   dalle   pubbliche\namministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il\ndecreto di cui al  comma  2-sexies.  ((Resta  fermo  quanto  previsto\ndall'articolo 3-bis, comma 01.)) \n  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'\naltresi' riconosciuta ((ai soggetti privati)), secondo  le  modalita'\ndefinite con il decreto di cui al  comma  2-sexies,  la  facolta'  di\navvalersi del sistema SPID per la  gestione  dell'identita'  digitale\ndei propri  utenti.  L'adesione  al  sistema  SPID  per  la  verifica\ndell'accesso ai propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'\nrichiesto  il  riconoscimento  dell'utente   esonera   ((i   predetti\nsoggetti)) da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui\npropri siti, ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9\naprile 2003, n. 70. \n  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su\nproposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  del\nMinistro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il\nGarante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le\ncaratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: \n    a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; \n    b) alle modalita' e ai requisiti necessari  per  l'accreditamento\ndei gestori dell'identita' digitale; \n    c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche   e\norganizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire\nl'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso\nresi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di\ncittadini e imprese; (28) \n    d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese  in\nqualita' di utenti di servizi in rete; (28) \n    e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche\namministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; \n    f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese  interessate\nin qualita' di erogatori di servizi in rete. \n  2-septies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  2-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  ((2-quater))  puo'  avvenire\nanche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale  dei\nservizi. \n  ((2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di  fornitori\ndei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente   delle   verifiche   rese\ndisponibili dai gestori  di  identita'  digitali  e  dai  gestori  di\nattributi qualificati.)) \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.(11) \n  ((3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o\ndel Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e'\nstabilita' la  data  a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  di  cui\nall'articolo 2,  comma  2,  utilizzano  esclusivamente  le  identita'\ndigitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi\non-line.)) \n------------- \nAGGIORNAMENTO (11) \n  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni\ndalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma\n1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che \"E' fissato al\n31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi\ngiuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data\nanteriore al 15 marzo 2011\". \n------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d))  che  l'espressione  \u00abcittadini  e  imprese\u00bb,  ovunque\nricorra, si intende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art17",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225",
        "urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 328,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64 bis",
      "menu_label": "64 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "64bis",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 64-bis (( (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). ))",
      "corpo": "                             Art. 64-bis \n(( (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). )) \n \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili  i\npropri servizi in rete, in conformita' alle regole  tecniche  di  cui\nall'articolo  71,  tramite  il  punto  unico  di  accesso  telematico\nattivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi\no maggiori oneri per la finanza pubblica.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 329,
      "numero": "64",
      "numero_leggibile": "64 bis",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "64bis#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=64&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione).",
      "corpo": "                             Art. 64-bis \n(Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). \n \n  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  rendono  fruibili  i\npropri servizi in rete, in conformita' alle ((Linee guida)),  tramite\nil punto ((...)) di accesso telematico attivato presso la  Presidenza\ndel Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la\nfinanza pubblica. \n  ((1-bis.  Al  fine  di  rendere  effettivo  il   diritto   di   cui\nall'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,\ni  fornitori  di  identita'  digitali  e  i  prestatori  dei  servizi\nfiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano\ni propri sistemi e servizi in  modo  da  garantire  l'integrazione  e\nl'interoperabilita' tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio\ndi cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce\napplicative e, al fine di consentire la verifica del  rispetto  degli\nstandard e livelli di  qualita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,\nadottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le  Linee\nguida.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 330,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "65                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "65",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche\namministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1\ne 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. \n445, sono valide: \n    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato\ne' rilasciato da un certificatore accreditato; \n    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema\ninformatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della\ncarta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da\nciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; \n    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico\ncon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti\ndi quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della\nnormativa vigente e fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  64,\ncomma 3. \n  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  secondo  le  modalita'\npreviste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle   istanze   e   alle\ndichiarazioni sottoscritte con firma autografa  apposta  in  presenza\ndel dipendente addetto al procedimento. \n  3. Dalla data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non  e'  piu'\nconsentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui\nal comma 1, lettera c). \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 331,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "65#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "4-8-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche\namministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1\ne 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. \n445, sono valide: \n    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato\ne' rilasciato da un certificatore accreditato; \n    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema\ninformatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della\ncarta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da\nciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; \n    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico\ncon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti\ndi quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della\nnormativa vigente e fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  64,\ncomma 3. \n  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate ((o  compilate  su  sito))\nsecondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle\nistanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta\nin presenza del dipendente addetto al procedimento (( ;  resta  salva\nla facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui\ne' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale )). \n  3. Dalla data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non  e'  piu'\nconsentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui\nal comma 1, lettera c). \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 332,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "65#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "5-8-2009",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche\namministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1\ne 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. \n445, sono valide: \n    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato\ne' rilasciato da un certificatore accreditato; \n    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema\ninformatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della\ncarta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da\nciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; \n    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico\ncon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti\ndi quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della\nnormativa vigente e fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  64,\ncomma 3. \n    ((c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema\ninformatico attraverso le credenziali di accesso relative  all'utenza\npersonale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis\ndel  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con\nmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)) \n  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  o  compilate  su  sito\nsecondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle\nistanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta\nin presenza del dipendente addetto al procedimento ; resta  salva  la\nfacolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e'\nnecessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale . \n  3. Dalla data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non  e'  piu'\nconsentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui\nal comma 1, lettera c). \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16bis",
        "urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 333,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "65#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "6-4-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche\namministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1\ne 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. \n445, sono valide: \n    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato\ne' rilasciato da un certificatore accreditato; \n    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema\ninformatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della\ncarta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da\nciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; \n    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico\ncon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti\ndi quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della\nnormativa vigente ((nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono\ninviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) \n    ((c-bis) ovvero se  trasmesse  dall'autore  mediante  la  propria\ncasella  di  posta  elettronica  certificata  purche'   le   relative\ncredenziali di accesso siano state rilasciate previa  identificazione\ndel titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con\nregole tecniche adottate  ai  sensi  dell'articolo  71,  e  cio'  sia\nattestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. \nIn tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai\nsensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le\ndisposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di\ntrasmissione telematica nel settore tributario;)) \n  ((1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e\nl'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su\nproposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere\nindividuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante\nfirma digitale.)) \n  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  o  compilate  su  sito\nsecondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle\nistanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta\nin presenza del dipendente addetto al procedimento ; ((. . .)). \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 334,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "65#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "7-4-2012",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche\namministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1\ne 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.\n445, sono valide: \n    (( a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la  firma\nelettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un\ncertificatore accreditato; )) \n    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema\ninformatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della\ncarta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da\nciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; \n    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico\ncon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti\ndi quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della\nnormativa vigente nonche' quando le istanze e le  dichiarazioni  sono\ninviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. \n    c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la  propria\ncasella  di  posta  elettronica  certificata  purche'   le   relative\ncredenziali di accesso siano state rilasciate previa  identificazione\ndel titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con\nregole tecniche adottate  ai  sensi  dell'articolo  71,  e  cio'  sia\nattestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. \nIn tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai\nsensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le\ndisposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di\ntrasmissione telematica nel settore tributario; \n  1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  e\nl'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su\nproposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere\nindividuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante\nfirma digitale. \n  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  o  compilate  su  sito\nsecondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle\nistanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta\nin presenza del dipendente addetto al procedimento ; \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 335,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "65#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1. Le istanze e ((le dichiarazioni presentate  per  via  telematica\nalle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici)) ai\nsensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: \n    a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  la  firma\nelettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un\ncertificatore accreditato; \n    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema\ninformatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della\ncarta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da\nciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; \n    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico\ncon i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti\ndi quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della\nnormativa vigente nonche' quando le istanze e le  dichiarazioni  sono\ninviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. \n    c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la  propria\ncasella  di  posta  elettronica  certificata  purche'   le   relative\ncredenziali di accesso siano state rilasciate previa  identificazione\ndel titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con\nregole tecniche adottate  ai  sensi  dell'articolo  71,  e  cio'  sia\nattestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. \nIn tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai\nsensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le\ndisposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di\ntrasmissione telematica nel settore tributario; \n  1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  e\nl'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su\nproposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere\nindividuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante\nfirma digitale. \n  ((1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del  titolare\ndell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate\nai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e\nc-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'\ndisciplinare dello stesso.)) \n  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  o  compilate  su  sito\nsecondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle\nistanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta\nin presenza del dipendente addetto al procedimento ; \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 336,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "65#6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle\npubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai  sensi\ndell'articolo 38, commi 1 e  3,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: \n    a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  la  firma\nelettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un\ncertificatore ((qualificato)); \n    b) ovvero, quando ((l'istante o il  dichiarante  e'  identificato\nattraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID),  nonche'\nattraverso uno degli altri strumenti di cui  all'articolo  64,  comma\n2-novies, nei limiti ivi previsti;)); \n    ((c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla  copia\ndel documento d'identita';)); \n    c-bis) ovvero se trasmesse  ((dall'istante  o  dal  dichiarante))\nmediante la propria casella di posta elettronica certificata  purche'\nle relative credenziali di  accesso  siano  state  rilasciate  previa\nidentificazione  del  titolare,  anche  per  via  telematica  secondo\nmodalita'  definite   con   regole   tecniche   adottate   ai   sensi\ndell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore  del  sistema  nel\nmessaggio o in un suo allegato. \nIn tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai\nsensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le\ndisposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di\ntrasmissione telematica nel settore tributario; \n  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare\ndell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate\nai sensi e con le modalita'  di  cui  al  comma  1  ((...))  comporta\nresponsabilita' dirigenziale  e  responsabilita'  disciplinare  dello\nstesso. \n  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  ((di  cui  al  comma  1))  sono\nequivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con  firma\nautografa apposta in presenza del dipendente addetto al  procedimento\n; \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 337,
      "numero": "65",
      "numero_leggibile": "65",
      "menu_label": "agg.7",
      "chiave": "65#7",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "7",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=65&art.versione=8&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica",
      "corpo": "                               Art. 65 \nIstanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per\n                           via telematica \n \n  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle\npubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai  sensi\ndell'articolo 38, commi 1 e  3,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: \n    a) se sottoscritte mediante ((una delle forme di cui all'articolo\n20)); \n    b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'  identificato\nattraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID),  nonche'\nattraverso uno degli altri strumenti di cui  all'articolo  64,  comma\n2-novies, nei limiti ivi previsti;; \n    c) ovvero sono sottoscritte e presentate  unitamente  alla  copia\ndel documento d'identita';; \n    c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal  dichiarante  ((dal\nproprio domicilio  digitale))  purche'  le  relative  credenziali  di\naccesso siano state rilasciate previa identificazione  del  titolare,\nanche per via  telematica  secondo  modalita'  definite  con  ((Linee\nguida)), e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o\nin  un  suo  allegato.  In  tal  caso,  la  trasmissione  costituisce\n((elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice\ncivile)). Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono\nl'uso di specifici sistemi di  trasmissione  telematica  nel  settore\ntributario; \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare\ndell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate\nai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui   al   comma   1   comporta\nresponsabilita' dirigenziale  e  responsabilita'  disciplinare  dello\nstesso. \n  2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti\nalle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte  con  firma  autografa\napposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ; \n  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: \n\"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono\nvalide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\". \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art47",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 338,
      "numero": "66",
      "numero_leggibile": "66",
      "menu_label": "66                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "66",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "3-7-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=66&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=13&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi",
      "corpo": "                               Art. 66\n     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi\n\n  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta\nd'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a\nseguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del\nquindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente\ndel  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro\ndell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,\ncon  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro\ndell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione\ndei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.\n  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la\ndiffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite\ncon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della\nlegge  23  agosto  1988,  n.  400, adottati su proposta congiunta dei\nMinistri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le\ntecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti\nprincipi:\n    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su\nrichiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che\nintendono rilasciarla;\n    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte\nnazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che\nle emettono;\n    c)   eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale  connesse\nall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;\n    d)  le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi in rete\ndevono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei\nservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile\ndel suo rilascio;\n    e)  la  carta  nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche\nper   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche\namministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\n  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndel quindicesimo anno di eta', devono contenere:\n    a) i dati identificativi della persona;\n    b) il codice fiscale.\n  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndel  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta\ndell'interessato ove si tratti di dati sensibili:\n    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;\n    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;\n    c)  i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con\nesclusione, in ogni caso, del DNA;\n    d)  tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di razionalizzare e\nsemplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,\nanche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia\ndi riservatezza;\n    e)  le  procedure  informatiche  e  le informazioni che possono o\ndebbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri\nsoggetti, occorrenti per la firma elettronica.\n  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei\nservizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione\ntelematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e\npubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le\nregole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro\ndell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.\n  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle\nfinanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole\ntecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali\nutilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,\ndel  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei\nservizi, nonche' le modalita' di impiego.\n  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di\ncui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di\nprotezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,\nnell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare\nmodalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo\nper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.\n  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni\ndello  Stato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28\nluglio  1967,  n.  851, possono essere realizzate anche con modalita'\nelettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei\nservizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi\nerogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 339,
      "numero": "66",
      "numero_leggibile": "66",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "66#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "4-7-2009",
      "vigenza_fine": "31-12-2009",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=66&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=13&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi",
      "corpo": "                               Art. 66\n     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi\n\n  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta\nd'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a\nseguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del\nquindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente\ndel  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro\ndell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,\ncon  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro\ndell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione\ndei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.\n  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la\ndiffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite\ncon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della\nlegge  23  agosto  1988,  n.  400, adottati su proposta congiunta dei\nMinistri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le\ntecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti\nprincipi:\n    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su\nrichiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che\nintendono rilasciarla;\n    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte\nnazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che\nle emettono;\n    c)   eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale  connesse\nall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;\n    d)  le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi in rete\ndevono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei\nservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile\ndel suo rilascio;\n    e)  la  carta  nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche\nper   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche\namministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\n  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndel quindicesimo anno di eta', devono contenere:\n    a) i dati identificativi della persona;\n    b) il codice fiscale.\n  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndel  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta\ndell'interessato ove si tratti di dati sensibili:\n    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;\n    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;\n    c)  i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con\nesclusione, in ogni caso, del DNA;\n    d)  tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di razionalizzare e\nsemplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,\nanche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia\ndi riservatezza;\n    e)  le  procedure  informatiche  e  le informazioni che possono o\ndebbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri\nsoggetti, occorrenti per la firma elettronica.\n  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei\nservizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione\ntelematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e\npubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le\nregole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro\ndell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.\n  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle\nfinanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole\ntecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali\nutilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,\ndel  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei\nservizi, nonche' le modalita' di impiego.\n  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di\ncui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di\nprotezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,\nnell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare\nmodalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo\nper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.\n  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni\ndello  Stato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28\nluglio  1967,  n.  851, possono essere realizzate anche con modalita'\nelettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei\nservizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi\nerogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.\n  ((  8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi\ne  le  altre  carte  elettroniche  ad  essa  conformi  possono essere\nrilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 340,
      "numero": "66",
      "numero_leggibile": "66",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "66#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "1-1-2010",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=66&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=13&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi",
      "corpo": "                               Art. 66\n     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi\n\n  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta\nd'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a\nseguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del\nquindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente\ndel  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro\ndell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,\ncon  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro\ndell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione\ndei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.\n  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la\ndiffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite\ncon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della\nlegge  23  agosto  1988,  n.  400, adottati su proposta congiunta dei\nMinistri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le\ntecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti\nprincipi:\n    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su\nrichiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che\nintendono rilasciarla;\n    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte\nnazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che\nle emettono;\n    c)   eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale  connesse\nall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;\n    d)  le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi in rete\ndevono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei\nservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile\ndel suo rilascio;\n    e)  la  carta  nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche\nper   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche\namministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\n  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndel quindicesimo anno di eta', devono contenere:\n    a) i dati identificativi della persona;\n    b) il codice fiscale.\n  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndel  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta\ndell'interessato ove si tratti di dati sensibili:\n    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;\n    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;\n    c)  i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con\nesclusione, in ogni caso, del DNA;\n    d)  tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di razionalizzare e\nsemplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,\nanche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia\ndi riservatezza;\n    e)  le  procedure  informatiche  e  le informazioni che possono o\ndebbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri\nsoggetti, occorrenti per la firma elettronica.\n  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei\nservizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione\ntelematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e\npubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le\nregole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro\ndell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.\n  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle\nfinanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e\nd'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del\ndecreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole\ntecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali\nutilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,\ndel  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei\nservizi, nonche' le modalita' di impiego.\n  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di\ncui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di\nprotezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,\nnell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare\nmodalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo\nper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.\n  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni\ndello  Stato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28\nluglio  1967,  n.  851, possono essere realizzate anche con modalita'\nelettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei\nservizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi\nerogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.\n  8-bis.  ((  Fino  al  31  dicembre  2011 )), la carta nazionale dei\nservizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere\nrilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 341,
      "numero": "66",
      "numero_leggibile": "66",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "66#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=66&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=13&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi",
      "corpo": "                               Art. 66 \n     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi \n \n  1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,  della  carta\nd'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a\nseguito della denuncia di nascita e prima del compimento  ((dell'eta'\nprevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della  carta   d'identita'\nelettronica)), sono definite con decreto del Presidente del Consiglio\ndei Ministri, adottato su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\nper l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro  dell'economia  e\ndelle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati\npersonali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo\n8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n  2. Le caratteristiche e  le  modalita'  per  il  rilascio,  per  la\ndiffusione e l'uso della carta nazionale dei  servizi  sono  definite\ncon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della\nlegge 23 agosto 1988, n. 400,  adottati  su  proposta  congiunta  dei\nMinistri  per  la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione   e   le\ntecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e\nd'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti\nprincipi: \n    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su\nrichiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni  che\nintendono rilasciarla; \n    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte\nnazionale dei servizi e' a carico delle singole  amministrazioni  che\nle emettono; \n    c)  eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale   connesse\nall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; \n    d) le pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in  rete\ndevono consentirne l'accesso ai titolari delle  carta  nazionale  dei\nservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile\ndel suo rilascio; \n    e) la carta nazionale dei servizi puo'  essere  utilizzata  anche\nper  i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e   pubbliche\namministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. \n  3.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   l'analogo   documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\n((dell'eta'  prevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della   carta\nd'identita' elettronica)), devono contenere: \n    a) i dati identificativi della persona; \n    b) il codice fiscale. \n  4.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   l'analogo   documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\n((dell'eta'  prevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della   carta\nd'identita'   elettronica)),   possono   contenere,    a    richiesta\ndell'interessato ove si tratti di dati sensibili: \n    a) l'indicazione del gruppo sanguigno; \n    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; \n    c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1,  con\nesclusione, in ogni caso, del DNA; \n    d) tutti gli  altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e\nsemplificare l'azione amministrativa e i servizi resi  al  cittadino,\nanche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in  materia\ndi riservatezza; \n    e) le procedure informatiche e  le  informazioni  che  possono  o\ndebbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e  da  altri\nsoggetti, occorrenti per la firma elettronica. \n  5. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi possono essere utilizzate quali strumenti  di  autenticazione\ntelematica per l'effettuazione di pagamenti tra  soggetti  privati  e\npubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le\nregole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. \n  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro   per\nl'innovazione e le tecnologie e del Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e\nd'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  dettate  le  regole\ntecniche e di sicurezza  relative  alle  tecnologie  e  ai  materiali\nutilizzati per la produzione della carta  di  identita'  elettronica,\ndel documento di identita' elettronico e della  carta  nazionale  dei\nservizi, nonche' le modalita' di impiego. \n  7. Nel rispetto della disciplina generale fissata  dai  decreti  di\ncui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali,   le   pubbliche   amministrazioni,\nnell'ambito  dei   rispettivi   ordinamenti,   possono   sperimentare\nmodalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente  articolo\nper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. \n  8. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni\ndello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28\nluglio 1967, n. 851, possono essere realizzate  anche  con  modalita'\nelettroniche e contenere le funzionalita' della carta  nazionale  dei\nservizi per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai  servizi\nerogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. \n  8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei  servizi  e\nle  altre  carte  elettroniche  ad  essa  conformi   possono   essere\nrilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 342,
      "numero": "66",
      "numero_leggibile": "66",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "66#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=66&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=13&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi",
      "corpo": "                               Art. 66 \n     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi \n \n  1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,  della  carta\nd'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a\nseguito della denuncia di nascita e prima  del  compimento  dell'eta'\nprevista  dalla  legge  per  il  rilascio  della  carta   d'identita'\nelettronica, sono definite con decreto del Presidente  del  Consiglio\ndei Ministri, adottato su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di\nconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro\nper l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro  dell'economia  e\ndelle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati\npersonali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo\n8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n  2. Le caratteristiche e  le  modalita'  per  il  rilascio,  per  la\ndiffusione e l'uso della carta nazionale dei  servizi  sono  definite\ncon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della\nlegge 23 agosto 1988, n. 400,  adottati  su  proposta  congiunta  dei\nMinistri  per  la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione   e   le\ntecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e\nd'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti\nprincipi: \n    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su\nrichiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni  che\nintendono rilasciarla; \n    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte\nnazionale dei servizi e' a carico delle singole  amministrazioni  che\nle emettono; \n    c)  eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale   connesse\nall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;((28)) \n    d) le pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in  rete\ndevono consentirne l'accesso ai titolari delle  carta  nazionale  dei\nservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile\ndel suo rilascio; \n    e) la carta nazionale dei servizi puo'  essere  utilizzata  anche\nper  i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e   pubbliche\namministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. \n  3.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   l'analogo   documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndell'eta'  prevista  dalla  legge  per  il   rilascio   della   carta\nd'identita' elettronica, devono contenere: \n    a) i dati identificativi della persona; \n    b) il codice fiscale. \n  4.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   l'analogo   documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndell'eta'  prevista  dalla  legge  per  il   rilascio   della   carta\nd'identita'   elettronica,    possono    contenere,    a    richiesta\ndell'interessato ove si tratti di dati sensibili: \n    a) l'indicazione del gruppo sanguigno; \n    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; \n    c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1,  con\nesclusione, in ogni caso, del DNA; \n    d) tutti gli  altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e\nsemplificare l'azione amministrativa e i servizi resi  al  cittadino,\nanche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in  materia\ndi riservatezza;((28)) \n    e) le procedure informatiche e  le  informazioni  che  possono  o\ndebbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e  da  altri\nsoggetti, occorrenti per la firma elettronica. \n  5. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi possono essere utilizzate quali strumenti  di  autenticazione\ntelematica per l'effettuazione di pagamenti tra  soggetti  privati  e\npubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le\nregole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. \n  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro   per\nl'innovazione e le tecnologie e del Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e\nd'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  dettate  le  regole\ntecniche e di sicurezza  relative  alle  tecnologie  e  ai  materiali\nutilizzati per la produzione della carta  di  identita'  elettronica,\ndel documento di identita' elettronico e della  carta  nazionale  dei\nservizi, nonche' le modalita' di impiego. \n  7. Nel rispetto della disciplina generale fissata  dai  decreti  di\ncui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali,   le   pubbliche   amministrazioni,\nnell'ambito  dei   rispettivi   ordinamenti,   possono   sperimentare\nmodalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente  articolo\nper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. \n  8. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni\ndello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28\nluglio 1967, n. 851, possono essere realizzate  anche  con  modalita'\nelettroniche  ((,  nel  rispetto  delle  regole   tecniche   di   cui\nall'articolo 71,)) e contenere le funzionalita' della carta nazionale\ndei servizi per consentire l'accesso per via  telematica  ai  servizi\nerogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. \n  8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n------------ \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che la parola \u00abcittadino\u00bb, ovunque ricorra, si intende\ncome \u00abpersona fisica\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 343,
      "numero": "66",
      "numero_leggibile": "66",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "66#5",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=66&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=13&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi",
      "corpo": "                               Art. 66 \n     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi \n \n  1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,  della  carta\nd'identita'  elettronica  ((...))  sono  definite  con  decreto   del\nPresidente del Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del\nMinistro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro   ((per   la\nsemplificazione e la pubblica amministrazione))  e  con  il  Ministro\ndell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione\ndei dati personali e d'intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n  2. Le caratteristiche e  le  modalita'  per  il  rilascio,  per  la\ndiffusione e l'uso della carta nazionale dei  servizi  sono  definite\ncon uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della\nlegge 23 agosto 1988, n. 400,  adottati  su  proposta  congiunta  dei\nMinistri  per  la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione   e   le\ntecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e\nd'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti\nprincipi: \n    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su\nrichiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni  che\nintendono rilasciarla; \n    b)  l'onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte\nnazionale dei servizi e' a carico delle singole  amministrazioni  che\nle emettono; \n    c)  eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale   connesse\nall'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; (28) \n    d) le pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in  rete\ndevono consentirne l'accesso ai titolari delle  carta  nazionale  dei\nservizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile\ndel suo rilascio; \n    e) la carta nazionale dei servizi puo'  essere  utilizzata  anche\nper  i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e   pubbliche\namministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. \n  3.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   l'analogo   documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndell'eta'  prevista  dalla  legge  per  il   rilascio   della   carta\nd'identita' elettronica, devono contenere: \n    a) i dati identificativi della persona; \n    b) il codice fiscale. \n  4.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   l'analogo   documento,\nrilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento\ndell'eta'  prevista  dalla  legge  per  il   rilascio   della   carta\nd'identita'   elettronica,    possono    contenere,    a    richiesta\ndell'interessato ove si tratti di dati sensibili: \n    a) l'indicazione del gruppo sanguigno; \n    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; \n    c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1,  con\nesclusione, in ogni caso, del DNA; \n    d) tutti gli  altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e\nsemplificare l'azione amministrativa e i servizi resi  al  cittadino,\nanche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in  materia\ndi riservatezza; (28) \n    e) le procedure informatiche e  le  informazioni  che  possono  o\ndebbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e  da  altri\nsoggetti, occorrenti per la firma elettronica. \n  5. La carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei\nservizi possono essere utilizzate quali strumenti  di  autenticazione\ntelematica per l'effettuazione di pagamenti tra  soggetti  privati  e\npubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le\n((Linee  guida)),  ((sentiti))  il  Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze ((e)) la Banca d'Italia. \n  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro   per\nl'innovazione e le tecnologie e del Ministro  dell'economia  e  delle\nfinanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e\nd'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  dettate  le  regole\ntecniche e di sicurezza  relative  alle  tecnologie  e  ai  materiali\nutilizzati per la produzione della carta  di  identita'  elettronica,\ndel documento di identita' elettronico e della  carta  nazionale  dei\nservizi, nonche' le modalita' di impiego. \n  7. Nel rispetto della disciplina generale fissata  dai  decreti  di\ncui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in  materia  di\nprotezione  dei  dati  personali,   le   pubbliche   amministrazioni,\nnell'ambito  dei   rispettivi   ordinamenti,   possono   sperimentare\nmodalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente  articolo\nper l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. \n  8. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni\ndello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28\nluglio 1967, n. 851, possono essere realizzate  anche  con  modalita'\nelettroniche, nel rispetto delle  ((Linee  guida)),  e  contenere  le\nfunzionalita'  della  carta  nazionale  dei  servizi  per  consentire\nl'accesso per  via  telematica  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle\npubbliche amministrazioni. \n  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n------------ \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d)) che la parola \u00abcittadino\u00bb, ovunque ricorra, si intende\ncome \u00abpersona fisica\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-07-28;851",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo",
        "Sezione"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ONLINE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "5"
        },
        {
          "titolo": "Identita' digitali, e ...",
          "tipo": "Sezione",
          "numero": "3"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 344,
      "numero": "67",
      "numero_leggibile": "67",
      "menu_label": "67                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "67",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=67&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di sviluppo ed acquisizione",
      "corpo": "                              Art. 67.\n                Modalita' di sviluppo ed acquisizione\n\n  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali,  per  i  progetti\nfinalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi ad alto contenuto di\ninnovazione  tecnologica,  possono  selezionare  uno  o piu' proposte\nutilizzando  il  concorso  di idee di cui all'articolo 57 del decreto\ndel Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.\n  2.  Le  amministrazioni  appaltanti possono porre a base delle gare\naventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli\nappalti  di  cui  al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi\ndel  comma  1,  previo  parere  tecnico di congruita' del CNIPA; alla\nrelativa  procedura  e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo\n57,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre\n1999,  n.  554,  anche  il soggetto selezionato ai sensi del comma 1,\nqualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554~art57",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554~art57-com6"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 345,
      "numero": "67",
      "numero_leggibile": "67",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "67#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=67&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Modalita' di sviluppo ed acquisizione",
      "corpo": "                              Art. 67. \n                Modalita' di sviluppo ed acquisizione \n \n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   centrali,   per   i   progetti\nfinalizzati ad appalti di lavori  e  servizi  ad  alto  contenuto  di\ninnovazione tecnologica, possono  selezionare  uno  o  piu'  proposte\nutilizzando il concorso di idee di cui all'articolo  57  del  decreto\ndel Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. \n  2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a  base  delle  gare\naventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli\nappalti di cui al comma 1, le proposte ideative  acquisite  ai  sensi\ndel comma 1, previo parere tecnico  di  congruita'  del  ((DigitPA));\nalla  relativa  procedura  e'  ammesso  a   partecipare,   ai   sensi\ndell'articolo  57,  comma  6,  del  decreto  del   Presidente   della\nRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai\nsensi del comma 1, qualora sia in  possesso  dei  relativi  requisiti\nsoggettivi. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554~art57",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554~art57-com6"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 346,
      "numero": "67",
      "numero_leggibile": "67",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "67#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=67&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 67 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 347,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "68                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "68",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7  agosto\n1990, n. 241, e del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,\nacquisiscono,  secondo  le   procedure   previste   dall'ordinamento,\nprogrammi informatici a seguito di  una  valutazione  comparativa  di\ntipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni  disponibili  sul\nmercato: \n    a)  sviluppo  di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese\ndell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa\namministrazione committente; \n    b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a  spese\ndella medesima o di altre amministrazioni; \n    c) acquisizione di programmi  informatici  di  tipo  proprietario\nmediante ricorso a licenza d'uso; \n    d)  acquisizione  di  programmi  informatici  a  codice  sorgente\naperto; \n    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle\nlettere da a) a d). \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o\nnell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni\ninformatiche che assicurino  l'interoperabilita'  e  la  cooperazione\napplicativa, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  28\nfebbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e\ndocumenti in piu' formati, di cui almeno uno di  tipo  aperto,  salvo\nche ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. \n  3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un  formato  dati\nreso pubblico e documentato esaustivamente. \n  4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale,\nun  repertorio  dei  formati  aperti  utilizzabili  nelle   pubbliche\namministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 348,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "68#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "27-12-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7  agosto\n1990, n. 241, e del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,\nacquisiscono,  secondo  le   procedure   previste   dall'ordinamento,\nprogrammi informatici a seguito di  una  valutazione  comparativa  di\ntipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni  disponibili  sul\nmercato: \n    a)  sviluppo  di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese\ndell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa\namministrazione committente; \n    b) riuso di programmi informatici ((,o parti di essi,))sviluppati\nper conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; \n    c) acquisizione di programmi  informatici  di  tipo  proprietario\nmediante ricorso a licenza d'uso; \n    d)  acquisizione  di  programmi  informatici  a  codice  sorgente\naperto; \n    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle\nlettere da a) a d). \n  ((2.  Le  pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o\nnell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni\ninformatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi\nfunzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino\nl'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la\nrappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno\nuno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali\nesigenze.)) \n  ((2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al\nDigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche\ntecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile\ninformazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni\nadottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la\npiu' ampia diffusione delle migliori pratiche.)) \n  3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un  formato  dati\nreso pubblico e documentato esaustivamente. \n  4. Il ((DigitPA)) istruisce ed aggiorna,  con  periodicita'  almeno\nannuale,  un  repertorio  dei  formati  aperti   utilizzabili   nelle\npubbliche amministrazioni e  delle  modalita'  di  trasferimento  dei\nformati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 349,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "68#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "28-12-2011",
      "vigenza_fine": "11-8-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7  agosto\n1990, n. 241, e del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,\nacquisiscono,  secondo  le   procedure   previste   dall'ordinamento,\nprogrammi informatici a seguito di  una  valutazione  comparativa  di\ntipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni  disponibili  sul\nmercato: \n    a)  sviluppo  di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese\ndell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa\namministrazione committente; \n    b) riuso di programmi informatici, o parti  di  essi,  sviluppati\nper conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; \n    c) acquisizione di programmi  informatici  di  tipo  proprietario\nmediante ricorso a licenza d'uso; \n  ((d)  acquisizione  di  programmi  informatici  appartenenti   alla\ncategoria del software libero o a codice sorgente aperto;)) \n    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle\nlettere da a) a d). \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o\nnell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni\ninformatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi\nfunzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino\nl'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la\nrappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno\nuno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali\nesigenze. \n  2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano  tempestivamente  al\nDigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche\ntecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile\ninformazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni\nadottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la\npiu' ampia diffusione delle migliori pratiche. \n  3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un  formato  dati\nreso pubblico e documentato esaustivamente. \n  4. Il  DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'  almeno\nannuale,  un  repertorio  dei  formati  aperti   utilizzabili   nelle\npubbliche amministrazioni e  delle  modalita'  di  trasferimento  dei\nformati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 350,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "68#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "12-8-2012",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  ((1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono    programmi\ninformatici o parti di essi a seguito di una valutazione  comparativa\ndi tipo tecnico ed economico tra le  seguenti  soluzioni  disponibili\nsul  mercato:  a)  software  sviluppato  per  conto  della   pubblica\namministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati\nper conto della pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a\ncodice sorgente aperto; d)  software  combinazione  delle  precedenti\nsoluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  ed\neconomico dimostri l'impossibilita'  di  accedere  a  soluzioni  open\nsource o gia' sviluppate all'interno della  pubblica  amministrazione\nad un prezzo inferiore, e'  consentita  l'acquisizione  di  programmi\ninformatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La\nvalutazione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata  secondo  le\nmodalita' e i criteri definiti dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,\nche, a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere\ncirca il loro rispetto)). \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o\nnell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni\ninformatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi\nfunzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino\nl'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la\nrappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno\nuno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali\nesigenze. \n  2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano  tempestivamente  al\nDigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche\ntecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile\ninformazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni\nadottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la\npiu' ampia diffusione delle migliori pratiche. \n  3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un  formato  dati\nreso pubblico e documentato esaustivamente. \n  4. Il  DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'  almeno\nannuale,  un  repertorio  dei  formati  aperti   utilizzabili   nelle\npubbliche amministrazioni e  delle  modalita'  di  trasferimento  dei\nformati. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 351,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "68#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "24-7-2015",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  ((1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono    programmi\ninformatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'\ne di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita'\ntecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico\ned economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: \n    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; \n    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto\ndella pubblica amministrazione; \n    c) software libero o a codice sorgente aperto; \n    d) software fruibile in modalita' cloud computing; \n    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza\nd'uso; \n    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. \n  1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di  procedere\nall'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto\nlegislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazione\ncomparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei\nseguenti criteri: \n    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di\nacquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; \n    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo\naperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'\ne la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della\npubblica amministrazione; \n    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,\nconformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati\npersonali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di\nsoftware acquisito. \n  1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed\neconomico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti\nmotivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'\ndisponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software\nliberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da\nsoddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di\ntipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di\ncui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri\ndefiniti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di\nsoggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere   circa   il   loro\nrispetto)). \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o\nnell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni\ninformatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi\nfunzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino\nl'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la\nrappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno\nuno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali\nesigenze. \n  2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano  tempestivamente  al\nDigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche\ntecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile\ninformazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni\nadottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la\npiu' ampia diffusione delle migliori pratiche. \n  ((3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: \n    a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso\npubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti\ntecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; \n    b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti\ncaratteristiche: \n      1)sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza  che  ne\npermetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'\ncommerciali, in formato disaggregato; \n      2) sono accessibili attraverso le tecnologie  dell'informazione\ne della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche  pubbliche  e\nprivate, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti\nall'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono\nprovvisti dei relativi metadati; \n      3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti\ntelematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai\ncosti marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.\nL'Agenzia  per  l'Italia  digitale  deve   stabilire,   con   propria\ndeliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri\noggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi\ndisponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.  In  ogni  caso,\nl'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si\nattiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del\nParlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul\nriutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il\ndecreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)). \n  4. Il  DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'  almeno\nannuale,  un  repertorio  dei  formati  aperti   utilizzabili   nelle\npubbliche amministrazioni e  delle  modalita'  di  trasferimento  dei\nformati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 352,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "68#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "25-7-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi  informatici\no parti di essi nel  rispetto  dei  principi  di  economicita'  e  di\nefficienza,  tutela   degli   investimenti,   riuso   e   neutralita'\ntecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico\ned economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: \n    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; \n    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto\ndella pubblica amministrazione; \n    c) software libero o a codice sorgente aperto; \n    d) software fruibile in modalita' cloud computing; \n    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza\nd'uso; \n    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. \n  1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di  procedere\nall'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto\nlegislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazione\ncomparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei\nseguenti criteri: \n    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di\nacquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; \n    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo\naperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'\ne la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della\npubblica amministrazione; \n    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,\nconformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati\npersonali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di\nsoftware acquisito. \n  1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed\neconomico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti\nmotivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'\ndisponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software\nliberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da\nsoddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di\ntipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di\ncui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri\ndefiniti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di\nsoggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto. \n  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o\nnell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni\ninformatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi\nfunzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino\nl'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la\nrappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno\nuno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali\nesigenze. \n  2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano  tempestivamente  al\nDigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche\ntecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile\ninformazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni\nadottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la\npiu' ampia diffusione delle migliori pratiche. \n  3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: \n    a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso\npubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti\ntecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; \n    b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti\ncaratteristiche: \n      1)sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza  che  ne\npermetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'\ncommerciali, in formato disaggregato; \n      2) sono accessibili attraverso le tecnologie  dell'informazione\ne della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche  pubbliche  e\nprivate, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti\nall'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono\nprovvisti dei relativi metadati; \n      3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti\ntelematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai\ncosti marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione ((,\nsalvo i casi previsti dall'articolo  7  del  decreto  legislativo  24\ngennaio 2006,  n.  36,  e  secondo  le  tariffe  determinate  con  le\nmodalita' di cui al  medesimo  articolo)).  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL\nD.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)). ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  18\nMAGGIO 2015, N. 102)). \n  4. Il  DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'  almeno\nannuale,  un  repertorio  dei  formati  aperti   utilizzabili   nelle\npubbliche amministrazioni e  delle  modalita'  di  trasferimento  dei\nformati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art7",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 353,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "68#6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi  informatici\no parti di essi nel  rispetto  dei  principi  di  economicita'  e  di\nefficienza,  tutela   degli   investimenti,   riuso   e   neutralita'\ntecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico\ned economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: \n    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; \n    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto\ndella pubblica amministrazione; \n    c) software libero o a codice sorgente aperto; \n    d) software fruibile in modalita' cloud computing; \n    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza\nd'uso; \n    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. \n  1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di  procedere\nall'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto\nlegislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazione\ncomparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei\nseguenti criteri: \n    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di\nacquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; \n    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo\naperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'\ne la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della\npubblica amministrazione; \n    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,\nconformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati\npersonali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di\nsoftware acquisito. \n  1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed\neconomico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti\nmotivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'\ndisponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software\nliberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da\nsoddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di\ntipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di\ncui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri\ndefiniti ((dall'AgID)). \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n 3. Agli effetti del ((presente Codice)) legislativo si intende per: \n    a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso\npubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti\ntecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; \n    b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti\ncaratteristiche: \n      1)sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza  che  ne\npermetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'\ncommerciali, in formato disaggregato; ((28)) \n      2) sono accessibili attraverso le tecnologie  dell'informazione\ne della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche  pubbliche  e\nprivate, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti\nall'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono\nprovvisti dei relativi metadati; \n      3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie\ndell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti\ntelematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai\ncosti marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione ((,\nsalvo i casi previsti dall'articolo  7  del  decreto  legislativo  24\ngennaio 2006,  n.  36,  e  secondo  le  tariffe  determinate  con  le\nmodalita' di cui al medesimo articolo)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.\n18 MAGGIO 2015, N. 102. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 MAGGIO  2015,\nN. 102. \n  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n                                                               ((28)) \n------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d))  che  l'espressione  \u00abchiunque\u00bb  ovunque  ricorra,  si\nintende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art7",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 354,
      "numero": "68",
      "numero_leggibile": "68",
      "menu_label": "agg.7",
      "chiave": "68#7",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "7",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=68&art.versione=8&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Analisi comparativa delle soluzioni",
      "corpo": "                              Art. 68. \n                 Analisi comparativa delle soluzioni \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi  informatici\no parti di essi nel  rispetto  dei  principi  di  economicita'  e  di\nefficienza,  tutela   degli   investimenti,   riuso   e   neutralita'\ntecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico\ned economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: \n    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; \n    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto\ndella pubblica amministrazione; \n    c) software libero o a codice sorgente aperto; \n    d) software fruibile in modalita' cloud computing; \n    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza\nd'uso; \n    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. \n  1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di  procedere\nall'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto\nlegislativo  ((n.  50  del   2016)),   effettuano   una   valutazione\ncomparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei\nseguenti criteri: \n    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di\nacquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; \n    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo\naperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'\ne la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della\npubblica amministrazione; \n    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,\nconformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati\npersonali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di\nsoftware acquisito. \n  1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed\neconomico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti\nmotivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'\ndisponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software\nliberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da\nsoddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di\ntipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di\ncui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri\ndefiniti dall'AgID. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). \n  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n                                                                 (28) \n------------- \nAGGIORNAMENTO (28) \n  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma\n2, lettera d))  che  l'espressione  \u00abchiunque\u00bb  ovunque  ricorra,  si\nintende come \u00absoggetti giuridici\u00bb. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 355,
      "numero": "69",
      "numero_leggibile": "69",
      "menu_label": "69                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "69",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=69&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Riuso dei programmi informatici",
      "corpo": "                              Art. 69.\n                   Riuso dei programmi informatici\n\n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi\napplicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente\npubblico,  hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della\ndocumentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche\namministrazioni  che  li  richiedono  e  che intendano adattarli alle\nproprie esigenze, salvo motivate ragioni.\n  2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di\nproprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei\ncapitolati  o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,\nche  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese\ndell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.\n  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei contratti per\nl'acquisizione  di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole\nche  garantiscano  il  diritto  di disporre dei programmi ai fini del\nriuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.\n  4.   Nei   contratti   di  acquisizione  di  programmi  informatici\nsviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse\npossono  includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano\nconto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative  di\nquest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,\na  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che\nconsentono   il   riuso  delle  applicazioni.  Le  clausole  suddette\ndefiniscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi\nindicati.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 356,
      "numero": "69",
      "numero_leggibile": "69",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "69#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=69&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Riuso dei programmi informatici",
      "corpo": "                              Art. 69. \n                   Riuso dei programmi informatici \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni che  siano  titolari  di  programmi\n((informatici)) realizzati su specifiche indicazioni del  committente\npubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi  della\ndocumentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche\namministrazioni che li richiedono  e  che  intendano  adattarli  alle\nproprie esigenze, salvo motivate ragioni. \n  2. Al fine di  favorire  il  riuso  dei  programmi  informatici  di\nproprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei\ncapitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove  possibile,\nche  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese\ndell'amministrazione siano facilmente portabili su altre  piattaforme\n((e  conformi  alla  definizione  e  regolamentazione  effettuata  da\nDigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2)). \n  3. Le pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei  contratti  per\nl'acquisizione di programmi informatici ((o di singoli  moduli)),  di\ncui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre  dei\nprogrammi ai fini del riuso  da  parte  della  medesima  o  di  altre\namministrazioni. \n  4.  Nei  contratti  di  acquisizione   di   programmi   informatici\nsviluppati per conto e  a  spese  delle  amministrazioni,  le  stesse\npossono includere clausole, concordate con il fornitore, che  tengano\nconto  delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative   di\nquest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di  tempo,\na  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che\nconsentono il ((riuso  dei  programmi  o  dei  singoli  moduli)).  Le\nclausole suddette definiscono  le  condizioni  da  osservare  per  la\nprestazione dei servizi indicati. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 357,
      "numero": "69",
      "numero_leggibile": "69",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "69#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=69&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( (Riuso delle soluzioni e standard aperti).))",
      "corpo": "                              Art. 69. \n           (( (Riuso delle soluzioni e standard aperti).)) \n \n  ((1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e\nprogrammi  informatici  realizzati  su  specifiche  indicazioni   del\ncommittente pubblico,  hanno  l'obbligo  di  rendere  disponibile  il\nrelativo codice sorgente, completo della documentazione e  rilasciato\nin repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre\npubbliche amministrazioni  o  ai  soggetti  giuridici  che  intendano\nadattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di  ordine  e\nsicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. \n  2. Al fine di  favorire  il  riuso  dei  programmi  informatici  di\nproprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei\ncapitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, ove possibile,\nche i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e\na spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche  tecniche\ndi SPC definite da AgID.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 358,
      "numero": "69",
      "numero_leggibile": "69",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "69#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=69&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (Riuso delle soluzioni e standard aperti).",
      "corpo": "                              Art. 69. \n             (Riuso delle soluzioni e standard aperti). \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di  soluzioni  e\nprogrammi  informatici  realizzati  su  specifiche  indicazioni   del\ncommittente pubblico,  hanno  l'obbligo  di  rendere  disponibile  il\nrelativo codice sorgente, completo della documentazione e  rilasciato\nin repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre\npubbliche amministrazioni  o  ai  soggetti  giuridici  che  intendano\nadattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di  ordine  e\nsicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. \n  2. Al fine di  favorire  il  riuso  dei  programmi  informatici  di\nproprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei\ncapitolati o nelle specifiche di progetto e'  previsto,  ((salvo  che\ncio'  risulti  eccessivamente  oneroso  per  comprovate  ragioni   di\ncarattere tecnico-economico, che  l'amministrazione  committente  sia\nsempre titolare di tutti i diritti sui programmi e  i  servizi  delle\ntecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  appositamente\nsviluppati per essa)). \n  ((2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la\ndocumentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di  tutte\nle  soluzioni  informatiche  di  cui  al  comma  1  sono   pubblicati\nattraverso una o piu' piattaforme individuate dall'AgID  con  proprie\nLinee guida.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 359,
      "numero": "70",
      "numero_leggibile": "70",
      "menu_label": "70                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "70",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=70&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili",
      "corpo": "                              Art. 70.\n         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili\n\n  1.  Il  CNIPA,  previo  accordo  con la Conferenza unificata di cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta\ne  rende  note  applicazioni  tecnologiche realizzate dalle pubbliche\namministrazioni,   idonee  al  riuso  da  parte  di  altre  pubbliche\namministrazioni.\n  2.  Le  pubbliche  amministrazioni centrali che intendono acquisire\nprogrammi  applicativi  valutano  preventivamente  la possibilita' di\nriuso  delle  applicazioni  analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del\ncomma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 360,
      "numero": "70",
      "numero_leggibile": "70",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "70#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=70&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili",
      "corpo": "                              Art. 70. \n         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili \n \n  ((1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8\ndel decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e  rende  note\napplicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,\nidonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con\nriferimento a singoli moduli,segnalando  quelle  che,  in  base  alla\npropria  valutazione,  si   configurano   quali   migliori   pratiche\norganizzative e tecnologiche.)) \n  2. Le pubbliche amministrazioni centrali  che  intendono  acquisire\nprogrammi applicativi valutano  preventivamente  la  possibilita'  di\nriuso delle applicazioni analoghe rese note dal  ((DigitPA))ai  sensi\ndel comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 361,
      "numero": "70",
      "numero_leggibile": "70",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "70#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=70&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili",
      "corpo": "                              Art. 70. \n         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili \n \n  ((1. AgID  definisce  i  requisiti  minimi  affinche'  i  programmi\ninformatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni  siano  idonei\nal riuso da parte  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  con\nriferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita'  di\ninserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili\ngestita da AgID.)) \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 362,
      "numero": "70",
      "numero_leggibile": "70",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "70#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=70&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))",
      "corpo": "                              Art. 70. \n \n      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "6"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 363,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "71                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "71",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71\n                           Regole tecniche\n\n  1.  Le  regole  tecniche previste nel presente codice sono dettate,\ncon  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro\ndelegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il\nMinistro  per  la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta\nin   volta  indicate  nel  presente  codice,  sentita  la  Conferenza\nunificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto\n1997,  n.  281,  ed  il  Garante per la protezione dei dati personali\nnelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica\ncon  le  regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui\nall'articolo  16  del  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e\ncon  le  regole  di  cui  al disciplinare pubblicato in allegato B al\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.\n  2.  Le  regole  tecniche  vigenti nelle materie del presente codice\nrestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai\nsensi del presente articolo.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art16",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 364,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "71#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71\n                           Regole tecniche\n\n  1.  Le  regole  tecniche previste nel presente codice sono dettate,\ncon  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro\ndelegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il\nMinistro  per  la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta\nin   volta  indicate  nel  presente  codice,  sentita  la  Conferenza\nunificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto\n1997,  n.  281,  ed  il  Garante per la protezione dei dati personali\nnelle  materie di competenza, (( previa acquisizione obbligatoria del\nparere  tecnico del CNIPA )) in modo da garantire la coerenza tecnica\ncon  le  regole  tecniche sul sistema pubblico di connettivita (( . .\n.))  e  con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B\nal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.\n  ((  1-bis.  Entro  nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore del\npresente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio\ndei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per\nl'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione\npubblica,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8\ndel  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, sono adottate le\nregole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il funzionamento del sistema\npubblico di connettivita'.\n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'    alle    discipline    risultanti   dal   processo   di\nstandardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle\nnormative dell'Unione europea. ))\n  2.  Le  regole  tecniche  vigenti nelle materie del presente codice\nrestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai\nsensi del presente articolo.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 365,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "71#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "18-12-2012",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71 \n                           Regole tecniche \n \n  ((1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono  dettate,\ncon decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro\ndelegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto\ncon i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il\nGarante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di\ncompetenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di\nDigitPA.)) \n  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)). \n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'   alle   discipline   risultanti    dal    processo    di\nstandardizzazione  tecnologica  a  livello  internazionale  ed   alle\nnormative dell'Unione europea. \n  2. Le regole tecniche vigenti nelle  materie  del  presente  codice\nrestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai\nsensi del presente articolo. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 366,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "71#3",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "19-12-2012",
      "vigenza_fine": "18-8-2014",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71 \n                           Regole tecniche \n \n  1. Le regole tecniche previste nel presente  codice  sono  dettate,\ncon decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro\ndelegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto\ncon i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il\nGarante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di\ncompetenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di\nDigitPA. \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'  ((ai  requisiti  tecnici  di   accessibilita'   di   cui\nall'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,))  alle  discipline\nrisultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello\ninternazionale ed alle normative dell'Unione europea. \n  2. Le regole tecniche vigenti nelle  materie  del  presente  codice\nrestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai\nsensi del presente articolo. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 367,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.4",
      "chiave": "71#4",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "4",
      "vigenza_inizio": "19-8-2014",
      "vigenza_fine": "20-5-2015",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=5&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71 \n                           Regole tecniche \n \n  1. Le regole tecniche previste nel presente  codice  sono  dettate,\ncon decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro\ndelegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto\ncon i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il\nGarante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di\ncompetenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di\nDigitPA. ((Le amministrazioni competenti, la Conferenza  unificata  e\nil Garante per la protezione  dei  dati  personali  rispondono  entro\ntrenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta  nel\ntermine  indicato  nel  periodo  precedente,  il  parere  si  intende\ninteramente favorevole)). \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'  ai  requisiti   tecnici   di   accessibilita'   di   cui\nall'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  alle  discipline\nrisultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello\ninternazionale ed alle normative dell'Unione europea. \n  2. Le regole tecniche vigenti nelle  materie  del  presente  codice\nrestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai\nsensi del presente articolo. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 368,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.5",
      "chiave": "71#5",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "5",
      "vigenza_inizio": "21-5-2015",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=6&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71 \n                           Regole tecniche \n \n  1. Le regole tecniche previste nel presente  codice  sono  dettate,\ncon decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro\ndelegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto\ncon ((il Ministro della giustizia  e  con))  i  Ministri  competenti,\nsentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per  la  protezione\ndei dati personali nelle materie di competenza,  previa  acquisizione\nobbligatoria  del  parere  tecnico  di  DigitPA.  Le  amministrazioni\ncompetenti, la Conferenza unificata e il Garante  per  la  protezione\ndei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di\nparere. In mancanza di risposta  nel  termine  indicato  nel  periodo\nprecedente, il parere si intende interamente favorevole. \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'  ai  requisiti   tecnici   di   accessibilita'   di   cui\nall'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  alle  discipline\nrisultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello\ninternazionale ed alle normative dell'Unione europea. \n  2. Le regole tecniche vigenti nelle  materie  del  presente  codice\nrestano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai\nsensi del presente articolo. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 369,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.6",
      "chiave": "71#6",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "6",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "26-1-2018",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=7&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71 \n                           Regole tecniche \n \n  ((1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e  la\npubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto  con  il\nMinistro della giustizia e con  i  Ministri  competenti,  sentita  la\nConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28\nagosto 1997, n.  281,  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati\npersonali nelle  materie  di  competenza,  sono  adottate  le  regole\ntecniche per l'attuazione del presente Codice.)) \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'  ai  requisiti   tecnici   di   accessibilita'   di   cui\nall'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  alle  discipline\nrisultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello\ninternazionale ed alle normative dell'Unione europea. \n  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 370,
      "numero": "71",
      "numero_leggibile": "71",
      "menu_label": "agg.7",
      "chiave": "71#7",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "7",
      "vigenza_inizio": "27-1-2018",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=71&art.versione=8&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=15&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Regole tecniche",
      "corpo": "                               Art. 71 \n                           Regole tecniche \n \n  ((1. L'AgID, previa consultazione pubblica da  svolgersi  entro  il\ntermine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e  il\nGarante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di\ncompetenza, nonche' acquisito il parere della  Conferenza  unificata,\nadotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di  indirizzo  per\nl'attuazione del presente Codice. Le Linee guida  divengono  efficaci\ndopo la loro  pubblicazione  nell'apposita  area  del  sito  Internet\nistituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o\nmodificate con la procedura di cui al primo periodo.)) \n  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. \n  1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in\nconformita'  ai  requisiti   tecnici   di   accessibilita'   di   cui\nall'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  alle  discipline\nrisultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello\ninternazionale ed alle normative dell'Unione europea. \n  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235",
        "urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art11",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "REGOLE TECNICHE",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "7"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 371,
      "numero": "72",
      "numero_leggibile": "72",
      "menu_label": "72                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "72",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=72&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme transitorie per la firma digitale",
      "corpo": "                               Art. 72 \n               Norme transitorie per la firma digitale \n \n  1.  I  documenti  sottoscritti  con  firma   digitale   basata   su\ncertificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico\ngia'  tenuto  dall'Autorita'   per   l'informatica   nella   pubblica\namministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con  firma\ndigitale  basata   su   certificati   rilasciati   da   certificatori\naccreditati. \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 372,
      "numero": "72",
      "numero_leggibile": "72",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "72#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=72&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 72 \n   (( Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita' )) \n \n  (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per: \n    a) \"trasporto di dati\": i servizi per la realizzazione,  gestione\ned evoluzione di reti  informatiche  per  la  trasmissione  di  dati,\noggetti multimediali e fonia; \n    b) \"interoperabilita' di base\": i servizi per  la  realizzazione,\ngestione ed evoluzione di  strumenti  per  lo  scambio  di  documenti\ninformatici fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e  i\ncittadini; \n    c) \"connettivita'\": l'insieme dei servizi di trasporto di dati  e\ndi interoperabilita' di base; \n    d) \"interoperabilita' evoluta\": i servizi idonei  a  favorire  la\ncircolazione, lo scambio di dati e informazioni, e  l'erogazione  fra\nle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; \n    e) \"cooperazione applicativa\": la parte del sistema  pubblico  di\nconnettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici\ndelle pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l'integrazione  dei\nmetadati, delle informazioni  e  dei  procedimenti  amministrativi.))\n((1)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 373,
      "numero": "72",
      "numero_leggibile": "72",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "72#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=72&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 72 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 374,
      "numero": "73",
      "numero_leggibile": "73",
      "menu_label": "73                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "73",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=73&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Aggiornamenti",
      "corpo": "                               Art. 73\n                            Aggiornamenti\n\n  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni\natti  di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi\ninterventi  normativi,  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino\nsiano  attuati  esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione\ndelle disposizioni contenute nel presente codice.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 375,
      "numero": "73",
      "numero_leggibile": "73",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "73#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=73&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Sistema pubblico di connettivita' (SPC) ))",
      "corpo": "                               Art. 73\n            (( Sistema pubblico di connettivita' (SPC) ))\n\n  ((  1.  Nel  rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),\ndella Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione\ninterna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie\nlocali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di\nconnettivita'   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento\ninformativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,\nregionali  e  locali  e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e\ntrasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione\ndelle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla\nrealizzazione di servizi integrati.\n  2.  Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole\ntecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la\ndiffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica\namministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di\nbase ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici\ne  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza\ndelle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del\npatrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.\n  3.  La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti\nprincipi:\n    a)  sviluppo  architetturale ed organizzativo atto a garantire la\nnatura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;\n    b)   economicita'   nell'utilizzo   dei   servizi   di  rete,  di\ninteroperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;\n    c)  sviluppo  del  mercato  e della concorrenza nel settore delle\ntecnologie dell'informazione e della comunicazione.)) ((1))\n------------\nAGGIORNAMENTO (1)\n  Il  D.Lgs.  4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma\n1)  che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\" e'\nsostituita   dalla   seguente:   \"Capo   IX\"  e  conseguentemente  la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 376,
      "numero": "73",
      "numero_leggibile": "73",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "73#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=73&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sistema pubblico di connettivita' (SPC)",
      "corpo": "                               Art. 73 \n               Sistema pubblico di connettivita' (SPC) \n \n  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della\nCostituzione,  e  nel  rispetto  dell'autonomia   dell'organizzazione\ninterna delle funzioni informative delle regioni  e  delle  autonomie\nlocali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di\nconnettivita'  (SPC),  al  fine  di   assicurare   il   coordinamento\ninformativo e informatico dei dati tra le  amministrazioni  centrali,\nregionali e locali e promuovere l'omogeneita'  nella  elaborazione  e\ntrasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio  e  diffusione\ndelle  informazioni  tra  le   pubbliche   amministrazioni   e   alla\nrealizzazione di servizi integrati. \n  2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e  di  regole\ntecniche, per lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione  e  la\ndiffusione del patrimonio  informativo  e  dei  dati  della  pubblica\namministrazione, necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita'  di\nbase ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici\ne dei flussi informativi, garantendo la  sicurezza,  la  riservatezza\ndelle  informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia   del\npatrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. \n  3. La realizzazione del  SPC  avviene  nel  rispetto  dei  seguenti\nprincipi: \n    a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a  garantire  la\nnatura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; \n    b)  economicita'  nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di\ninteroperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa; \n    c) sviluppo del mercato e della  concorrenza  nel  settore  delle\ntecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1) \n  ((3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico  di  connettivita'\nsono dettate ai sensi dell'articolo 71.)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 377,
      "numero": "73",
      "numero_leggibile": "73",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "73#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=73&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Sistema pubblico di connettivita' (SPC)",
      "corpo": "                               Art. 73 \n               Sistema pubblico di connettivita' (SPC) \n \n  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della\nCostituzione,  e  nel  rispetto  dell'autonomia   dell'organizzazione\ninterna delle funzioni informative delle regioni  e  delle  autonomie\nlocali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di\nconnettivita'   ((   e   cooperazione   (SPC),   quale   insieme   di\ninfrastrutture  tecnologiche  e  di  regole  tecniche  che   assicura\nl'interoperabilita'  tra  i  sistemi  informativi   delle   pubbliche\namministrazioni, permette il coordinamento informativo e  informatico\ndei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e  locali  e  tra\nqueste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto  all'adesione  da\nparte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.)) \n  ((2. Il  SPC  garantisce  la  sicurezza  e  la  riservatezza  delle\ninformazioni, nonche' la salvaguardia e  l'autonomia  del  patrimonio\ninformativo di ciascun soggetto aderente.)) \n  3. La realizzazione del  SPC  avviene  nel  rispetto  dei  seguenti\nprincipi: \n    ((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire  la\nfederabilita' dei sistemi;)) \n    b)  economicita'  nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di\ninteroperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa; \n    ((b-bis) aggiornamento  continuo  del  sistema  e  aderenza  alle\nmigliori pratiche internazionali;)) \n    c) sviluppo del mercato e della  concorrenza  nel  settore  delle\ntecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1) \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n  ((3-ter. Il SPC  e'  costituito  da  un  insieme  di  elementi  che\ncomprendono: \n    a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; \n    b)   linee   guida   e   regole    per    la    cooperazione    e\nl'interoperabilita'; \n    c) catalogo di servizi e applicazioni. \n  3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche\ndel Sistema pubblico di connettivita'  e  cooperazione,  al  fine  di\nassicurarne:   l'aggiornamento   rispetto   alla   evoluzione   della\ntecnologia;  l'aderenza  alle  linee  guida  europee  in  materia  di\ninteroperabilita';  l'adeguatezza  rispetto   alle   esigenze   delle\npubbliche amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu'  efficace  e\nsemplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e  privati,\nil rispetto di necessari livelli di sicurezza.)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letr",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 378,
      "numero": "74",
      "numero_leggibile": "74",
      "menu_label": "74                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "74",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=74&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Oneri finanziari",
      "corpo": "                               Art. 74\n                          Oneri finanziari\n\n  1.  All'attuazione  del  presente  decreto  si provvede nell'ambito\ndelle risorse previste a legislazione vigente.\n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 379,
      "numero": "74",
      "numero_leggibile": "74",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "74#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=74&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))",
      "corpo": "                               Art. 74 \n      (( Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni )) \n \n  ((  1.  Il  presente  decreto  definisce  e  disciplina   la   Rete\ninternazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. \nLa Rete costituisce l'infrastruttura di  connettivita'  che  collega,\nnel rispetto della normativa vigente,  le  pubbliche  amministrazioni\ncon gli uffici italiani all'estero, garantendo  adeguati  livelli  di\nsicurezza e qualita'.)) ((1)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 380,
      "numero": "74",
      "numero_leggibile": "74",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "74#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=74&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 74 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 381,
      "numero": "75",
      "numero_leggibile": "75",
      "menu_label": "75                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "75",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=75&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Abrogazioni",
      "corpo": "                               Art. 75\n                             Abrogazioni\n\n  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono\nabrogati:\n    a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;\n    b)  gli  articoli  1,  comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),\ncc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,\nultimo  periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;\n26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater;\n29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,\n5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 445 (Testo A);\n    c)  l'articolo  26  comma  2,  lettera a), e), h), della legge 27\ndicembre 2002, n. 289;\n    d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,\nn. 3;\n    e)  gli  articoli  16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.\n229.\n  2.  Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,\ncommi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del\nPresidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si\nintendono  riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.\n443 (Testo B).\n  3.  Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),\nz),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);\n6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;\n27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies;\n29-sexies;  29-septies;  29-octies;  51;  del  decreto del Presidente\ndella  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 (Testo A), si intendono\nriferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 444 (Testo C).\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com8-letb",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;444"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 382,
      "numero": "75",
      "numero_leggibile": "75",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "75#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=75&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 75\n      (( Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita' ))\n\n  ((   1.   Al  SPC  partecipano  tutte  le  amministrazioni  di  cui\nall'articolo 2, comma 2.\n  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto\nlegislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle\nsole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale,\nconsultazioni elettorali.\n  3.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della\nRepubblica  11  novembre  1994,  n. 680, nonche' dell'articolo 25 del\ndecreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la\nconnessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi\ncompetenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa\nnazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che\nassicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la\npossibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative\nindipendenti.)) ((1))\n------------\nAGGIORNAMENTO (1)\n  Il  D.Lgs.  4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma\n1)  che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\" e'\nsostituita   dalla   seguente:   \"Capo   IX\"  e  conseguentemente  la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-11-11;680~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art25",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 383,
      "numero": "75",
      "numero_leggibile": "75",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "75#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=75&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 75 \n         Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita' \n \n  1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui  all'articolo\n2, comma 2. \n  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio  delle\nsole funzioni di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa  nazionale,\nconsultazioni elettorali. \n  3. Ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 11 novembre 1994, n. 680,  nonche'  dell'articolo  25  del\ndecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita  la\nconnessione con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli  organismi\ncompetenti per l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza  e  difesa\nnazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che\nassicurino  riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita   la\npossibilita' di connessione al  SPC  delle  autorita'  amministrative\nindipendenti. (1) \n  ((3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono\nfinalita' di pubblico interesse possono usufruire  della  connessione\nal SPC e  dei  relativi  servizi,  adeguandosi  alle  vigenti  regole\ntecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-11-11;680~art3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art25",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 384,
      "numero": "75",
      "numero_leggibile": "75",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "75#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=75&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 75 \n         Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita' \n \n  ((1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC,\nsalve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di  ordine\ne sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. \n  2. Chiunque puo' partecipare  al  SPC  nel  rispetto  delle  regole\ntecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. \n  3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce\ntecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni  altra\ninformazione necessaria a garantire l'interoperabilita' del  SPC  con\nogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati  o  da\naltre amministrazioni che rispettano  le  regole  definite  ai  sensi\ndell'articolo 73, comma 3-quater.)) \n  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 385,
      "numero": "76",
      "numero_leggibile": "76",
      "menu_label": "76                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "76",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "1-1-2006",
      "vigenza_fine": "13-5-2006",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=76&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Entrata in vigore del codice",
      "corpo": "                               Art. 76\n                    Entrata in vigore del codice\n\n  1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a\ndecorrere dal 1\u00b0 gennaio 2006.\n\n\nTABELLA DI CORRISPONDENZA  DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE\n    DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  E  REGOLAMENTARI  IN  MATERIA DI\n       DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.\n\n\n ---->   Parte di provvedimento in formato grafico    \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 386,
      "numero": "76",
      "numero_leggibile": "76",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "76#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=76&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema  pubblico diconnettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 76 \n(( Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema  pubblico\n                         diconnettivita' )) \n \n  ((  1.  Gli  scambi  di  documenti  informatici  tra  le  pubbliche\namministrazioni  nell'ambito  del  SPC,  realizzati   attraverso   la\ncooperazione applicativa e nel rispetto delle  relative  procedure  e\nregole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale  valido\nad ogni effetto di legge.)) ((1)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 387,
      "numero": "76",
      "numero_leggibile": "76",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "76#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=76&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Scambio di documenti informatici  nell'ambito  del  Sistema  pubblico diconnettivita'",
      "corpo": "                               Art. 76 \nScambio di documenti informatici  nell'ambito  del  Sistema  pubblico\n                           diconnettivita' \n \n  1. Gli scambi di documenti informatici ((...)) nell'ambito del SPC,\nrealizzati attraverso la  cooperazione  applicativa  e  nel  rispetto\ndelle  relative   procedure   e   regole   tecniche   di   sicurezza,\ncostituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 388,
      "numero": "76",
      "numero_leggibile": "76 bis",
      "menu_label": "76 bis                                                                                                                                                                                                  ",
      "chiave": "76bis",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=76&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=2&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Art. 76-bis (( (Costi del SPC).))",
      "corpo": "                             Art. 76-bis \n                        (( (Costi del SPC).)) \n \n  ((1.  I  costi   relativi   alle   infrastrutture   nazionali   per\nl'interoperabilita' sono a carico dei fornitori,  per  i  servizi  da\nessi direttamente utilizzati e  proporzionalmente  agli  importi  dei\nrelativi contratti di fornitura e una quota di tali costi e' a carico\ndelle pubbliche amministrazioni  relativamente  ai  servizi  da  esse\nutilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo  18,\ncomma 3, del decreto legislativo 1\u00b0 dicembre 2009, n. 177, che eccede\nla copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi  di  rimborsi\nper eventuali attivita' specificamente richieste dalla Consip ad AgID\nin relazione alle singole procedure, sostenuti  dalla  stessa  Consip\nper le attivita' di centrale di committenza di  cui  all'articolo  4,\ncomma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,\ncon modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinata  a\nparziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture\nnazionali gestite da AgID.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177~art18-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com3quater",
        "urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 389,
      "numero": "77",
      "numero_leggibile": "77",
      "menu_label": "77                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "77",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=77&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Finalita' del Sistema pubblico di connettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 77 \n        (( Finalita' del Sistema pubblico di connettivita' )) \n \n  (( 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita': \n    a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle\npubbliche amministrazioni interconnesse, definiti  negli  aspetti  di\nfunzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da\npoter   soddisfare   le   differenti   esigenze    delle    pubbliche\namministrazioni aderenti al SPC; \n    b)  garantire  l'interazione   della   pubblica   amministrazione\ncentrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi  a  Internet,\nnonche' con le  reti  di  altri  enti,  promuovendo  l'erogazione  di\nservizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli  stessi  da  parte\ndei cittadini e delle imprese; \n    c)  fornire  un'infrastruttura  condivisa  di  interscambio   che\nconsenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche\namministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su  tutto\nil territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati; \n    d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche\namministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere\nl'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche\nl'infrastruttura interna di comunicazione; \n    e) realizzare un modello di fornitura dei servizi  multifornitore\ncoerente con l'attuale situazione di  mercato  e  le  dimensioni  del\nprogetto stesso; \n    f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito  del\nSPC salvaguardando la  sicurezza  dei  dati,  la  riservatezza  delle\ninformazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio  informativo\ndelle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia\ndi protezione dei dati personali. )) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 390,
      "numero": "77",
      "numero_leggibile": "77",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "77#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=77&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 77 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 391,
      "numero": "78",
      "numero_leggibile": "78",
      "menu_label": "78                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "78",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "31-12-2007",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=78&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 78\n             (( Compiti delle pubbliche amministrazioni\n              nel Sistema pubblico di connettivita' ))\n\n  (( 1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia\nfunzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei\npropri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi,\nsoluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le\naltre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui\nall'articolo 71, comma 1-bis.\n  2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del\ndecreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di\ncui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi\ninformativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello\nstesso decreto legislativo. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 392,
      "numero": "78",
      "numero_leggibile": "78",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "78#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "1-1-2008",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=78&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 78\n               Compiti delle pubbliche amministrazioni\n                nel Sistema pubblico di connettivita'\n\n  1.  Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia\nfunzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei\npropri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi,\nsoluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le\naltre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui\nall'articolo 71, comma 1-bis.\n  2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del\ndecreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di\ncui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi\ninformativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello\nstesso decreto legislativo.\n  ((2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui\nall'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli\nistituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative\ne  le  istituzioni  universitarie,  nei limiti di cui all'articolo 1,\ncomma  449,  secondo  periodo,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,\nsono  tenute,  a  decorrere  dal 1\u00b0 gennaio 2008 e comunque a partire\ndalla  scadenza  dei  contratti relativi ai servizi di fonia in corso\nalla  data  predetta ad utilizzare i servizi \"Voce tramite protocollo\nInternet\"  (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da\nanaloghe convenzioni stipulate da CONSIP.\n  2-ter.  Il  CNIPA  effettua  azioni  di monitoraggio e verifica del\nrispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.\n  2-quater.  Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma\n2-bis  comporta  la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo,\ndel 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese\ndi telefonia.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com449"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 393,
      "numero": "78",
      "numero_leggibile": "78",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "78#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=78&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Compiti delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico  di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 78 \nCompiti delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico  di\n                            connettivita' \n \n  1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito  della  loro  autonomia\nfunzionale e gestionale adottano nella progettazione e  gestione  dei\npropri sistemi informativi, ivi inclusi  gli  aspetti  organizzativi,\nsoluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le\naltre pubbliche amministrazioni, secondo le regole  tecniche  di  cui\n((all'articolo   73,   comma   3-bis)).   ((Le    stesse    pubbliche\namministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito  di\ngestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni\na piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire  la\ncompatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere  di\nmodalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.)) \n  2. Per le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del\ndecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  le  responsabilita'  di\ncui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei  sistemi\ninformativi automatizzati, di cui all'articolo  10,  comma  1,  dello\nstesso decreto legislativo. \n  2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche  di  cui\nall'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli\nistituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative\ne le istituzioni universitarie, nei limiti  di  cui  all'articolo  1,\ncomma 449, secondo periodo, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,\nsono tenute, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2008  e  comunque  a  partire\ndalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di  fonia  in  corso\nalla data predetta ad utilizzare i servizi \"Voce  tramite  protocollo\nInternet\" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o  da\nanaloghe convenzioni stipulate da CONSIP. \n  2-ter. Il ((DigitPA)) effettua azioni di  monitoraggio  e  verifica\ndel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. \n  2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al  comma\n2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio  finanziario  successivo,\ndel 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese\ndi telefonia. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com449"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 394,
      "numero": "78",
      "numero_leggibile": "78",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "78#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=78&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 78 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 395,
      "numero": "79",
      "numero_leggibile": "79",
      "menu_label": "79                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "79",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=79&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 79 \n                 (( Commissione di coordinamento del \n                Sistema pubblico di connettivita' )) \n \n  (( 1. E' istituita la Commissione  di  coordinamento  del  SPC,  di\nseguito denominata: \"Commissione\", preposta agli indirizzi strategici\ndel SPC. \n  2. La Commissione: \n    a) assicura il raccordo tra  le  amministrazioni  pubbliche,  nel\nrispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; \n    b)  approva  le  linee  guida,  le  modalita'  operative   e   di\nfunzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la\ncooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; \n    c)   promuove   l'evoluzione   del   modello   organizzativo    e\ndell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle\nesigenze  delle  pubbliche  amministrazioni  e   delle   opportunita'\nderivanti dalla evoluzione delle tecnologie; \n    d)  promuove  la  cooperazione  applicativa  fra   le   pubbliche\namministrazioni,  nel  rispetto  delle   regole   tecniche   di   cui\nall'articolo 71; \n    e) definisce i criteri e ne  verifica  l'applicazione  in  merito\nalla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei\nfornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82; \n    f) dispone la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei\nfornitori qualificati di cui all'articolo 82; \n    g) verifica la qualita' e la sicurezza dei  servizi  erogati  dai\nfornitori qualificati del SPC; \n    h) promuove il recepimento degli standard necessari  a  garantire\nla  connettivita',  l'interoperabilita'  di  base  e   avanzata,   la\ncooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. \n  3. Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a  maggioranza\nsemplice o qualificata dei componenti in relazione  all'argomento  in\nesame. La Commissione a tale fine elabora, entro  tre  mesi  dal  suo\ninsediamento, un regolamento interno  da  approvare  con  maggioranza\nqualificata dei suoi componenti. )) \n",
      "riferimenti_normativi": [],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 396,
      "numero": "79",
      "numero_leggibile": "79",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "79#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=79&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 79 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 397,
      "numero": "80",
      "numero_leggibile": "80",
      "menu_label": "80                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "80",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=80&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'))",
      "corpo": "                               Art. 80\n          ((Composizione della Commissione di coordinamento\n               del sistema pubblico di connettivita'))\n\n((1.  La  Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il\nPresidente  di  cui  al  comma  2,  scelti  tra persone di comprovata\nprofessionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del\nPresidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati\nin  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione\ndel  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro\nper l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per\nla  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione\ndella   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti\ndal  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato in\nrappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando\nesamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della\npubblica   amministrazione   la   Commissione   e'  integrata  da  un\nrappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne\nfaccia gia' parte.\n  2.  Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella\npubblica  amministrazione  e'  componente  di  diritto  e presiede la\nCommissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica\nper un biennio e l'incarico e' rinnovabile.\n  3.  La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno\nquattro volte l'anno.\n  4.  L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la\npartecipazione  alle  riunioni della Commissione non danno luogo alla\ncorresponsione  di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso\nspese  e  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli oneri di\nmissione  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie\ndisponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per\nla finanza pubblica.\n  5.  Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del\nCentro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di\nseguito  denominato:  \"CNIPA\" e sulla base di specifiche convenzioni,\ndi organismi interregionali e territoriali.\n  6.  La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane,\nfinanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza\nnuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di\nuno  o  piu'  organismi di consultazione e cooperazione istituiti con\nappositi  accordi  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.\n  7.  Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in\nrelazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della\ncomunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle\nrisorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza\nnuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di consulenti di\nchiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le\nmodalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9-com2-letc"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 398,
      "numero": "80",
      "numero_leggibile": "80",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "80#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "21-6-2013",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=80&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Composizione della Commissione di coordinamento del sistema  pubblico di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 80 \nComposizione della Commissione di coordinamento del sistema  pubblico\n                          di connettivita' \n \n  1. La Commissione e' formata da diciassette componenti  incluso  il\nPresidente di cui al  comma  2,  scelti  tra  persone  di  comprovata\nprofessionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono  nominati\nin rappresentanza delle amministrazioni statali previa  deliberazione\ndel Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del  Ministro\nper l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per\nla funzione pubblica; i restanti otto sono nominati  su  designazione\ndella  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti\ndal Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato  in\nrappresentanza della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Quando\nesamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della\npubblica  amministrazione  la  Commissione   e'   integrata   da   un\nrappresentante del Ministero degli  affari  esteri,  qualora  non  ne\nfaccia gia' parte. \n  2. Il  Presidente  del  ((DigitPA))  e'  componente  di  diritto  e\npresiede la  Commissione.  Gli  altri  componenti  della  Commissione\nrestano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile. \n  3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce  almeno\nquattro volte l'anno. \n  4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e  la\npartecipazione alle riunioni della Commissione non danno  luogo  alla\ncorresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e  rimborso\nspese e le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  oneri  di\nmissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie\ndisponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per\nla finanza pubblica. \n  5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale  del\n((DigitPA)), di seguito denominato: \"((DigitPA))\"  e  sulla  base  di\nspecifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. \n  6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse  umane,\nfinanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza\nnuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della  consulenza  di\nuno o piu' organismi di consultazione e  cooperazione  istituiti  con\nappositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera  c),  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n  7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC,  in\nrelazione all'evoluzione delle tecnologie  dell'informatica  e  della\ncomunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle\nrisorse finanziarie assegnate al ((DigitPA)) a legislazione vigente e\nsenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  di  consulenti\ndi chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo\nle modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9-com2-letc"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 399,
      "numero": "80",
      "numero_leggibile": "80",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "80#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "22-6-2013",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=80&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Composizione della Commissione di coordinamento del sistema  pubblico di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 80 \nComposizione della Commissione di coordinamento del sistema  pubblico\n                          di connettivita' \n \n  1. La Commissione e' formata da diciassette componenti  incluso  il\nPresidente di cui al  comma  2,  scelti  tra  persone  di  comprovata\nprofessionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto  del\nPresidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono  nominati\nin rappresentanza delle amministrazioni statali previa  deliberazione\ndel Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del  Ministro\nper l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per\nla funzione pubblica; i restanti otto sono nominati  su  designazione\ndella  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti\ndal Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato  in\nrappresentanza della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Quando\nesamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della\npubblica  amministrazione  la  Commissione   e'   integrata   da   un\nrappresentante del Ministero degli  affari  esteri,  qualora  non  ne\nfaccia gia' parte. \n  ((2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del  Governo\nper l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il  Direttore\ndell'Agenzia digitale. Il Presidente e  gli  altri  componenti  della\nCommissione restano  in  carica  per  un  triennio  e  l'incarico  e'\nrinnovabile)). \n  3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce  almeno\nquattro volte l'anno. \n  4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e  la\npartecipazione alle riunioni della Commissione non danno  luogo  alla\ncorresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e  rimborso\nspese e le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  oneri  di\nmissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie\ndisponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per\nla finanza pubblica. \n  5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale  del\nDigitPA, di seguito denominato: \"DigitPA\" e sulla base di  specifiche\nconvenzioni, di organismi interregionali e territoriali. \n  6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse  umane,\nfinanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza\nnuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della  consulenza  di\nuno o piu' organismi di consultazione e  cooperazione  istituiti  con\nappositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera  c),  del\ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. \n  7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC,  in\nrelazione all'evoluzione delle tecnologie  dell'informatica  e  della\ncomunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle\nrisorse finanziarie assegnate al DigitPA  a  legislazione  vigente  e\nsenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  di  consulenti\ndi chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo\nle modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9-com2-letc"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 400,
      "numero": "80",
      "numero_leggibile": "80",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "80#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=80&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 80 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 401,
      "numero": "81",
      "numero_leggibile": "81",
      "menu_label": "81                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "81",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=81&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione))",
      "corpo": "                               Art. 81\n           ((Ruolo del Centro nazionale per l'informatica\n                  nella Pubblica Amministrazione))\n\n((1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti\ndalla  Commissione,  anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le\nrisorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative preposte al\ncontrollo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche\namministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.\n  2.   Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la\nprogettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC\nper  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto\nlegislativo 12 febbraio 1993, n. 39.))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 402,
      "numero": "81",
      "numero_leggibile": "81",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "81#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "16-9-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=81&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Ruolo del ((DigitPA))",
      "corpo": "                               Art. 81 \n                        Ruolo del ((DigitPA)) \n \n  1. Il ((DigitPA)), nel rispetto delle decisioni e  degli  indirizzi\nforniti dalla  Commissione,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,\ngestisce le risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative\npreposte al controllo e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le\npubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2. \n  2. Il ((DigitPA)), anche avvalendosi di  soggetti  terzi,  cura  la\nprogettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione  del  SPC\nper le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto\nlegislativo 12 febbraio 1993, n. 39. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 403,
      "numero": "81",
      "numero_leggibile": "81",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "81#2",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "17-9-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=81&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Ruolo del DigitPA",
      "corpo": "                               Art. 81 \n                          Ruolo del DigitPA \n \n  1. Il DigitPA, nel  rispetto  delle  decisioni  e  degli  indirizzi\nforniti dalla  Commissione,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,\ngestisce le risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative\npreposte al controllo e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le\npubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2. \n  2. Il  DigitPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la\nprogettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione  del  SPC\nper le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto\nlegislativo 12 febbraio 1993, n. 39. \n  ((2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo\n5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema  pubblico  di\nconnettivita', una piattaforma tecnologica per  l'interconnessione  e\nl'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori\ndi servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,  attraverso\nstrumenti condivisi  di  riconoscimento  unificati,  l'autenticazione\ncerta dei soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione\ndel processo di pagamento.)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 404,
      "numero": "81",
      "numero_leggibile": "81",
      "menu_label": "agg.3",
      "chiave": "81#3",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "3",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=81&art.versione=4&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 81 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 405,
      "numero": "82",
      "numero_leggibile": "82",
      "menu_label": "82                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "82",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=82&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Fornitori del Sistema pubblico di connettivita' ))",
      "corpo": "                               Art. 82\n        (( Fornitori del Sistema pubblico di connettivita' ))\n\n  ((  1.  Sono  istituiti  uno  o piu' elenchi di fornitori a livello\nnazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui\nall'articolo 77.\n  2.  I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei\nregolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di\ncompetenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica,\nesclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al\npresente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello\nnazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I\nfornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati\nfornitori qualificati SPC.\n  3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma\n1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che\nabbiano  ottenuto  l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o\nregionale.\n  4.  Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'\nnecessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:\n    a)   disponibilita'  di  adeguate  infrastrutture  e  servizi  di\ncomunicazioni elettroniche;\n    b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione\ned evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;\n    c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;\n    d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,\nanche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi\nqualificati.\n  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno\ninoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:\n    a)  possesso  dei  necessari titoli abilitativi di cui al decreto\nlegislativo  1\u00b0  agosto  2003,  n.  259, per l'ambito territoriale di\nesercizio dell'attivita';\n    b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella\ngestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche\nsotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 406,
      "numero": "82",
      "numero_leggibile": "82",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "82#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=82&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'",
      "corpo": "                               Art. 82 \n           Fornitori del Sistema pubblico di connettivita' \n \n  1. Sono istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori  a  livello\nnazionale  e  regionale  in  attuazione  delle   finalita'   di   cui\nall'articolo 77. \n  2. I fornitori che ottengono la qualificazione  SPC  ai  sensi  dei\nregolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di\ncompetenza nazionale o regionale,  consultabili  in  via  telematica,\nesclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di  cui  al\npresente decreto, e tenuti rispettivamente dal ((DigitPA)) a  livello\nnazionale e dalla  regione  di  competenza  a  livello  regionale.  I\nfornitori  in  possesso  dei  suddetti  requisiti   sono   denominati\nfornitori qualificati SPC. \n  3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma\n1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che\nabbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza  nazionale  o\nregionale. \n  4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC  e'\nnecessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: \n    a)  disponibilita'  di  adeguate  infrastrutture  e  servizi   di\ncomunicazioni elettroniche; \n    b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione\ned evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; \n    c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica; \n    d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, \nanche dimostrabili per il tramite di  garanzie  rilasciate  da  terzi\nqualificati. \n  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno\ninoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti: \n    a) possesso dei necessari titoli abilitativi di  cui  al  decreto\nlegislativo 1\u00b0 agosto 2003, n.  259,  per  l'ambito  territoriale  di\nesercizio dell'attivita'; \n    b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella\ngestione delle reti e servizi di  comunicazioni  elettroniche,  anche\nsotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 407,
      "numero": "82",
      "numero_leggibile": "82",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "82#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=82&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 82 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 408,
      "numero": "83",
      "numero_leggibile": "83",
      "menu_label": "83                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "83",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=83&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Contratti quadro ))",
      "corpo": "                               Art. 83\n                       (( Contratti quadro ))\n\n  ((  1.  Al  fine  della  realizzazione  del SPC, il CNIPA a livello\nnazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per\nsoddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e\nindipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da\nparte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di\ndisponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali\nproposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita'\ncomplessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della\nconcorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,\nstipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per\nla  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in\nmateria, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi\ndi  cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre\ncon le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.\n  2.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto\nlegislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti\nesecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al\ncomma  1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti\nal  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le\namministrazioni  non  ricomprese  tra quelle di cui al citato art. 1,\ncomma  1,  del  decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di\nstipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 409,
      "numero": "83",
      "numero_leggibile": "83",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "83#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=83&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Contratti quadro",
      "corpo": "                               Art. 83 \n                          Contratti quadro \n \n  1. Al fine della realizzazione del SPC, il  ((DigitPA))  a  livello\nnazionale e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio,  per\nsoddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza   e\nindipendenza di giudizio, nonche'  per  garantire  la  fruizione,  da\nparte  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  elevati   livelli   di\ndisponibilita' dei servizi e  delle  stesse  condizioni  contrattuali\nproposte dal miglior offerente, nonche'  una  maggiore  affidabilita'\ncomplessiva del sistema, promuovendo,  altresi',  lo  sviluppo  della\nconcorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori  qualificati,\nstipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza  pubblica  per\nla selezione dei contraenti, nel  rispetto  delle  vigenti  norme  in\nmateria, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi\ndi cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a  contrarre\ncon le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. \n  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto\nlegislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti\nesecutivi dei contratti-quadro con uno o piu'  fornitori  di  cui  al\ncomma 1, individuati dal ((DigitPA)). Gli  atti  esecutivi  non  sono\nsoggetti al parere del ((DigitPA)) e, ove previsto, del Consiglio  di\nStato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al  citato\nart. 1, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  39  del  1993,  hanno\nfacolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 410,
      "numero": "83",
      "numero_leggibile": "83",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "83#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=83&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 83 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 411,
      "numero": "84",
      "numero_leggibile": "84",
      "menu_label": "84                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "84",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=84&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione ))",
      "corpo": "                               Art. 84\n (( Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione ))\n\n  ((  1.  Le  Amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del\ndecreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, aderenti alla Rete\nunitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo\nle  indicazioni  da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC,\nda  attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo\ncontratto  quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma  1,  termine  di\ncessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica\namministrazione.\n  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni\nriferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica\namministrazione si intende effettuato al SPC. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 412,
      "numero": "84",
      "numero_leggibile": "84",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "84#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=84&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=17&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione",
      "corpo": "                               Art. 84 \n    Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione \n \n  1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto\nlegislativo 12 febbraio 1993, n.  39,  aderenti  alla  Rete  unitaria\ndella pubblica amministrazione, presentano al ((DigitPA))  ,  secondo\nle indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso  il  SPC,\nda attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del  primo\ncontratto  quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma  1,  termine  di\ncessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica\namministrazione. \n  2. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo  ogni\nriferimento   normativo   alla   Rete   unitaria    della    pubblica\namministrazione si intende effettuato al SPC. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 413,
      "numero": "84",
      "numero_leggibile": "84",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "84#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=84&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 84 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 414,
      "numero": "85",
      "numero_leggibile": "85",
      "menu_label": "85                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "85",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=85&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=18&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ))",
      "corpo": "                               Art. 85 \n            (( Collegamenti operanti per il tramite della \n       Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni )) \n \n  (( 1. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del\ndecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che  abbiano  l'esigenza\ndi connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi\nofferti dalla Rete internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni,\ninterconnessa al SPC. \n  2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,  che  dispongono\ndi reti in ambito internazionale sono tenute  a  migrare  nella  Rete\ninternazionale delle pubbliche  amministrazioni  entro  il  15  marzo\n2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3. \n  3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo\n1, comma 1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,  ivi\nincluse le autorita'  amministrative  indipendenti,  possono  aderire\nalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. )) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 415,
      "numero": "85",
      "numero_leggibile": "85",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "85#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=85&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 85 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 416,
      "numero": "86",
      "numero_leggibile": "86",
      "menu_label": "86                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "86",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=86&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=18&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Compiti e oneri del CNIPA ))",
      "corpo": "                               Art. 86\n                   (( Compiti e oneri del CNIPA ))\n\n  (( 1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione\ned    evoluzione    della   Rete   internazionale   delle   pubbliche\namministrazioni,  previo  espletamento  di  procedure  concorsuali ad\nevidenza  pubblica  per  la  selezione  dei  fornitori  e mediante la\nstipula  di  appositi  contratti-quadro  secondo modalita' analoghe a\nquelle di cui all'articolo 83.\n  2.  Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC,\nper  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di\napprovazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 83, comma 1,\nsostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle\nrisorse gia' previste nel bilancio dello Stato.\n  3.  Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle\ninfrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori\nproporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una\nquota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni\nrelativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la\nrelativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati\nannualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su\nproposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata\ncui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,\nsalvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il\npieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto\nprevisto dal comma 5.\n  4.  Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in\nambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all'articolo 85,\ncomma  1,  per  i  primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti\ndalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo\n83;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e' a carico della singola\namministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.\n  5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo\n1,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che\naderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,\nai  sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi\nai servizi che utilizzano. ))\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 417,
      "numero": "86",
      "numero_leggibile": "86",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "86#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=86&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=18&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Compiti e oneri del ((DigitPA))",
      "corpo": "                               Art. 86 \n                   Compiti e oneri del ((DigitPA)) \n \n  1. Il ((DigitPA))  cura  la  progettazione,  la  realizzazione,  la\ngestione ed evoluzione  della  Rete  internazionale  delle  pubbliche\namministrazioni, previo  espletamento  di  procedure  concorsuali  ad\nevidenza pubblica per  la  selezione  dei  fornitori  e  mediante  la\nstipula di appositi contratti-quadro  secondo  modalita'  analoghe  a\nquelle di cui all'articolo 83. \n  2. Il ((DigitPA)), al fine di favorire una rapida realizzazione del\nSPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data  di\napprovazione dei contratti-quadro di cui all'articolo  83,  comma  1,\nsostiene i costi  delle  infrastrutture  condivise,  a  valere  sulle\nrisorse gia' previste nel bilancio dello Stato. \n  3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi  alle\ninfrastrutture   condivise    sono    a    carico    dei    fornitori\nproporzionalmente agli importi dei  contratti  di  fornitura,  e  una\nquota di tali costi  e'  a  carico  delle  pubbliche  amministrazioni\nrelativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e  la\nrelativa  ripartizione  tra  le  amministrazioni   sono   determinati\nannualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su\nproposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata\ncui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,\nsalvaguardando eventuali intese  locali  finalizzate  a  favorire  il\npieno ingresso nel SPC dei piccoli  Comuni  nel  rispetto  di  quanto\nprevisto dal comma 5. \n  4.  Il  ((DigitPA))  sostiene  tutti  gli   oneri   derivanti   dai\ncollegamenti in ambito internazionale delle  amministrazioni  di  cui\nall'articolo  85,  comma  1,  per  i  primi  due  anni   di   vigenza\ncontrattuale, decorrenti dalla data  di  approvazione  del  contratto\nquadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere  e'\na carico della singola amministrazione  contraente  proporzionalmente\nai servizi acquisiti. \n  5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo\n1, comma 1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,  che\naderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche  amministrazioni,\nai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri  relativi\nai servizi che utilizzano. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art1-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 418,
      "numero": "86",
      "numero_leggibile": "86",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "86#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=86&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 86 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 419,
      "numero": "87",
      "numero_leggibile": "87",
      "menu_label": "87                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "87",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=87&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=18&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " (( Regolamenti ))",
      "corpo": "                               Art. 87 \n                          (( Regolamenti )) \n \n  (( 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto\n1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla  proposta  del  Presidente\ndel Consiglio dei Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per\nl'innovazione e le tecnologie, di concerto con  il  Ministro  per  la\nfunzione pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono\nadottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per  l'avvalimento\ndei  consulenti  di  cui  all'articolo  80,  comma  7,   e   per   la\ndeterminazione  dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti   per\nl'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del  SPC  di  cui\nall'articolo 82. )) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 420,
      "numero": "87",
      "numero_leggibile": "87",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "87#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=87&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=16&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 87 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "8"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 421,
      "numero": "88",
      "numero_leggibile": "88",
      "menu_label": "88                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "88",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=88&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Norme transitorie per la firma digitale",
      "corpo": "                               Art. 88 \n               Norme transitorie per la firma digitale \n \n  1.  I  documenti  sottoscritti  con  firma   digitale   basata   su\ncertificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico\ngia'  tenuto  dall'Autorita'   per   l'informatica   nella   pubblica\namministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con  firma\ndigitale  basata   su   certificati   rilasciati   da   certificatori\naccreditati.((1)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 422,
      "numero": "88",
      "numero_leggibile": "88",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "88#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=88&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 88 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 423,
      "numero": "89",
      "numero_leggibile": "89",
      "menu_label": "89                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "89",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=89&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Aggiornamenti",
      "corpo": "                               Art. 89 \n                            Aggiornamenti \n \n  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  adotta  gli  opportuni\natti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i  successivi\ninterventi normativi, incidenti sulle  materie  oggetto  di  riordino\nsiano attuati esclusivamente mediante la  modifica  o  l'integrazione\ndelle disposizioni contenute nel presente codice.((1)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 424,
      "numero": "89",
      "numero_leggibile": "89",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "89#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=89&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 89 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 425,
      "numero": "90",
      "numero_leggibile": "90",
      "menu_label": "90                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "90",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=90&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Oneri finanziari",
      "corpo": "                               Art. 90 \n                          Oneri finanziari \n \n  1. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito\ndelle risorse previste a legislazione vigente.((1)) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 426,
      "numero": "90",
      "numero_leggibile": "90",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "90#1",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=90&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Oneri finanziari",
      "corpo": "                               Art. 90 \n                          Oneri finanziari \n \n  1. All'attuazione del ((presente Codice)) si  provvede  nell'ambito\ndelle risorse previste a legislazione vigente.(1) \n------------ \nAGGIORNAMENTO (1) \n  Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art.  31,  comma\n1) che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\"  e'\nsostituita  dalla  seguente:  \"Capo   IX\"   e   conseguentemente   la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92. \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 427,
      "numero": "91",
      "numero_leggibile": "91",
      "menu_label": "91                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "91",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=91&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Abrogazioni",
      "corpo": "                               Art. 91\n                             Abrogazioni\n\n  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono\nabrogati:\n    a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;\n    b)  gli  articoli  1,  comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),\ncc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,\nultimo  periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;\n26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater;\n29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,\n5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 445 (Testo A);\n    c)  l'articolo  26  comma  2,  lettera a), e), h), della legge 27\ndicembre 2002, n. 289;\n    d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,\nn. 3;\n    ;  e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.\n229.\n  2.  Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,\ncommi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del\nPresidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si\nintendono  riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.\n443 (Testo B).\n  3.  Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),\nz),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);\n6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;\n27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies;\n29-sexies;  29-septies;  29-octies;  51;  del  decreto del Presidente\ndella  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 (Testo A), si intendono\nriferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre\n2000, n. 444 (Testo C).\n  ((3-bis.  L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,\ne' abrogato.\n  3-ter.   Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  42,  e'\nabrogato.))((1))\n------------\nAGGIORNAMENTO (1)\n  Il  D.Lgs.  4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma\n1)  che nel presente decreto legislativo l'espressione \"Capo VIII\" e'\nsostituita   dalla   seguente:   \"Capo   IX\"  e  conseguentemente  la\nnumerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione\nprogressiva da 88 a 92.\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com8-letb",
        "urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;444",
        "urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art15-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;159"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 428,
      "numero": "92",
      "numero_leggibile": "92",
      "menu_label": "92                                                                                                                                                                                                      ",
      "chiave": "92",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "0",
      "vigenza_inizio": "14-5-2006",
      "vigenza_fine": "24-1-2011",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.progressivo=0&art.idArticolo=92&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Entrata in vigore del codice",
      "corpo": "                               Art. 92\n                    Entrata in vigore del codice\n\n  1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a\ndecorrere dal 1\u00b0 gennaio 2006.\n\n\n\nTABELLA  DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE\nDISPOSIZIONI    LEGISLATIVE    E    REGOLAMENTARI   IN   MATERIA   DI\n          DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.\n\n\n\n((\n=====================================================================\n      Articolato del codice       |      Riferimento previgente\nArticolo 1                        |\n(Definizioni)                     |\n=====================================================================\ncomma 1, lettera a)               |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera b)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera c)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera bb),\n\" lettera d)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera t),\n\" lettera e)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera aa),\n\" lettera f)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera u),\n\" lettera g)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 22, comma 1, lettera c),\n\" lettera h)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 22, comma 1, lettera d),\n\" lettera i)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera l)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera m)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera n)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera o)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera p)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera b),\n\" lettera q)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera n),\n\" lettera r)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera ee),\n\" lettera s)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera cc),\n\" lettera t)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera q),\n\" lettera u)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera v)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 22, comma 1, lettera h),\n\" lettera z)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 2                        |\n(Finalita' e ambito di            |\napplicazione)                     |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 3                        |\n(Diritto all'uso delle tecnologie)|==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 4                        |\n(Partecipazione al procedimento   |\namministrativo informatico)       |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 5                        |\n(Effettuazione dei pagamenti con  |\nmodalita' - informatiche)         |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 6                        |\n(Utilizzo della posta elettronica |\ncertificata)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 7                        |\n(Qualita' dei servizi resi e      |\nsoddisfazione dell'utenza)        |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 8                        |\n(Alfabetizzazione informatica dei |\ncittadini)                        |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 9                        |\n(Partecipazione democratica       |\nelettronica)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 10                       |\n(Sportelli per le attivita'       |\nproduttive)                       |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 11                       |\n(Registro informatico degli       |\nadempimenti) amministrativi per le|\nimprese)                          |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 12                       |\n(Norme generali per l'uso delle   |\ntecnologie dell'informazione e    |\ndelle comunicazioni nell'azione   |\namministrativa)                   |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 13                       |\n(Formazione informatica dei       |\ndipendenti pubblici)              |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 14                       |\n(Rapporti tra Stato, Regioni e    |\nautonomie locali)                 |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 15                       |\n(Digitalizzazione e               |\nriorganizzazione)                 |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 16                       |\n(Competenze del Presidente del    |\nConsiglio dei Ministri in materia |\ndi innovazione tecnologica)       |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 17                       |\n(Strutture per l'organizzazione,  |\nl'innovazione e le tecnologie)    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 26, comma 2, lettera a),\ncomma 1, lettera a)               |legge 27 dicembre 2002, n. 289\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 26, comma 2, lettera e),\n\" lettera b)                      |legge 27 dicembre 2002, n. 289\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio\n\" lettera c)                      |2003, n. 3\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 26, comma 2, lettera h),\n\" lettera d)                      |legge 27 dicembre 2002, n. 289\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera e)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 18                       |\n(Conferenza permanente per        |\nl'innovazione tecnologica)        |\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 19                       |\n(Banca dati per la legislazione in|\nmateria di pubblico impiego)      |\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 20                       |\n(Documento informatico)           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 3,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 4,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 21                       |\n(Valore probatorio del documento  |\ninformatico sottoscritto)         |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 2,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 1 e 3,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quater, comma 1,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 5,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 6,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 22                       |\n(Documenti informatici delle      |\npubbliche amministrazioni)        |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 23                       |\n(Copie di atti e documenti        |\ninformatici)                      |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 1,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 3,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 3,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 4,\ncomma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 5,\ncomma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 24                       |\n(Firma digitale)                  |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 4,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 5,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 25                       |\n(Firma autenticata)               |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 26                       |\n(Certificatori)                   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 26, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 26, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 26, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 27                       |\n(Certificatori qualificati)       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 28                       |\n(Certificati qualificati)         |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera a),\ncomma 1 lettera a)                |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera b),\n\" lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera c),\n\" lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera d),\n\" lettera d)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera e),\n\" lettera e)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera f),\n\" lettera f)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera g),\n\" lettera g)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 29                       |\n(Accreditamento)                  |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28\ncomma 4                           |dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 5,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 6,\ncomma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 7,\ncomma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 8                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 30                       |\n(Responsabilita' del              |\ncertificatore)                    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 1, lettera a),\ncomma 1, lettera a)               |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 1, lettera b),\n\" lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 1, lettera c),\n\" lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera d)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 31                       |\n(Vigilanza sull'attivita' di      |\ncertificazione)                   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre\ncomma 1                           |2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 32                       |\n(Obblighi del titolare e del      |\ncertificatore)                    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-bis, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-bis, comma 1,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-bis, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 5                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 33                       |\n(Uso di pseudonimi)               |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-ter, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 34                       |\n(Norme particolari per le         |\npubbliche amministrazioni e per   |\naltri soggetti qualificati)       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quinquies, c. 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quinquies, c. 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quinquies, c. 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 5                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 35                       |\n(Dispositivi sicuri e procedure   |\nper la generazione della firma)   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 1, decreto\ncomma 5                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 3, decreto\ncomma 6                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 36                       |\n(Revoca e sospensione dei         |\ncertificati qualificati)          |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 37                       |\n(Cessazione dell'attivita)        |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 38                       |\n(Pagamenti informatici)           |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre\ncomma 1                           |2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 39                       |\n(Libri e scritture)               |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre\ncomma 1                           |2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 40                       |\n(Formazione di documenti          |\ninformatici)                      |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 41                       |\n(Procedimento e fascicolo         |\ninformatico)                      |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 ter                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 quater                    |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 42                       |\n(Sviluppo dei sistemi informativi |\ndelle pubbliche amministrazioni)  |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 51, comma 3,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 43                       |\n(Riproduzione e conservazione dei |\ndocumenti)                        |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 6, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 6, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 44                       |\n(Requisiti per la conservazione   |\ndei documenti informatici)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1, lettera a)               |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera b)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera c)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera d)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 45                       |\n(Valore giuridico della           |\ntrasmissione)                     |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 43, comma 6,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 1,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 46                       |\n(Dati particolari contenuti nei   |\ndocumenti trasmessi)              |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 47                       |\n(Trasmissione dei documenti       |\nattraverso la posta elettronica   |\nnelle pubbliche amministrazioni)  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 48                       |\n(Posta elettronica certificata)   |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 3,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 49                       |\n(Segretezza della corrispondenza  |\ntrasmessa per via telematica)     |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 17, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 17, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 50                       |\n(Disponibilita' dei dati delle    |\npubbliche amministrazioni)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 51                       |\n(Sicurezza dei dati)              |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 52                       |\n(Accesso telematico ai dati e     |\ndocumenti delle pubbliche         |\namministrazioni)                  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 53                       |\n(Caratteristiche dei siti)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 54                       |\n(Contenuto dei siti delle         |\npubbliche amministrazioni)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 55                       |\n(Consultazione delle iniziative   |\nnormative del Governo)            |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 56                       |\n(Dati identificativi delle        |\nquestioni pendenti dinanzi al     |\ngiudice amministrativo e          |\ncontabile)                        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 57                       |\n(Moduli e, formulari)             |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 3,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 58                       |\n(Modalita' della fruibilita' del  |\ndato)                             |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 59                       |\n(Dati territoriali)               |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 5                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 6                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 7                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 7 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 60                       |\n(Base di dati di interesse        |\nnazionale)                        |LIBRO III\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 61                       |\n(Delocalizzazione dei registri    |\ninformatici)                      |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 62                       |\n(Indice nazionale delle anagrafi) |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 63                       |\n(Organizzazione e finalita' dei   |\nservizi in rete)                  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 64                       |\n(Modalita' di accesso ai servizi  |\nerogati in rete dalle pubbliche   |\namministrazioni)                  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, decreto legislativo\ncomma 3                           |n. 10/2002\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 65                       |\n(Istanze e dichiarazioni          |\npresentate alle pubbliche         |\namministrazioni per via           |\ntelematica)                       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 38, comma 2, lettera a),\ncomma 1 lettera a)                |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 38, comma 2, lettera b),\n\" lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 38, comma 4,\n\" lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 66                       |\n(Carta d'identita' elettronica e  |\ncarta nazionale dei servizi       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 8, lettera b),\ncomma 2                           |L. 16 gennaio 2003, n. 3\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 3,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 4,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 5,\ncomma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 6,\ncomma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 67                       |\n(Modalita' di sviluppo ed         |\nacquisizione)                     |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 68                       |\n(Analisi comparativa delle        |\nsoluzioni)                        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 69                       |\n(Riuso dei programmi informatici) |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 25, comma 1,\ncomma 1                           |L. 24 novembre 2000, n. 340\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 70                       |\n(Banca dati dei programmi         |\ninformatici riutilizzabili)       |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 71                       |\n(Regole tecniche)                 |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |Articolo 8, comma 2, LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 16, comma 1,\ncomma 1 bis                       |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1 ter                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 72                       |\n(Definizioni relative al sistema  |Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio\npubblico di connettivita)         |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 1,\n                                  |D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10\n                                  |Articolo 1, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 73                       |Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio\n(Sistema pubblico di connettivita)|2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 2, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 2, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 2, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 74                       |\n(Rete internazionale delle        |Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio\npubbliche amministrazioni)        |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 3, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 75                       |\n(Partecipazione al Sistema        |Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio\npubblico di connettivita)         |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 4, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 4, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 4, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 76                       |\n(Scambio di documenti informatici |\nnell'ambito del sistema pubblico  |Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio\ndi connettivita)                  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 5, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 77                       |\n(Finalita' del Sistema pubblico di|Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio\nconnettivita)                     |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 6, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 78                       |\n(Compiti delle pubbliche          |\namministrazioni nel sistema       |Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio\npubblico di connettivita)         |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 7, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 7, comma 2,\nComma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 79                       |\n(Commissione di coordinamento del |Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio\nSistema pubblico di connettivita) |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 80                       |\n(Composizione della Commissione di|\ncoordinamento del Sistema pubblico|Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio\ndi connettivita)                  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 4,\ncomma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 5,\ncomma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 6,\ncomma 6                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 7,\ncomma 7                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 81                       |\n(Ruolo del Centro Nazionale per   |\nl'informatica nella pubblica      |Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio\namministrazione)                  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 82                       |\n(Fornitori del Sistema pubblico di|Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio\nconnettivita)                     |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 3\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 4,\ncomma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 5,\ncomma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 83                       |Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio\n(Contratti quadro)                |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 84                       |\n(Migrazione della Rete unitaria   |Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio\ndella pubblica amministrazione)   |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 13, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 13, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 85                       |\n(Collegamenti operanti per il     |\ntramite della rete internazionale |Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio\ndelle pubbliche amministrazioni)  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 86                       |\n(Compiti ed oneri del CNIPA)      |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 15, comma 1,\ncomma 1                           |DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 1,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 2,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 3,\ncomma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 4,\ncomma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 87                       |\n(Regolamenti)                     |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 17, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 88                       |\n(Norme transitorie per la firma   |\ndigitale)                         |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005,\ncomma 1                           |n. 82\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 89                       |\n(Aggiornamenti)                   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005,\ncomma 1                           |n. 82\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 90                       |\n(Oneri finanziari)                |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005,\ncomma 1                           |n. 82\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 91                       |\n(Abrogazioni)                     |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 75, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 75, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 75, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 32, comma 1, D.Lgs.\n                                  |correttivo ed integrativo del\ncomma 3-bis                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 32, comma 1, D.Lgs.\n                                  |correttivo ed integrativo del\ncomma 3-ter                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 92                       |\n(Entrata in vigore del Codice)    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 76, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82))\n\n\n\n  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo\nosservare.\n    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005\n\n                               CIAMPI\n\n                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio\n                              dei Ministri\n                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le\n                              tecnologie\n                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione\n                              pubblica\n                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e\n                              delle finanze\n                              Pisanu, Ministro dell'interno\n                              Castelli, Ministro della giustizia\n                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'\n                              produttive\n                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni\nVisto, il Guardasigilli: Castelli\n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-lete",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letf",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letg",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art22-com1-leth",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art22-com1-leti",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letr",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-lets",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-lett",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letu",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com1-leta",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com2-letb",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art8-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art8-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art8-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art10-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quater-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art10-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art10-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art9-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art9-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com6",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com7",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art26-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art26-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art26-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-leta",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letc",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letd",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-lete",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letf",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letg",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com6",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com7",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com1-leta",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com1-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com1-letc",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29bis-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29bis-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29bis-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29ter-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quinquies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quinquies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quinquies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art51-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art6-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art14-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art14-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art14-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art17-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art17-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art9-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com1-leta",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com4-letc",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com6",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com7",
        "urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art25-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art16-com1bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art1-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art2-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art2-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art4-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art4-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art7-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art8-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art8-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com6",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com7",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art10-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art12-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art13-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art14-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art14-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art15-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art17-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07~art72",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07~art73",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07~art74",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art75-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art75-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art75-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art76-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 429,
      "numero": "92",
      "numero_leggibile": "92",
      "menu_label": "agg.1",
      "chiave": "92#1",
      "vigente": "False",
      "aggiornamento_numero": "1",
      "vigenza_inizio": "25-1-2011",
      "vigenza_fine": "13-9-2016",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=92&art.versione=2&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " Entrata in vigore del codice",
      "corpo": "                               Art. 92 \n                    Entrata in vigore del codice \n \n  1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a\ndecorrere dal 1\u00b0 gennaio 2006. \n \n \n \nTABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE  DELLE\nDISPOSIZIONI   LEGISLATIVE   E   REGOLAMENTARI    IN    MATERIA    DI\n          DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. \n \n    \n=====================================================================\n      Articolato del codice       |      Riferimento previgente\nArticolo 1                        |\n(Definizioni)                     |\n=====================================================================\ncomma 1, lettera a)               |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera b)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera c)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera bb),\n\" lettera d)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera t),\n\" lettera e)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera aa),\n\" lettera f)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera u),\n\" lettera g)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 22, comma 1, lettera c),\n\" lettera h)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 22, comma 1, lettera d),\n\" lettera i)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera l)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera m)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera n)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera o)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera p)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera b),\n\" lettera q)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera n),\n\" lettera r)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera ee),\n\" lettera s)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera cc),\n\" lettera t)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 1, comma 1, lettera q),\n\" lettera u)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera v)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 22, comma 1, lettera h),\n\" lettera z)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 2 _ \n    \n(Finalita' e ambito di            |\napplicazione)                     |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 3 _ \n    \n(Diritto all'uso delle tecnologie)|==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 4 _ \n    \n(Partecipazione al procedimento   |\namministrativo informatico)       |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 5 _ \n    \n(Effettuazione dei pagamenti con  |\nmodalita' - informatiche)         |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 6 _ \n    \n(Utilizzo della posta elettronica |\ncertificata)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 7 _ \n    \n(Qualita' dei servizi resi e      |\nsoddisfazione dell'utenza)        |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 8 _ \n    \n(Alfabetizzazione informatica dei |\ncittadini)                        |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 9 _ \n    \n(Partecipazione democratica       |\nelettronica)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 10 _ \n    \n(Sportelli per le attivita'       |\nproduttive)                       |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 11 _ \n    \n(Registro informatico degli       |\nadempimenti) amministrativi per le|\nimprese)                          |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 12 _ \n    \n(Norme generali per l'uso delle   |\ntecnologie dell'informazione e    |\ndelle comunicazioni nell'azione   |\namministrativa)                   |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 13 _ \n    \n(Formazione informatica dei       |\ndipendenti pubblici)              |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 14 _ \n    \n(Rapporti tra Stato, Regioni e    |\nautonomie locali)                 |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 15 _ \n    \n(Digitalizzazione e               |\nriorganizzazione)                 |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 16 _ \n    \n(Competenze del Presidente del    |\nConsiglio dei Ministri in materia |\ndi innovazione tecnologica)       |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 17 _ \n    \n(Strutture per l'organizzazione,  |\nl'innovazione e le tecnologie)    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 26, comma 2, lettera a),\ncomma 1, lettera a)               |legge 27 dicembre 2002, n. 289\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 26, comma 2, lettera e),\n\" lettera b)                      |legge 27 dicembre 2002, n. 289\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio\n\" lettera c)                      |2003, n. 3\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 26, comma 2, lettera h),\n\" lettera d)                      |legge 27 dicembre 2002, n. 289\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera e)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 18 _ \n    \n(Conferenza permanente per        |\nl'innovazione tecnologica)        |\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 19 _ \n    \n(Banca dati per la legislazione in|\nmateria di pubblico impiego)      |\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 20 _ \n    \n(Documento informatico)           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 3,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 4,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 21 _ \n    \n(Valore probatorio del documento  |\ninformatico sottoscritto)         |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 2,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 1 e 3,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quater, comma 1,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 5,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 6,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 22 _ \n    \n(Documenti informatici delle      |\npubbliche amministrazioni)        |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 23 _ \n    \n(Copie di atti e documenti        |\ninformatici)                      |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 1,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 3,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 3,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 4,\ncomma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 20, comma 5,\ncomma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 24 _ \n    \n(Firma digitale)                  |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 4,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 23, comma 5,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 25 _ \n    \n(Firma autenticata)               |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 24, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 26 _ \n    \n(Certificatori)                   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 26, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 26, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 26, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 27 _ \n    \n(Certificatori qualificati)       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 28 _ \n    \n(Certificati qualificati)         |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera a),\ncomma 1 lettera a)                |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera b),\n\" lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera c),\n\" lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera d),\n\" lettera d)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera e),\n\" lettera e)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera f),\n\" lettera f)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, c. 1, lettera g),\n\" lettera g)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27-bis, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 29 _ \n    \n(Accreditamento)                  |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28\ncomma 4                           |dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 5,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 6,\ncomma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28, comma 7,\ncomma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 8                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 30 _ \n    \n(Responsabilita' del              |\ncertificatore)                    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 1, lettera a),\ncomma 1, lettera a)               |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 1, lettera b),\n\" lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 1, lettera c),\n\" lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera d)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 28-bis, c. 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 31 _ \n    \n(Vigilanza sull'attivita' di      |\ncertificazione)                   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre\ncomma 1                           |2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 32 _ \n    \n(Obblighi del titolare e del      |\ncertificatore)                    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-bis, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-bis, comma 1,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-bis, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 5                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 33 _ \n    \n(Uso di pseudonimi)               |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-ter, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 34 _ \n    \n(Norme particolari per le         |\npubbliche amministrazioni e per   |\naltri soggetti qualificati)       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quinquies, c. 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quinquies, c. 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-quinquies, c. 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 5                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 35 _ \n    \n(Dispositivi sicuri e procedure   |\nper la generazione della firma)   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-sexies, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 1, decreto\ncomma 5                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 3, decreto\ncomma 6                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 36 _ \n    \n(Revoca e sospensione dei         |\ncertificati qualificati)          |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-septies, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 37 _ \n    \n(Cessazione dell'attivita)        |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 3,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 29-octies, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 38 _ \n    \n(Pagamenti informatici)           |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre\ncomma 1                           |2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 39 _ \n    \n(Libri e scritture)               |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre\ncomma 1                           |2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 40 _ \n    \n(Formazione di documenti          |\ninformatici)                      |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 41 _ \n    \n(Procedimento e fascicolo         |\ninformatico)                      |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 ter                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 quater                    |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 42 _ \n    \n(Sviluppo dei sistemi informativi |\ndelle pubbliche amministrazioni)  |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 51, comma 3,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 43 _ \n    \n(Riproduzione e conservazione dei |\ndocumenti)                        |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 6, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 6, comma 4,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 44 _ \n    \n(Requisiti per la conservazione   |\ndei documenti informatici)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1, lettera a)               |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera b)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera c)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n\" lettera d)                      |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 45 _ \n    \n(Valore giuridico della           |\ntrasmissione)                     |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 43, comma 6,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 1,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 46 _ \n    \n(Dati particolari contenuti nei   |\ndocumenti trasmessi)              |\n---------------------------------------------------------------------\n    \ncomma 1 _ \n    \n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 47 _ \n    \n(Trasmissione dei documenti       |\nattraverso la posta elettronica   |\nnelle pubbliche amministrazioni)  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 48 _ \n    \n(Posta elettronica certificata)   |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 3,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 49 _ \n    \n(Segretezza della corrispondenza  |\ntrasmessa per via telematica)     |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 17, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 17, comma 2,\ncomma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 50 _ \n    \n(Disponibilita' dei dati delle    |\npubbliche amministrazioni)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 51 _ \n    \n(Sicurezza dei dati)              |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 52 _ \n    \n(Accesso telematico ai dati e     |\ndocumenti delle pubbliche         |\namministrazioni)                  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 53 _ \n    \n(Caratteristiche dei siti)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 54 _ \n    \n(Contenuto dei siti delle         |\npubbliche amministrazioni)        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 55 _ \n    \n(Consultazione delle iniziative   |\nnormative del Governo)            |\n---------------------------------------------------------------------\n    \ncomma 1 _ \n    \n---------------------------------------------------------------------\n    \ncomma 2 _ \n    \n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 56 _ \n    \n(Dati identificativi delle        |\nquestioni pendenti dinanzi al     |\ngiudice amministrativo e          |\ncontabile)                        |\n---------------------------------------------------------------------\n    \ncomma 1 _ \n    \n---------------------------------------------------------------------\n    \ncomma 2 _ \n    \n---------------------------------------------------------------------\n    \ncomma 2 bis _ \n    \n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 57 _ \n    \n(Moduli e, formulari)             |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 3,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 58 _ \n    \n(Modalita' della fruibilita' del  |\ndato)                             |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 59 _ \n    \n(Dati territoriali)               |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 5                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 6                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 7                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 7 bis                       |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 60 _ \n    \n(Base di dati di interesse        |\nnazionale)                        |LIBRO III\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 61 _ \n    \n(Delocalizzazione dei registri    |\ninformatici)                      |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 62 _ \n    \n(Indice nazionale delle anagrafi) |LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 63 _ \n    \n(Organizzazione e finalita' dei   |\nservizi in rete)                  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 64 _ \n    \n(Modalita' di accesso ai servizi  |\nerogati in rete dalle pubbliche   |\namministrazioni)                  |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, decreto legislativo\ncomma 3                           |n. 10/2002\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 65 _ \n    \n(Istanze e dichiarazioni          |\npresentate alle pubbliche         |\namministrazioni per via           |\ntelematica)                       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 38, comma 2, lettera a),\ncomma 1 lettera a)                |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 38, comma 2, lettera b),\n\" lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 38, comma 4,\n\" lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 66 _ \n    \n(Carta d'identita' elettronica e  |\ncarta nazionale dei servizi       |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 1,\ncomma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 27, comma 8, lettera b),\ncomma 2                           |L. 16 gennaio 2003, n. 3\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 2,\ncomma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 3,\ncomma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 4,\ncomma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 5,\ncomma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 36, comma 6,\ncomma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 67 _ \n    \n(Modalita' di sviluppo ed         |\nacquisizione)                     |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 68 _ \n    \n(Analisi comparativa delle        |\nsoluzioni)                        |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 69 _ \n    \n(Riuso dei programmi informatici) |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 25, comma 1,\ncomma 1                           |L. 24 novembre 2000, n. 340\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 3                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 4                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 70 _ \n    \n(Banca dati dei programmi         |\ninformatici riutilizzabili)       |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 71 _ \n    \n(Regole tecniche)                 |\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1                           |Articolo 8, comma 2, LIBRO II\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 16, comma 1,\ncomma 1 bis                       |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 1 ter                       |==\n---------------------------------------------------------------------\ncomma 2                           |==\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 72 _ \n    \n(Definizioni relative al sistema  |Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio\npubblico di connettivita)         |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 1,\n                                  |D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10\n                                  |Articolo 1, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 73                       |Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio\n(Sistema pubblico di connettivita)|2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 2, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 2, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 2, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 74 _ \n    \n(Rete internazionale delle        |Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio\npubbliche amministrazioni)        |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 3, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 75 _ \n    \n(Partecipazione al Sistema        |Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio\npubblico di connettivita)         |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 4, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 4, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 4, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 76 _ \n    \n(Scambio di documenti informatici |\nnell'ambito del sistema pubblico  |Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio\ndi connettivita)                  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 5, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 77 _ \n    \n(Finalita' del Sistema pubblico di|Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio\nconnettivita)                     |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 6, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 78 _ \n    \n(Compiti delle pubbliche          |\namministrazioni nel sistema       |Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio\npubblico di connettivita)         |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 7, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 7, comma 2,\nComma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 79 _ \n    \n(Commissione di coordinamento del |Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio\nSistema pubblico di connettivita) |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 8, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 80 _ \n    \n(Composizione della Commissione di|\ncoordinamento del Sistema pubblico|Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio\ndi connettivita)                  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 4,\ncomma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 5,\ncomma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 6,\ncomma 6                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 9, comma 7,\ncomma 7                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 81                       |Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio\n(Ruolo del ((DigitPA)) )          |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 10, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 82 _ \n    \n(Fornitori del Sistema pubblico di|Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio\nconnettivita)                     |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 3\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 4,\ncomma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 11, comma 5,\ncomma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\nArticolo 83                       |Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio\n(Contratti quadro)                |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 12, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 84 _ \n    \n(Migrazione della Rete unitaria   |Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio\ndella pubblica amministrazione)   |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 13, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 13, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 85 _ \n    \n(Collegamenti operanti per il     |\ntramite della rete internazionale |Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio\ndelle pubbliche amministrazioni)  |2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 14, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 86 _ \n    \n(Compiti ed oneri del ((DigitPA)))|\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Art. 15, comma 1,\ncomma 1                           |DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 1,\ncomma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 2,\ncomma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 3,\ncomma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 18, comma 4,\ncomma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 87 _ \n    \n(Regolamenti)                     |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 17, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 88 _ \n    \n(Norme transitorie per la firma   |\ndigitale)                         |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005,\ncomma 1                           |n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 89 _ \n    \n(Aggiornamenti)                   |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005,\ncomma 1                           |n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 90 _ \n    \n(Oneri finanziari)                |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005,\ncomma 1                           |n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 91 _ \n    \n(Abrogazioni)                     |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 75, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 75, comma 2,\ncomma 2                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 75, comma 3,\ncomma 3                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 32, comma 1, D.Lgs.\n                                  |correttivo ed integrativo del\ncomma 3-bis                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 32, comma 1, D.Lgs.\n                                  |correttivo ed integrativo del\ncomma 3-ter                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n---------------------------------------------------------------------\n    \nArticolo 92 _ \n    \n(Entrata in vigore del Codice)    |\n---------------------------------------------------------------------\n                                  |Articolo 76, comma 1,\ncomma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82\n=====================================================================\n    \n \n \n  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo\nosservare. \n    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005 \n \n                               CIAMPI \n \n                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio \n                              dei Ministri \n                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le \n                              tecnologie \n                                    Baccini, Ministro per la funzione \n                              pubblica \n                                Siniscalco, Ministro del-l'economia e \n                              delle finanze \n                              Pisanu, Ministro dell'interno \n                              Castelli, Ministro della giustizia \n                                    Marzano, Ministro delle attivita' \n                              produttive \n                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni \nVisto, il Guardasigilli: Castelli \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-lete",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letf",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letg",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art22-com1-leth",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art22-com1-leti",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letr",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-lets",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-lett",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letu",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com1-leta",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art26-com2-letb",
        "urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art8-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art8-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art8-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art10-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quater-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art10-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art10-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art9-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art9-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com6",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art20-com7",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art23-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art24-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art26-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art26-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art26-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-leta",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letc",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letd",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-lete",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letf",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com1-letg",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art27bis-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com6",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28-com7",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com1-leta",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com1-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com1-letc",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art28bis-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29bis-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29bis-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29bis-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29ter-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quinquies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quinquies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29quinquies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29sexies-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29septies-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art29octies-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art51-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art6-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art14-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art14-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art14-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art17-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art17-com2",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art9-com1",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com1-leta",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com2-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38-com4-letc",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com1",
        "urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art27-com2-letb",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com3",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com4",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com5",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com6",
        "urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36-com7",
        "urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art25-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art16-com1bis",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-23;10",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art1-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art2-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art2-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art4-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art4-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art7-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art8-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art8-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com6",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9-com7",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art10-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art11-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art12-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art13-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art14-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art14-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art15-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com4",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art18-com5",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art17-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07~art72",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07~art73",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07~art74",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art75-com1",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art75-com2",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art75-com3",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82",
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art76-com1"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    },
    {
      "idx": 430,
      "numero": "92",
      "numero_leggibile": "92",
      "menu_label": "agg.2",
      "chiave": "92#2",
      "vigente": "True",
      "aggiornamento_numero": "2",
      "vigenza_inizio": "14-9-2016",
      "vigenza_fine": "",
      "url": "http://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURN?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=92&art.versione=3&art.codiceRedazionale=005G0104&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.tipoProvvedimento=DECRETO LEGISLATIVO&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art",
      "titolo": " ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))",
      "corpo": "                               Art. 92 \n \n       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) \n \n  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo\nosservare. \n    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005 \n \n                               CIAMPI \n \n                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio \n                              dei Ministri \n                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le \n                              tecnologie \n                                    Baccini, Ministro per la funzione \n                              pubblica \n                                Siniscalco, Ministro del-l'economia e \n                              delle finanze \n                              Pisanu, Ministro dell'interno \n                              Castelli, Ministro della giustizia \n                                    Marzano, Ministro delle attivita' \n                              produttive \n                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni \nVisto, il Guardasigilli: Castelli \n",
      "riferimenti_normativi": [
        "urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179"
      ],
      "tipi_strutture": [
        "Capo"
      ],
      "strutture": [
        {
          "titolo": "DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI",
          "tipo": "Capo",
          "numero": "9"
        }
      ]
    }
  ],
  "allegati": []
}
